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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 957/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 957/2024 V.G. promossa da:
ND ER (C.F.: , nato ad [...] il [...] e C.F._1 attualmente detenuto presso la casa circondariale di Ferrara, con il patrocinio dell'avv. STEFANO
VEZZADINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Bologna, via Delle Tovaglie n. 37
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._2
SA OM (RA), via Zecca n. 6, con il patrocinio dell'avv. STEFANIA VENTURINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a SA OM (RA), via G.B. Bassi n. 65
- ATTORI -
Con l'intervento di
AVV. (C.F. , in qualità di tutore di Controparte_1 C.F._3 Pt_2
C.F. , rappresentata e difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.
[...] C.F._1
- INTERVENUTO -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 04.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
In data 29.03.2024 il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 01.03.2024, Secondo
e adivano l'intestato Tribunale deducendo che, con sentenza n. 1010/2005 Pt_2 Parte_1 emessa in data 13.10.2005 all'esito del procedimento iscritto al r.g.n. 1534/2005, il Tribunale di
Ravenna aveva pronunciato sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto, stabilendo l'affidamento esclusivo dei due figli minori e alla madre e la loro collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la stessa, disciplinando l'esercizio del diritto di visita paterno e ponendo a carico del sig. un contributo al mantenimento dei due figli pari alla somma complessiva mensile di euro Pt_2
520,00, oltre al 50 % delle spese mediche e scolastiche sostenute nel loro interesse, che il sig. Pt_2 era stato condannato in via definitiva in data 05.03.2019 alla pena dell'ergastolo e si trova attualmente in detenzione presso la casa circondariale di Ferrara, che, in virtù della detta condanna, è in stato di interdizione legale ed è stato inoltre sospeso per la durata della pena dall'esercizio della responsabilità genitoriale e, infine, che i loro figli , nato in data [...], e , nato in data [...], Per_1 Per_2 ancora entrambi residenti con la madre, erano divenuti economicamente autosufficienti, avendo reperito rispettivamente nel marzo 2019 e nel maggio 2018 occupazioni lavorative stabili e adeguatamente remunerate.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata l'intervenuta maggiore età ed autosufficienza economica dei figli e , in accoglimento del presente ricorso congiunto ai sensi dell'art. CP_2 CP_3
473 bis 51 c.p.c., voglia modificare la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1010/2005 depositata in data 13 ottobre 2005 nel procedimento n. R.G. 1534/2005, n. Cron. 4640/2005, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti SI. e SI.ra , Parte_2 Parte_1 disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e da Per_1 CP_3 parte del sig. e che nulla più, pertanto, debba essere corrisposto alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento dei loro figli e .
[...] CP_2 CP_3
Spese di lite compensate”.
Con decreto emesso in data 11.03.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 17.07.2024 disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al IC Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c..
In data 29.03.2024 il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note scritte depositate in data 16.05.2024 debitamente sottoscritte personalmente dal sig. Pt_2
e dalla sig.ra le parti confermavano la volontà di modificare le condizioni di divorzio come da Pt_1 ricorso.
pagina 2 di 4 Con ordinanza emessa in data 21.09.2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza emessa in data 04.11.2024, il Giudice delegato, a revoca della precedente ordinanza, stante lo stato di interdizione legale del sig. e considerando il contenuto Parte_2 normativo dell'art. 32. c.p., prospettava alle parti la questione relativa alla legittimazione attiva del sig. a promuovere il presente ricorso e rinviava il procedimento all'udienza del 15.01.2025, che Pt_2 veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 20.02.2024.
Alla suddetta udienza, le parti davano atto che il tutore del sig. avrebbe provveduto a Pt_2 costituirsi nel procedimento e il Giudice delegato, al fine di consentire la costituzione del tutore, rinviava il procedimento all'udienza dello 05.03.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 24.02.2025, si costituiva in giudizio l'avv. in qualità di tutore del sig. Controparte_1
aderendo alle condizioni del ricorso ed insistendo per l'accoglimento del ricorso Pt_2 Pt_2 congiunto.
Nelle note scritte depositate in data 04.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Con ordinanza emessa in data 14.04.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo si rileva come il tutore del sig. abbia proceduto a costituirsi in giudizio aderendo alle conclusioni del ricorso, di talché il Pt_2 difetto di legittimazione attiva in capo all'attore ai sensi dell'art. 32 c.p. deve ritenersi sanato con efficacia retroattiva.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione agli atti, con particolare riferimento alle certificazioni uniche 2023 relative al rapporto di lavoro dei due figli e , può ritenersi provato il raggiungimento Per_1 Per_2 dell'autosufficienza economica da parte degli stessi.
Come da richiesta delle parti, deve pertanto essere revocato il contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei due figli posto in capo al sig. nella sentenza di scioglimento del Parte_2 matrimonio n. 1010/2005.
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
IC , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto Parte_3 proposto da e con l'intervento del tutore di a Parte_2 Parte_1 Parte_2 parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1010/2005, così decide:
- REVOCA il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a favore dei due figli e Per_1 Per_2 in capo al sig. e, per l'effetto, STABILISCE che il sig. nulla debba Parte_2 Parte_2 più corrispondere a tale titolo alla sig.ra Parte_1
- CONFERMA, per il resto, la sentenza n. 1010/2005 emessa dal Tribunale di Ravenna;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 03.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 957/2024 V.G. promossa da:
ND ER (C.F.: , nato ad [...] il [...] e C.F._1 attualmente detenuto presso la casa circondariale di Ferrara, con il patrocinio dell'avv. STEFANO
VEZZADINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Bologna, via Delle Tovaglie n. 37
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._2
SA OM (RA), via Zecca n. 6, con il patrocinio dell'avv. STEFANIA VENTURINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a SA OM (RA), via G.B. Bassi n. 65
- ATTORI -
Con l'intervento di
AVV. (C.F. , in qualità di tutore di Controparte_1 C.F._3 Pt_2
C.F. , rappresentata e difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.
[...] C.F._1
- INTERVENUTO -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 04.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
In data 29.03.2024 il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 01.03.2024, Secondo
e adivano l'intestato Tribunale deducendo che, con sentenza n. 1010/2005 Pt_2 Parte_1 emessa in data 13.10.2005 all'esito del procedimento iscritto al r.g.n. 1534/2005, il Tribunale di
Ravenna aveva pronunciato sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto, stabilendo l'affidamento esclusivo dei due figli minori e alla madre e la loro collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la stessa, disciplinando l'esercizio del diritto di visita paterno e ponendo a carico del sig. un contributo al mantenimento dei due figli pari alla somma complessiva mensile di euro Pt_2
520,00, oltre al 50 % delle spese mediche e scolastiche sostenute nel loro interesse, che il sig. Pt_2 era stato condannato in via definitiva in data 05.03.2019 alla pena dell'ergastolo e si trova attualmente in detenzione presso la casa circondariale di Ferrara, che, in virtù della detta condanna, è in stato di interdizione legale ed è stato inoltre sospeso per la durata della pena dall'esercizio della responsabilità genitoriale e, infine, che i loro figli , nato in data [...], e , nato in data [...], Per_1 Per_2 ancora entrambi residenti con la madre, erano divenuti economicamente autosufficienti, avendo reperito rispettivamente nel marzo 2019 e nel maggio 2018 occupazioni lavorative stabili e adeguatamente remunerate.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata l'intervenuta maggiore età ed autosufficienza economica dei figli e , in accoglimento del presente ricorso congiunto ai sensi dell'art. CP_2 CP_3
473 bis 51 c.p.c., voglia modificare la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1010/2005 depositata in data 13 ottobre 2005 nel procedimento n. R.G. 1534/2005, n. Cron. 4640/2005, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti SI. e SI.ra , Parte_2 Parte_1 disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e da Per_1 CP_3 parte del sig. e che nulla più, pertanto, debba essere corrisposto alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento dei loro figli e .
[...] CP_2 CP_3
Spese di lite compensate”.
Con decreto emesso in data 11.03.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 17.07.2024 disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al IC Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c..
In data 29.03.2024 il IC Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note scritte depositate in data 16.05.2024 debitamente sottoscritte personalmente dal sig. Pt_2
e dalla sig.ra le parti confermavano la volontà di modificare le condizioni di divorzio come da Pt_1 ricorso.
pagina 2 di 4 Con ordinanza emessa in data 21.09.2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza emessa in data 04.11.2024, il Giudice delegato, a revoca della precedente ordinanza, stante lo stato di interdizione legale del sig. e considerando il contenuto Parte_2 normativo dell'art. 32. c.p., prospettava alle parti la questione relativa alla legittimazione attiva del sig. a promuovere il presente ricorso e rinviava il procedimento all'udienza del 15.01.2025, che Pt_2 veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 20.02.2024.
Alla suddetta udienza, le parti davano atto che il tutore del sig. avrebbe provveduto a Pt_2 costituirsi nel procedimento e il Giudice delegato, al fine di consentire la costituzione del tutore, rinviava il procedimento all'udienza dello 05.03.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 24.02.2025, si costituiva in giudizio l'avv. in qualità di tutore del sig. Controparte_1
aderendo alle condizioni del ricorso ed insistendo per l'accoglimento del ricorso Pt_2 Pt_2 congiunto.
Nelle note scritte depositate in data 04.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Con ordinanza emessa in data 14.04.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo si rileva come il tutore del sig. abbia proceduto a costituirsi in giudizio aderendo alle conclusioni del ricorso, di talché il Pt_2 difetto di legittimazione attiva in capo all'attore ai sensi dell'art. 32 c.p. deve ritenersi sanato con efficacia retroattiva.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione agli atti, con particolare riferimento alle certificazioni uniche 2023 relative al rapporto di lavoro dei due figli e , può ritenersi provato il raggiungimento Per_1 Per_2 dell'autosufficienza economica da parte degli stessi.
Come da richiesta delle parti, deve pertanto essere revocato il contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei due figli posto in capo al sig. nella sentenza di scioglimento del Parte_2 matrimonio n. 1010/2005.
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
IC , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto Parte_3 proposto da e con l'intervento del tutore di a Parte_2 Parte_1 Parte_2 parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1010/2005, così decide:
- REVOCA il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a favore dei due figli e Per_1 Per_2 in capo al sig. e, per l'effetto, STABILISCE che il sig. nulla debba Parte_2 Parte_2 più corrispondere a tale titolo alla sig.ra Parte_1
- CONFERMA, per il resto, la sentenza n. 1010/2005 emessa dal Tribunale di Ravenna;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 03.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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