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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/05/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 16.09.2021 al N° di R.G.C.A. 10080/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi SEGHI e dall'Avv. Niccolò SEGHI, anche Parte_1 disgiuntamente tra loro
-attrice- contro con sede in Via S. Maria a Cintoia nr. 8 in Firenze, Controparte_1 in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Firenze
-convenuto-
quale società Controparte_2 incorporante di a seguito di fusione per incorporazione con efficacia dal Controparte_3
16.11.2022, con il patrocinio dell'Avv. Diego M. MATARAZZO del Foro di Milano
DI FIRENZE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro CP_4
TARDUCCI
- Terzi chiamati in causa-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c.
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia il Tribunale condannare IN TESI per la percentuale totale di responsabilità e IN IPOTESI e salvo gravame al 70% le parti convenute a pagare alla attrice le seguenti somme oltre interessi come da tabelle 2024 del Tribunale di Milano, ovvero euro 23.463,50 oltre interessi dalla data del 16.9.2020 e successive occorrende, oltre alla
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refusione delle spese legali di cui si chiede fin d'ora la distrazione dichiarando di averle anticipate e oltre alle spese di CTU, come da liquidazione cui codesto GI ha provveduto e di ctp che si indicano in euro 1.100,00. IN VIA ISTRUTTORIA subordinata chiedesi che siano ammesse le seguenti prove da ritenersi però ormai ultronee stante l'espletamento delle prove orali
e il loro esito: Ordine di esibizione ex art. 210 e 213 cpc alla convenuta e al chiamato Comune di Firenze. Chiedesi che il GI ordini sia all' che al Comune di Firenze la esibizione dei documenti relativi all'intervento di riparazione del tratto di CP_1 asfalto di cui alle foto che sono prodotte, documenti recanti descrizione della tipologia dell'intervento, fatture relative all'intervento, data dell'intervento, ditta esecutrice e durata dell'intervento di cui è causa e di cui alle foto.
Per l' : Voglia il Tribunale adito, gradatamente: rigettare le domande di parte attrice in quanto Controparte_1 infondate;
condannare il terzo chiamato in causa a tenere indenne l'Amministrazione convenuta da quanto eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite. Vinte le spese.
Per : A) In via Preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' CP_2 [...]
rispetto ai fatti di cui al giudizio, e pertanto accertare e dichiarare la conseguente carenza di Controparte_1 legittimazione passiva di oggi , in relazione ai fatti di cui al presente giudizio, Controparte_3 Controparte_2 per tutti i motivi esposti in atti;
conseguentemente, disporre l'estromissione di oggi Controparte_3 Controparte_2
dal presente giudizio. B) Nel merito ed in subordine: accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività della
[...] garanzia assicurativa prestata, dalla polizza stipulata con la Compagnia esponente, per i fatti dedotti in giudizio, alla luce della ritenuta estraneità dell rispetto ai predetti fatti. In ulteriore subordine: Controparte_1
Respingere integralmente tutte le domande formulate nei confronti della Compagnia terza chiamata oggi Controparte_3
, a qualsivoglia titolo, in quanto comunque infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate, Controparte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa. - Assolversi, in ogni caso, la Compagnia terza chiamata oggi Controparte_3
, rigettata ogni domanda e pretesa vantata nei confronti della stessa, se ed in quanto ammissibili, CP_3 CP_2 poiché comunque infondate, per i motivi dedotti in atti. In ulteriore ed estremo subordine: Nella sola denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere una qualsivoglia responsabilità, anche solo parziale, in capo all Controparte_1
, per i fatti di cui è causa, e per esso al convenuto, ed il ritenuto obbligo di corrispondere eventuali danni in
[...] CP_5 favore dell'attrice, se accertati e provati, a qualsivoglia titolo, nonché si dovesse altresì ritenere una conseguente e contestuale operatività della garanzia assicurativa prestata dalla polizza assicurativa dedotta in giudizio per tali fatti, nonostante quanto eccepito sul punto, solo in tal caso dichiarare la Compagnia terza chiamata oggi Controparte_3 Controparte_2
tenuta a manlevare e/o a rimborsare il suddetto , in forza del contratto assicurativo dedotto in giudizio, ed in
[...] CP_1 ogni caso solo ove ed in quanto risultino accertati e provati, ai sensi di legge, sia il fatto, sia il danno preteso, sia la conseguente responsabilità, nonché la riconducibilità a fatti e cause specificatamente coperti dalla garanzia assicurativa ed, in ogni caso, entro e non oltre tutti i limiti delle condizioni contrattuali di polizza, generali e particolari, ivi compreso il limite del massimale, e/o del sottomassimale previsto, nonché al netto della franchigia e/o scoperto ove contrattualmente previsti, e pagina 2 di 12
dell'indicizzazione contrattualmente prevista, per il solo specifico rischio contrattualmente assunto, nonché per la sola quota di eventuale responsabilità in ipotesi direttamente ascrivibile all'assicurato, escluso comunque ogni obbligo di manleva o rimborso derivante dal mero vincolo di solidarietà, fatti salvi tutti i diritti di rivalsa e/o di surrogazione e/o di regresso, nonché il disposto di cui all'art. 1910 c.c. ove applicabile. Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali, IVA e CPA.
