Sentenza 23 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2004, n. 7742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7742 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
) 4 A I 7 E . D S n S O 7 0 7 74 2 /04 A 8 A R T 9 T 1 T S S o O A z I r P R G a M INNOME EL POPOLO ITALIANO m E I T ' L R 6 L A L I e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A I D g Oggetto D g N e , L G E O SEZIONE PRIMA CIVILE 9 T O L 1 . N L t r E A O A ( S D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: B E Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente R.G.N. 11582/02 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 15017 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Ud. 19/12/03 Dott. Carlo PICCININNI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso l'avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
DEL COMMODA AURELIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso l'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
2003 - controricorrente * 3163 avverso la sentenza n. 9057/01 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 05/07/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/12/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gambardella, con le quali si chiede la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, che la نے revocazione proposta da CA NI ed altri avverso la sentenza 9057/08 del 21 febbraio 5 luglio dichiarata 2001 della la Sezione civile venga inammissibile con le conseguenze di legge. La Corte osserva quanto segue. Con sentenza del 6.6.1991 il Tribunale di Roma pro- nunciava la separazione personale dei coniugi NI CA EL EL DA disponendo l'affidamento dei figli minori alla madre, l'assegnazione della casa coniugale al marito e deter- minando in £.
1.000.000 l'assegno dovuto dal CA per il mantenimento dei figli minori, con obbligo di versamento diretto da parte del Ministero della Difesa. La Corte di Appello di Roma successivamente adita, in parziale accoglimento dell'appello principale del CA e di quello incidentale della EL DA, con sentenza del 10.5.1993 addebitava la separazione al primo, sospendeva per due anni la facoltà di questi di frequentare i figli minori, riduceva a £. 800.000 men- sili la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli. La detta sentenza veniva poi cassata da questa Cor- te il 12.7.1994, in accoglimento del secondo e del ter- ΖΟ motivo di ricorso relativi all'entità dell'assegno ed alla sospensione del diritto di visita, e la Corte с di Appello in sede di rinvio, per la parte di interes- se, con sentenza del 22.6.1999 quantificava il detto assegno in £.
1.100.000 mensili, a far tempo dalla pub- blicazione del provvedimento. La decisione veniva quindi impugnata con ricorso principale dal CA e con ricorso incidentale dalla EL DA, i quali si dolevano rispettivamente dell'addebito per colpa della separazione e della man- cata considerazione della convenzione intercorsa con la controparte relativamente al mantenimento dei figli (CA) of 11'entità dell'importo dovuto per il pe- riodo antecedente alla pubblicazione della sentenza del giugno 1999, che si sarebbe dovuto determinare nella misura di £.
1.000.000 già disposta dal Tribunale ( EL DA ). Entrambi i ricorsi venivano rigettati da questa Corte, con sentenza di cui NI CA chiedeva con successivo ricorso la revocazione, deducendo l'esistenza di חנן errore di interpretazione del fatto in relazione alla omessa considerazione del contenuto della più volte citata convenzione intercorsa tra le parti, dalla cui corretta interpretazione si sarebbe invece dovuto desumere l'inesistenza di un obbligo di corresponsione di denaro per il periodo precedente a quello indicato nell'accordo. Resisteva con controricorso EL EL DA, che depositava successivamente anche memoria difensiva, sollecitando il rigetto del ricorso. La controversia veniva quindi decisa all'esito Ст dell'udienza pubblica del 19.12.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo, pregiudizialmente sollevata dal resisten- te, priva di pregio, attesa la sanatoria dell'eventuale vizio, ove esistente, per effetto della sua intervenuta costituzione in giudizio. Nel merito il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorso per revocazione è stato infatti proposto in relazione a tre atti, individuati nell'accordo stra- giudiziale del 10.9.1997, nelle conclusioni assunte dalla EL DA davanti al giudice di rinvio ( nelle quali non erano state formulate richieste per il perio- do precedente a quello indicato nel detto accordo come termine iniziale dell'obbligo del versamento ), nell'ordinanza del febbraio 1994 della Corte di Appello di Roma ( che nell'attesa dell'esito del giudizio di C cassazione aveva ridotto l'assegno di mantenimento a £. 500.000 mensili ), atti che secondo il CA, se cor- rettamente valutati, avrebbero dovuto far escludere la decisione adottata relativamente alla determinazione dell'assegno per l'arco di tempo antecedente la menzio- nata convenzione. Pur prescindendo dalla circostanza che i tre atti sopra indicati ( accordo, verbale dell'udienza di pre- F cisazione delle conclusioni, ordinanza della Corte di Appello ) sono stati semplicemente richiamati e non al- legati dal ricorrente, va comunque Osservato che l'ambito di esperibilità della revocazione ex art. 391 bis c.p.c. va circoscritto, per la parte di interesse, all'errore di fatto risultante dagli atti o dai docu- menti della causa, errore configurabile unicamente quando la decisione sia fondata su un fatto la cui esi- stenza sia esclusa sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia vicever- sa incontestabilmente stabilita, e ciò sempre che detto fatto non abbia rappresentato un punto controverso del- la decisione. 5 Nella specie, al contrario, la citata scrittura del 10.9.1997 era stata oggetto di specifica attenzione da parte del giudice del merito, che l'aveva interpretata nel "1senso che dovesse rimanere inalterato per il pe- C riodo pregresso il minor importo di £. 800.000 determi- nato dalla sentenza del primo appello impugnata dal so- lo CA " circostanza da cui si desume, innanzitut- to, che l'interpretazione della scrittura in questione era stato oggetto di esame da parte della Corte di me- rito e, inoltre, che l'eventuale errore commesso dal giudice di legittimità non sarebbe comunque rilevante sotto il profilo dell'art. 395 n.4 c.p.c., perché non consisterebbe in una errata percezione di un evento, ma sarebbe piuttosto frutto di una inadeguata interpreta- zione del ricorso e della impugnata sentenza di rinvio. Non ricorre dunque alcuna delle ipotesi previste dall'art. 391 bis c.p.c. ed il ricorso pertanto va di- chiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese processuali del pre- sente giudizio, che liquida in Euro 1.500 per onorari e Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed oneri ac- cessori come per legge. Roma, 19.12.2003. Il Consigliere estensore Carlo Piccininni Caulo mi URTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civiz Depositato in colleria 23 APR 2004 IL CANCELLIERE £ Il Presidente Giovanni Losavio Glossus - CANCELLIERE Andrea Blanchi ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art. 19 Legge 6 marzo 1987 n.74)