CA
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1192/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1192 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Stasio. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE-
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera n.
1415/2022 prot. del 16.3.2022.
e
(c.f. e (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentate e difese dagli avvocati Anna Selvaggio e Giovanni Russo.
- APPELLATE –
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Marco. CP_2 C.F._4
- APPELLATO -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 524/2022 emessa dal Tribunale di SAta AR Capua Vetere, pubblicata il 9.2.2022, in tema di azione revocatoria ordinaria”.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 2.1.2025 dalla difesa del , il 27.12.2024 dalla difesa di e , e il Parte_1 Controparte_1 Parte_2
19.12.2024 dalla difesa di . CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione in appello notificato, a Parte_1 mezzo PEC, il 14.3.2022), , e , proponendo appello avverso la Controparte_1 Parte_2 CP_2 sentenza n. 524/2022 emessa dal Tribunale di SAta AR Capua Vetere, pubblicata in data 9.2.2022 (e notificata il 14.2.2022).
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di SAta AR Capua Parte_1
Vetere, , e , chiedendo che fosse accertata e dichiarata, ai sensi Controparte_1 Parte_2 CP_2 dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei suoi confronti, sia dell'atto notarile di permuta del 17.9.2014 (rep. n. 76311 e racc. n. 23932) che dell'atto notarile di conferma di atto nullo e contestuale compravendita del 12.9.2017 (rep. n.
8743 e racc. n. 5917), aventi ad oggetto gli immobili meglio descritti nell'atto introduttivo del giudizio (recante il n.
7375/2019 RG).
A fondamento di quanto domandato l'attore aveva dedotto che:
Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (cessazione dichiarata Controparte_1 con sentenza n. 1159/2015 Tribunale di SAta AR Capua Vetere), aveva convenuto quest'ultima in giudizio, dinanzi al Tribunale di SAta AR Capua Vetere (giudizio recante il n. 75/2011 RG), per sentirla condannare al rimborso della somma, pari ad euro 48.546,94, da lui impiegata per l'accrescimento del patrimonio comune tra essi coniugi;
con il suindicato atto di permuta del 17.9.2014 la riservandosi l'usufrutto, aveva trasferito in CP_1 permuta a , l'appartamento sito in SA NI la RA (in catasto al foglio 5, mappale n. 5374 Parte_2 sub. 40) e il box auto (in catasto al foglio 5, mappale n. 5374, sub. 76) e, a sua volta, la aveva trasferito in PT permuta alla la piena proprietà di una porzione di fabbricato sito in IL a MA (in catasto al foglio CP_1
9, mappale n. 4848 – già 1199 – sub. 2), attribuendo a quanto ceduto il valore di euro 42.000,00; con atto di vendita del 6.7.2017, i coniugi e , ciascuno per i propri diritti di ½, avevano costituito Persona_1 CP_3 in favore della il diritto di abitazione, vita sua natural durante, e avevano venduto a , la CP_1 Parte_2 proprietà gravata dal predetto diritto di abitazione sui cespiti, siti in SA NI la RA V.le Carlo III n. 176, meglio descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio, attribuendo il valore di euro 49.500,00 al corrispettivo del diritto di abitazione e di euro 40.500,00 a quello della vendita;
con il suddetto atto di conferma di atto nullo e contestuale compravendita del 12.9.2017, la aveva venduto a la piena proprietà della CP_1 CP_2
pagina 2 di 11 porzione di fabbricato sito in IL a MA (in catasto al fg. 9, mappale n.4848, già 1199, sub. 2) al prezzo di euro 46.200,00; tali atti dispositivi erano stati compiuti dalla debitrice ( ) nella consapevolezza Controparte_1 di ledere le sue (dell'attore, si intende) ragioni creditorie.
Alla luce di quanto suesposto, l'attore aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'lll.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dei seguenti atti:
a) atto di permuta del 17/09/2014, a ministero del Notaio Notaio in S. AR C.V. repertorio n. 76311 raccolta n. 23932, con il quale la Persona_2
SI.ra , riservandosi l'usufrutto, cedeva e trasferiva in permuta alla SI.ra , nata a [...] il [...], Controparte_1 Parte_2
l'appartamento sito in SA NI la RA, censito nel catasto fabbricati al Foglio 5, mappale n. 5374 sub. 40, e il box auto censito nel catasto fabbricati al Foglio 5, mappale n. 5374 sub. 76, mentre la SI.ra cedeva e trasferiva in permuta alla SI.ra , la piena proprietà Parte_2 Controparte_1 di una porzione di fabbricato sito in IL a MA, in catasto al foglio 9, mappale n. 4848 (già 1199) sub. 2, le parti attribuivano a quanto ceduto il valore di € 42.000,00. b) atto di conferma, di atto nullo, e contestuale compravendita del 12/09/2017, a ministero del notaio dott. , Persona_3 notaio in Guardiagrele, repertorio n. 8743 raccolta 5917, con il quale la SI.ra , dopo aver precisato che l'immobile era stato edificato Controparte_1 con licenza edilizia n. 141 del 13/08/1976 e non con licenza edilizia n. 267/74, come erroneamente indicato dal proprio dante causa, vendeva al SI.
piena proprietà di una porzione di fabbricato sito in IL a MA, in catasto al foglio 9, mappale n. 4848 ( già 1199) sub. 2, al Persona_4 prezzo di € 46.200,00; dichiarando entrambi inefficaci nei confronti dell'attore. Condannare la SI.ra al risarcimento dei danni subiti, Controparte_1
e subendi dall'attore, danni che saranno determinati e quantificati in corso di giudizio.”.
Costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza della domanda di parte attrice, chiedendone CP_2 il rigetto, ritenendo insussistenti i presupposti concernenti l'esercizio dell'azione revocatoria ex adverso esercitata
(in particolar modo il c.d. consilium fraudis).
E, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, aveva chiesto la condanna di a tenerlo indenne nel caso in cui fosse stato eventualmente tenuto a risarcire l'attore nonchè Controparte_1 per le somme pagate sia per l'acquisto dell'immobile che per la sua ristrutturazione.
Costituitesi in giudizio, e avevano eccepito, in via preliminare, la nullità Controparte_1 Parte_2 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, co. III, nn. 3,4,5, c.p.c. chiedendo, sempre in via preliminare, la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento civile pendente davanti al
Tribunale di SAta AR Capua Vetere, recante il n. 75/2011 R.G. (riguardante l'accertamento del credito vantato dal ). PT
Nel merito avevano contestato la fondatezza delle avverse domande, chiedendone il rigetto, così come della domanda di garanzia avanzata da;
il tutto con condanna dell'attore alle spese di lite. CP_2
Con la sentenza n. 524/2022 impugnata in questa sede, il Tribunale di SAta AR Capua Vetere ha così statuito:
“A) Dichiara la nullità delle domande risarcitorie;
B) Rigetta le domande proposte ex art. 2901 c.c.; C) Dichiara assorbita la domanda di manleva di
D) condanna al pagamento delle spese d lite: a) in favore di e CP_2 Parte_1 Controparte_1 PT
liquidate in euro 4.369,00 compensi, oltre iva, cpa e 15% rimborso spese generali;
b) in favore di liquidate in euro 3.972,00
[...] CP_2 compensi, oltre iva, cpa e 15% rimborso spese generali”.
In sintesi il Tribunale di SAta AR Capua Vetere:
pagina 3 di 11 a) ha ritenuto, preliminarmente, che non ricorresse la lamentata nullità dell'atto di citazione in ordine all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., e che, invece, l'atto di citazione fosse nullo quanto alla domanda di risarcimento dei presunti danni subìti dall'attore, non avendo quest'ultimo precisato né i fatti posti a fondamento di tale domanda, né l'entità del danno subìto;
b) ha ritenuto che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. ai fini dell'invocata sospensione del processo;
c) quanto al merito, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria esercitata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dal , per la mancanza sia del presupposto oggettivo rappresentato dal c.d. eventus damni, che PT della scientia damni in capo alla prima acquirente ( ) e, soprattutto, del secondo ( ). Parte_2 CP_2
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 524/2022 emessa dal Tribunale di SAta AR Capua Vetere Parte_1 sulla base di un unico, articolato motivo, criticando la decisione del primo giudice di ritenere insussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Nello specifico, quanto all'eventus damni, ha sostenuto che il Tribunale di SAta AR Capua Vetere avesse erroneamente motivato il rigetto della detta domanda ritenendo che fosse restata, pur Controparte_1 sempre, usufruttuaria dell'immobile.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale non avrebbe tenuto conto, tuttavia che le rendite catastali degli immobili scambiati ne evidenziassero l'abnorme disparita di valore, e che i convenuti non avessero dimostrato le eventuali residue disponibilità patrimoniali in capo alla debitrice per il soddisfacimento del suo (dell'attore/appellante, si intende) credito.
In ordine, poi, all'elemento soggettivo, ha criticato la decisione del giudice di prime cure di Parte_1 ritenere insussistente la prova della conoscenza, in capo a , del pregiudizio alle ragioni del padre Parte_2 arrecato dai detti atti dispositivi, non essendo ipotizzabile che non conoscesse gli eventi tra i Parte_2 genitori, e sostenendo che il Tribunale, dopo aver rilevato la mancata prova della conoscenza tra la e il CP_1
non avrebbe potuto, tuttavia, negare la conoscenza tra la e la con la conseguenza che, CP_2 PT CP_1 applicando lo stesso ragionamento, avrebbe dovuto accogliere la domanda nei loro confronti.
E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in riforma della sentenza impugnata, Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dei seguenti atti: a) atto di permuta del 17/09/2014, a ministero del Notaio Per_2
Notaio in S. AR C.V. repertorio n. 76311 raccolta n. 23932, con il quale la SI.ra , riservandosi l'usufrutto,
[...] Controparte_1 cedeva e trasferiva in permuta alla SI.ra , nata a [...] il [...], l'appartamento sito in SA NI la RA, Parte_2 censito nel catasto fabbricati al Foglio 5, mappale n. 5374 sub. 40, e il box auto censito nel catasto fabbricati al Foglio 5, mappale n.
5374 sub. 76, mentre la SI.ra cedeva e trasferiva in permuta alla SI.ra , la piena proprietà di una Parte_2 Controparte_1 porzione di fabbricato sito in IL a MA, in catasto al foglio 9, mappale n. 4848 ( già 1199) sub. 2, le parti attribuivano a quanto
pagina 4 di 11 ceduto il valore di € 42.000,00. b) atto di conferma, di atto nullo, e contestuale compravendita del 12/09/2017, a ministero del notaio dott.
, notaio in Guardiagrele, repertorio n. 8743 raccolta 5917, con il quale la SI.ra , dopo aver Persona_3 Controparte_1 precisato che l'immobile era stato edificato con licenza edilizia n. 141 del 13/08/1976 e non con licenza edilizia n. 267/74, come erroneamente indicato dal proprio dante causa, vendeva al SI. , nato a [...] il [...], domiciliato in Giuliano CP_2
Teatino Via Tratturo n. 50, la piena proprietà di una porzione di fabbricato sito in IL a MA, in catasto al foglio 9, mappale n.
4848 ( già 1199) sub. 2, al prezzo di € 46.200,00; dichiarando entrambi inefficaci nei confronti dell'attore. Vinte le spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”.
Con comparsa depositata in data 7.10.2022, si sono costituite in giudizio e Controparte_1 PT
, contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale ritenere definitivamente assorbita la declaratoria di rigetto della domanda risarcitoria spiegata dall'attore nel procedimento civile di primo grado in quanto dal medesimo non riproposta in sede di gravame e pertanto implicitamente rinunciata con formazione di giudicato sulla questione;
2) In via principale rigettare integralmente
l'appello proposto in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n.
524/2022 pronunciata dal G.U. Dott. Enrico Quaranta del Tribunale di SAta AR Capua Vetere il 03/02/2022 e pubblicata il 09/02/2022
a definizione del procedimento civile n. 7375/2019 r.g.; 3) Rigettare l'azione di malleva e/o di garanzia nonché la domanda di indennizzo eventualmente riproposta in via incidentale da in quanto assorbita dalla pronuncia di rigetto delle domande avanzate CP_2 dall'attore nel primo grado di giudizio ed in ogni caso in quanto infondate e non provate ovvero non dovute;
4) Condannare l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa depositata in data 14.10.2022 si è costituito in giudizio , anch'egli contestando CP_2
l'ammissibilità, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, e rassegnato le seguenti conclusioni: “…voglia dichiarare l'appello de quo inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto rigettandolo in toto.
Vinte le spese competenze del grado”.
Con ordinanza del 15.11.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.2.2024.
In data 30.11.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Indi, la causa è stata rinviata, d'ufficio, con decreto del 17.1.2024, al 7.1.2025.
E, con successivo decreto depositato l'11.12.2024, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento della detta udienza del 7.1.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 19.12.2024 dalla difesa di , il 27.12.2024 dalla difesa CP_2 di e , e il 2.1.2025 dalla difesa di ), la causa è stata Controparte_1 Parte_2 Parte_1 riservata in decisione con ordinanza del 7.1.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da tutti gli appellati lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
****
Ciò premesso, va ancora precisato che l'appellante ha depositato, in allegato all'atto di appello, la sentenza n.
2293/2020 con cui il Tribunale di SAta AR di Capua Vetere ha accertato l'inesistenza del credito (di euro
48.546,94, rigettando la domanda del nei confronti della a garanzia del quale è stata esercitata PT CP_1
l'azione revocatoria decisa con la sentenza impugnata in questa sede.
Avendo, però, lo stesso dedotto che avverso la detta pronuncia n. 2293/2020 era stato Parte_1 proposto gravame (giudizio recante il n. 1295/2021 RG), e non avendo nessuna parte dedotto, tra quelle interessate a farlo, l'esito di tale impugnazione o, comunque, l'eventuale passaggio in giudicato di tale sentenza, occorre valutare i presupposti (soggettivi ed oggettivi) dell'azione revocatoria, ritenuti insussistenti dal giudice di prime cure (con la sentenza n. 524/2022 impugnata in questa sede).
Solo l'eventuale giudicato sull'inesistenza del detto credito avrebbe determinato, infatti, il rigetto, nel merito, della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27/12/2021, n. 41511; cfr. anche Cass.
pagina 6 di 11 civ., Sez. Unite, 17/12/2008, n. 29421) o, comunque, l'accertamento del sopravvenuto difetto di interesse, in capo al Tornese, ad una pronuncia su tale domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/11/2023, n. 31950).
****
Fatta questa precisazione, e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da Parte_1
, la Corte ne rileva l'infondatezza.
[...]
Va detto, in primo luogo, che, come correttamente rilevato dal primo giudice, non sussiste il requisito oggettivo
(c.d. eventus damni) con riferimento al primo atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria esperita dal , PT ossia in relazione al suddetto atto di permuta del 17.9.2014 (ridepositato in appello, telematicamente, dall'appellante) con cui, si ribadisce, la riservandosi l'usufrutto, aveva trasferito in permuta a CP_1 PT
, l'appartamento sito in SA NI la RA (in catasto al foglio 5, mappale n. 5374 sub. 40) e il box auto
[...]
(in catasto al foglio 5, mappale n. 5374, sub. 76) ricevendo, a sua volta, dalla , in permuta, la piena PT proprietà di una porzione di fabbricato sito in IL a MA (in catasto al foglio 9, mappale n. 4848 – già 1199
– sub. 2).
Risulta evidente, dunque, che, come già detto dal primo giudice, ove considerato tale atto autonomamente rispetto all'altro atto dispositivo oggetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. - e, dunque, rispetto al successivo contratto di compravendita del 12.9.2017 (con cui la aveva venduto, a distanza di circa tre CP_1 anni dal primo, a , la piena proprietà della porzione di fabbricato ricevuto in permuta dalla figlia nel CP_2
2014, e cioè, la porzione del fabbricato sito in IL a MA, in catasto al fg. 9, mappale n.4848, già 1199, sub. 2)- non sussisteva il lamentato pericolo di pregiudizio per le ragioni creditorie (c.d. eventus damni), atteso che, in conseguenza dell'atto di permuta (a fronte della era divenuta proprietaria dell'immobile Controparte_1 in IL e, inoltre, anche titolare del diritto di usufrutto sull'appartamento in SA NI, peraltro senza alcuna dimostrazione, da parte dell'attore, circa una significativa differenza di valore (rispetto a quanto dichiarato nell'atto) tra i beni permutati.
In sostanza, in virtù di tali considerazioni, non vi era alcuna prova che l'atto di permuta avesse modificato la situazione patrimoniale del debitore rendendo incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del credito (restando così assorbita, logicamente, la valutazione della consapevolezza, in capo alla debitrice e alla figlia, dell'asserito pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore).
In ogni caso valutando unitariamente i due atti dispositivi (l'atto di permuta del 17.9.2014 e l'atto di vendita del
12.9.2017) oggetto dell'azione revocatoria esercitata dal – ossia come atti collegati al fine di arrecare PT pregiudizio alle ragioni creditorie di quest'ultimo (privandosi la in tal modo, anche del bene immobile, in CP_1
IL al MA, ricevuto in permuta dalla figlia nel 2014)- tale azione non è comunque fondata - come correttamente rilevato dal Tribunale di SAta AR Capua Vetere - per la ragione assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione (dunque anche rispetto al presupposto, oggettivo, dell'eventus damni), della mancanza di prova, in pagina 7 di 11 capo al terzo acquirente (il , della consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe potuto CP_2 arrecare alle ragioni creditorie, non essendo stati neanche dedotti elementi da cui dedurre rapporti di conoscenza tra la e il (non legati da rapporti di parentela) o dati obiettivi riguardo alla possibile sottostima del CP_1 CP_2 bene ceduto con il secondo atto impugnato (ciò anche tenendo conto del lasso temporale – tre anni- tra le due vicende immobiliari e del fatto che la vendita del bene in IL fosse stata preceduta da una pubblicità presso un intermediario di pochi mesi prima dell'atto).
La decisione impugnata non è stata, invero, specificamente impugnata, sul punto (con conseguente formazione del giudicato interno, al riguardo, ai sensi dell'art. 329 c.p.c.), avendo l'appellante, si ribadisce, sostenuto soltanto che il Tribunale di SAta AR Capua Vetere, dopo aver rilevato la mancata prova della conoscenza tra la e il non avrebbe potuto, tuttavia, negare la conoscenza tra la e la figlia ( CP_1 CP_2 CP_1 PT
), con la conseguenza che, applicando lo stesso ragionamento, avrebbe dovuto accogliere la domanda nei
[...] loro confronti.
Così facendo, in definitiva, l'appellante non ha censurato la decisione impugnata in ordine alla rilevata carenza, da parte del giudice di prime cure, dell'elemento soggettivo in capo al (terzo acquirente); carenza che, anzi, CP_2 nell'ambito dei motivi di appello, ha rappresentato la premessa per sostenere la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie in capo a e a . Controparte_1 Parte_2
Con la conseguenza che l'accertamento concernente la carenza della c.d. scientia damni in capo al terzo - ormai coperto dal giudicato interno, si ripete- rende comunque infondata l'azione revocatoria esperita dal PT
e, di conseguenza, il gravame proposto da quest'ultimo.
In altri termini, precisato che, nel caso di specie, dall'attore era stata dedotta la posteriorità, rispetto al credito suddetto, di entrambi gli atti dispositivi in questione – e, in particolare, per quel che riguarda la posizione del dell'atto di compravendita del 12.9.2017- sarebbe stata allora necessaria, in ordine all'elemento soggettivo, CP_2 ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, la prova della consapevolezza non solo in capo alla debitrice alienante ( ), ma anche del terzo acquirente ( ; la cui posizione, sotto il profilo Controparte_1 CP_2 soggettivo, era accomunata a quella della debitrice, trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6575), della diminuzione, in conseguenza dell'atto del
12.9.2017, della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale della prima (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 23/02/2023, n. 5649; Sez. III, Ord., 15/10/2021, n. 28423; Sez. VI - 1, Ord., 03/12/2014, n. 25614; Sez. I,
05/07/2013, n. 16825).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è necessaria, invero, la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e, dunque, anche della condizione di tale azione - prevista dal primo comma, n. 2, di tale articolo- rappresentata, si ripete, dalla consapevolezza, (anche) in capo al terzo contraente, dell'evento dannoso
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/02/2011, n. 3676).
pagina 8 di 11 ****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. Parte_1
91 c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore degli appellati vittoriosi, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (pari ad euro 48.546,94) della causa (così determinato, ai sensi dell'art. 5, co.1, di tale decreto, ossia in base “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”).
****
Va precisato, sul punto, che non rileva la circostanza che , come dallo stesso documentato, Parte_1 sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche e specificamente per questo secondo grado di giudizio (con delibera n. 1415/2022 prot. del 16.3.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli), ai sensi dell'art. 120, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI -
2, Ord., 19/01/2023, n. 1578; Sez. II, Ord., 30/04/2019, n. 11470; cfr. anche cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
03/06/2024, n. 15483).
Ed infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/05/2023, n. 14688); ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/06/2012, n. 10053; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/11/2020, n. 25653).
****
Sussistono, infine, in astratto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
pagina 9 di 11 dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Ciò pur tenendo conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, è tenuto, infatti, a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è, infatti, normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, Pt_3 riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/12/2024, n. 34607; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31785;
Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31784; Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/02/2025,
n. 3955; Sez. Unite, 22/01/2025, n. 1603; Sez. II, Ord., 20/01/2025, n. 1400).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1192/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 524/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
SAta AR Capua Vetere, pubblicata in data 9.2.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 PT
, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente euro 4.995,5, il
[...] tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dei compensi Parte_1 CP_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso pagina 10 di 11 forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 24.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1192 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Stasio. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE-
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera n.
1415/2022 prot. del 16.3.2022.
e
(c.f. e (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentate e difese dagli avvocati Anna Selvaggio e Giovanni Russo.
- APPELLATE –
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Marco. CP_2 C.F._4
- APPELLATO -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 524/2022 emessa dal Tribunale di SAta AR Capua Vetere, pubblicata il 9.2.2022, in tema di azione revocatoria ordinaria”.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 2.1.2025 dalla difesa del , il 27.12.2024 dalla difesa di e , e il Parte_1 Controparte_1 Parte_2
19.12.2024 dalla difesa di . CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione in appello notificato, a Parte_1 mezzo PEC, il 14.3.2022), , e , proponendo appello avverso la Controparte_1 Parte_2 CP_2 sentenza n. 524/2022 emessa dal Tribunale di SAta AR Capua Vetere, pubblicata in data 9.2.2022 (e notificata il 14.2.2022).
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di SAta AR Capua Parte_1
Vetere, , e , chiedendo che fosse accertata e dichiarata, ai sensi Controparte_1 Parte_2 CP_2 dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei suoi confronti, sia dell'atto notarile di permuta del 17.9.2014 (rep. n. 76311 e racc. n. 23932) che dell'atto notarile di conferma di atto nullo e contestuale compravendita del 12.9.2017 (rep. n.
8743 e racc. n. 5917), aventi ad oggetto gli immobili meglio descritti nell'atto introduttivo del giudizio (recante il n.
7375/2019 RG).
A fondamento di quanto domandato l'attore aveva dedotto che:
Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (cessazione dichiarata Controparte_1 con sentenza n. 1159/2015 Tribunale di SAta AR Capua Vetere), aveva convenuto quest'ultima in giudizio, dinanzi al Tribunale di SAta AR Capua Vetere (giudizio recante il n. 75/2011 RG), per sentirla condannare al rimborso della somma, pari ad euro 48.546,94, da lui impiegata per l'accrescimento del patrimonio comune tra essi coniugi;
con il suindicato atto di permuta del 17.9.2014 la riservandosi l'usufrutto, aveva trasferito in CP_1 permuta a , l'appartamento sito in SA NI la RA (in catasto al foglio 5, mappale n. 5374 Parte_2 sub. 40) e il box auto (in catasto al foglio 5, mappale n. 5374, sub. 76) e, a sua volta, la aveva trasferito in PT permuta alla la piena proprietà di una porzione di fabbricato sito in IL a MA (in catasto al foglio CP_1
9, mappale n. 4848 – già 1199 – sub. 2), attribuendo a quanto ceduto il valore di euro 42.000,00; con atto di vendita del 6.7.2017, i coniugi e , ciascuno per i propri diritti di ½, avevano costituito Persona_1 CP_3 in favore della il diritto di abitazione, vita sua natural durante, e avevano venduto a , la CP_1 Parte_2 proprietà gravata dal predetto diritto di abitazione sui cespiti, siti in SA NI la RA V.le Carlo III n. 176, meglio descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio, attribuendo il valore di euro 49.500,00 al corrispettivo del diritto di abitazione e di euro 40.500,00 a quello della vendita;
con il suddetto atto di conferma di atto nullo e contestuale compravendita del 12.9.2017, la aveva venduto a la piena proprietà della CP_1 CP_2
pagina 2 di 11 porzione di fabbricato sito in IL a MA (in catasto al fg. 9, mappale n.4848, già 1199, sub. 2) al prezzo di euro 46.200,00; tali atti dispositivi erano stati compiuti dalla debitrice ( ) nella consapevolezza Controparte_1 di ledere le sue (dell'attore, si intende) ragioni creditorie.
Alla luce di quanto suesposto, l'attore aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'lll.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dei seguenti atti:
a) atto di permuta del 17/09/2014, a ministero del Notaio Notaio in S. AR C.V. repertorio n. 76311 raccolta n. 23932, con il quale la Persona_2
SI.ra , riservandosi l'usufrutto, cedeva e trasferiva in permuta alla SI.ra , nata a [...] il [...], Controparte_1 Parte_2
l'appartamento sito in SA NI la RA, censito nel catasto fabbricati al Foglio 5, mappale n. 5374 sub. 40, e il box auto censito nel catasto fabbricati al Foglio 5, mappale n. 5374 sub. 76, mentre la SI.ra cedeva e trasferiva in permuta alla SI.ra , la piena proprietà Parte_2 Controparte_1 di una porzione di fabbricato sito in IL a MA, in catasto al foglio 9, mappale n. 4848 (già 1199) sub. 2, le parti attribuivano a quanto ceduto il valore di € 42.000,00. b) atto di conferma, di atto nullo, e contestuale compravendita del 12/09/2017, a ministero del notaio dott. , Persona_3 notaio in Guardiagrele, repertorio n. 8743 raccolta 5917, con il quale la SI.ra , dopo aver precisato che l'immobile era stato edificato Controparte_1 con licenza edilizia n. 141 del 13/08/1976 e non con licenza edilizia n. 267/74, come erroneamente indicato dal proprio dante causa, vendeva al SI.
piena proprietà di una porzione di fabbricato sito in IL a MA, in catasto al foglio 9, mappale n. 4848 ( già 1199) sub. 2, al Persona_4 prezzo di € 46.200,00; dichiarando entrambi inefficaci nei confronti dell'attore. Condannare la SI.ra al risarcimento dei danni subiti, Controparte_1
e subendi dall'attore, danni che saranno determinati e quantificati in corso di giudizio.”.
Costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza della domanda di parte attrice, chiedendone CP_2 il rigetto, ritenendo insussistenti i presupposti concernenti l'esercizio dell'azione revocatoria ex adverso esercitata
(in particolar modo il c.d. consilium fraudis).
E, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, aveva chiesto la condanna di a tenerlo indenne nel caso in cui fosse stato eventualmente tenuto a risarcire l'attore nonchè Controparte_1 per le somme pagate sia per l'acquisto dell'immobile che per la sua ristrutturazione.
Costituitesi in giudizio, e avevano eccepito, in via preliminare, la nullità Controparte_1 Parte_2 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, co. III, nn. 3,4,5, c.p.c. chiedendo, sempre in via preliminare, la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento civile pendente davanti al
Tribunale di SAta AR Capua Vetere, recante il n. 75/2011 R.G. (riguardante l'accertamento del credito vantato dal ). PT
Nel merito avevano contestato la fondatezza delle avverse domande, chiedendone il rigetto, così come della domanda di garanzia avanzata da;
il tutto con condanna dell'attore alle spese di lite. CP_2
Con la sentenza n. 524/2022 impugnata in questa sede, il Tribunale di SAta AR Capua Vetere ha così statuito:
“A) Dichiara la nullità delle domande risarcitorie;
B) Rigetta le domande proposte ex art. 2901 c.c.; C) Dichiara assorbita la domanda di manleva di
D) condanna al pagamento delle spese d lite: a) in favore di e CP_2 Parte_1 Controparte_1 PT
liquidate in euro 4.369,00 compensi, oltre iva, cpa e 15% rimborso spese generali;
b) in favore di liquidate in euro 3.972,00
[...] CP_2 compensi, oltre iva, cpa e 15% rimborso spese generali”.
In sintesi il Tribunale di SAta AR Capua Vetere:
pagina 3 di 11 a) ha ritenuto, preliminarmente, che non ricorresse la lamentata nullità dell'atto di citazione in ordine all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., e che, invece, l'atto di citazione fosse nullo quanto alla domanda di risarcimento dei presunti danni subìti dall'attore, non avendo quest'ultimo precisato né i fatti posti a fondamento di tale domanda, né l'entità del danno subìto;
b) ha ritenuto che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. ai fini dell'invocata sospensione del processo;
c) quanto al merito, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria esercitata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dal , per la mancanza sia del presupposto oggettivo rappresentato dal c.d. eventus damni, che PT della scientia damni in capo alla prima acquirente ( ) e, soprattutto, del secondo ( ). Parte_2 CP_2
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 524/2022 emessa dal Tribunale di SAta AR Capua Vetere Parte_1 sulla base di un unico, articolato motivo, criticando la decisione del primo giudice di ritenere insussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Nello specifico, quanto all'eventus damni, ha sostenuto che il Tribunale di SAta AR Capua Vetere avesse erroneamente motivato il rigetto della detta domanda ritenendo che fosse restata, pur Controparte_1 sempre, usufruttuaria dell'immobile.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale non avrebbe tenuto conto, tuttavia che le rendite catastali degli immobili scambiati ne evidenziassero l'abnorme disparita di valore, e che i convenuti non avessero dimostrato le eventuali residue disponibilità patrimoniali in capo alla debitrice per il soddisfacimento del suo (dell'attore/appellante, si intende) credito.
In ordine, poi, all'elemento soggettivo, ha criticato la decisione del giudice di prime cure di Parte_1 ritenere insussistente la prova della conoscenza, in capo a , del pregiudizio alle ragioni del padre Parte_2 arrecato dai detti atti dispositivi, non essendo ipotizzabile che non conoscesse gli eventi tra i Parte_2 genitori, e sostenendo che il Tribunale, dopo aver rilevato la mancata prova della conoscenza tra la e il CP_1
non avrebbe potuto, tuttavia, negare la conoscenza tra la e la con la conseguenza che, CP_2 PT CP_1 applicando lo stesso ragionamento, avrebbe dovuto accogliere la domanda nei loro confronti.
E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in riforma della sentenza impugnata, Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dei seguenti atti: a) atto di permuta del 17/09/2014, a ministero del Notaio Per_2
Notaio in S. AR C.V. repertorio n. 76311 raccolta n. 23932, con il quale la SI.ra , riservandosi l'usufrutto,
[...] Controparte_1 cedeva e trasferiva in permuta alla SI.ra , nata a [...] il [...], l'appartamento sito in SA NI la RA, Parte_2 censito nel catasto fabbricati al Foglio 5, mappale n. 5374 sub. 40, e il box auto censito nel catasto fabbricati al Foglio 5, mappale n.
5374 sub. 76, mentre la SI.ra cedeva e trasferiva in permuta alla SI.ra , la piena proprietà di una Parte_2 Controparte_1 porzione di fabbricato sito in IL a MA, in catasto al foglio 9, mappale n. 4848 ( già 1199) sub. 2, le parti attribuivano a quanto
pagina 4 di 11 ceduto il valore di € 42.000,00. b) atto di conferma, di atto nullo, e contestuale compravendita del 12/09/2017, a ministero del notaio dott.
, notaio in Guardiagrele, repertorio n. 8743 raccolta 5917, con il quale la SI.ra , dopo aver Persona_3 Controparte_1 precisato che l'immobile era stato edificato con licenza edilizia n. 141 del 13/08/1976 e non con licenza edilizia n. 267/74, come erroneamente indicato dal proprio dante causa, vendeva al SI. , nato a [...] il [...], domiciliato in Giuliano CP_2
Teatino Via Tratturo n. 50, la piena proprietà di una porzione di fabbricato sito in IL a MA, in catasto al foglio 9, mappale n.
4848 ( già 1199) sub. 2, al prezzo di € 46.200,00; dichiarando entrambi inefficaci nei confronti dell'attore. Vinte le spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”.
Con comparsa depositata in data 7.10.2022, si sono costituite in giudizio e Controparte_1 PT
, contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale ritenere definitivamente assorbita la declaratoria di rigetto della domanda risarcitoria spiegata dall'attore nel procedimento civile di primo grado in quanto dal medesimo non riproposta in sede di gravame e pertanto implicitamente rinunciata con formazione di giudicato sulla questione;
2) In via principale rigettare integralmente
l'appello proposto in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n.
524/2022 pronunciata dal G.U. Dott. Enrico Quaranta del Tribunale di SAta AR Capua Vetere il 03/02/2022 e pubblicata il 09/02/2022
a definizione del procedimento civile n. 7375/2019 r.g.; 3) Rigettare l'azione di malleva e/o di garanzia nonché la domanda di indennizzo eventualmente riproposta in via incidentale da in quanto assorbita dalla pronuncia di rigetto delle domande avanzate CP_2 dall'attore nel primo grado di giudizio ed in ogni caso in quanto infondate e non provate ovvero non dovute;
4) Condannare l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa depositata in data 14.10.2022 si è costituito in giudizio , anch'egli contestando CP_2
l'ammissibilità, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, e rassegnato le seguenti conclusioni: “…voglia dichiarare l'appello de quo inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto rigettandolo in toto.
Vinte le spese competenze del grado”.
Con ordinanza del 15.11.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.2.2024.
In data 30.11.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Indi, la causa è stata rinviata, d'ufficio, con decreto del 17.1.2024, al 7.1.2025.
E, con successivo decreto depositato l'11.12.2024, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento della detta udienza del 7.1.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 19.12.2024 dalla difesa di , il 27.12.2024 dalla difesa CP_2 di e , e il 2.1.2025 dalla difesa di ), la causa è stata Controparte_1 Parte_2 Parte_1 riservata in decisione con ordinanza del 7.1.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da tutti gli appellati lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
****
Ciò premesso, va ancora precisato che l'appellante ha depositato, in allegato all'atto di appello, la sentenza n.
2293/2020 con cui il Tribunale di SAta AR di Capua Vetere ha accertato l'inesistenza del credito (di euro
48.546,94, rigettando la domanda del nei confronti della a garanzia del quale è stata esercitata PT CP_1
l'azione revocatoria decisa con la sentenza impugnata in questa sede.
Avendo, però, lo stesso dedotto che avverso la detta pronuncia n. 2293/2020 era stato Parte_1 proposto gravame (giudizio recante il n. 1295/2021 RG), e non avendo nessuna parte dedotto, tra quelle interessate a farlo, l'esito di tale impugnazione o, comunque, l'eventuale passaggio in giudicato di tale sentenza, occorre valutare i presupposti (soggettivi ed oggettivi) dell'azione revocatoria, ritenuti insussistenti dal giudice di prime cure (con la sentenza n. 524/2022 impugnata in questa sede).
Solo l'eventuale giudicato sull'inesistenza del detto credito avrebbe determinato, infatti, il rigetto, nel merito, della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27/12/2021, n. 41511; cfr. anche Cass.
pagina 6 di 11 civ., Sez. Unite, 17/12/2008, n. 29421) o, comunque, l'accertamento del sopravvenuto difetto di interesse, in capo al Tornese, ad una pronuncia su tale domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/11/2023, n. 31950).
****
Fatta questa precisazione, e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da Parte_1
, la Corte ne rileva l'infondatezza.
[...]
Va detto, in primo luogo, che, come correttamente rilevato dal primo giudice, non sussiste il requisito oggettivo
(c.d. eventus damni) con riferimento al primo atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria esperita dal , PT ossia in relazione al suddetto atto di permuta del 17.9.2014 (ridepositato in appello, telematicamente, dall'appellante) con cui, si ribadisce, la riservandosi l'usufrutto, aveva trasferito in permuta a CP_1 PT
, l'appartamento sito in SA NI la RA (in catasto al foglio 5, mappale n. 5374 sub. 40) e il box auto
[...]
(in catasto al foglio 5, mappale n. 5374, sub. 76) ricevendo, a sua volta, dalla , in permuta, la piena PT proprietà di una porzione di fabbricato sito in IL a MA (in catasto al foglio 9, mappale n. 4848 – già 1199
– sub. 2).
Risulta evidente, dunque, che, come già detto dal primo giudice, ove considerato tale atto autonomamente rispetto all'altro atto dispositivo oggetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. - e, dunque, rispetto al successivo contratto di compravendita del 12.9.2017 (con cui la aveva venduto, a distanza di circa tre CP_1 anni dal primo, a , la piena proprietà della porzione di fabbricato ricevuto in permuta dalla figlia nel CP_2
2014, e cioè, la porzione del fabbricato sito in IL a MA, in catasto al fg. 9, mappale n.4848, già 1199, sub. 2)- non sussisteva il lamentato pericolo di pregiudizio per le ragioni creditorie (c.d. eventus damni), atteso che, in conseguenza dell'atto di permuta (a fronte della era divenuta proprietaria dell'immobile Controparte_1 in IL e, inoltre, anche titolare del diritto di usufrutto sull'appartamento in SA NI, peraltro senza alcuna dimostrazione, da parte dell'attore, circa una significativa differenza di valore (rispetto a quanto dichiarato nell'atto) tra i beni permutati.
In sostanza, in virtù di tali considerazioni, non vi era alcuna prova che l'atto di permuta avesse modificato la situazione patrimoniale del debitore rendendo incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del credito (restando così assorbita, logicamente, la valutazione della consapevolezza, in capo alla debitrice e alla figlia, dell'asserito pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attore).
In ogni caso valutando unitariamente i due atti dispositivi (l'atto di permuta del 17.9.2014 e l'atto di vendita del
12.9.2017) oggetto dell'azione revocatoria esercitata dal – ossia come atti collegati al fine di arrecare PT pregiudizio alle ragioni creditorie di quest'ultimo (privandosi la in tal modo, anche del bene immobile, in CP_1
IL al MA, ricevuto in permuta dalla figlia nel 2014)- tale azione non è comunque fondata - come correttamente rilevato dal Tribunale di SAta AR Capua Vetere - per la ragione assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione (dunque anche rispetto al presupposto, oggettivo, dell'eventus damni), della mancanza di prova, in pagina 7 di 11 capo al terzo acquirente (il , della consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe potuto CP_2 arrecare alle ragioni creditorie, non essendo stati neanche dedotti elementi da cui dedurre rapporti di conoscenza tra la e il (non legati da rapporti di parentela) o dati obiettivi riguardo alla possibile sottostima del CP_1 CP_2 bene ceduto con il secondo atto impugnato (ciò anche tenendo conto del lasso temporale – tre anni- tra le due vicende immobiliari e del fatto che la vendita del bene in IL fosse stata preceduta da una pubblicità presso un intermediario di pochi mesi prima dell'atto).
La decisione impugnata non è stata, invero, specificamente impugnata, sul punto (con conseguente formazione del giudicato interno, al riguardo, ai sensi dell'art. 329 c.p.c.), avendo l'appellante, si ribadisce, sostenuto soltanto che il Tribunale di SAta AR Capua Vetere, dopo aver rilevato la mancata prova della conoscenza tra la e il non avrebbe potuto, tuttavia, negare la conoscenza tra la e la figlia ( CP_1 CP_2 CP_1 PT
), con la conseguenza che, applicando lo stesso ragionamento, avrebbe dovuto accogliere la domanda nei
[...] loro confronti.
Così facendo, in definitiva, l'appellante non ha censurato la decisione impugnata in ordine alla rilevata carenza, da parte del giudice di prime cure, dell'elemento soggettivo in capo al (terzo acquirente); carenza che, anzi, CP_2 nell'ambito dei motivi di appello, ha rappresentato la premessa per sostenere la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie in capo a e a . Controparte_1 Parte_2
Con la conseguenza che l'accertamento concernente la carenza della c.d. scientia damni in capo al terzo - ormai coperto dal giudicato interno, si ripete- rende comunque infondata l'azione revocatoria esperita dal PT
e, di conseguenza, il gravame proposto da quest'ultimo.
In altri termini, precisato che, nel caso di specie, dall'attore era stata dedotta la posteriorità, rispetto al credito suddetto, di entrambi gli atti dispositivi in questione – e, in particolare, per quel che riguarda la posizione del dell'atto di compravendita del 12.9.2017- sarebbe stata allora necessaria, in ordine all'elemento soggettivo, CP_2 ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, la prova della consapevolezza non solo in capo alla debitrice alienante ( ), ma anche del terzo acquirente ( ; la cui posizione, sotto il profilo Controparte_1 CP_2 soggettivo, era accomunata a quella della debitrice, trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6575), della diminuzione, in conseguenza dell'atto del
12.9.2017, della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale della prima (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 23/02/2023, n. 5649; Sez. III, Ord., 15/10/2021, n. 28423; Sez. VI - 1, Ord., 03/12/2014, n. 25614; Sez. I,
05/07/2013, n. 16825).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è necessaria, invero, la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e, dunque, anche della condizione di tale azione - prevista dal primo comma, n. 2, di tale articolo- rappresentata, si ripete, dalla consapevolezza, (anche) in capo al terzo contraente, dell'evento dannoso
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/02/2011, n. 3676).
pagina 8 di 11 ****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. Parte_1
91 c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore degli appellati vittoriosi, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (pari ad euro 48.546,94) della causa (così determinato, ai sensi dell'art. 5, co.1, di tale decreto, ossia in base “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”).
****
Va precisato, sul punto, che non rileva la circostanza che , come dallo stesso documentato, Parte_1 sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche e specificamente per questo secondo grado di giudizio (con delibera n. 1415/2022 prot. del 16.3.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli), ai sensi dell'art. 120, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI -
2, Ord., 19/01/2023, n. 1578; Sez. II, Ord., 30/04/2019, n. 11470; cfr. anche cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
03/06/2024, n. 15483).
Ed infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/05/2023, n. 14688); ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/06/2012, n. 10053; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/11/2020, n. 25653).
****
Sussistono, infine, in astratto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
pagina 9 di 11 dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Ciò pur tenendo conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, è tenuto, infatti, a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è, infatti, normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, Pt_3 riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/12/2024, n. 34607; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31785;
Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31784; Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/02/2025,
n. 3955; Sez. Unite, 22/01/2025, n. 1603; Sez. II, Ord., 20/01/2025, n. 1400).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1192/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 524/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
SAta AR Capua Vetere, pubblicata in data 9.2.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 PT
, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente euro 4.995,5, il
[...] tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dei compensi Parte_1 CP_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso pagina 10 di 11 forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 24.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 11 di 11