Per il Comune di Firenze: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa;
In denegata ipotesi, voglia accertare quanto meno il concorso di colpa della signora per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Pt_1 giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Dalla lettura dell'atto di citazione, ritualmente notificato all' Controparte_1 ubicato in Firenze, si evince che in data 16 settembre 2020 – orario imprecisato - la
[...] sig.ra stava accompagnando a scuola il proprio IP quando, nel Parte_1 Persona_1 transitare sul piazzale antistante la scuola, cadeva in terra a causa di una “sconnessione del piano di calpestio posta a ridosso di una ringhiera”, ritenuta del tutto “inevitabile”, oltre che non visibile perché coperta dall'ombra della ringhiera ed imprevedibile perché collocata in un piazzale assolutamente ben asfaltato, così fratturandosi il radio e l'ulna sinistra e procurandosi ecchimosi e lesioni ad una parte del volto – come risultante dal certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giovanni di Dio presso il quale veniva trasportata in ambulanza;
in data 18 settembre 2020, la stessa veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura del radio e dell'ulna sx con fissazione interna di placche e viti;
seguiva un periodo di malattia dal quale residuavano postumi permanenti.
L'attrice chiede in questa sede di essere risarcita dei danni, patrimoniale e non patrimoniali, integralmente subiti, quantificati in euro 33.877,14, oltre interessi, assumendo la responsabilità extracontrattuale (sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.) dell' per omessa Controparte_6 custodia del piazzale, ritenuto posto nella sua custodia e controllo, o comunque per aver violato il principio del neminem laedere.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo di essere Controparte_1 autorizzata a citare in causa la società per essere tenuta indenne da quanto Controparte_3 eventualmente condannato a pagare in favore dell'attrice in virtù di polizza assicurativa per la RC (la relativa autorizzazione è stata rilasciata il 6.12.2021); nel merito, ha contestato la sussistenza di una disconnessione dell'asfalto, poiché ciò che si osserva nelle fotografie relative al punto dell'asserita caduta, prodotte nel fascicolo attoreo, sarebbe, piuttosto, un “rattoppo” effettuato a copertura di una fenditura pagina 3 di 12 visibile a occhio nudo per il diverso colore assunto rispetto al resto dell'asfalto; pertanto, la responsabilità dell'accaduto sarebbe da imputare alla stessa attrice per non aver prestato attenzione alle condizioni del piano di calpestio o comunque per aver “concorso” ex art. 1227 1° e 2° co. c.c. nella causazione del sinistro;
ha, infine, contestato l'eccessività del quantum debeatur e la debenza sia degli interessi legali cumulati con la rivalutazione monetaria.
Ad ogni modo ha rappresentato che eventuali profili di responsabilità potrebbero ravvisarsi in capo al Comune di Firenze per essere questo il soggetto proprietario dell'edificio cui compete la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze ex art. 3 comma 1 lett. a) della legge nr. 23 del 1996.
Si è costituita in giudizio rilevando la carenza di legittimazione passiva Controparte_3 dell' , in quanto la manutenzione del piazzale – sebbene ricompreso Controparte_6 nell'area riferibile all'Istituto scolastico – spetta all'ente proprietario dei luoghi, ovvero al COMUNE di
FIRENZE ai sensi della legge nr. 23/1996 (trattandosi di istituto comprensivo di scuola materia, elementare e media) e, nel merito, si è associata alle medesime argomentazioni difensive sviluppate dalla difesa della propria assicurata, come sopra riassunte, anche in punto di quantum debeatur, richiamando il limite entro il quale la Compagnia sarebbe tenuta a rifondere il danno, ovvero di considerare la franchigia contrattuale e/o scoperto e ogni ulteriore altro limite di polizza previsto.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa del
5.4.2022, parte attrice chiedeva di essere autorizzata a citare in causa il COMUNE di FIRENZE sulla scorta delle difese profuse dalle controparti;
seguiva l'emissione della relativa autorizzazione, con assegnazione dei termini di legge per la notifica dell'atto di chiamata in causa al Comune (verso il quale viene proposta la domanda di condanna al risarcimento dei danni) e con rinvio della causa all'udienza del
13.09.2022.
In data 14.7.2022 si è costituito in giudizio il COMUNE DI FIRENZE chiedendo il rigetto della domanda attrice negando ogni proprio profilo di responsabilità, attesa la possibilità concreta dell'attrice di adottare tutte le cautele del caso per evitare l'accadimento, in considerazione del diverso colore dell'increspatura rispetto al resto dell'asfalto del piazzale, e di riconoscere alla condotta imprudente o distratta dell'attrice il ruolo di causa determinante o concorrente nella causazione dell'evento dannoso.
Il COMUNE ha evidenziato che “il punto in cui risulterebbe caduta l'attrice altro non è che il rifacimento del manto stradale con la conseguenza che lo stesso non potrà essere perfettamente liscio”, tale per cui il punto dell'asserita caduta non potrebbe mai essere considerato un'insidia o un trabocchetto;
la terza chiamata in causa ha pagina 4 di 12 sottolineato come l'attrice abiti nelle vicinanze della scuola (a nove minuti a piedi) e sia esattamente a conoscenza dello stato dei luoghi, accompagnando solitamente a scuola il nipotino.
La causa è stata istruita, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con l'assunzione dei testi (udienza del 10.5.2023) e Testimone_1 Controparte_7
(udienza del 5.2.2024); è stata ammessa ed espletata la CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attrice a causa della caduta;
il CTU Prof. ha depositato la relazione Persona_2 tecnica in data 5.8.2024, la causa è stata ritenuta matura per la decisione con provvedimento del 25.09.2024
e le parti hanno rassegnato le conclusioni all'udienza del 12.02.2025; sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_6
L'eccezione è fondata.
L'onere della manutenzione e custodia del piazzale antistante il plesso scolastico è posto dalla legge nr. 23/19961 a carico dell'ente locale proprietario, ovvero del Comune di Firenze.
Alcuna responsabilità va ravvisata in capo all' . Controparte_6
Le spese processuali sia dell' che della Compagnia Assicurativa possono essere compensate CP_1 integralmente.
