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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 648/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Daniela Monaco e Alessandro Flaminio Militello, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
distrettuale dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: riconoscimento della qualità di vittima del dovere e dei correlati benefici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 197/2022 dell'1.3.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa rigettava il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, volto al riconoscimento della condizione di vittima Controparte_1 del dovere e dei correlati benefici assistenziali previsti dalla normativa di riferimento. Il primo giudice, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 16.11.2016 sulla sussistenza in capo alle vittime del dovere di un vero e proprio diritto soggettivo, e non di un interesse legittimo, in relazione ai benefici previsti dall'art.1, comma 565, della L. n. 266 del
2005, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, esaminava preliminarmente l'eccezione di prescrizione decennale formulata dal resistente. Premesso che sulla questione della prescrittibilità o CP_1
meno di tale diritto si registravano contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito, riteneva maggiormente condivisibile la tesi della prescrittibilità del diritto in questione, costituendo la stessa la regola generale
(art. 2943 c.c.), non applicabile soltanto ai diritti indisponibili e alle altre ipotesi specificamente indicate dalla legge, tra le quali non rientravano i benefici connessi alla qualità di vittima del dovere.
Precisava inoltre che doveva escludersi che la condizione di vittima del dovere potesse essere ricondotta a uno status in senso tecnico, termine peraltro non utilizzato dalla normativa di riferimento, essendo tale situazione riconducibile piuttosto ad una condizione che la legge riconosceva in presenza di determinati presupposti dai quali derivavano prestazioni e benefici. Rilevava che, a differenza di uno status che caratterizzava in modo permanente l'individuo, facendo sorgere in capo allo stesso anche dei doveri,
a prescindere dal diritto ad eventuali prestazioni ad esso connessi, il riconoscimento della qualità di vittima del dovere consentiva soltanto il diritto ad alcuni benefici patrimoniali, non comportando alcun dovere.
Riteneva altresì che la “natura prevalentemente assistenziale” riconosciuta dalla Suprema Corte al diritto ai benefici in favore delle vittime del dovere non appariva sufficiente ad affermarne l'indisponibilità, potendosi configurare come diritti indisponibili unicamente quelli alle prestazioni destinate a soddisfare esigenze primarie di vita della persona, circostanza non sussistente nella specie, data la natura anche indennitaria, oltre che assistenziale, dei benefici in questione, potendo questi ultimi essere riconosciuti anche a soggetti che non versano in condizioni di assenza dei mezzi necessari per vivere.
Aggiungeva che non risultava decisivo, ai fini dell'indisponibilità e imprescrittibilità del diritto oggetto di causa, il fatto che l'amministrazione potesse riconoscere la condizione di vittima del dovere anche d'ufficio e la mancata previsione di termini per la presentazione della domanda, inerendo tali circostanze profili procedimentali e non sostanziali, riguardanti eventualmente l'aspetto della decadenza e non quello sostanziale della prescrizione.
Affermata quindi la prescrittibilità del diritto e l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., osservava che lo stesso doveva farsi decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ovvero dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge
266/2005, scaturendo il diritto in questione da fatti risalenti agli anni 1997 e
1999, anteriori all'emanazione della normativa di riferimento.
Precisava che, in assenza di atti interruttivi anteriori alla proposizione dell'istanza amministrativa nel giugno 2018, successiva al compimento del termine prescrizionale, il diritto in questione si era estinto alla data di proposizione della domanda.
Compensava, infine, le spese del giudizio, data la sussistenza di difformi orientamenti di merito.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato il 23 luglio 2022; resisteva al gravame il appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante contesta la sentenza per avere accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal in contrasto con l'orientamento della CP_1
Suprema Corte che sul punto si è pronunciata anche a Sezioni Unite, insistendo sull'accertamento della imprescrittibilità dello status di vittima del dovere o equiparato.
1. Richiamata la normativa di riferimento (art. 1 L. n. 266/2005) e il parere del Consiglio di Stato del 17.11.2010, n. 05011/2010, ad. sez. 29.09.10 sull'ambito di applicazione di tale norma, evidenzia che gli eventi occorsi all'appellante rientrano nella previsione legislativa di cui all'art.1, comma
563, della L. n. 266/2005.
Ribadisce infatti di aver riportato diverse lesioni/infermità permanenti alle quali è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, durante lo svolgimento di servizi comandati, essendosi verificate situazioni improvvise e inaspettate di grave pericolo.
