Sentenza 20 giugno 2002
Massime • 2
È ammissibile, ad opera del giudice e anche d'ufficio, la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo soggettivo, purché non vengano mutati i motivi posti a base della iniziale contestazione e non si renda necessario l'accertamento di fatti nuovi e diversi da quelli addotti inizialmente dal datore di lavoro a sostegno del proprio recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che aveva ritenuto che le mancanze addebitate al prestatore di lavoro - cui era stata affidata la responsabilità di carichi di cospicuo valore - , pur obiettivamente idonee a ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, e pertanto proporzionate alla sanzione più grave, fossero tuttavia attribuibili a mera colpa, sia pure di grado elevato, e, pertanto, giustificassero la conversione del licenziamento, intimato per giusta causa, in recesso per giustificato motivo soggettivo.)
In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, e quindi dello straordinario eventualmente svolto da tale dipendente, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 cod. civ., ne' dell'effettuazione del lavoro, e dell'eventuale straordinario, ne' dell'effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dallo interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9006 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Salvatore SENESE - Presidente -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Federico BOSELLI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UC UI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DE VIGNOLA presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO MARIA MAGNANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FAPI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CELIO PICCIONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.3.1994 LU CU impugnava davanti al Pretore di Rimini il licenziamento intimatogli dalla società FAFI, chiedendo la reintegrazione nel suo posto di lavoro, il risarcimento del danno nella misura di legge, nonché l'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, comma 4 della legge 20.5.10970, n. 300, pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto;
chiedeva, inoltre la corresponsione di L. 30.744.673 per lavoro straordinario e L. 121.269 per differenze di t.f.r.
Resisteva in giudizio la società convenuta osservando che il ricorrente si era reso responsabile di una serie di fatti pregiudizievoli per l'azienda e lesivi del rapporto fiduciario con il datore di lavoro. In particolare riferiva che il CU, dopo aver partecipato al carico di un banco bar sull'automezzo affidatogli, senza preoccuparsi di rimuovere, prima della partenza, gli appositi rulli utilizzati per agevolare lo spostamento della merce, provocava la rovinosa perdita del carico, con pericolo per la pubblica incolumità sulla strada;
lo stesso dipendente aveva poi manomesso il cronotachigrafo del camion, in tal modo non consentendo più all'azienda di controllare i tempi dei vari viaggi;
aveva circolato in giornata festiva, per la quale infrazione il camion era stato sequestrato dalla polizia ed era rimasto inutilizzabile per un mese;
infine si era rifiutato ripetutamente di eseguire i lavori affidatigli dal capo operaio.
Con sentenza del 13.2.1997 il Pretore adito dichiarava l'illegittimità del licenziamento in quanto sproporzionato rispetto ai fatti commessi, condannava la società convenuta a corrispondere al CU un importo pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione, respingeva la domanda concernente il preteso straordinario non retribuito, e rigettava anche la riconvenzionale proposta dalla società per i danni provocati dal dipendente. La società impugnava tale sentenza assumendo: a) che i fatti addebitati a sostegno del licenziamento erano risultati del tutto provati nella loro gravità; b) che il pretore avrebbe dovuto se mai effettuare la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
c) che si sarebbe dovuto tener conto altresì dell'aliunde perceptum dal lavoratore il quale, dopo il licenziamento aveva riscosso l'indennità di disoccupazione;
d) che erroneamente era stata liquidata l'indennità per licenziamento ingiustificato commisurata alla retribuzione lorda anziché a quella netta;
e) che i danni subiti dalla società in conseguenza del comportamento del CU erano provati e quantificabili attraverso consulenza tecnica.
L'appellato proponeva a sua volta appello incidentale sostenendo: a) che il pretore avrebbe dovuto condannare la società a versargli tutte le mensilità dal 19.7.1993 al 13.2.1997, avendo egli optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
b) che lo straordinario da lui prestato, nonché la differenza a titolo di t.f.r. erano stati provati;
c) che ingiustamente erano state compensate le spese del primo grado.
Disposta ed espletata consulenza tecnica per la quantificazione dei danni lamentati dalla società, il Tribunale di Rimini, con sentenza del 10.6.1999 così decideva: a) dichiarava legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, revocando la condanna della società al risarcimento dei danni ed indennità; b) dichiarava il CU corresponsabile, in ragione della metà, dei danni cagionati alla FAFI per contravvenzioni stradali, fermo tecnico del camion, danneggiamento del banco bar e ritardo nella consegna;
e) rigettava l'appello incidentale;
d) compensava per intero le spese del grado, salve le spese di consulenza tecniche poste a carico della società appellante.
Avverso detta sentenza il CU proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso la società intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione degli artt. 1 e 3 della legge 11.7.1966, n. 604 con riferimento all'art. 2119 c.c. - lamenta il ricorrente che il Tribunale erroneamente aveva convertito il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con ciò dando ingresso ad elementi nuovi, mai dedotti in primo grado, relativi alla violazione di norme del codice della strada inerenti le modalità di carico sui veicoli e sulla sicurezza nei trasporti, norme dalle quale doveva evincersi un concorso di responsabilità del titolare del mezzo di trasporto, accanto alla responsabilità del conducente Il motivo non merita accoglimento.
La censura introduce, da una parte, una nuova e diversa valutazione dei fatti - dei quali non precisa quelli che sarebbero stati dedotti per la prima volta in appello - rispetto a quella che è stata espressa dal Tribunale sulla base di una estesa e dettagliata ricognizione non limitata a singole circostanze ne' a singoli atti, sicché per questo verso ne va affermata l'inammissibilità in questa sede.
Nè è dato riscontrare vizi logici o giuridici nell'ampia motivazione contenuta nella sentenza impugnata, la quale, al contrario, esamina sotto più aspetti i comportamenti posti in essere dal ricorrente, con riferimento non solo alle operazioni di carico sul veicolo affidato alla sua guida, ma anche al mancato controllo del cronotachigrafo, in spregio a precise norme di legge in materia di trasporti, giungendo alla conclusione che il CU si comportò "con sciagurata leggerezza e noncuranza ... mettendo in pericolo la pubblica incolumità oltre a cagionare un cospicuo danno patrimoniale al datore di lavoro.
In particolare, il Tribunale di Rimini, dopo aver rilevato "inconciliabile contraddizione" in cui il ricorrente era caduto in occasione del libero interrogatorio, pone l'accento sulla circostanza che il CU, sebbene puntualmente avvertito da altro collega di lavoro, non aveva ritenuto di fissare il carico con funi sul proprio camion. Di qui la conclusione tratta nella sentenza che "queste mancanze, anche alla luce della recidiva in comportamenti pregiudizievoli per l'azienda, essendo obiettivamente idonee a ledere il rapporto fiduciario che deve esistere tra datore di lavoro e dipendente al quale è affidata la responsabilità di carichi di cospicuo valore, risultano proporzionate alla più grave sanzione disciplinare, anche se il comportamento di mera colpa, sia pure di elevato grado, trattandosi di colpa cosciente o con previsione dell'evento, per la mancanza più grave giustifica la conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo". Anche su tale conversione operata d'ufficio dal Giudice di appello si appunta invano la doglianza del ricorrente: la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere senz'altro ammissibile un intervento del genere, ogni qualvolta - come nella specie - non vengano mutati i motivi posti a base dell'iniziale contestazione e non si renda necessario l'accertamento di fatti nuovi e diversi da quelli addotti inizialmente dal datore di lavoro a sostegno del proprio recesso (Cass., 26.5.2001, n. 7185; Cass., 6.6.2000, n. 7617; Cass., 27.2.1998, n. 2204). Col secondo motivo - deducendo la violazione dell'ari. 416 c.p.c. - il ricorrente osserva che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata in ordine alla liquidazione dei danni invocata in riconvenzionale dalla società, quest'ultima nulla aveva chiesto di provare, (e nulla aveva, comunque provato in particolare circa i danni subiti per effetto del mancato utilizzo del camion) sicché la ctu in proposito era stata disposta in spregio alla decadenza disposta dall'art. 416 c.p.c. Anche questo motivo non merita accoglimento.
Va anzitutto rilevato che la società resistente, sin dalla proposizione della domanda riconvenzionale in primo grado, aveva chiesto di provare, anche attraverso consulenza tecnica, l'entità dei danni subì to a causa della caduta del costoso carico dal camion incautamente condotto dal CU, invocando, quindi, una valutazione equitativa in merito. E, del tutto correttamente, il Tribunale ha poi proceduto alla relativa liquidazione riconoscendo il concorso di colpa dell'azienda nella produzione degli stessi danni.
Col terzo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 2712 c.c. e 423 (recte 432) c.p.c. osservandosi che il Tribunale,
respingendo l'appello incidentale - tendente al riconoscimento delle maggiorazioni per straordinario - aveva ritenuto non attendibili i dati desunti dalla lettura dei dischi cronotachigrafo, nonostante il valore di prova legale costituita da tali dischi (riproduzioni meccaniche) e nonostante gli oltre 5000 documenti scritti più prove testimoniali a sostegno della propria pretesa. In ogni caso - secondo il ricorrente - il Tribunale avrebbe dovuto giudicare in via equitativa (come richiesto in atti) in base al disposto dell'art. 432 c.p.c. Neanche questo motivo può essere accolto.
Premesso che l'accertamento dello svolgimento del lavoro straordinario richiede una prova rigorosa, deve rilevarsi che i dischi cronotachigrafi, in originale o in copia fotostatica, ove - come nella specie - ne sia stata da controparte disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., ne' dell'effettuazione del lavoro, e dell'eventuale straordinario, ne' dell'effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dallo interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori (Cass., 8.7.1994, n. 6437). Vero è che il ricorrente ha fatto riferimento ad altri elementi probatori, quali "gli oltre 5000 documenti scritti" e "le prove testimoniali assunte", ma trattasi di deduzione assolutamente generica e non decisiva in questa sede.
Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata non merita le censure formulate nel ricorso che, pertanto, va respinto. Le spese del presente giudizio restano a carico del ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio pari ad Euro 12,30, oltre ad Euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2002 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 GIUGNO 2002