Nel merito
La domanda viene accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
L'istruttoria espletata ha consentito di porre in luce alcuni elementi di fatto che consentono di ritenere provato, da una parte, il nesso causale tra lo stato di manutenzione del piano di calpestio del piazzale antistante la scuola e la caduta dell'attrice e, dall'altra, la circostanza che l'attrice non ha impiegato tutta la diligenza possibile ed esigibile nel percorrere tale piazzale.
Sull'onere probatorio
Va immediatamente posto in rilievo che lo stato dei luoghi come rappresentato dalle fotografie (in bianco e nero) prodotte da parte attrice (v. doc. nr. 1 allegato all'atto di citazione) non è stato contestato da alcun convenuto, salva la diversa descrizione che di quanto si osserva ciascuna parte effettua: difatti a fronte di una ritenuta “malformazione” riferita da parte attrice, si contrappone quella espressa dal
Comune di Firenze, più aderente alla realtà e alla quale questo giudice accede, di mero “rattoppo”: difatti,
pagina 5 di 12 sebbene le foto siano state prodotte in atti in bianco e nero, si nota che nella zona immediatamente adiacente ad una ringhiera/cancellata, è stato steso, sul piano di camminamento, del materiale bituminoso granuloso più scuro che, non essendo stato ben livellato rispetto al piano stesso, ha creato un piccolissimo dislivello (di 1 o 2 cm al massimo); la forma assunta da tale “rattoppo” (probabilmente realizzato per colmare una buca o riparare ad uno stato di usura del piano) è triangolare, con la base rivolta verso la ringhiera/cancellata e la punta verso il piazzale;
le fotografie, comunque, non restituiscono in alcun modo il contesto ambientale nel quale si inserisce tale “piazzale”, né fanno comprendere la sua ampiezza ed estensione e lo spazio effettivo che residua in uso agli utenti del piazzale;
a tale riguardo, tuttavia, il teste ha precisato che tale dislivello si colloca in un varco ampio 5 metri Controparte_7 che, comunque, i genitori/adulti che accompagnano i bambini a scuola devono percorrere per raggiungere il plesso scolastico;
dunque l'anomalia si inserisce nel tragitto di “camminamento” che normalmente occorre affrontare per arrivare all'ingresso della scuola.
Ciò premesso, il teste che seguiva l'attrice, ha visto cadere l'attrice con il viso in terra CP_7 dopo aver “fatto i passi tipici da inciampo”, ben descrivendo la dinamica usuale di una caduta che consegue alla perdita di equilibrio che la persona ha dopo aver inciampato contro, anche se piccolo, ostacolo, che costituisce di per sé una fonte di pericolo per l'incolumità della persona;
tale testimonianza consente di ritenere assolto l'onere probatorio che incombe sul danneggiato.
Difatti, la mera presenza di dissesti, avvallamenti, buche, rattoppi, increspature e anomalie varie del manto stradale non costituisce di per sé elemento risolutivo circa l'accertamento della dinamica dell'incidente e delle relative cause, come affermato costantemente in giurisprudenza.
In particolare, la semplice presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione sul piano di calpestio non prova di per sé il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta (v. Tribunale di Bari Sezione III,
7.1.2019 nr 48).
Inoltre, nei casi in cui, come quello di specie ove il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. scoppio della caldaia, frana della strada etc.), si richiede che al modo di essere della cosa, in sé statica ed inerte, si aggiunga la condotta del danneggiato, consistita nel transitare su essa, oltre alla valutazione concreta circa l'esistenza di una possibile alternativa a tale condotta (cfr. Cass. 29.11.2006, n. 25243 e Cassazione Civile sez. III, 13 gennaio 2015
n. 295).
Solo in presenza di tali elementi – che nella specie risultano provati - si giustifica l'imputazione oggettiva della responsabilità in capo al custode. pagina 6 di 12 La giurisprudenza (v. tra le tante, Corte di Cassazione sez. civ. III^ ordinanza del 12.10.2022 nr.
36901) afferma che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr. da ultimo, Cass.,
S.U. n. 20943/2022).
La detta struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c. fa sì che il danneggiato debba provare non solo l'evento ma la sua derivazione causale dalla cosa (evento prodottosi come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa), residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito.
Pertanto, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c. tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino nel giudizio causalistico altri elementi, quali la natura “insidiosa o di trabocchetto” della cosa o se il custode abbia agito con colpa2.
Non ricorre il caso fortuito – quale fattore estraneo alla sfera soggettiva di controllo e di custodia propria dell'ente proprietario che interrompe il nesso causale e libera da responsabilità il custode medesimo – poiché la situazione concreta NON rientra in quelle ipotesi per la cui la situazione di pericolo
è conseguente ad uno stato di alterazione repentino e imprevedibile, poiché, al contrario, come sopra evidenziato la presenza del rattoppo si è rivelata essere un'anomalia che esiste dal 20173 (v. teste
. CP_7
Purtuttavia, sebbene l'efficienza causale dell'omessa manutenzione della superficie del piazzale da parte dell'ente custode ha determinato la caduta del pedone, non può non considerarsi che l'attrice, che stava camminando e non correndo, non poteva non notare le condizioni del piano di camminamento, per cui avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, specie se si considera che non pioveva, che l'attrice abita a pochi minuti dalla zona che si presume, ragionevolmente, essere ben conosciuta, oltre al fatto che ha avuto modo di frequentare il piazzale nelle occasioni in cui ha accompagnato il nipotino a scuola;
del resto, le anomalie del piano calpestio non sono eventi del tutto ignoti dall'utente.
Ciò in aderenza al principio per cui quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze di una strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso.
Tale corresponsabilità non si ritiene, comunque, che assurga a causa esclusiva dell'accaduto poiché
l'ente proprietario del piazzale si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c. che, com'è noto, è suscettibile di rilievo ufficioso (Cass. civ., 1.2.2018, n. 2481; conf. Cass. civ., 29.7.2013, n. 15761: Cass. civ., 13.2.2019, n.
4160).
E' costante in giurisprudenza l'affermazione (v. Cass. 16.2.2021 nr. 4035 e Cass. n. 9315/2019, conformi Cass. civ., 23.12.2020, n. 29435; Cass. civ., 13.1.2020, n. 347, Tribunale di Vicenza, Sentenza n.
1312/2023 del 07-07-2023), secondo la quale "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele (oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta) da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".
L'art. 1227 1° co. c.c. prevede che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an debeatur, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento.
Tale disposizione impone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno.
Dunque, valutando, da una parte, che si è in presenza di un “datato” dislivello del piano di calpestio di un piazzale che deve essere percorso quotidianamente da moltissimi bambini con i relativi pagina 8 di 12 accompagnatori che l'ente proprietario è tenuto a mantenere in “buone” condizioni di manutenzione e dall'altra che l'anomalia era facilmente percepibile se l'attrice avesse tenuto una condotta più consona allo stato dei luoghi, si ritiene l'attrice corresponsabile dell'evento nella misura del 50%.
Con riferimento al danno alla salute patito dall'attrice – di anni 76 al momento del fatto - la consulenza medico legale espletata – alle cui conclusioni questo Giudice aderisce - ha accertato che la stessa riportò delle lesioni (“Frattura scomposta del terzo diafisario ditale del radio e dell'ulna sinistra e trauma cranio- facciale lieve non commotivo da caduta accidentale”) oggi guarite con postumi a carattere permanente (a carico del polso dominante identificati in esiti algo-disfunzionali e anatomici di frattura di radio e ulna, con riduzione della articolarità, deficit di forza, e presenza di mezzi di sintesi) incidenti sull'integrità psicofisica dell'attrice nella misura del 7% (v. ctu Prof. ; sono stati quantificati i giorni di inabilità Per_2 temporanea in 20 gg di ITT, gg 20 di ITP al 75%, gg 30 di ITP al 50%, gg 30 di ITP al 25% (si ritiene di considerare come base di calcolo per ITT l'importo di euro 115 al gg).
Il danno non patrimoniale riconducibile eziologicamente al sinistro de quo, [ovvero il “danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”]– calcolato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2024 (alle quali i Tribunali Italiani sono stati invitati a rispettare nella liquidazione dei danni di matrice extracontrattuale v. Cass. 30.6.2011 nr. 14402) e dunque già attualizzato ad oggi, è pari ad euro 7.877,75
(euro 15.755,50 - 50% di corresponsabilità].
Non vi sono state incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica.
Non si reputa sussistere il danno “morale”; la stessa CTU ha dato atto che non si rilevano circostanze di natura medica che abbiano comportato sofferenza soggettiva in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente in danni permanenti di analoga entità.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi pagina 9 di 12 e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Ne deriva che, ai fini liquidatori, occorre che vi sia stata una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018, Rv. 650858 - 01).
E', infatti, onere del danneggiato allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).
In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia) che, nel caso di specie, è stata omessa.
Si riconoscono, a titolo di danno patrimoniale, euro 125 (250 euro /2).
Complessivamente è dovuta la somma di euro 8.002,75, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato4 al 16.9.2020 e poi via via calcolati sul capitale rivalutato anno per anno sino pagina 10 di 12 alla data di pubblicazione della sentenza5; tra la data di deposito della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c..
E' stato, infatti, statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro.
Essendo stato adottato, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi legali, è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente: è consentito, invece, effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c..
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 per la fase di studio ed introduttiva e, come modificato dal DM 147/2022, per la fase istruttoria e decisoria, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore rapportata anche alla natura delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi al criterio medio (calcolato tra il minimo ed il medio tabellare) per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000).
Le spese di CTU e di CTP (dott. per euro 500, oltre accessori di legge) vengono Persona_3 compensate per il 50% e per il residuo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia dell'
[...]
che della Compagnia Assicurativa per la RC Controparte_8 Controparte_2 5 La rivalutazione, in ossequio alla funzione risarcitoria, copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'inadempimento ovvero del fatto illecito, laddove gli interessi, aventi funzione remunerativa, mirano a ristorare il creditore del lucro cessante, coprendo i danni derivati dalla perdita dell'utilità che il danneggiato avrebbe ottenuto dal bene reale. pagina 11 di 12 – quale società incorporante di Controparte_2 CP_3 Controparte_3 accertata la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro nella misura del 50%, condanna il
COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco p.t., a risarcire a i danni subiti Parte_1 nella misura di euro somma di euro 8.002,75, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato al 16.9.2020 e poi via via calcolati sul capitale rivalutato anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;
tra la data di deposito della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c..
Condanna il Comune di Firenze a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, che si liquidano in euro
3.750,00 per compenso professionale, oltre le spese documentate, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Le spese di CTU e di CTP vengono compensate per il 50% e poste nel residuo a carico del Comune di
Firenze.
Le spese processuali dell e della Controparte_1 [...]
– sono integralmente compensate. Controparte_9
Dispone la distrazione delle spese processuali in favore dei procuratori attorei che si sono dichiarati antistatari.
Firenze, 24 maggio 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 3 -Competenze degli enti locali -1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
2 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (da ultimo, con anelito nomofilattico, da Cass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152, sulle orme di Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988). 3 La responsabilità del custode è esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. pagina 7 di 12 4 La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprimeva, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747). La devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione, ovvero un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. La necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra” (Corte d'Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774, sulla questione relativa al risarcimento dei danni extracontrattuali e alla rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi).