Chiede, pertanto, alla Corte di riconoscergli lo status di vittima del dovere e, di conseguenza, il diritto all'inserimento nell'elenco ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006, tenuto dal , ai fini Controparte_1
della concessione dei benefici assistenziali previsti dal citato D.P.R. e dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005, con conseguente condanna del appellato a riconoscergli: quanto previsto dall'art. 5, comma 1, L. n. CP_1
206/2004; lo speciale assegno vitalizio di cui al comma 3 della L. n.
206/2004; l'assegno vitalizio pari ad euro 500,00, di cui alla L. n. 407/1998; la rivalutazione del danno biologico e morale;
il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica;
il beneficio di cui all'art. 1 della L. n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 L. n. 206/2001, nonché, in ogni caso, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Nelle note cartolari del 20.5.2024 e del 24.3.2025 chiede la nomina di
CTU al fine di individuare la percentuale di invalidità.
1.2. Il nella memoria difensiva insiste nella Controparte_1
maturata prescrizione decennale del diritto in questione e chiede, in via principale, di ritenere prescritta la domanda dell'appellante; in subordine, chiede di rigettare il gravame perché infondato nel merito, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;
in ulteriore subordine, qualora la Corte riconosca il diritto anche al beneficio di cui all'art. 2 L. n.
407/1998, chiede che lo stesso sia riconosciuto nella misura di euro 258,23 anziché in quella richiesta dall'appellante (di euro 500,00), dato il contrasto giurisprudenziale in materia tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione.
2.1. L'odierno appellante ha esposto di essere stato vittima di due incidenti durante lo svolgimento dei compiti di servizio volti al contrasto del contrabbando, nel 1997 e 1999, quando svolgeva servizio presso la 11^
Legione Guardia di Finanza – Comando 2^ Compagnia Brindisi.
In data 22.7.1997, mentre si dirigeva con l'autovettura di servizio sulla costa di Palese in zona Fesca per svolgere attività di pattuglia per un'operazione di contrasto al contrabbando, l'automobile di servizio sulla quale viaggiava veniva urtata da un'autovettura proveniente dal senso opposto e a seguito dell'impatto veniva sbalzato fuori dall'autovettura e Pt_1
riportava “trauma cranico non commotivo, lesione escoriative alle mani ai gomiti ed avambraccio sinistro, contusioni al ginocchio destro”.
In data 17.7.1999 veniva comandato di servizio in località Pt_1
“SALINE” – litoranea Sud – per un'operazione di contrasto al contrabbando;
si verificava una sparatoria cui seguiva una colluttazione tra e un Pt_1
malvivente all'esito della quale riportava un danno indicato nel Pt_1
verbale della Commissione medica ospedaliera come trauma cranico non commotivo, trauma contusivo torace, trauma contusivo mano destra e polso sinistro. L'odierno appellante ha allegato di avere riportato lesioni e infermità permanenti per le quali era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e ha chiesto l'accertamento dello stato di vittima del dovere a norma dell'art. 1 c 563 L n. 266/2005 o in via subordinata a norma del comma 564 della L n. 266/2005 e i conseguenti benefici. Il tribunale ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione.
Il primo motivo di appello relativo alla prescrizione dichiarata dal giudice di primo grado è fondato. Sul punto il collegio richiama ex art. 118 disp. Att. C.p.c. la sentenza della Corte di cassazione n. 17440 del 30.5.2022, secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Tale principio, condiviso dal collegio, ha trovato conferma nelle numerose sentenze successiva della
Suprema Corte (cfr Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e
15461 del 2024, 617 del 2025 richiamate da Cassazione civile sez. lav.
1/3/2025, n. 5426).
