TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati
Dr. ALBERTO LA MANNA Presidente
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
Dr.ssa Rachele OLIVERO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 20505/2024 promossa da:
in persona del presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Carlin
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
avente per OGGETTO: delibera di esclusione del socio – pagamento somme
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino Sezione Specializzata in Materia di Imprese, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
previa – solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio – ammissione di prova per interpello e testi sui capitoli in fatto preceduti da “Vero che”; accertare e dichiarare che, con delibera adottata nella seduta del 30/07/2024, notificata e non impugnata dall'avente diritto, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ricorrente ha pagina 1 di 5 escluso il convenuto Sig. da socio della Cooperativa, ex art. 9 comma 1 lett. CP_1
b) dello Statuto sociale, per la grave situazione di morosità, e che, conseguentemente, il convenuto è decaduto dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Bra (CN), via Ascanio Sobrero n. 10, piano quinto, compresi cantina n. 18 e box n. 18, che oggi detiene sine titulo;
dichiarare pertanto tenuto e condannare il convenuto Sig. a rilasciare CP_1
immediatamente il predetto alloggio sociale sito in Bra (CN), via Ascanio Sobrero n. 10, piano quinto, compresi cantina n. 18 e box n. 18, liberi da persone e sgomberi da cose, con immissione della Cooperativa ricorrente nel possesso;
dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Sig. a corrispondere alla CP_1
Cooperativa ricorrente l'importo di € 5.288,24 per i canoni di assegnazione in godimento dei mesi di aprile 2022 (residuano € 20,88), dei mesi da settembre 2023 a febbraio 2024 e dei mesi da aprile 2024 a luglio 2024; dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Sig. a corrispondere alla CP_1
Cooperativa ricorrente l'importo dell'indennità per l'occupazione sine titulo relative ai mesi da agosto 2024 a novembre 2024 per complessivi € 2.291,00 (di cui € 493,58 per agosto 2024, €
599,14 per settembre 2024, € 599,14 per ottobre 2024 e € 599,14 per novembre 2024); dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Sig. a corrispondere alla CP_1
ricorrente le indennità di occupazione senza titolo che matureranno nelle more Parte_1 del giudizio sino all'emanazione della sentenza nonché quelle successive sino all'effettiva liberazione dell'unità abitativa, nella misura di € 597,14 mensili (somma deliberata in data
30/07/2024 in osservanza all'art. 7 del regolamento “per la disciplina da osservarsi per l'esclusione dalla Società del socio che si renda moroso nei pagamenti dovuti"), ovvero in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità.
Il tutto maggiorato con gli interessi legali dal giorno delle singole scadenze alla notifica del ricorso ed interessi nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284 comma 4 c.c., a far data dalla notifica del presente ricorso al saldo.
Con il favore delle spese ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio il sig. onde sentirlo condannare al
[...] CP_1
pagina 2 di 5 rilascio dell'immobile assegnato in godimento, nonché al pagamento dei canoni non versati e delle indennità di occupazione, previo accertamento della decadenza dall'assegnazione.
Il convenuto non si è costituito e all'udienza del 13.3.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge infatti che con delibera del Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa del 28.4.2016 il sig. veniva ammesso quale CP_1 socio e, contestualmente, otteneva in assegnazione l'alloggio n. 18, con cantina e garage, sito in Bra, via Ascanio Sobrero n. 10; il relativo verbale di assegnazione veniva redatto in data 2.5.2016 e sottoscritto dal convenuto (doc. 2).
Con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione della , assunta in data Parte_1
30.7.2024 ed annotata sul libro soci, veniva poi stabilita l'esclusione del socio per morosità,
(docc.8,9).
Occorre premettere come la domanda di accertamento della legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta dalla sua qualità di socio attenga al rapporto societario tra le parti e alla sua estinzione e rientri, dunque, nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, a cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande correlate alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sociale riguardanti il rilascio, il pagamento dei canoni e le indennità per l'occupazione sine titulo.
Il sig. è stato escluso dalla Cooperativa con deliberazione del C.d.A. del 30.7.2024, in CP_1 ragione della grave situazione di morosità, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale a lui attribuito.
Tale delibera deve ritenersi legittima.
La documentazione in atti fornisce infatti un puntuale riscontro probatorio sia dell'inadempienza del socio che, dunque, della conseguente legittimità dell'esclusione dello stesso dalla cooperativa per inadempienza contrattuale, avendo egli violato gli obblighi imposti dallo Statuto Sociale;
risultano inoltre rispettate le modalità previste dallo Statuto per l'esclusione del socio moroso.
Il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha provato, come sarebbe stato suo onere fare, di aver adempiuto all'obbligo di pagamento del canone di godimento dell'alloggio, né risulta che lo stesso abbia proposto opposizione, nel termine di sessanta giorni, alla delibera di esclusione.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'avvenuto scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio sia stato ritualmente deliberato e comunicato.
Ne consegue il diritto della Cooperativa all'immediato rilascio in suo favore dell'immobile già assegnato, con condanna del convenuto al pagamento dei canoni non pagati, pari ad €
5.288,24 per le mensilità di aprile 2022 (residuo di € 20,88), da settembre 2023 a febbraio
2024 e da aprile 2024 a luglio 2024 (doc. 12).
Il convenuto deve inoltre essere condannato a corrispondere l'indennità per l'occupazione sine titulo, quantificata in complessivi € 4.687,56 per il periodo da agosto 2024 a marzo 2025, tenuto conto dell'importo determinato dalla Cooperativa con la delibera di esclusione del socio (cfr. prospetto aggiornato depositato all'udienza dell'11.3.2025).
Dal momento che le somme dovute per l'occupazione senza titolo hanno natura risarcitoria, non può disporsi la condanna al pagamento delle mensilità eventualmente maturate successivamente alla pronuncia della presente sentenza, atteso il divieto di condanna in futuro.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, nei valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la legittimità della delibera di esclusione del socio adottata dalla Cooperativa in data
30.7.2024 e per l'effetto ordina a di rilasciare immediatamente nella CP_1 disponibilità della ricorrente l'immobile sito in Bra (CN), via Ascanio Sobrero n. 10, piano quinto, compresi cantina n. 18 e box n. 18, libero e sgombro da persone e cose;
condanna a corrispondere alla la CP_1 Parte_2 somma di € 5.288,24 a titolo di canoni di assegnazione in godimento, oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. da ciascuna scadenza ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna a corrispondere alla la CP_1 Parte_2 somma di € 4.687,56 per l'occupazione senza titolo maturata dal mese di agosto 2024 sino al mese di marzo 2025, oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. da ciascuna scadenza ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
pagina 4 di 5 condanna a rimborsare alla le CP_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compenso, oltre contributo unificato e spese di notifica, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 4.4.2025, secondo la composizione del Collegio del 28.3.2025.
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto LA MANNA
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati
Dr. ALBERTO LA MANNA Presidente
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
Dr.ssa Rachele OLIVERO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 20505/2024 promossa da:
in persona del presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Carlin
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
avente per OGGETTO: delibera di esclusione del socio – pagamento somme
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino Sezione Specializzata in Materia di Imprese, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
previa – solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio – ammissione di prova per interpello e testi sui capitoli in fatto preceduti da “Vero che”; accertare e dichiarare che, con delibera adottata nella seduta del 30/07/2024, notificata e non impugnata dall'avente diritto, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ricorrente ha pagina 1 di 5 escluso il convenuto Sig. da socio della Cooperativa, ex art. 9 comma 1 lett. CP_1
b) dello Statuto sociale, per la grave situazione di morosità, e che, conseguentemente, il convenuto è decaduto dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Bra (CN), via Ascanio Sobrero n. 10, piano quinto, compresi cantina n. 18 e box n. 18, che oggi detiene sine titulo;
dichiarare pertanto tenuto e condannare il convenuto Sig. a rilasciare CP_1
immediatamente il predetto alloggio sociale sito in Bra (CN), via Ascanio Sobrero n. 10, piano quinto, compresi cantina n. 18 e box n. 18, liberi da persone e sgomberi da cose, con immissione della Cooperativa ricorrente nel possesso;
dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Sig. a corrispondere alla CP_1
Cooperativa ricorrente l'importo di € 5.288,24 per i canoni di assegnazione in godimento dei mesi di aprile 2022 (residuano € 20,88), dei mesi da settembre 2023 a febbraio 2024 e dei mesi da aprile 2024 a luglio 2024; dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Sig. a corrispondere alla CP_1
Cooperativa ricorrente l'importo dell'indennità per l'occupazione sine titulo relative ai mesi da agosto 2024 a novembre 2024 per complessivi € 2.291,00 (di cui € 493,58 per agosto 2024, €
599,14 per settembre 2024, € 599,14 per ottobre 2024 e € 599,14 per novembre 2024); dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Sig. a corrispondere alla CP_1
ricorrente le indennità di occupazione senza titolo che matureranno nelle more Parte_1 del giudizio sino all'emanazione della sentenza nonché quelle successive sino all'effettiva liberazione dell'unità abitativa, nella misura di € 597,14 mensili (somma deliberata in data
30/07/2024 in osservanza all'art. 7 del regolamento “per la disciplina da osservarsi per l'esclusione dalla Società del socio che si renda moroso nei pagamenti dovuti"), ovvero in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità.
Il tutto maggiorato con gli interessi legali dal giorno delle singole scadenze alla notifica del ricorso ed interessi nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284 comma 4 c.c., a far data dalla notifica del presente ricorso al saldo.
Con il favore delle spese ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio il sig. onde sentirlo condannare al
[...] CP_1
pagina 2 di 5 rilascio dell'immobile assegnato in godimento, nonché al pagamento dei canoni non versati e delle indennità di occupazione, previo accertamento della decadenza dall'assegnazione.
Il convenuto non si è costituito e all'udienza del 13.3.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge infatti che con delibera del Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa del 28.4.2016 il sig. veniva ammesso quale CP_1 socio e, contestualmente, otteneva in assegnazione l'alloggio n. 18, con cantina e garage, sito in Bra, via Ascanio Sobrero n. 10; il relativo verbale di assegnazione veniva redatto in data 2.5.2016 e sottoscritto dal convenuto (doc. 2).
Con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione della , assunta in data Parte_1
30.7.2024 ed annotata sul libro soci, veniva poi stabilita l'esclusione del socio per morosità,
(docc.8,9).
Occorre premettere come la domanda di accertamento della legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta dalla sua qualità di socio attenga al rapporto societario tra le parti e alla sua estinzione e rientri, dunque, nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, a cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande correlate alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sociale riguardanti il rilascio, il pagamento dei canoni e le indennità per l'occupazione sine titulo.
Il sig. è stato escluso dalla Cooperativa con deliberazione del C.d.A. del 30.7.2024, in CP_1 ragione della grave situazione di morosità, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale a lui attribuito.
Tale delibera deve ritenersi legittima.
La documentazione in atti fornisce infatti un puntuale riscontro probatorio sia dell'inadempienza del socio che, dunque, della conseguente legittimità dell'esclusione dello stesso dalla cooperativa per inadempienza contrattuale, avendo egli violato gli obblighi imposti dallo Statuto Sociale;
risultano inoltre rispettate le modalità previste dallo Statuto per l'esclusione del socio moroso.
Il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha provato, come sarebbe stato suo onere fare, di aver adempiuto all'obbligo di pagamento del canone di godimento dell'alloggio, né risulta che lo stesso abbia proposto opposizione, nel termine di sessanta giorni, alla delibera di esclusione.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'avvenuto scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio sia stato ritualmente deliberato e comunicato.
Ne consegue il diritto della Cooperativa all'immediato rilascio in suo favore dell'immobile già assegnato, con condanna del convenuto al pagamento dei canoni non pagati, pari ad €
5.288,24 per le mensilità di aprile 2022 (residuo di € 20,88), da settembre 2023 a febbraio
2024 e da aprile 2024 a luglio 2024 (doc. 12).
Il convenuto deve inoltre essere condannato a corrispondere l'indennità per l'occupazione sine titulo, quantificata in complessivi € 4.687,56 per il periodo da agosto 2024 a marzo 2025, tenuto conto dell'importo determinato dalla Cooperativa con la delibera di esclusione del socio (cfr. prospetto aggiornato depositato all'udienza dell'11.3.2025).
Dal momento che le somme dovute per l'occupazione senza titolo hanno natura risarcitoria, non può disporsi la condanna al pagamento delle mensilità eventualmente maturate successivamente alla pronuncia della presente sentenza, atteso il divieto di condanna in futuro.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, nei valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la legittimità della delibera di esclusione del socio adottata dalla Cooperativa in data
30.7.2024 e per l'effetto ordina a di rilasciare immediatamente nella CP_1 disponibilità della ricorrente l'immobile sito in Bra (CN), via Ascanio Sobrero n. 10, piano quinto, compresi cantina n. 18 e box n. 18, libero e sgombro da persone e cose;
condanna a corrispondere alla la CP_1 Parte_2 somma di € 5.288,24 a titolo di canoni di assegnazione in godimento, oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. da ciascuna scadenza ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna a corrispondere alla la CP_1 Parte_2 somma di € 4.687,56 per l'occupazione senza titolo maturata dal mese di agosto 2024 sino al mese di marzo 2025, oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. da ciascuna scadenza ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
pagina 4 di 5 condanna a rimborsare alla le CP_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compenso, oltre contributo unificato e spese di notifica, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 4.4.2025, secondo la composizione del Collegio del 28.3.2025.
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto LA MANNA
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 5 di 5