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 16.09.2021 al N° di R.G.C.A. 10080/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi SEGHI e dall'Avv. Niccolò SEGHI, anche Parte_1 disgiuntamente tra loro
-attrice- contro con sede in Via S. Maria a Cintoia nr. 8 in Firenze, Controparte_1 in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Firenze
-convenuto-
quale società Controparte_2 incorporante di a seguito di fusione per incorporazione con efficacia dal Controparte_3
16.11.2022, con il patrocinio dell'Avv. Diego M. MATARAZZO del Foro di Milano
DI FIRENZE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro CP_4
TARDUCCI
- Terzi chiamati in causa-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c.
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia il Tribunale condannare IN TESI per la percentuale totale di responsabilità e IN IPOTESI e salvo gravame al 70% le parti convenute a pagare alla attrice le seguenti somme oltre interessi come da tabelle 2024 del Tribunale di Milano, ovvero euro 23.463,50 oltre interessi dalla data del 16.9.2020 e successive occorrende, oltre alla
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refusione delle spese legali di cui si chiede fin d'ora la distrazione dichiarando di averle anticipate e oltre alle spese di CTU, come da liquidazione cui codesto GI ha provveduto e di ctp che si indicano in euro 1.100,00. IN VIA ISTRUTTORIA subordinata chiedesi che siano ammesse le seguenti prove da ritenersi però ormai ultronee stante l'espletamento delle prove orali
e il loro esito: Ordine di esibizione ex art. 210 e 213 cpc alla convenuta e al chiamato Comune di Firenze. Chiedesi che il GI ordini sia all' che al Comune di Firenze la esibizione dei documenti relativi all'intervento di riparazione del tratto di CP_1 asfalto di cui alle foto che sono prodotte, documenti recanti descrizione della tipologia dell'intervento, fatture relative all'intervento, data dell'intervento, ditta esecutrice e durata dell'intervento di cui è causa e di cui alle foto.
Per l' : Voglia il Tribunale adito, gradatamente: rigettare le domande di parte attrice in quanto Controparte_1 infondate;
condannare il terzo chiamato in causa a tenere indenne l'Amministrazione convenuta da quanto eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite. Vinte le spese.
Per : A) In via Preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' CP_2 [...]
rispetto ai fatti di cui al giudizio, e pertanto accertare e dichiarare la conseguente carenza di Controparte_1 legittimazione passiva di oggi , in relazione ai fatti di cui al presente giudizio, Controparte_3 Controparte_2 per tutti i motivi esposti in atti;
conseguentemente, disporre l'estromissione di oggi Controparte_3 Controparte_2
dal presente giudizio. B) Nel merito ed in subordine: accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività della
[...] garanzia assicurativa prestata, dalla polizza stipulata con la Compagnia esponente, per i fatti dedotti in giudizio, alla luce della ritenuta estraneità dell rispetto ai predetti fatti. In ulteriore subordine: Controparte_1
Respingere integralmente tutte le domande formulate nei confronti della Compagnia terza chiamata oggi Controparte_3
, a qualsivoglia titolo, in quanto comunque infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate, Controparte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa. - Assolversi, in ogni caso, la Compagnia terza chiamata oggi Controparte_3
, rigettata ogni domanda e pretesa vantata nei confronti della stessa, se ed in quanto ammissibili, CP_3 CP_2 poiché comunque infondate, per i motivi dedotti in atti. In ulteriore ed estremo subordine: Nella sola denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere una qualsivoglia responsabilità, anche solo parziale, in capo all Controparte_1
, per i fatti di cui è causa, e per esso al convenuto, ed il ritenuto obbligo di corrispondere eventuali danni in
[...] CP_5 favore dell'attrice, se accertati e provati, a qualsivoglia titolo, nonché si dovesse altresì ritenere una conseguente e contestuale operatività della garanzia assicurativa prestata dalla polizza assicurativa dedotta in giudizio per tali fatti, nonostante quanto eccepito sul punto, solo in tal caso dichiarare la Compagnia terza chiamata oggi Controparte_3 Controparte_2
tenuta a manlevare e/o a rimborsare il suddetto , in forza del contratto assicurativo dedotto in giudizio, ed in
[...] CP_1 ogni caso solo ove ed in quanto risultino accertati e provati, ai sensi di legge, sia il fatto, sia il danno preteso, sia la conseguente responsabilità, nonché la riconducibilità a fatti e cause specificatamente coperti dalla garanzia assicurativa ed, in ogni caso, entro e non oltre tutti i limiti delle condizioni contrattuali di polizza, generali e particolari, ivi compreso il limite del massimale, e/o del sottomassimale previsto, nonché al netto della franchigia e/o scoperto ove contrattualmente previsti, e pagina 2 di 12
dell'indicizzazione contrattualmente prevista, per il solo specifico rischio contrattualmente assunto, nonché per la sola quota di eventuale responsabilità in ipotesi direttamente ascrivibile all'assicurato, escluso comunque ogni obbligo di manleva o rimborso derivante dal mero vincolo di solidarietà, fatti salvi tutti i diritti di rivalsa e/o di surrogazione e/o di regresso, nonché il disposto di cui all'art. 1910 c.c. ove applicabile. Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali, IVA e CPA.