2.2.Occorre pertanto verificare se ricorrono le condizioni per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
L'art.1 della L n. 266/2005 stabilisce al comma 563: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al comma 564 prevede: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Nella fattispecie in esame ritiene il collegio che il primo episodio non rientri nelle ipotesi disciplinate dalle norme sopra citate. Ed invero, il sinistro stradale si è verificato per colpa di un'autovettura che proveniva nel senso opposto di marcia che ha urtato il veicolo sul quale viaggiava il militare. La scarna descrizione del sinistro non consente di ritenere che tale situazione integri una particolare situazione di pericolo connessa allo svolgimento del servizio. Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione civile sez. un. - 21/9/2017, n. 21969 secondo cui Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
Nella fattispecie in esame non viene riportato alcun elemento che possa fare ritenere che sia stato esposto a un rischio superiore rispetto a quello Pt_1
ordinariamente derivante dalla circolazione stradale (cfr Cassazione civile sez. lav. -
24/12/2024, n. 34299 Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività). Nel caso in esame il sinistro si è verificato per un comportamento di guida negligente da parte di un automobilista e non sono descritte situazioni particolari che possano ricondurre l'incidente alla particolare esposizione a rischio dei militari.
Il secondo episodio descritto dall'odierno appellante potrebbe rientrare nella fattispecie di cui al comma 563, trattandosi di situazione nella quale Pt_1
impegnato in un'operazione di contrasto alla criminalità, ha certamente affrontato una colluttazione e una situazione pericolosa propria del servizio svolto.
Ritiene, tuttavia, il collegio che la domanda non possa trovare accoglimento in difetto del necessario requisito dell'invalidità o infermità permanente. Ed invero, la normativa richiamata prevede, quale presupposto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, che il soggetto abbia riportato una invalidità permanente.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che le lesioni riportate erano temporanee: trauma cranico non commotivo, trauma contusivo torace, trauma contusivo mano destra e polso sinistro. Si tratta di lesioni non permanenti come confermato dal verbale della Commissione medica che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio ma non ha indicato una percentuale di invalidità permanente e ha dichiarato Pt_1
“non idoneo al servizio per venti giorni” (verbale del luglio 1999).
A fronte di tali elementi si è limitato ad affermare Pt_1
genericamente di avere riportato “lesioni/infermità permanenti” senza descrivere in alcun modo in cosa consistono e senza produrre alcuna documentazione medica successiva a quella del pronto soccorso che riporta danni limitati e temporanei (contusioni – escoriazioni). La richiesta di consulenza tecnica di ufficio, formulata nel corso del presente grado di giudizio, in difetto di una allegazione in ordine al danno permanente riportato, è inammissibile in quanto meramente esplorativa.
2.3.L'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in
€ 4996,00 oltre rimborso spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 648/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Daniela Monaco e Alessandro Flaminio Militello, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
distrettuale dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: riconoscimento della qualità di vittima del dovere e dei correlati benefici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 197/2022 dell'1.3.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa rigettava il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, volto al riconoscimento della condizione di vittima Controparte_1 del dovere e dei correlati benefici assistenziali previsti dalla normativa di riferimento. Il primo giudice, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 16.11.2016 sulla sussistenza in capo alle vittime del dovere di un vero e proprio diritto soggettivo, e non di un interesse legittimo, in relazione ai benefici previsti dall'art.1, comma 565, della L. n. 266 del
2005, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, esaminava preliminarmente l'eccezione di prescrizione decennale formulata dal resistente. Premesso che sulla questione della prescrittibilità o CP_1
meno di tale diritto si registravano contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito, riteneva maggiormente condivisibile la tesi della prescrittibilità del diritto in questione, costituendo la stessa la regola generale
(art. 2943 c.c.), non applicabile soltanto ai diritti indisponibili e alle altre ipotesi specificamente indicate dalla legge, tra le quali non rientravano i benefici connessi alla qualità di vittima del dovere.
Precisava inoltre che doveva escludersi che la condizione di vittima del dovere potesse essere ricondotta a uno status in senso tecnico, termine peraltro non utilizzato dalla normativa di riferimento, essendo tale situazione riconducibile piuttosto ad una condizione che la legge riconosceva in presenza di determinati presupposti dai quali derivavano prestazioni e benefici. Rilevava che, a differenza di uno status che caratterizzava in modo permanente l'individuo, facendo sorgere in capo allo stesso anche dei doveri,
a prescindere dal diritto ad eventuali prestazioni ad esso connessi, il riconoscimento della qualità di vittima del dovere consentiva soltanto il diritto ad alcuni benefici patrimoniali, non comportando alcun dovere.
Riteneva altresì che la “natura prevalentemente assistenziale” riconosciuta dalla Suprema Corte al diritto ai benefici in favore delle vittime del dovere non appariva sufficiente ad affermarne l'indisponibilità, potendosi configurare come diritti indisponibili unicamente quelli alle prestazioni destinate a soddisfare esigenze primarie di vita della persona, circostanza non sussistente nella specie, data la natura anche indennitaria, oltre che assistenziale, dei benefici in questione, potendo questi ultimi essere riconosciuti anche a soggetti che non versano in condizioni di assenza dei mezzi necessari per vivere.
Aggiungeva che non risultava decisivo, ai fini dell'indisponibilità e imprescrittibilità del diritto oggetto di causa, il fatto che l'amministrazione potesse riconoscere la condizione di vittima del dovere anche d'ufficio e la mancata previsione di termini per la presentazione della domanda, inerendo tali circostanze profili procedimentali e non sostanziali, riguardanti eventualmente l'aspetto della decadenza e non quello sostanziale della prescrizione.
Affermata quindi la prescrittibilità del diritto e l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., osservava che lo stesso doveva farsi decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ovvero dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge
266/2005, scaturendo il diritto in questione da fatti risalenti agli anni 1997 e
1999, anteriori all'emanazione della normativa di riferimento.
Precisava che, in assenza di atti interruttivi anteriori alla proposizione dell'istanza amministrativa nel giugno 2018, successiva al compimento del termine prescrizionale, il diritto in questione si era estinto alla data di proposizione della domanda.
Compensava, infine, le spese del giudizio, data la sussistenza di difformi orientamenti di merito.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato il 23 luglio 2022; resisteva al gravame il appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante contesta la sentenza per avere accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal in contrasto con l'orientamento della CP_1
Suprema Corte che sul punto si è pronunciata anche a Sezioni Unite, insistendo sull'accertamento della imprescrittibilità dello status di vittima del dovere o equiparato.
1. Richiamata la normativa di riferimento (art. 1 L. n. 266/2005) e il parere del Consiglio di Stato del 17.11.2010, n. 05011/2010, ad. sez. 29.09.10 sull'ambito di applicazione di tale norma, evidenzia che gli eventi occorsi all'appellante rientrano nella previsione legislativa di cui all'art.1, comma
563, della L. n. 266/2005.
Ribadisce infatti di aver riportato diverse lesioni/infermità permanenti alle quali è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, durante lo svolgimento di servizi comandati, essendosi verificate situazioni improvvise e inaspettate di grave pericolo.
Chiede, pertanto, alla Corte di riconoscergli lo status di vittima del dovere e, di conseguenza, il diritto all'inserimento nell'elenco ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006, tenuto dal , ai fini Controparte_1
della concessione dei benefici assistenziali previsti dal citato D.P.R. e dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005, con conseguente condanna del appellato a riconoscergli: quanto previsto dall'art. 5, comma 1, L. n. CP_1
206/2004; lo speciale assegno vitalizio di cui al comma 3 della L. n.
206/2004; l'assegno vitalizio pari ad euro 500,00, di cui alla L. n. 407/1998; la rivalutazione del danno biologico e morale;
il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica;
il beneficio di cui all'art. 1 della L. n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 L. n. 206/2001, nonché, in ogni caso, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Nelle note cartolari del 20.5.2024 e del 24.3.2025 chiede la nomina di
CTU al fine di individuare la percentuale di invalidità.
1.2. Il nella memoria difensiva insiste nella Controparte_1
maturata prescrizione decennale del diritto in questione e chiede, in via principale, di ritenere prescritta la domanda dell'appellante; in subordine, chiede di rigettare il gravame perché infondato nel merito, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;
in ulteriore subordine, qualora la Corte riconosca il diritto anche al beneficio di cui all'art. 2 L. n.
407/1998, chiede che lo stesso sia riconosciuto nella misura di euro 258,23 anziché in quella richiesta dall'appellante (di euro 500,00), dato il contrasto giurisprudenziale in materia tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione.
2.1. L'odierno appellante ha esposto di essere stato vittima di due incidenti durante lo svolgimento dei compiti di servizio volti al contrasto del contrabbando, nel 1997 e 1999, quando svolgeva servizio presso la 11^
Legione Guardia di Finanza – Comando 2^ Compagnia Brindisi.
In data 22.7.1997, mentre si dirigeva con l'autovettura di servizio sulla costa di Palese in zona Fesca per svolgere attività di pattuglia per un'operazione di contrasto al contrabbando, l'automobile di servizio sulla quale viaggiava veniva urtata da un'autovettura proveniente dal senso opposto e a seguito dell'impatto veniva sbalzato fuori dall'autovettura e Pt_1
riportava “trauma cranico non commotivo, lesione escoriative alle mani ai gomiti ed avambraccio sinistro, contusioni al ginocchio destro”.
In data 17.7.1999 veniva comandato di servizio in località Pt_1
“SALINE” – litoranea Sud – per un'operazione di contrasto al contrabbando;
si verificava una sparatoria cui seguiva una colluttazione tra e un Pt_1
malvivente all'esito della quale riportava un danno indicato nel Pt_1
verbale della Commissione medica ospedaliera come trauma cranico non commotivo, trauma contusivo torace, trauma contusivo mano destra e polso sinistro. L'odierno appellante ha allegato di avere riportato lesioni e infermità permanenti per le quali era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e ha chiesto l'accertamento dello stato di vittima del dovere a norma dell'art. 1 c 563 L n. 266/2005 o in via subordinata a norma del comma 564 della L n. 266/2005 e i conseguenti benefici. Il tribunale ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione.
Il primo motivo di appello relativo alla prescrizione dichiarata dal giudice di primo grado è fondato. Sul punto il collegio richiama ex art. 118 disp. Att. C.p.c. la sentenza della Corte di cassazione n. 17440 del 30.5.2022, secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Tale principio, condiviso dal collegio, ha trovato conferma nelle numerose sentenze successiva della
Suprema Corte (cfr Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e
15461 del 2024, 617 del 2025 richiamate da Cassazione civile sez. lav.
1/3/2025, n. 5426).
2.2.Occorre pertanto verificare se ricorrono le condizioni per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
L'art.1 della L n. 266/2005 stabilisce al comma 563: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al comma 564 prevede: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Nella fattispecie in esame ritiene il collegio che il primo episodio non rientri nelle ipotesi disciplinate dalle norme sopra citate. Ed invero, il sinistro stradale si è verificato per colpa di un'autovettura che proveniva nel senso opposto di marcia che ha urtato il veicolo sul quale viaggiava il militare. La scarna descrizione del sinistro non consente di ritenere che tale situazione integri una particolare situazione di pericolo connessa allo svolgimento del servizio. Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione civile sez. un. - 21/9/2017, n. 21969 secondo cui Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
Nella fattispecie in esame non viene riportato alcun elemento che possa fare ritenere che sia stato esposto a un rischio superiore rispetto a quello Pt_1
ordinariamente derivante dalla circolazione stradale (cfr Cassazione civile sez. lav. -
24/12/2024, n. 34299 Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività). Nel caso in esame il sinistro si è verificato per un comportamento di guida negligente da parte di un automobilista e non sono descritte situazioni particolari che possano ricondurre l'incidente alla particolare esposizione a rischio dei militari.
Il secondo episodio descritto dall'odierno appellante potrebbe rientrare nella fattispecie di cui al comma 563, trattandosi di situazione nella quale Pt_1
impegnato in un'operazione di contrasto alla criminalità, ha certamente affrontato una colluttazione e una situazione pericolosa propria del servizio svolto.
Ritiene, tuttavia, il collegio che la domanda non possa trovare accoglimento in difetto del necessario requisito dell'invalidità o infermità permanente. Ed invero, la normativa richiamata prevede, quale presupposto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, che il soggetto abbia riportato una invalidità permanente.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che le lesioni riportate erano temporanee: trauma cranico non commotivo, trauma contusivo torace, trauma contusivo mano destra e polso sinistro. Si tratta di lesioni non permanenti come confermato dal verbale della Commissione medica che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio ma non ha indicato una percentuale di invalidità permanente e ha dichiarato Pt_1
“non idoneo al servizio per venti giorni” (verbale del luglio 1999).
A fronte di tali elementi si è limitato ad affermare Pt_1
genericamente di avere riportato “lesioni/infermità permanenti” senza descrivere in alcun modo in cosa consistono e senza produrre alcuna documentazione medica successiva a quella del pronto soccorso che riporta danni limitati e temporanei (contusioni – escoriazioni). La richiesta di consulenza tecnica di ufficio, formulata nel corso del presente grado di giudizio, in difetto di una allegazione in ordine al danno permanente riportato, è inammissibile in quanto meramente esplorativa.
2.3.L'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in
€ 4996,00 oltre rimborso spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi