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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 04 luglio 2023,
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso in appello dall'avv. Massimo Bandettini (pec:
, Email_1 appellante contro
(c. f. e p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa, come CP_2 da mandato rilasciato su foglio separato alla memoria di costituzione in appello dal prof. avv. Riccardo Vianello (pec: , Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 57/2023 d.d.
31.01.2023, non notificata
In punto: illegittima collocazione in cassa integrazione, risarcimento del danno, dimissioni per giusta causa.
CONCLUSIONI
: Parte_1
1 “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: per i motivi e per i titoli esposti in narrativa, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata
n. 57/2023 (Tribunale di Venezia – G.L. dott.ssa Bortolaso – n. 1918/2021 RG Lav), previo accertamento in relazione all'illegittimità della cassa integrazione di cui si discute, condannare, in persona del legale rappresentante pro tempore: Controparte_1
(i) al risarcimento, in favore della ricorrente, del danno patrimoniale quantificato nella retribuzione che avrebbe normalmente percepito senza essere posta in cassa integrazione. Il tutto tenendo in considerazione gli effetti che il comportamento datoriale ha avuto sulle ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità e quant'altro;
(ii) al pagamento dell'importo dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso per le dimissioni rese per giusta causa, oltre alla restituzione dell'importo trattenuto;
(iii) al risarcimento, anche in via equitativa, del danno non patrimoniale a causa dell'evidenziata perdita di professionalità acquisita, nonché della lesione della sua dignità professionale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e previa eventuale idonea CTU contabile, ove venisse ritenuta necessaria…..IN OGNI CASO: con vittoria di spese (incluse quelle sostenute per i conteggi e per eventuali consulenze tecniche o periti) e competenze del presente giudizio con la maggiorazione del 30% così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014,
n. 55, introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e comunque di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti. Si chiede, infine, la trasmissione degli atti del presente procedimento all' per le relative verifiche e Controparte_3 adempimenti”.
Controparte_1
“Confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro n. 57/2023, depositata il 31/1/2023 e, per l'effetto, 1) Nel merito: - respingersi integralmente il ricorso in appello della sig.ra perché infondato in fatto e in diritto;
- Parte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso della sig.ra , ridursi Parte_1 gli importi eventualmente riconosciuti alla ricorrente fino alla concorrenza di quanto dallo stesso ricevuto a titolo di integrazione salariale…. Vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio (incluso rimborso spese generali, CPA e IVA), con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. chiamava in giudizio Parte_1 [...]
[..
[...] esponendo di aver operato alle dipendenze della convenuta Controparte_4 con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il
18.03.2019 e il 04.07.2021 - data di cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa - con mansioni di impiegata ed inquadramento nel 2° del CCNL
“Studi Professionali”, applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
Esponeva che, nell'esercizio delle mansioni assegnate, si era occupata prevalentemente: della gestione del personale (inserimento presenze, elaborazioni paghe e stampa libro unico); calcolo e stampa dei contributi e versamenti IRPEF con predisposizione modelli F24, elaborazione e controlli modelli CU;
elaborazione, controllo ed invio autoliquidazione elaborazione CP_5
e controllo dei modelli 770; aperture/variazioni aperture/variazioni ; CP_5 CP_6 gestione dei fondi di previdenza complementare;
gestione ENPAIA;
predisposizione ed invio DMAG;
predisposizione e invio;
denunce Pt_2 lavori usuranti;
quando richiesto, assunzioni, variazioni e cessazioni C o -veneto
; invio di lavoro intermittente nonché di aver seguito un serie di clienti in via esclusiva.
Rilevava, altresì, di aver percepito nel corso dell'intero rapporto di lavoro l'importo lordo di € 2.428,57 per 14 mensilità, oltre al versamento di un importo mensile pari ad € 350,00 a titolo di rimborso chilometrico.
Evidenziava, di aver operato unitamente a CP Persona_1
e e che a decorrere da aprile 2020, in piena emergenza Controparte_8 epidemiologica, in ragione di una illegittima applicazione della cassa integrazione veniva di fatto esclusa dal ciclo produttivo aziendale.
In particolare, deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa nel periodo compreso tra il 01.04.2020 e il 21.12.2020 per un totale di 195,5 ore e nel periodo compreso tra il 01.01.2021 e il 04.07.2021 per un totale di 391 ore, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre tre colleghe dell'ufficio che, nel periodo per cui è causa, avevano svolto un numero di ore nettamente superiore rilevando, altresì, che la convenuta concedeva alla sola di CP_8 poter usufruire del regime di smart working, nonostante la fungibilità delle mansioni.
3 Con riferimento alle dimissioni per giusta causa del 04.07.2021 rilevava che le stesse venivano contestate dalla convenuta che inopinatamente tratteneva dal
TFR una somma a titolo di indennità di mancato preavviso.
Rilevava il trattamento discriminatorio subito e la mancata corretta applicazione dei criteri di scelta e di rotazione e concludeva per il risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella retribuzione che avrebbe normalmente percepito senza l'illegittima collocazione in cassa integrazione, per il pagamento dell'importo dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso con conseguente restituzione della somma trattenuta nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per perdita della professionalità acquisita e per la lesione della sua dignità professionale.
Si costituiva contestando il fondamento della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto.
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia condannava parte convenuta a corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio
€ 1.837,70, oltre accessori dall'1.4.2020 al saldo effettivo. Dichiarava, altresì, compensate le spese di lite e poneva a carico della convenuta le spese di ctu.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure evidenziava, in via preliminare, l'insussistenza dei caratteri della discriminazione.
Con particolare riferimento all'illegittima collocazione in cassa integrazione evidenziava la perfetta fungibilità della ricorrente con le colleghe e CP
ma non anche con la rilevando che: “la scarsa professionalità Per_1 CP_8 ascritta dalla società convenuta alla ricorrente e l'allegata ripartizione delle incombenze presso lo studio non sono dirimenti, non emergendo in ogni caso dal complesso delle deduzioni difensive sufficienti ragioni per la deroga alla rotazione, che pur non prevista dalla specifica normativa applicabile, può comunque ritenersi dovuta sul piano della correttezza e buona fede;
in particolare le ragioni indicate in memoria per differenziare, tra la ricorrente e le colleghe e , le CP Per_1 presenze e l'orario sono tali da poter essere facilmente ovviate con una redistribuzione delle incombenze, eventualmente anche incidendo temporaneamente sul contatto tra il cliente e l'abituale interlocutore presso lo studio;
quanto alla posizione , se ne ritiene invece la non fungibilità con CP_8 quella della ricorrente siccome adibita, secondo quanto emerge anche dallo stesso
4 ricorso, alla consulenza propriamente considerata, trattandosi infatti, di laureata in economia e commercio e Consulente del lavoro”.
Considerata l'illegittima collocazione in cassa integrazione della ricorrente il giudice di prime cure espletava CTU contabile “diretta a quantificare il maggior trattamento retributivo spettante alla ricorrente ove collocata in cassa integrazione, nel periodo oggetto di causa, dall' 1.4.2020 al 21.12.2020, in misura paritaria (a rotazione) rispetto alle colleghe e , tenuto conto dell' effettivo orario CP Per_1 di lavoro svolto dalle medesime ricostruibile sulla base del gestionale in uso allo studio, eventualmente diverso (superiore) da quello risultante dal LUL”.
In merito agli importi spettanti il giudice di prime cure rilevava che “Le risultanze della ctu supportano una quantificazione del maggior trattamento retributivo spettante pari ad € 1.837,70, da riconoscersi a titolo di ristoro del danno patrimoniale rivendicato, ovvero del danno patrimoniale subìto dalla ricorrente per omessa applicazione da parte della datrice di lavoro, in violazione di correttezza e buona fede, del criterio di rotazione, dunque oltre accessori dal dovuto al saldo”.
Concludeva sottolineando che: “va esclusa la giusta causa di dimissioni, da cui il rigetto della domanda di pagamento della relativa indennità e di restituzione della trattenuta operata dall' azienda per mancato preavviso, in quanto è stata sì omessa, per i sopra esposti motivi e come verificato tramite ctu, la corretta applicazione della rotazione, ma esigibile unicamente sul piano di correttezza e buona fede, e, soprattutto, fonte di perdita di reddito contenuta (come detto nell' intero periodo tot e€ 1.837,70), tale dunque da non integrare da sé sola giusta causa di dimissioni;
le doglianze circa un' intenzionale, pressoché vessatoria, esclusione dal processo produttivo aziendale, e su un' asserita conseguente perdita di professionalità con pregiudizio all' immagine al bagaglio professionale, sono generiche e non provate”.
Le spese di lite venivano compensante “tenuto conto di congrua offerta transattiva formulata dall' azienda, all' odierna udienza puntualizzata in riconoscimento di importo come da risultanze della ctu + pagamento, peraltro già avvenuto, per intero delle spese di ctu + concorso spese, e dalla ricorrente rifiutata”.
2. Impugna la sentenza svolgendo sette (7) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo si duole dell'omesso accertamento circa la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della cassa integrazione e al mancato assolvimento di controparte al relativo onere probatorio.
5 Evidenzia, in particolare, che la sentenza gravata non accerta la presenza di uno stato di crisi della convenuta e i requisiti per accedere alla cassa integrazione rilevando, altresì, che la non ha fornito prova alcuna Controparte_1 con riferimento al presunto stato di crisi.
2.2. Con il secondo motivo rileva l'erroneità della sentenza per omessa o comunque errata valutazione delle circostanze riferite in atti dalle parti con particolare riferimento all'esclusione dal ciclo produttivo aziendale.
Rileva che i clienti gestiti nell'esercizio delle mansioni assegnate, non avevano cessato l'attività nel periodo per cui è causa e che le colleghe CP Per_1
E , come si evince dalla documentazione in atti, hanno prestato attività CP_8 lavorativa in modo continuativo, anche al di fuori del normale orario di lavoro, con conseguente insussistenza delle condizioni per la concessione della cassa integrazione.
2.3. Con il terzo motivo si duole dell'omesso o errato accertamento sulla fungibilità tra le mansioni svolte con durante la cassa integrazione. CP_8
2.4. Con il quarto motivo lamenta l'omessa e l'errata valutazione delle risultanze della
CTU.
Evidenzia, in particolare, che il nominato CTU ha erroneamente elaborato il conteggio utilizzando come parametro di riferimento quanto riportato nel LUL e non il lavoro “effettivo” svolto dalle colleghe.
2.5. Con il quinto motivo rileva la nullità della sentenza nella parte in cui ha escluso la giusta causa di dimissioni evidenziando l'illegittima applicazione della cassa integrazione e l'esclusione della ricorrente dal processo produttivo aziendale con conseguente perdita di professionalità.
2.6. Con il sesto motivo rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla perdita di professionalità e alla lesione della dignità professionale.
Rimarca, in particolare, la mancata rotazione in cassa integrazione evidenziando, altresì, che nel periodo per cui è causa, è stata assegnata a mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte occupandosi esclusivamente della mera compilazione dei modelli 770 con conseguente diritto al risarcimento del
6 danno non patrimoniale a causa della perdita di professionalità e del danno alla lesione della dignità professionale.
Con riferimento alle mansioni svolte in cassa integrazione e alle ore effettivamente prestate dalle colleghe ripropone le istanze istruttorie formulate in primo grado insistendo per il loro accoglimento.
2.7. Con il settimo motivo in merito alla compensazione delle spese legali evidenzia:
“È vero che la sig.ra non accettava la proposta transattiva di controparte Pt_1
(formulata solo nel corso del giudizio e non prima), il tutto per ovvi motivi, volendo la stessa riservarsi il diritto di procedere con l'appello, ma è altrettanto vero che la lavoratrice veniva costretta dal comportamento datoriale a ricorrere giudizialmente
e ad affrontare le relative spese per il proprio legale, motivo per il quale la decisione di compensare le spese non può essere, in ogni caso, condivisa”.
3. Radicatosi il contradditorio resiste al gravame Controparte_1 concludendo per il suo rigetto.
3.1. Sul primo motivo deduce che la convenuta ha fatto ricorso alla CIGO con causale
“COVID -19 nazionale”, con conseguente irrilevanza dello stato di crisi.
3.2. Sul secondo motivo ribadisce, con particolare riferimento alla comparazione con le mansioni svolte dalla , che la stessa è consulente del lavoro con CP_8 laurea magistrale in materie economiche, che collaborava con lo studio da oltre
15 anni con inquadramento nel 1° livello del CCNL Studi professionali e che la convenuta in ragione dell'elevata professionalità decideva di concentrare l'intera gestione delle pratiche di CIG di tutti i clienti.
In merito alla professionalità posseduta delle dipendenti e Per_1 CP espone che esse hanno sempre seguito clienti che applicano il CCNL Cooperative
Agricole che, nel periodo per cui è causa, non hanno subito contrazioni dell'attività con conseguente minor numero di ore di CIG.
Rileva, altresì, che l'odierna appellante, nel periodo per cui è causa si occupava principalmente del settore alberghiero, che nel periodo pandemico hanno subito drastiche contrazioni dell'attività evidenziando l'insussistenza di una discriminazione diretta e indiretta e la violazione dei principi di correttezza e buona fede.
7 3.3. Sul terzo motivo sottolinea che la , inserita nell'albo dei Consulenti del CP_8
Lavoro, e inquadrata nel 1° livello, era adibita a mansioni ulteriori e più qualificate rispetto alle mansioni espletate dalla ricorrente.
3.4. Sul quarto motivo argomenta che l'espletata CTU è stata effettuata correttamente sulla base delle indicazioni di cui al provvedimento del giudice di prime cure del 28.07.2022.
3.5. Sul quinto motivo deduce che l'importo pari ad € 1.837,70 di cui alla gravata sentenza è così modesto da ritenere con tutta evidenza l'insussistenza della giusta causa di dimissioni senza preavviso.
3.6. Sul sesto motivo replica che non vi è prova alcuna della presunta perdita di professionalità e lesione della dignità professionale, come correttamente affermato dal giudice di prime cure.
Con particolare riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale rileva l'assoluta inammissibilità e irrilevanza.
In merito all'impossibilità di verificare ex ante l'operato aziendale valorizza le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2 del Dlgs. n. 148/2015 e dagli Accordi
Quadro per la Cassa Integrazione in deroga da marzo a maggio 2020, sottoscritti dalla Regione Veneto e dalle parti sociali evidenziando che, nel caso di specie, non trova applicazione l'art. 24 del Dlgs. n. 148/2015.
3.7. Sul settimo motivo, con riferimento alle spese legali, richiama il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. evidenziando che la convenuta all'udienza del 04.05.2022 aveva offerto a titolo transattivo la somma pari ad € 2.000,00, superiore alla somma liquidata nella gravata sentenza.
4. All'udienza del 27.03.2025 il Collegio avanzava alle parti la seguente soluzione transattiva: “corresponsione alla parte appellante di somma omnicomprensiva pari
a € 3.000,00” e disponeva un rinvio della discussione per consentire alle parti di verificare la conciliazione. Indi all'udienza del 08.05.2025 parte appellante, preso atto dell'adesione dell'appellata, si dichiaravano indisponibile ad una soluzione conciliativa e, pertanto, la causa veniva discussa e decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 5. L'appello è privo di pregio essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
6. Il primo motivo di appello è infondato.
La sospensione dal lavoro con intervento dell'integrazione salariale è ordinariamente connessa con una situazione di crisi aziendale, nella quale l'assistenza degli ammortizzatori sociali è espressamente finalizzata al superamento della crisi e alla ripresa dell'attività produttiva;
in tale contesto è evidente che si tenda, per quanto possibile, a non azzerare l'attività e a proseguirla in determinati settori (che ancora mantengono capacità produttiva).
Nel caso di specie la sospensione dei lavoratori trae origine da circostanze del tutto estranee alla sfera aziendale, e nello specifico da una vicenda pandemica che ha riguardato l'intero territorio nazionale (e l'intero pianeta) e che ha comportato, sul piano strettamente normativo, l'intervento delle autorità governative con disposizioni emergenziali ed eccezionali che hanno sospeso tutte le attività produttive. industriali e commerciali.
In particolare, l'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario.
A tale riguardo, l'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 prevede espressamente l'inapplicabilità dell'articolo 11 del Dlgs. n. 148/2015. Pertanto, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori.
Alla luce delle considerazioni che precedono e dalla documentazione prodotta, risulta a parere di questa Corte, l'irrilevanza della presenza di uno stato di crisi per la concessione dell'ammortizzatore sociale per cui è causa, essendo emerso
9 che l'odierna appellata aveva fatto ricorso alla CIGO con causale covid con conseguente inconsistenza del primo motivo di appello.
7. Il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati e possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
7.1. In merito alle presunte condotte vessatorie del datore di lavoro consistenti nell'esclusione dal ciclo produttivo aziendale la giurisprudenza, con orientamento unanime e costante, ha stabilito che "... il lavoratore che denunci la ricorrenza di un'ipotesi di mobbing deve, non solo, allegare l'inadempimento datoriale e provare il titolo del suo diritto, il danno eventualmente subito e il nesso causale fra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato, ma, in aggiunta a ciò,
è tenuto a dimostrare anche il menzionato intento persecutorio (Cass., Sez. L., n.
10992/2020) e ancora “spetta al lavoratore provare l'esistenza di comportamenti vessatori o intimidatori, ripetuti e costanti, diretti nei suoi confronti, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali comportamenti sussiste, per il datore di lavoro, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno. (Cass. n. 21682/2023).
7.2. Con particolare riferimento all'orario di lavoro di fatto espletato da e CP
, la giurisprudenza ha statuito che spetta al lavoratore fornire la prova Per_1 positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti. Tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., e che la relativa prova debba essere piena e rigorosa.
7.3. Tanto premesso, la Corte evidenzia che le deduzioni in ricorso ex art. 414 c.p.c.
e l'assenza di una idonea capitolazione anche per la loro manifesta genericità non consentono di individuare l'orario di lavoro di fatto osservato dalle colleghe e la presunta esclusione della ricorrente dal ciclo produttivo aziendale.
7.4. Anche i documenti versati in atti non hanno assolutamente avvalorato i fatti dedotti in ricorso, ma al contrario hanno supportato indiscutibilmente le difese dell'odierna appellata.
In particolare, i documenti allegati sub 15 attestano unicamente delle presunte ed irrilevanti irregolarità nelle giornate del 02.06.2021 per la e nelle CP giornate del 07.12.2020, 14.12.2020 e 04.01.2021 per la . Per_1
10 7.5. Anche con riferimento alla cessazione dei rapporti con l'odierna appellata della maggioranza dei clienti affidati alla ricorrente giova rilevare che le mail del
26.05.2021 e del 02.06.2021 richiamate dall'appellante non consentono di definire e dimostrare i fatti costitutivi della pretesa attorea stante la loro manifesta inidoneità ed irrilevanza, risultando le emergenze processuali sul punto del tutto mancanti.
7.6. Al contrario, l'odierna appellata ha definito in termini puntuali, pieni e rigorosi che i clienti affidati alla hanno fatto tutti ricorso alla CIG a zero ore e Pt_1 che i documenti allegati evidenziano che la maggioranza dei clienti gestiti dall'odierna appellante hanno cessato i rapporti con la Controparte_9
[...]
. Con particolare riferimento alla presunta fungibilità con la questa
[...] CP_8
Corte rileva che la stessa, inserita nell'albo dei Consulenti del Lavoro, e inquadrata nel 1° livello, era adibita a mansioni ulteriori e più qualificate rispetto alle mansioni espletate dalla ricorrente.
7.8. In particolare, svolgeva attività di consulenza ai clienti, che si estendeva a tutta la normativa in materia di lavoro, così come rilevato nel ricorso ex art. 414
c.p.c. dalla stessa ricorrente.
Dalla disamina del ricorso introduttivo non si evince alcuna specifica enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese all'accertamento della perfetta fungibilità con la CP_8
Le circostanze dedotte sono inidonee a dimostrare l'esistenza della presunta fungibilità.
8. Il quarto motivo non merita miglior sorte.
8.1 Osserva la Corte che la liquidazione del danno patrimoniale è stata correttamente effettuata dal Giudice di primo grado considerata la non fungibilità con la e l'assenza di prova con riferimento all'orario di lavoro CP_8 di fatto espletato dalla e . CP Per_1
8.2 In particolare, l'espletata CTU ha chiarito che “il maggior trattamento retributivo spettante alla ricorrente ove collocata in cassa integrazione, nel periodo oggetto di causa, in misura paritaria (a rotazione) rispetto alle colleghe e , CP Per_1 determinate sulla base delle ore lavorate come indicate nei LUL prodotti agli atti,
11 ammonta a complessivi 1.837,70 e€. Non è stato possibile determinare il maggior trattamento retributivo spettante alla ricorrente sulla base delle ore effettivamente lavorate dalle colleghe e , in quanto anche con i dati presenti nel CP Per_1 gestionale, il conteggio sarebbe stato troppo approssimativo e aleatorio”.
Sul punto si richiama il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui: “qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica
d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n.
30364/2019; Cass. n. 15147/2018).
9. Anche il quinto motivo è infondato.
ribadisce che le dimissioni per giusta causa trovano la loro giustificazione Pt_1 nell'applicazione illegittima della cassa integrazione con conseguente perdita di reddito, dall'esclusione dal ciclo produttivo aziendale e dalla conseguente perdita di professionalità.
La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che la giusta causa sussiste allorquando si è in presenza di un gravissimo inadempimento del datore di lavoro o di un'altra causa tale da ledere irrimediabilmente il vincilo fiduciario. Rientrano in tale ipotesi, a titolo semplificativo, il mancato pagamento della retribuzione, da parte del datore di lavoro, il mobbing praticato dal datore di lavoro, il trasferimento del lavoratore da una sede all'altra senza che sussistano le ragioni tecniche, organizzative e produttive e l'adozione di un comportamento offensivo e ingiurioso da parte del superiore gerarchico.
La sussistenza della giusta causa di dimissioni in caso di mancato pagamento va interpretata secondo buona fede e ragionevolezza, con la conseguenza che non
12 può ritenersi meritevole di sanzione l'inadempienza della società che si protrae per un breve periodo di tempo e per importi ridotti.
Peraltro, le dimissioni per giusta causa debbono essere anche tempestive.
Infatti, il requisito della immediatezza della reazione del lavoratore condiziona la stessa validità delle dimissioni.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi insussistente la giusta causa a fondamento delle dimissioni
Nessun riscontro probatorio ha trovato la presunta illegittima applicazione della cassa integrazione, la perdita di professionalità nonché l'esclusione della ricorrente dal ciclo produttivo aziendale.
Con particolare riferimento alla perdita di reddito questa Corte evidenzia la mancanza del requisito dell'immediatezza e che l'importo è così esiguo, da ritenere insussistente la giusta causa di dimissioni.
10. Il sesto motivo è parimenti infondato.
Parte appellante si duole della sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta risarcitoria per perdita di professionalità e lesione della dignità professionale a causa del demansionamento subito, dell'inattività al lavoro con riferimento al
2020 e dall'esclusione dal ciclo produttivo aziendale.
10.1. La Suprema Corte, con orientamento unanime e costante, ha stabilito che:” (i)
l'assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale;
(ii) da esso, tuttavia, non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non è in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato in giudizio anche per presunzioni, sulla base di circostanze concrete (durata, natura delle mansioni, tipo di professionalità, etc.); (iii) la liquidazione equitativa è ammissibile, ma richiede un percorso motivazionale che indichi gli elementi di fatto da cui si è desunta la lesione;
(iv) nella specie, la Corte
d'appello ha omesso di specificare gli elementi concreti determinanti il danno, limitandosi a stabilirne l'importo in modo arbitrario, con ciò incorrendo in vizio di motivazione. (Cass. n. 11586/2025) e anche che “ai fini dell'esistenza e della prova anche presuntiva del danno alla professionalità (anche da demansionamento e dequalificazione professionale), costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura
13 della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (Cass. n.
25743/2018; n. 19778/2014; n. 4652/2009; n. 29832/2008).
Nel caso di specie, come si evince dalla lettura del ricorso ex art. 414 c.p.c. nulla
è stato dedotto e provato atto a giustificare un danno non patrimoniale, il presunto demansionamento subito nonché il fatto di non aver potuto esercitare la propria prestazione lavorativa per una condotta vessatoria da parte del datore di lavoro. Nessun riscontro probatorio ha trovato la presunta perdita di professionalità e la lesione della dignità professionale che possono essere derubricate in enunciazioni di mero stile.
Giustamente, pertanto, il giudice di prime cure ha stabilito che “le doglianze circa un'intenzionale, pressoché vessatoria, esclusione dal processo produttivo aziendale,
e su un'asserita conseguente perdita di professionalità con pregiudizio all' immagine al bagaglio professionale, sono generiche e non provate”.
10.2. Correttamente, inoltre, il giudice non ha ammesso la prova testimoniale, così come articolata, formulata in maniera generica e comunque non tale da apportare elementi significativi ai fini della prova dell'esclusione dal ciclo produttivo aziendale, del demansionamento subito, dell'orario di fatto espletato dalle colleghe e del danno non patrimoniale subito.
Ricadeva, infatti, sull'odierna appellante l'onere della prova in riferimento al demansionamento subito, all'orario di fatto espletato dalle colleghe e alla perdita di professionalità e alla lesione della dignità professionale che, invero, non avrebbe trovato conferma neppure dall'escussione testimoniale in ragione della circostanza che i capitoli formulati risultano in parte inammissibili perché comportanti un giudizio valutativo del testimone e in parte perché risultano generici, irrilevanti e vertenti su circostanze non contestate.
10.3. Peraltro, non c'è motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 1532/2018, Cass. n. 11644/2024) che ha ritenuto che “l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba
14 necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese”.
10.4. In sintesi, deve affermarsi che i capitoli di prova orale desumibili dalle allegazioni, oltre che singolarmente inammissibili ed inconducenti sulla base di quanto osservato, risultano, in ogni caso, in una prospettiva più ampia, comunque irrilevanti al fine del decidere in quanto inidonei a fornire una prova apprezzabile.
I capitoli di prova testimoniale (1-11) non sono idonei a dimostrare, anche se positivamente sfogati, la presunta esclusione dal ciclo produttivo aziendale,
l'orario di lavoro di fatto espletato da , la fungibilità con la Parte_3
, il demansionamento subito nonché la perdita di professionalità e la CP_8 lesione della dignità professionale.
In merito ai capitoli di prova 12 e 13 questa Corte ne dispone l'inammissibilità per tardività.
10.5. In merito alla riproposizione delle istanze istruttorie, questa Corte le dichiara inammissibili.
E' pacifico che il più recente orientamento della Suprema Corte ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (Cass. n. 16420/2023).
11. il settimo ed ultimo motivo è inammissibile.
Parte appellante lamenta di non comprendere “il motivo per il quale il Giudice di primo grado abbia compensato le spese di lite”.
È pacifico che l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice.
15 L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze. affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Alla luce delle considerazioni che precedono è di tutta evidenza la genericità dei profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze proposte che non consentono l'individuazione delle ragioni di critica, in fatto e in diritto, alla sentenza impugnata, laddove peraltro ricorreva non solo un'ipotesi di reciproca soccombenza (art. 92 comma 2° c.p.c.) stante il rigetto delle domande afferenti al risarcimento del danno patrimoniale nonché della giusta causa di recesso, accorgimento solo parziale della domanda di ristoro del danno patrimoniale) ma anche sussisteva la circostanza dell'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva formulata dal giudice (art. 91 comma 1° seconda parte c.p.c.).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modificazioni,
13. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
14. Per quanto è consentito in questa sede di dà atto che le spese di lite sono da intendersi distratte a favore del difensore dell'appellata avv. VIANELLO Riccardo dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
16 quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 08.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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