Per il Comune di Firenze: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa;
In denegata ipotesi, voglia accertare quanto meno il concorso di colpa della signora per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Pt_1 giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Dalla lettura dell'atto di citazione, ritualmente notificato all' Controparte_1 ubicato in Firenze, si evince che in data 16 settembre 2020 – orario imprecisato - la
[...] sig.ra stava accompagnando a scuola il proprio IP quando, nel Parte_1 Persona_1 transitare sul piazzale antistante la scuola, cadeva in terra a causa di una “sconnessione del piano di calpestio posta a ridosso di una ringhiera”, ritenuta del tutto “inevitabile”, oltre che non visibile perché coperta dall'ombra della ringhiera ed imprevedibile perché collocata in un piazzale assolutamente ben asfaltato, così fratturandosi il radio e l'ulna sinistra e procurandosi ecchimosi e lesioni ad una parte del volto – come risultante dal certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giovanni di Dio presso il quale veniva trasportata in ambulanza;
in data 18 settembre 2020, la stessa veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura del radio e dell'ulna sx con fissazione interna di placche e viti;
seguiva un periodo di malattia dal quale residuavano postumi permanenti.
L'attrice chiede in questa sede di essere risarcita dei danni, patrimoniale e non patrimoniali, integralmente subiti, quantificati in euro 33.877,14, oltre interessi, assumendo la responsabilità extracontrattuale (sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.) dell' per omessa Controparte_6 custodia del piazzale, ritenuto posto nella sua custodia e controllo, o comunque per aver violato il principio del neminem laedere.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo di essere Controparte_1 autorizzata a citare in causa la società per essere tenuta indenne da quanto Controparte_3 eventualmente condannato a pagare in favore dell'attrice in virtù di polizza assicurativa per la RC (la relativa autorizzazione è stata rilasciata il 6.12.2021); nel merito, ha contestato la sussistenza di una disconnessione dell'asfalto, poiché ciò che si osserva nelle fotografie relative al punto dell'asserita caduta, prodotte nel fascicolo attoreo, sarebbe, piuttosto, un “rattoppo” effettuato a copertura di una fenditura pagina 3 di 12 visibile a occhio nudo per il diverso colore assunto rispetto al resto dell'asfalto; pertanto, la responsabilità dell'accaduto sarebbe da imputare alla stessa attrice per non aver prestato attenzione alle condizioni del piano di calpestio o comunque per aver “concorso” ex art. 1227 1° e 2° co. c.c. nella causazione del sinistro;
ha, infine, contestato l'eccessività del quantum debeatur e la debenza sia degli interessi legali cumulati con la rivalutazione monetaria.
Ad ogni modo ha rappresentato che eventuali profili di responsabilità potrebbero ravvisarsi in capo al Comune di Firenze per essere questo il soggetto proprietario dell'edificio cui compete la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze ex art. 3 comma 1 lett. a) della legge nr. 23 del 1996.
Si è costituita in giudizio rilevando la carenza di legittimazione passiva Controparte_3 dell' , in quanto la manutenzione del piazzale – sebbene ricompreso Controparte_6 nell'area riferibile all'Istituto scolastico – spetta all'ente proprietario dei luoghi, ovvero al COMUNE di
FIRENZE ai sensi della legge nr. 23/1996 (trattandosi di istituto comprensivo di scuola materia, elementare e media) e, nel merito, si è associata alle medesime argomentazioni difensive sviluppate dalla difesa della propria assicurata, come sopra riassunte, anche in punto di quantum debeatur, richiamando il limite entro il quale la Compagnia sarebbe tenuta a rifondere il danno, ovvero di considerare la franchigia contrattuale e/o scoperto e ogni ulteriore altro limite di polizza previsto.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa del
5.4.2022, parte attrice chiedeva di essere autorizzata a citare in causa il COMUNE di FIRENZE sulla scorta delle difese profuse dalle controparti;
seguiva l'emissione della relativa autorizzazione, con assegnazione dei termini di legge per la notifica dell'atto di chiamata in causa al Comune (verso il quale viene proposta la domanda di condanna al risarcimento dei danni) e con rinvio della causa all'udienza del
13.09.2022.
In data 14.7.2022 si è costituito in giudizio il COMUNE DI FIRENZE chiedendo il rigetto della domanda attrice negando ogni proprio profilo di responsabilità, attesa la possibilità concreta dell'attrice di adottare tutte le cautele del caso per evitare l'accadimento, in considerazione del diverso colore dell'increspatura rispetto al resto dell'asfalto del piazzale, e di riconoscere alla condotta imprudente o distratta dell'attrice il ruolo di causa determinante o concorrente nella causazione dell'evento dannoso.
Il COMUNE ha evidenziato che “il punto in cui risulterebbe caduta l'attrice altro non è che il rifacimento del manto stradale con la conseguenza che lo stesso non potrà essere perfettamente liscio”, tale per cui il punto dell'asserita caduta non potrebbe mai essere considerato un'insidia o un trabocchetto;
la terza chiamata in causa ha pagina 4 di 12 sottolineato come l'attrice abiti nelle vicinanze della scuola (a nove minuti a piedi) e sia esattamente a conoscenza dello stato dei luoghi, accompagnando solitamente a scuola il nipotino.
La causa è stata istruita, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con l'assunzione dei testi (udienza del 10.5.2023) e Testimone_1 Controparte_7
(udienza del 5.2.2024); è stata ammessa ed espletata la CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attrice a causa della caduta;
il CTU Prof. ha depositato la relazione Persona_2 tecnica in data 5.8.2024, la causa è stata ritenuta matura per la decisione con provvedimento del 25.09.2024
e le parti hanno rassegnato le conclusioni all'udienza del 12.02.2025; sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_6
L'eccezione è fondata.
L'onere della manutenzione e custodia del piazzale antistante il plesso scolastico è posto dalla legge nr. 23/19961 a carico dell'ente locale proprietario, ovvero del Comune di Firenze.
Alcuna responsabilità va ravvisata in capo all' . Controparte_6
Le spese processuali sia dell' che della Compagnia Assicurativa possono essere compensate CP_1 integralmente.
