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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 780/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 780/2021 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025, promossa
OGGETTO: Appalto: d a altre ipotesi ex art. 1655
c.f. , e Parte_1 C.F._1
e ss. cc (ivi compresa
, c.f. quali soci e Parte_2 C.F._2
'azione ex 1669cc) successori nei rapporti attivi della società cancellata
[...]
c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_1
AN TO e dell'avv. SARA GUERINI, elettivamente domiciliati in VIA F.LLI PORCELLAGA, 3 - 25100
BRESCIA, presso i menzionati difensori.
APPELLANTI
c o n tr o
, c.f. , e , CP_1 C.F._3 CP_2
c.f. soci della società cancellata C.F._4 [...]
(già Controparte_3 Controparte_4
, c.f. con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
AN IN, elettivamente domiciliata in VIA CIPRO 1
25124 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLATI
Pag. 1 di 26 n o n c h é c on t ro
, c.f. , con il CP_5 C.F._5 patrocinio dell'avv. STEFANO BONTEMPI, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 30 - 25122 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n tr o
(già Controparte_6 [...]
), c.f. con il patrocinio dell'avv. CP_7 P.IVA_3
RA NA, elettivamente domiciliata in VIA
VITTORIO EMANUELE II, 42 - 25100 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, pubblicata il 03/06/2021 con il n. 1518/2021.
CONCLUSIONI di e : Parte_1 Parte_2
In via principale: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza accogliendo le istanze formulate nella parte motiva del presente atto e per l'effetto accogliere le conclusioni tutte così come rassegnate nel procedimento di primo grado e così di seguito riprodotte:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- In via preliminare: voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in capo alle parti convenute, e per l'effetto:
– dichiarare il contratto d'appalto risolto per fatto e colpa dell
[...]
e il contratto di incarico professionale risolto per fatto e CP_4 colpa dell'Arch. e condannare le controparti a CP_5
rilasciare il cantiere, riconsegnandone il possesso, la detenzione e la materiale disponibilità a parte attrice;
Pag. 2 di 26 – accertare e dichiarare che nulla è dovuto alle controparti, non avendo le stesse adempiuto le prestazioni dedotte in contratto essendosi rese gravemente inadempienti, condannandole alla restituzione di quanto sinora percepito;
- Ulteriormente in via preliminare: accertare e dichiarare che l'opera oggetto di causa non è stata eseguita secondo le regole dell'arte e che presenta i vizi esposti in narrativa e/o quelli che risulteranno dall'espletanda CTU che sin da ora si richiede;
- Nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice ai convenuti per qualsiasi titolo o ragione e condannarli, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da parte attrice, conseguenti ai fatti esposti nel presente atto a qualunque titolo, contrattuale o extracontrattuale, nella misura che emergerà in corso di causa, siano essi derivanti dalle spese necessarie per il completamento dell'opera, per i lavori non svolti, per i costi di riattivazione del cantiere, per la rimozione dei vizi e dei difetti, per il minor valore dell'opera, il risarcimento dei danni richiesto dai preliminaristi o dai proprietari dei fondi limitrofi, per i maggiori costi e oneri finanziari sostenuti e sostenendi, maggiori costi dei fornitori ed ogni altra voce di danno che emergerà in corso di causa;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ravvisare gli estremi per dichiarare la richiesta risoluzione del contratto per inadempimento per fatto e colpa delle controparti, voglia dichiarare la legittimità del recesso operato dalla committenza e dovuto all'inadempimento delle controparti, che con la loro condotta hanno fatto venir meno la necessaria fiducia della committenza e l'affidamento nella possibilità della consegna dell'opera terminata a regola d'arte”;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento di Appello, del giudizio di Primo Grado RG 15782/2015, del giudizio cautelare in corso di causa RG 15782- 1/2015 e del ricorso
Pag. 3 di 26 per ATP RG 15069/2014”. di e : CP_1 CP_2
“In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, rigettare il gravame proposto da Parte_3 avverso la Sentenza del Tribunale di Brescia n. 1518/2021 del
31/05/2021 pubblicata in data 03/06/2021, resa all'esito del procedimento R.G. 15782/2015 ed ogni ulteriore avversaria domanda in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e pertanto confermarsi integralmente la Sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”. di : CP_5 previo rigetto di tutte le domande riproposte da parte appellante e da nei confronti dell'arch. in Controparte_7 CP_5
quanto infondate in fatto e in diritto: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado;
rigettarsi l'appello proposto da (ora Parte_3 Parte_1
e avverso la sentenza n. 1518/2021 del Tribunale di
[...] Pt_2
Brescia ed ogni ulteriore avversaria domanda, in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermarsi la sentenza appellata salvo quanto di seguito esposto: appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di I grado n.1518/21:
-accertato che l'inadempimento dell'arch. non è da ritenersi CP_5
“grave”, respingersi la domanda di (ora Parte_3 [...]
volta a dichiarare risolto per fatto e colpa Parte_4
dell'arch. il contratto di incarico professionale e riformarsi la CP_5
sentenza di I grado nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto d'opera professionale intercorso tra l'attrice e l'arch. per fatto e CP_5
colpa di quest'ultimo;
- previo rigetto di tutte le domande svolte da nei Controparte_8
Pag. 4 di 26 confronti dell'arch. volte a respingere la domanda di manleva CP_5
anche per non operatività della garanzia, condannarsi Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne,
[...]
garantito e manlevato l'arch. per qualsiasi pronuncia CP_5 pregiudizievole e/o per qualsiasi importo l'arch. CP_5 dovesse essere condannato a pagare a parte attrice, a qualsiasi titolo o ragione per i fatti per cui è causa, anche a titolo concorsuale.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge. di : Controparte_6
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso confermarsi, anche con altra e diversa motivazione, la sentenza impugnata, con conseguente rigetto dei motivi di gravame formulati da parte appellante.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado.
In via subordinata: sempre previe tutte le declaratorie del caso e nell'ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale dei motivi di gravame formulati da parte appellante nei confronti dell'Arch. CP_5
confermarsi il rigetto della domanda di manleva svolta dalla difesa di quest'ultimo nei confronti di , stante la non operatività della CP_6 garanzia di cui alla polizza in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali in relazione al presente grado di giudizio.
In via di ulteriore subordine previe sempre tutte le declaratorie del caso, nell'ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dei motivi di gravame formulati da parte appellante nei confronti dell'Arch. CP_5
e di ritenuta operatività della garanzia, condannarsi a tenere CP_6
manlevato l'assicurato, previa graduazione della quota di responsabilità allo stesso addebitabile, da quanto accertato siccome dovuto in favore di parte appellante sempre alle condizioni e nei limiti di cui alla polizza in atti.
Con compensazione, almeno parziale, di spese e compensi
Pag. 5 di 26 professionali in relazione al presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 8/09/2015, Parte_3
conveniva avanti al Tribunale di Brescia Controparte_4
e l'architetto chiedendo: CP_5
I) la risoluzione del contratto di appalto del 31/10/2012 avente ad oggetto la ristrutturazione e recupero -previo abbattimento ed integrale riedificazione- del complesso immobiliare ad uso residenziale nel
Comune di Botticino per inadempimento dell'appaltatrice, CP_4
II) la risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato
[...]
con il progettista e direttore dei lavori, arch. per suo CP_5 inadempimento;
III) di accertare che nulla era loro più dovuto, con condanna di entrambi al rilascio del cantiere ed al risarcimento del danno derivante dai vizi dell'opera.
Deduceva che l'appalto era stato assunto a corpo con corrispettivo forfettario pari a € 470.000 oltre iva, suddiviso in due fasi: la prima del valore di € 315.000 oltre iva per la costruzione della “struttura, parti comuni, interne ed esterne, ed interrati, ad uso e agibilità”; la seconda del restante valore di € 155.000 oltre iva per la finitura dei singoli appartamenti.
Quanto al pagamento della prima parte dell'intervento, veniva concordato un acconto immediato di € 15.000 e, per i restanti € 300.000 oltre IVA, l'emissione di 10 SAL del valore di € 30.000 oltre IVA ciascuno, al lordo del 25% della ritenuta di garanzia da decurtare dalla committente al saldo di ogni tranche (€ 24.000 oltre IVA ciascuna).
Assumeva che, il 2 luglio 2013, le parti concordavano un periodo di sospensione del cantiere di 8 mesi, fino a marzo 2014, con corrispondente slittamento della fine dei lavori e che, a tale data, aveva onorato le fatture relative all'acconto e ai primi 8 SAL corrispondendo all'appaltatrice € 207.000 oltre IVA, al netto della ritenuta di garanzia.
In seguito alla ripresa dei lavori, l' Controparte_4
Pag. 6 di 26 inviava le fatture del 26/04/2014 e del 29/05/2014 relative, Pt_3
rispettivamente, al nono e decimo SAL, respinte dalla committente.
Era contestata la corretta contabilizzazione delle opere atteso che il decimo ed ultimo SAL avrebbe dovuto coincidere con l'ultimazione delle c.d. parti comuni, che, al contrario, erano incomplete e presentavano problematiche.
I lavori, interrotti da maggio 2014, venivano definitivamente abbandonati a luglio 2014.
Instaurato il contraddittorio, esteso alla compagnia di assicurazione
, chiamata in manleva da la Controparte_7 CP_5
causa veniva istruita mediante prova testimoniale, acquisizione della
CTU redatta dall'Arch. nell'ambito dell'ATP ante Persona_1 causam introdotto dalla committente ad agosto 2014 (RG 15069/2014
Tribunale di Brescia) ed espletamento di CTU tecnica affidata all'Ing. che la depositava in data 28/04/2017. Persona_2
Per ottenere il rilascio del cantiere, Parte_3 introduceva un procedimento in corso di causa, ex artt. 669 bis e 700
c.p.c., non ulteriormente coltivato attesa la restituzione del cantiere in data 25/02/2016 di cui le parti davano atto nel verbale dell'udienza di comparizione di pari data.
Con sentenza n. 1518/2021, il Tribunale di Brescia: I) dichiarava risolto il contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatrice,
II) accertava il diritto di Controparte_4 Controparte_4 quest'ultima ad ottenere l'importo di € 99.371,01 oltre IVA per i lavori eseguiti;
III) condannava la medesima appaltatrice al risarcimento dei danni in favore di nei seguenti termini: a) Parte_3
corrispondere l'importo di € 45.416,00 nonché rilasciare la certificazione indicata dal CTU per quanto attiene il cappotto oppure, in alternativa, b) corrispondere l'importo di € 72.886,00; IV) dichiarava risolto il contratto di opera professionale per inadempimento dell'Arch. condannandolo a corrispondere a CP_5 Parte_3
7 di 26 Parte_5 l'importo di € 8.855,00 a titolo di risarcimento del danno;
V) in Pt_3
parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di CP_5 condannava a corrispondere al
[...] Parte_3
professionista l'importo di € 38.000,00 per compensi ancora dovuti;
VI) rigettava la domanda di manleva di nei confronti di CP_5 [...]
; VII) compensava per il 50% le spese di lite tra CP_7 [...]
e Parte_3 Controparte_4 condannando quest'ultima al pagamento del restante 50%; VIII) compensava interamente le spese tra le altre parti;
IX) Spese dei CTU
a carico dell' per il 60%, di Controparte_4
per il 30% e dell'attrice per il 10%. CP_5
Questa, per quanto ancora rileva, la motivazione del Tribunale.
I contratti di appalto e di opera professionale stipulati da
[...]
rispettivamente con l' Parte_3 Controparte_4
e con l'architetto andavano risolti per
[...] CP_5
l'inadempimento, di non scarsa importanza, dell'appaltatrice e del professionista.
All'esito dell'istruttoria era emerso che, al 17-22/07/2014 di cessazione del rapporto di appalto (doc. 14 - ) erano state Pt_3 contabilizzate maggiori opere per € 53.525,45 rispetto a quanto realizzato e tale inesatta contabilizzazione era imputabile sia all'appaltatrice che al direttore dei lavori, con conseguente: 1) legittimità della sospensione dei pagamenti degli ultimi due SAL da parte della committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c.; 2) responsabilità per inadempimento dell'appaltatrice e del direttore dei lavori.
Era emerso, altresì, che alcune opere non erano state realizzate secondo le regole dell'arte.
Dei vizi riscontrati dai consulenti, taluni andavano imputati alla condotta dell'appaltatrice, attenendo alla fase esecutiva, come: il cappotto di isolamento (1), i calcestruzzi mal vibrati (2), le soglie rotte
(6), il muretto della terrazza non a squadro (9); talaltri alla concorrente
Pag. 8 di 26 condotta dell'appaltatrice, per l'inesatta esecuzione, e del direttore dei lavori, per l'omesso dovere di sorveglianza, come: il sottofondo in
Tout-Venant di cava difforme (4), le aperture ad arco storte (7), la torretta “fuori asse” (10); il vizio di posa dei falsi telai era imputabile al solo direttore dei lavori, trattandosi di scelta tecnica ed architettonica
(8).
Invece, doveva escludersi che l'appaltatrice ed il direttore dei lavori avessero avuto conoscenza o conoscibilità del vizio da infiltrazioni nel piano seminterrato, come in seguito accertata dai consulenti d'ufficio, poiché gli stessi avevano confidato nella correttezza della perizia geologica redatta dal Dr. incaricato dall' Persona_3 CP_4 nel novembre 2012, che non aveva “individuato particolari strutture idrogeologiche quali risorgive o altri fenomeni idraulici che possano influenzare le opere in progetto”.
In base alle cognizioni ex ante, in mancanza di elementi da cui evincere la non correttezza delle analisi effettuate dal geologo o l'inadeguatezza delle stesse, doveva escludersi la responsabilità dell'appaltatrice e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., del progettista, dovendosi ritenere la valutazione circa la non eventuale correttezza della perizia una indagine caratterizzata da speciale difficoltà, non ravvisandosi una ipotetica colpa grave.
Doveva escludersi, altresì, la risarcibilità dei danni da ritardo domandati dalla committente, poiché non era risultato provato che, al termine della concordata sospensione del cantiere fino al marzo 2014,
“il ripristino dei difetti accertati avesse potuto comportare un determinato ritardo nella consegna dell'opera e che i danni lamentati fossero causalmente connessi a tale ritardo”.
In conclusione, l'entità dell'errata contabilizzazione ed i vizi riscontrati costituivano fonte di responsabilità per i convenuti tenuti al risarcimento dei danni, ciascuno pro quota in relazione all'apporto causale nella verificazione dei medesimi, fermo l'obbligo di solidarietà
Pag. 9 di 26 solo con riferimento alle voci di danno nn. 4, 7, 10 ed il riparto nei rapporti interni come da prospetto riepilogativo.
Di qui la condanna: I) di al Controparte_4 Controparte_4
pagamento di € 45.416 per porre rimedio ai vizi, nonché al rilascio della certificazione indicata dal CTU per il completamento del cappotto isolante oppure, in alternativa, alla corresponsione di € 72.886; di al pagamento di € 8.855 per porre rimedio ai vizi. CP_5
Il Tribunale esaminava la domanda di accertamento negativo svolta da e, tenuto conto di quanto da quest'ultima già Parte_3 corrisposto, accertava che l' Controparte_4
aveva diritto ad ottenere dalla committente l'importo di € 99.371 oltre iva per i lavori eseguiti, vista la consistenza globale degli stessi accertata in € 306.371,01, cioè € 286.725,21 per i lavori oggetto del contratto, oltre € 19.645,60 di opere extra contratto.
Accoglieva la domanda riconvenzionale dell'arch. al quale, CP_5
detratti gli acconti percepiti (€ 40.470) ed i compensi per la tenuta della contabilità (€ 4.000), riconosceva, in via equitativa, il diritto di ottenere dalla committente € 38.000 oltre iva, a titolo di residuo dei compensi pattuiti.
Rigettava la domanda di manleva per i danni causati dal professionista perché, a prescindere dai limiti di operatività della polizza, gli inadempimenti non rientravano “nemmeno nella interpretazione estensiva di gravi difetti fornita dalla giurisprudenza”.
Avverso la sentenza interponeva appello Parte_3
Si costituivano Controparte_4 [...]
e che proponeva appello incidentale. CP_7 CP_5
La causa passava un prima volta in decisione e rimessa sul ruolo per esperire un tentativo di conciliazione, con esito negativo.
A seguito dello scioglimento di a far data Parte_3
dall'8 novembre 2023, proseguivano il giudizio i successori nei rapporti attivi in proporzione dell'originaria partecipazione societaria, Pt_1
Pag. 10 di 26 e . Pt_1 Parte_2
Nel processo tempestivamente riassunto dagli appellanti, a seguito della sua interruzione per la cancellazione dal Registro delle Imprese dell' (nelle more diventata CP_4 Controparte_4
e, quindi, ), si costituivano i CP_3 Controparte_3 suoi soci, e . CP_4 CP_2
All'udienza del 29/01/2025 la causa veniva trattenuta nuovamente a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo gli appellanti propongono varie censure.
A) Ai sensi dell'art. 2055 c.c., l'appaltatrice ed il progettista/direttore dei lavori avrebbero dovuto essere condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dalla committente, rilevando l'individuazione delle singole responsabilità nei soli rapporti interni tra i due corresponsabili.
B) Con un ragionamento frutto di evidente contraddizione logica, il primo giudice aderisce alle valutazioni del CTU in ordine alla sussistenza di un “grave vizio di progettazione di idrogeologica e di esecuzione”, salvo ritenere i convenuti esenti da responsabilità in virtù dell'affidamento da loro riposto nella perizia del geologo, Dr.
da costoro incaricato nel 2012. Il CTU, al contrario, ha Per_4
individuato una serie di errori concomitanti: 1) la mancata previsione di un isolamento esterno della struttura, 2) la mala esecuzione dei cementi armati che, non essendo stati vibrati correttamente, mostravano nidi di ghiaia e quindi una speciale permeabilità, 3) la mancata considerazione delle specifiche geologiche dell'area, che ex ante erano conosciuti dai convenuti o, almeno, conoscibili con l'utilizzo della diligenza speciale e rafforzata esigibile dal professionista o dall'imprenditore ex art. 2236 c.c., in quanto: 1) il PGT del Comune di Botticino ha inserito
Pag. 11 di 26 l'area nella “sottoclasse 2B” ossia “aree di fondovalle caratterizzate dalla presenza di terreni alluvionali fini con caratteristiche geotecniche medio -basse, localmente anche scadenti… Nel caso di nuovi interventi le aree di questa sottoclasse dovranno essere sottoposte ad un adeguato studio geologico- geotecnico preliminare per acquisire un idoneo grado di conoscenza sulla natura del sottosuolo e sulle proprietà dei terreni, in relazione all'importanza dell'opera, con particolare riguardo alla sicurezza delle persone”; 2) negli scavi esplorativi eseguiti dal
CTU è stato rilevato un continuo franamento delle pareti per la mancanza di coesione del materiale costituente lo strato di riporto nonché rilevate infiltrazioni d'acqua a scarsissima profondità; 3) i convenuti, professionisti di lunga data con sede a Botticino, conoscevano concretamente la problematica per gli avvisi della committenza e per lo stato dei luoghi;
4) i testi hanno confermato che l'area è stata interessata da evidenti fenomeni di ruscellamento;
5) la conoscenza da parte dei convenuti dell'erroneità della relazione di è dimostrata dal fatto che, prima ancora di procedere alle Per_4 opere di edificazione, sia l' Controparte_4 che il progettista abbiano proposto la variante dell'utilizzo dell'additivo LA (soluzione che il CTU ha ritenuto totalmente inadeguata perché “non possiede le proprietà per eliminare completamente la porosità del calcestruzzo, a fronte di un fenomeno infiltrativo causato non certo da fenomeni limitati e circoscritti (All. 8), evidenziando un vizio di esecuzione e di alta sorveglianza dei lavori” pag. 14 CTU).
C) Travisamento delle risultanze della CTU nella parte in cui è stato accertato un costo di € 108.924,50 che, in parte (€ 73.924,50), avrebbe dovuto essere speso se, in adempimento dei loro obblighi, le controparti avessero previsto la variante sin dalla fase progettuale.
Quest'ultima somma deve essere riconosciuta all'appellante
Pag. 12 di 26 unitamente agli € 35.000,00 quantificati dal CTU come maggior costo delle opere necessarie per la soluzione del problema allo stato attuale di avanzamento del cantiere.
C2) sul cappotto: anche in questo caso lamentano che vi sia stato un fraintendimento delle risultanze della CTU con conseguente erronea decisione sulla misura del danno risarcibile. Tenendo conto che l'immobile è stato terminato da altra ditta che aveva rilasciato le certificazioni, non era ipotizzabile un ulteriore intervento da parte di nemmeno certificativo. Ne deriva che avrebbe CP_4 dovuto essere riconosciuto a la somma di € 58.130 ossia il Pt_3
valore massimo del sistema cappotto.
Sono provati i danni derivati alla committente dal ritardo, imputabile all'appaltatrice: 1) oneri finanziari e di consulenza per aver dovuto tenere aperta la società costituita solo per l'affare, per i tre anni di fermo cantiere (dal maggio 2014 -nuova data in cui avrebbe CP_4
dovuto terminare le parti comuni, pattuita dopo la concordata sospensione dei lavori- all'aprile del 2017 di deposito della CTU in corso di causa) per € 84.517,00; 2) aumento degli importi dei preventivi di spese degli artigiani coinvolti nel cantiere, che non hanno potuto mantenere fermo il prezzo inizialmente offerto: €
17.979,00: 3) somme restituite ai promissari acquirenti in seguito a conclusione di contratto preliminare, ai quali avevano restituito le caparre versate per € 51.900,00.
Così complessivamente € 154.396,00.
Con il secondo motivo si dolgono dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'Arch per le seguenti ragioni: CP_5
A) Dalla prova testimoniale è emerso l'inadempimento del D.L. al dovere di coordinare le varie maestranze impegnate nel cantiere. Il
CTU (pg. 48) ha rilevato: mancata alta sorveglianza e direzione dei lavori, errata progettazione delle opere, errata presentazione delle pratiche burocratiche, errata redazione del capitolato, errata tenuta
Pag. 13 di 26 della contabilità di cantiere, errata certificazione dei SAL.
L'inadempimento di deve farsi risalire all'inizio dei rapporti CP_5 contrattuali e non può ritenersi circoscritto al periodo del 9° e 10°
SAL, come ritenuto dal Tribunale, atteso che le problematiche sono emerse fin dal primo scavo e il professionista aveva l'obbligo di informare la committenza.
B) in via subordinata l'appellante contesta la quantificazione dei compensi perché, a fronte di un accordo per € 85.000 per un'opera di valore 800.000, il compenso deve ridursi in relazione alle opere realizzate per € 306.000, inoltre vanno scomputati gli acconti che ammontano ad € 46.000 fatturati, 3470 non fatturati, e non 39.000 come erratamente ritenuto dal Tribunale. Quindi, nulla è dovuto per compensi.
Con il terzo motivo impugnano la regolamentazione delle spese di lite in quanto: 1) lo scaglione di valore della causa non è quello da
52.000,01 a 260.000,00 ma uno superiore tra i seguenti:
“indeterminabile” per la difficoltà di quantificazione delle opere in assenza di possesso del cantiere, in base al valore delle opere eseguite come determinate dal CTU in € 306.371, in base al valore dei contratti risolti per € 470.000 (appalto) ed € 83.000 (prestazione d'opera professionale); 2) manca la liquidazione del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c.; 3) critica la parziale compensazione delle spese di lite con e quella totale con considerata la totale soccombenza dei CP_4 CP_5 due;
4) le spese di CTU avrebbero dovuto seguire la soccombenza.
Con il quarto motivo censurano la sentenza di essere viziata di ultrapetizione, in quanto il Tribunale ha accertato il diritto di al CP_4
corrispettivo, in assenza di espressa domanda.
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo ritiene erronea la statuizione CP_5
del Tribunale laddove ha ritenuto grave l'inadempimento a suo carico, così dichiarando risolto il contratto di opera professionale stipulato con
Pag. 14 di 26 , in difetto dei requisiti previsti dall'art. 1455 c.c. Parte_3
Sostiene che la responsabilità accertata dal Tribunale non riguarda l'attività di progettista, nè concerne l'intera attività prestata nella veste di direttore dei lavori, ma è limitata alla redazione della contabilità
(SAL 9 e 10) e ad alcuni vizi meglio specificati al paragrafo 7 della sentenza (punti 4, 7, 8, e 10).
Il Tribunale ha escluso la responsabilità e/o inadempimento al coordinamento delle maestranze e all'organizzazione del lavoro.
Per quanto concerne la contabilità ER ha avallato le fatturazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori solo fino all'ottavo SAL ma non ha mai firmato e/o approvato i SAL 9 e 10, conseguentemente non ha approvato lavori in misura superiore alla reale consistenza degli stessi.
Per quanto attiene ai vizi di cui al paragrafo 7 si tratta della non corretta esecuzione di opere marginali (non certo tali da rendere inadatta l'opera alla sua destinazione) i cui interventi rimediali non sono particolarmente elevati in relazione all'opera nel suo complesso.
Con il secondo motivo contesta il mancato accoglimento della domanda di manleva atteso che tra le condizioni aggiuntive è stata pattuita la “mancata rispondenza dell'opera” e che le problematiche rilevate nel corso delle due CTU rientrano, quantomeno, nell'ambito del rischio assicurato della “rovina parziale” dell'edificio.
Applicando i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss c.c. il contratto deve essere interpretato avuto riguardo alla sua ratio e non dirsi limitato alle sole ipotesi di rovina parziale o totale dell'edificio.
-.-
Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
Non è oggetto di impugnazione il capo della sentenza che ha dichiarato risolto il contratto d'appalto per inadempimento della appaltatrice, statuizione coperta dal giudicato interno.
Sono stati devoluti alla disamina della Corte: l'accertamento della
Pag. 15 di 26 responsabilità dell'appaltatrice, concorrente con quella del direttore dei lavori/progettista, anche per i danni derivati da fenomeni di infiltrazione nel piano seminterrato, che era stata esclusa dalla sentenza impugnata;
la liquidazione dei danni derivanti dai vizi del cappotto di isolamento;
il risarcimento dei danni reclamati per il ritardo nella consegna del cantiere.
Secondo la prospettazione dei soci di , la responsabilità Pt_3 dell' e dell'Arch. deriva dalla conoscenza o CP_4 CP_5
conoscibilità delle peculiarità geologiche dell'area di Botticino, nonché dalla sottovalutazione dei fenomeni di infiltrazione che denunciavano l'inadeguatezza del progetto rispetto alle specifiche caratteristiche del terreno, che non erano state portate a conoscenza della committente, ma affrontate in corso d'opera con errati ed infruttuosi accorgimenti tecnici.
L'assunto è fondato.
Nel corso delle indagini tecniche demandate dal Tribunale era emerso un contrasto tra lo stato dei luoghi accertato dal CTU nel 2016, Per_2
caratterizzato da infiltrazioni nelle pareti perimetrali del seminterrato esposte ad Ovest e a Nord e dalla persistente presenza di acqua a livello del pavimento del medesimo piano, e il risultato delle indagini geognostiche che l'impresa nel novembre 2012, aveva affidato CP_4 al geologo che aveva escluso la presenza di “risorgive o Persona_5
altri fenomeni idraulici che” potessero “influenzare le opere in progetto” (doc. 24 . CP_5
Tale discrepanza aveva indotto ad affidare al geologo
[...] un approfondimento idrogeologico dal quale è emerso che, in CP_9
considerazione delle caratteristiche della zona geologica di appartenenza del terreno -sottoclasse 2b del PGT del Comune di
Botticino-, la causa delle infiltrazioni e degli allagamenti del piano seminterrato era da rinvenire nei “fenomeni di ruscellamento sotterraneo di acqua permeata dagli stati superficiali proveniente dai
Pag. 16 di 26 rilievi montuosi limitrofi”, “periodici, ma se presenti, con battente
d'acqua costante” alimentati dalle precipitazioni meteoriche.
Il consulente ha escluso la riconducibilità dei fenomeni alla mancata qualità drenante del sottofondo (anche se lo stesso non era risultato conforme alla descrizione di capitolato) e alla scarsa funzione prestata dall'additivo LA, utilizzato nel calcestruzzo delle murature per aumentarne le qualità impermeabili, poiché, “avendo riscontrato abbondanti venute d'acqua alla base del muro”, gli stessi si sarebbero comunque verificati “anche se si avesse avuto la possibilità di applicare una membrana bituminosa posata a regola d'arte sulle pareti esterne delle murature individuate, non si sarebbe potuto evitare che
l'acqua fluisse all'interno dei locali seminterrati dal pavimento”.
Prosegue il CTU: “il problema andava affrontato preventivamente, previa adeguata analisi idrogeologica, con la messa in opera, prima della realizzazione delle opere di fondazione, di un sistema passivo impermeabilizzate a vasca (tipo Volteco)”.
La presenza di acqua nell'interrato durante la posa delle fondazioni e durante l'esecuzione delle opere è stata confermata dai testi Tes_1
e e;
nonché dal CTU
[...] Testimone_2 Testimone_3 Per_1 che ha riscontrato i pozzetti sempre pieni di acqua durante tutti i sopralluoghi eseguiti nell'ATP ante causam del 2015 (pag. 8, 9, 15).
Da una prova di spegnimento delle pompe era stata constatata dai tecnici d'ufficio una risalita di acqua di 18 cm nell'arco di un'ora e mezza e, dagli scavi esplorativi, infiltrazioni d'acqua in corrispondenza di 1,1 e 1,7 metri dal piano di calpestio del piano interrato oltre che la mancanza di coesione del materiale costituente lo strato di riporto, con conseguente franamento della parete dello scavo.
Le condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU e le restanti risultanze istruttorie consentono di affermare la responsabilità dell' per i danni derivati alla committente per le CP_4 infiltrazioni e gli accumuli d'acqua nei locali seminterrati.
Pag. 17 di 26 Infatti, era obbligo di diligenza, non adempiuto, dell'appaltatrice controllare la validità tecnica del progetto redatto da ER anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera doveva sorgere, permanendo tale dovere anche in sede esecutiva con l'obbligo di segnalare alla committente le inesattezze delle informazioni risultanti dalla relazione geologica del Dr. rese palesi dallo stato dei luoghi Per_4
fin dai primi scavi, al fine di promuovere le modifiche progettuali necessarie per la buona riuscita dell'opera (cfr. Cass. 27830/2024 e
Cass. 28812/2013), anziché dare esecuzione a un progetto che l'SA sapeva inadatto.
A fronte delle riscontrate infiltrazioni ed allagamenti causate “non certo da fenomeni limitati e circoscritti”, che persistevano anche in assenza di abbondanti precipitazioni meteoriche, deve affermarsi anche la concorrente responsabilità dell'Arch. sia quale progettista CP_5 che quale direttore dei lavori.
Nell'esecuzione del primo incarico, per aver omesso la progettazione di idoneo sistema passivo di contrasto, oltre a non aver previsto la collocazione di una membrana impermeabilizzante.
In veste di direttore dei lavori, per aver adottato, dinanzi a situazioni rivelatrici in corso d'opera dell'inadeguatezza del progetto, accorgimenti insufficienti, -visto che l'additivo LA non possiede le proprietà per eliminare completamente la porosità del calcestruzzo-, o inadeguati, -atteso che era da escludersi “l'utilizzo di un sistema attivo di drenaggio, in quanto il fenomeno non era riferibile
a un controllo attivo dell'acqua di falda con pompe sommerse” (CTU pag. 15).
Attesa la responsabilità concorrente dell' e di CP_4 CP_5
va accolta la domanda di condanna di entrambi al
[...] risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni nel piano seminterrato, in forma solidale verso la committente.
Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista
Pag. 18 di 26 e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
I danni imputabili alla condotta concorrente dell'appaltatrice e del progettista/direttore dei lavori sono stati quantificati dal CTU in €
35.000, pari alle somme che devono essere impiegate per l'applicazione di un “sistema passivo con opere di rifodera atto a contrastare le venute d'acqua sia in corrispondenza delle murature perimetrali che dal pavimento” ( pag.25/26).
Importi da maggiorarsi di interessi legali ( 1284 comma I cc) da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del 28/04/2017 di deposito dell'elaborato peritale.
Non possono essere riconosciuti, quali voci di danno, i costi di quegli interventi per € 73.924,50 che la committente avrebbe dovuto sopportare anche con la preventiva conoscenza del fenomeno idrogeologico, in quanto non connessi causalmente all'inadempimento dell'appaltatrice e progettista/direttore dei lavori.
Passando all'esame dell' ulteriore doglianza, inerente alla quantificazione del danno per i vizi riscontrati sul cappotto di isolamento, deve rilevarsi che il CTU ha formulato due ipotesi alternative idoneeal risarcimento del danno: la prima in forma specifica con ristrutturazione del sistema cappotto e rilascio di certificazione alla sua ultimazione [ipotesi sub a)- danno € 30.660], la seconda per equivalente, ovvero mediante il riconoscimento dei costi necessari al totale rifacimento del cappotto “posto non sia possibile certificare
l'intervento di cui all'ipotesi a)” [ipotesi sub b) di € 58.130].
È pacifica la circostanza che l' non ha mai completato CP_4 il cappotto di isolamento né, tantomeno, rilasciato la prescritta
Pag. 19 di 26 certificazione con la conseguenza che l'ipotesi sub a) è rimasta inattuata;
tale ipotesi è diventata totalmente impossibile dall'11 gennaio
2022 per la cancellazione dal registro delle imprese dell'assuntrice.
Il risarcimento, pertanto, può essere eseguito soltanto per equivalente, con la condanna per equivalente.
Non vi è prova, che era onere dell' fornire, che il CP_4
cappotto di isolamento sia stato solo ultimato dalla nuova ditta appaltatrice, anziché interamente rifatto e che la committente si sia avvantaggiata delle opere già precedentemente realizzate.
Per i danni derivati alla committente dalla “macroscopica mancata osservanza della realizzazione a regola d'arte del sistema cappotto” deve essere affermata la responsabilità concorrente del direttore dei lavori che è venuto meno al proprio obbligo di alta sorveglianza nel corso di realizzazione di questa opera (cfr. Cass. 14456/2023) atteso che i vizi riscontrati non derivano soltanto dalla sua mancata ultimazione, ma anche dalla esecuzione non a regola d'arte della rasatura fibrorinforzata sul pannello in polistirolo e l'omessa preventiva impermeabilizzazione dei plafoni sottostanti ai balconi, come previsto in capitolato.
e , in solido tra loro, vanno condannati CP_4 CP_5
al pagamento della complessiva somma di € 58.130 maggiorata dagli interessi legali ( art. 1284 comma I c.c.) da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del 28/04/2017 di deposito dell'elaborato peritale.
Quanto ai danni da ritardo si osserva quanto segue.
È provato che, dopo la definitiva interruzione dei lavori nel luglio
2014, il cantiere è stato ritenuto dall' fino al 25/02/2016 CP_4
allorquando, in esito al procedimento cautelare d'urgenza introdotto in corso di causa dalla committente, il cantiere è stato riconsegnato a quest'ultima.
Pertanto, è imputabile all'SA AP la ritardata consegna del
Pag. 20 di 26 cantiere per tutto il periodo sopra indicato con la conseguenza che l'appaltatrice deve essere ritenuta responsabile dei danni derivati alla committente, nei limiti di quanto provato, che ne siano diretta conseguenza.
Vanno riconosciuti in favore di i maggiori Parte_3 costi derivanti dall'aumento dei preventivi degli artigiani coinvolti nel cantiere che non hanno potuto mantenere fermo il prezzo inizialmente offerto per complessivi € 17.979,00 (docc. 42, 43, 44) oltre gli interessi legali da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del 28/04/2017 di deposito dell'elaborato peritale.
Invece, non possono essere riconosciute le ulteriori voci: compensi del commercialista, imposte sulla proprietà immobiliare, utenze nonché custodia cantiere poiché non vi è la prova del pagamento;
interessi sul mutuo bancario, e relativi costi notarili, poiché stipulato il 20/04/2017, ben oltre la data di restituzione del cantiere senza che sia stata fornita la prova del collegamento causale con il ritardo de quo.
Inoltre, non possono essere riconosciute quali voci di danno le somme pagate ad (€ 20.000), (€ Controparte_10 Parte_6
16.500) e a (€15.400) trattandosi di rimborsi di Controparte_11
quanto gli stessi, in pari misura, avevano corrisposto a
[...]
a titolo di deposito cauzionale o acconto prezzo per i Parte_3
contratti preliminari di vendita delle porzioni immobiliari facenti parte del complesso in costruzione, poi risolti, senza, tuttavia, alcun aggravio economico a carico della promittente venditrice.
Le superiori considerazioni comportano l'infondatezza del primo motivo dell'appello incidentale nonché la fondatezza del secondo motivo dell'appello principale, che per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
L'inadempimento di non è di scarsa importanza, non CP_5 risolvendosi nella non corretta esecuzione di opere marginali, come
Pag. 21 di 26 dallo stesso assunto.
Gli errori di progettazione nonché l'insufficienza ed inadeguatezza delle soluzioni approntate in relazione alle problematiche scaturite dalle caratteristiche geologiche del terreno hanno costituito un antecedente causalmente rilevante dei difetti della costruzione i cui vizi, anche solo esecutivi, si risolvono nella violazione all'obbligo di alta sorveglianza che grava sul direttore dei lavori.
Deve, infine, rilevarsi che al direttore dei lavori può imputarsi di non aver redatto correttamente la contabilità dei lavori eseguiti dall'appaltatrice, come analiticamente evidenziato da entrambi i CTU
Arch e Ing. per un importo superiore ad € 53.525,45. Per_1 Per_2
Va, quindi, confermata la pronuncia di risoluzione del contratto d'opera per l'inadempimento di non scarsa importanza di CP_5
[...]
La caducazione, con effetto retroattivo tra le parti, dell'unico contratto in forza del quale ha domandato il compenso per le attività di CP_5 progettista e direttore dei lavori comporta, ai sensi dell'art. 1458 c.c., che nulla è allo stesso dovuto a tale titolo da . Pt_3
, ex art. 2033 c.c., è tenuto alla restituzione di quanto CP_5 indebitamente ricevuto in acconto, pari ad € 42.470, oltre interessi al tasso legale dalla data dei pagamenti al soddisfo.
Ogni altra questione inerente al contratto di prestazione d'opera professionale è assorbita.
Il quarto motivo dell'appello principale, che va esaminato con precedenza rispetto al terzo, è infondato. ha proposto, tra l'altro, la seguente domanda: Parte_3
“accertare e dichiarare che nulla è dovuto alle controparti, non avendo le stesse adempiuto le prestazioni dedotte in contratto essendosi rese gravemente inadempienti, condannandole alla restituzione di quanto sinora percepito”.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto oggetto della materia
Pag. 22 di 26 del contendere l'accertamento di eventuali spettanze in capo alla appaltatrice e al progettista/direttore dei lavori, e, altrettanto correttamente, dopo aver accertato un credito in capo all'appaltatrice non ha disposto alcuna condanna al pagamento, mancando formale domanda in tal senso.
Il secondo motivo dell'appello incidentale è fondato.
Nella sezione A della polizza “Progettisti” n. 346A4110 per CP_6
l'assicurazione della responsabilità civile, sono ricompresi in garanzia
“…i danni alle opere progettate e/o dirette, che siano provocati esclusivamente da rovina totale o parziale delle opere stesse nell'espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori, nonché le spese imputabile all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con uno scoperto, a carico dell'assicurato, pari al 10% con il minimo di 2.500,00 ed il massimo di 25.000 Euro”.
Deve ritenersi compresa nella garanzia prestata la mancata progettazione di un sistema passivo impermeabilizzate a vasca quale grave difetto che incide sulla stabilità dell'opera, attesi gli effetti sul sottosuolo e sull'opera medesima delle infiltrazioni e degli allagamenti.
Pertanto, (già ) è Controparte_6 Controparte_7
tenuta a manlevare e tenere indenne di quanto questi CP_5 sia condannato a pagare in favore di per capitale, interessi e Pt_3
spese, per i danni da infiltrazione alle opere progettate, alle condizioni previste nel contratto di assicurazione.
Nei rapporti interni, la graduazione della responsabilità tra l'appaltatrice ed il progettista/direttore dei lavori è paritaria ( 50% ciascuno).
-.-
e , in solido tra loro, sono tenuti al CP_4 CP_5
pagamento della la somma complessiva di € 118.730 (di cui € 58130 per il cappotto ed € 35.000 per le infiltrazioni, oltre € 25.600 per i
Pag. 23 di 26 restanti vizi non oggetto di impugnazione: calcestruzzi mal vibrati, sottofondo, ruggine, soglie, aperture, telai, muretto, torretta) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come infra meglio indicato.
è tenuta a pagare la somma di € 17.979 a titolo di CP_4 risarcimento del danno da ritardo, oltre interessi e rivalutazione come infra meglio indicato.
Tenuto conto che l' (poi ) CP_4 Controparte_3
è stata cancellata dal Registro delle Imprese, i soci e CP_4 CP_2
sono tenuti a rispondere nei limiti degli utili percepiti a seguito
[...]
del bilancio finale di liquidazione di quanto la società è condannata a pagare in favore dei soci e successori di Parte_3 anch'essa cancellata.
-.-
Per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione principale, questa
Corte deve rivalutare il regolamento delle spese processuali tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza prevalente di e di verso . Controparte_12 CP_5 Pt_3
Entrambi vanno condannati, in solido, a rifondere a Parte_3 le spese di lite dei due gradi, comprese quelle della fase cautelare
[...]
in corso di causa e dell'ATP ante causam (sulla cui quantificazione non vi è appello).
Nel rapporto processuale tra e CP_5 Controparte_6
, quest'ultima, soccombente, va condannata alla rifusione
[...]
delle spese di lite dei due gradi all'assicurato.
Le spese sono liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al
D.M. 55/14, tabelle vigenti al momento della conclusione dell'attività giudiziale, secondo i valori medi dello scaglione di valore del decisum.
Spese di CTU poste definitivamente a carico di e CP_4
CP_5
P.Q.M.
Pag. 24 di 26 La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
E (quali soci e successori della
[...] Parte_2
cancellata e da Parte_3 CP_5 avverso la sentenza n. 1518/2021, emessa dal Tribunale
[...] di Brescia in data 03/06/2021, così provvede: accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
− condanna e , nei limiti CP_1 CP_2
degli utili percepiti a seguito del bilancio finale di liquidazione, a pagare in favore di e € Parte_1 Parte_2
17.979 a titolo di risarcimento del danno da ritardo, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
− condanna , in solido con CP_5 CP_1
e , questi ultimi nei limiti degli utili percepiti a CP_2 seguito del bilancio finale di liquidazione, a pagare in favore di e : Parte_1 Parte_2
− € 118.730 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
− le spese di lite dei due gradi, liquidate:
quanto al primo grado, in complessivi € 13.430 di cui (€ 2.430 per la fase di studio, € 1.550 per la fase introduttiva, € 5.400 per la fase istruttoria, € 4.050 per la fase decisoria), oltre esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.; quanto alla fase cautelare in corso di causa, in complessivi €
5.465,00 di cui (€ 2.430 per la fase di studio, € 1145 per la fase introduttiva, € 1.890 per la fase di trattazione – quest'ultima fase calcolata al minimo), oltre esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A.; quanto all'ATP ante causam in complessivi € 3.645 (di cui € 1080
Pag. 25 di 26 per la fase di studio, € 945 per la fase introduttiva, € 1.620 per la fase istruttoria) oltre esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A.; quanto al secondo grado € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
-condanna a restituire ad CP_5 Parte_1
e la somma di € 42.470 oltre
[...] Parte_2 interessi al tasso legale dalla data dei pagamenti al soddisfo;
-pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di e CP_1
e ; CP_2 CP_5
-condanna (già Controparte_6 [...]
) a manlevare e tenere indenne di CP_7 CP_5 quanto questi sia condannato a pagare in favore di Parte_3
per capitale, interessi e spese processuali e di C.T.U. alle
[...] condizioni di polizza;
-condanna al rimborso in favore Controparte_6 di le spese di lite dei due gradi che liquida: CP_5
quanto al primo grado, in complessivi € 13.430 di cui (€ 2.430 per la fase di studio, € 1.550 per la fase introduttiva, € 5.400 per la fase istruttoria, € 4.050 per la fase decisoria), oltre esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.; quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00 (di cui €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, €
5.103,00 per la fase decisoria), oltre esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
Pag. 26 di 26