Nel merito
La domanda viene accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
L'istruttoria espletata ha consentito di porre in luce alcuni elementi di fatto che consentono di ritenere provato, da una parte, il nesso causale tra lo stato di manutenzione del piano di calpestio del piazzale antistante la scuola e la caduta dell'attrice e, dall'altra, la circostanza che l'attrice non ha impiegato tutta la diligenza possibile ed esigibile nel percorrere tale piazzale.
Sull'onere probatorio
Va immediatamente posto in rilievo che lo stato dei luoghi come rappresentato dalle fotografie (in bianco e nero) prodotte da parte attrice (v. doc. nr. 1 allegato all'atto di citazione) non è stato contestato da alcun convenuto, salva la diversa descrizione che di quanto si osserva ciascuna parte effettua: difatti a fronte di una ritenuta “malformazione” riferita da parte attrice, si contrappone quella espressa dal
Comune di Firenze, più aderente alla realtà e alla quale questo giudice accede, di mero “rattoppo”: difatti,
pagina 5 di 12 sebbene le foto siano state prodotte in atti in bianco e nero, si nota che nella zona immediatamente adiacente ad una ringhiera/cancellata, è stato steso, sul piano di camminamento, del materiale bituminoso granuloso più scuro che, non essendo stato ben livellato rispetto al piano stesso, ha creato un piccolissimo dislivello (di 1 o 2 cm al massimo); la forma assunta da tale “rattoppo” (probabilmente realizzato per colmare una buca o riparare ad uno stato di usura del piano) è triangolare, con la base rivolta verso la ringhiera/cancellata e la punta verso il piazzale;
le fotografie, comunque, non restituiscono in alcun modo il contesto ambientale nel quale si inserisce tale “piazzale”, né fanno comprendere la sua ampiezza ed estensione e lo spazio effettivo che residua in uso agli utenti del piazzale;
a tale riguardo, tuttavia, il teste ha precisato che tale dislivello si colloca in un varco ampio 5 metri Controparte_7 che, comunque, i genitori/adulti che accompagnano i bambini a scuola devono percorrere per raggiungere il plesso scolastico;
dunque l'anomalia si inserisce nel tragitto di “camminamento” che normalmente occorre affrontare per arrivare all'ingresso della scuola.
Ciò premesso, il teste che seguiva l'attrice, ha visto cadere l'attrice con il viso in terra CP_7 dopo aver “fatto i passi tipici da inciampo”, ben descrivendo la dinamica usuale di una caduta che consegue alla perdita di equilibrio che la persona ha dopo aver inciampato contro, anche se piccolo, ostacolo, che costituisce di per sé una fonte di pericolo per l'incolumità della persona;
tale testimonianza consente di ritenere assolto l'onere probatorio che incombe sul danneggiato.
Difatti, la mera presenza di dissesti, avvallamenti, buche, rattoppi, increspature e anomalie varie del manto stradale non costituisce di per sé elemento risolutivo circa l'accertamento della dinamica dell'incidente e delle relative cause, come affermato costantemente in giurisprudenza.
In particolare, la semplice presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione sul piano di calpestio non prova di per sé il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta (v. Tribunale di Bari Sezione III,
7.1.2019 nr 48).
Inoltre, nei casi in cui, come quello di specie ove il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. scoppio della caldaia, frana della strada etc.), si richiede che al modo di essere della cosa, in sé statica ed inerte, si aggiunga la condotta del danneggiato, consistita nel transitare su essa, oltre alla valutazione concreta circa l'esistenza di una possibile alternativa a tale condotta (cfr. Cass. 29.11.2006, n. 25243 e Cassazione Civile sez. III, 13 gennaio 2015
n. 295).
Solo in presenza di tali elementi – che nella specie risultano provati - si giustifica l'imputazione oggettiva della responsabilità in capo al custode. pagina 6 di 12 La giurisprudenza (v. tra le tante, Corte di Cassazione sez. civ. III^ ordinanza del 12.10.2022 nr.
36901) afferma che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr. da ultimo, Cass.,
S.U. n. 20943/2022).
La detta struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c. fa sì che il danneggiato debba provare non solo l'evento ma la sua derivazione causale dalla cosa (evento prodottosi come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa), residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito.
Pertanto, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c. tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino nel giudizio causalistico altri elementi, quali la natura “insidiosa o di trabocchetto” della cosa o se il custode abbia agito con colpa2.
Non ricorre il caso fortuito – quale fattore estraneo alla sfera soggettiva di controllo e di custodia propria dell'ente proprietario che interrompe il nesso causale e libera da responsabilità il custode medesimo – poiché la situazione concreta NON rientra in quelle ipotesi per la cui la situazione di pericolo
è conseguente ad uno stato di alterazione repentino e imprevedibile, poiché, al contrario, come sopra evidenziato la presenza del rattoppo si è rivelata essere un'anomalia che esiste dal 20173 (v. teste
. CP_7
Purtuttavia, sebbene l'efficienza causale dell'omessa manutenzione della superficie del piazzale da parte dell'ente custode ha determinato la caduta del pedone, non può non considerarsi che l'attrice, che stava camminando e non correndo, non poteva non notare le condizioni del piano di camminamento, per cui avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, specie se si considera che non pioveva, che l'attrice abita a pochi minuti dalla zona che si presume, ragionevolmente, essere ben conosciuta, oltre al fatto che ha avuto modo di frequentare il piazzale nelle occasioni in cui ha accompagnato il nipotino a scuola;
del resto, le anomalie del piano calpestio non sono eventi del tutto ignoti dall'utente.
Ciò in aderenza al principio per cui quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze di una strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso.
Tale corresponsabilità non si ritiene, comunque, che assurga a causa esclusiva dell'accaduto poiché
l'ente proprietario del piazzale si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c. che, com'è noto, è suscettibile di rilievo ufficioso (Cass. civ., 1.2.2018, n. 2481; conf. Cass. civ., 29.7.2013, n. 15761: Cass. civ., 13.2.2019, n.
4160).
E' costante in giurisprudenza l'affermazione (v. Cass. 16.2.2021 nr. 4035 e Cass. n. 9315/2019, conformi Cass. civ., 23.12.2020, n. 29435; Cass. civ., 13.1.2020, n. 347, Tribunale di Vicenza, Sentenza n.
1312/2023 del 07-07-2023), secondo la quale "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele (oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta) da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".
L'art. 1227 1° co. c.c. prevede che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an debeatur, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento.
Tale disposizione impone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno.
Dunque, valutando, da una parte, che si è in presenza di un “datato” dislivello del piano di calpestio di un piazzale che deve essere percorso quotidianamente da moltissimi bambini con i relativi pagina 8 di 12 accompagnatori che l'ente proprietario è tenuto a mantenere in “buone” condizioni di manutenzione e dall'altra che l'anomalia era facilmente percepibile se l'attrice avesse tenuto una condotta più consona allo stato dei luoghi, si ritiene l'attrice corresponsabile dell'evento nella misura del 50%.
Con riferimento al danno alla salute patito dall'attrice – di anni 76 al momento del fatto - la consulenza medico legale espletata – alle cui conclusioni questo Giudice aderisce - ha accertato che la stessa riportò delle lesioni (“Frattura scomposta del terzo diafisario ditale del radio e dell'ulna sinistra e trauma cranio- facciale lieve non commotivo da caduta accidentale”) oggi guarite con postumi a carattere permanente (a carico del polso dominante identificati in esiti algo-disfunzionali e anatomici di frattura di radio e ulna, con riduzione della articolarità, deficit di forza, e presenza di mezzi di sintesi) incidenti sull'integrità psicofisica dell'attrice nella misura del 7% (v. ctu Prof. ; sono stati quantificati i giorni di inabilità Per_2 temporanea in 20 gg di ITT, gg 20 di ITP al 75%, gg 30 di ITP al 50%, gg 30 di ITP al 25% (si ritiene di considerare come base di calcolo per ITT l'importo di euro 115 al gg).
Il danno non patrimoniale riconducibile eziologicamente al sinistro de quo, [ovvero il “danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”]– calcolato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2024 (alle quali i Tribunali Italiani sono stati invitati a rispettare nella liquidazione dei danni di matrice extracontrattuale v. Cass. 30.6.2011 nr. 14402) e dunque già attualizzato ad oggi, è pari ad euro 7.877,75
(euro 15.755,50 - 50% di corresponsabilità].
Non vi sono state incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica.
Non si reputa sussistere il danno “morale”; la stessa CTU ha dato atto che non si rilevano circostanze di natura medica che abbiano comportato sofferenza soggettiva in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente in danni permanenti di analoga entità.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi pagina 9 di 12 e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Ne deriva che, ai fini liquidatori, occorre che vi sia stata una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018, Rv. 650858 - 01).
E', infatti, onere del danneggiato allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).
In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia) che, nel caso di specie, è stata omessa.
Si riconoscono, a titolo di danno patrimoniale, euro 125 (250 euro /2).
Complessivamente è dovuta la somma di euro 8.002,75, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato4 al 16.9.2020 e poi via via calcolati sul capitale rivalutato anno per anno sino pagina 10 di 12 alla data di pubblicazione della sentenza5; tra la data di deposito della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c..
E' stato, infatti, statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro.
Essendo stato adottato, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi legali, è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente: è consentito, invece, effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c..
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 per la fase di studio ed introduttiva e, come modificato dal DM 147/2022, per la fase istruttoria e decisoria, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore rapportata anche alla natura delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi al criterio medio (calcolato tra il minimo ed il medio tabellare) per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000).
Le spese di CTU e di CTP (dott. per euro 500, oltre accessori di legge) vengono Persona_3 compensate per il 50% e per il residuo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia dell'
[...]
che della Compagnia Assicurativa per la RC Controparte_8 Controparte_2 5 La rivalutazione, in ossequio alla funzione risarcitoria, copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'inadempimento ovvero del fatto illecito, laddove gli interessi, aventi funzione remunerativa, mirano a ristorare il creditore del lucro cessante, coprendo i danni derivati dalla perdita dell'utilità che il danneggiato avrebbe ottenuto dal bene reale. pagina 11 di 12 – quale società incorporante di Controparte_2 CP_3 Controparte_3 accertata la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro nella misura del 50%, condanna il
COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco p.t., a risarcire a i danni subiti Parte_1 nella misura di euro somma di euro 8.002,75, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato al 16.9.2020 e poi via via calcolati sul capitale rivalutato anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;
tra la data di deposito della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c..
Condanna il Comune di Firenze a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, che si liquidano in euro
3.750,00 per compenso professionale, oltre le spese documentate, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Le spese di CTU e di CTP vengono compensate per il 50% e poste nel residuo a carico del Comune di
Firenze.
Le spese processuali dell e della Controparte_1 [...]
– sono integralmente compensate. Controparte_9
Dispone la distrazione delle spese processuali in favore dei procuratori attorei che si sono dichiarati antistatari.
Firenze, 24 maggio 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 3 -Competenze degli enti locali -1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
2 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (da ultimo, con anelito nomofilattico, da Cass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152, sulle orme di Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988). 3 La responsabilità del custode è esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. pagina 7 di 12 4 La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprimeva, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747). La devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione, ovvero un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. La necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra” (Corte d'Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774, sulla questione relativa al risarcimento dei danni extracontrattuali e alla rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi).