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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 1296/2024 tra
(C.F.: con l'Avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Azzalini del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) ed (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
residenti in [...] C.F._3
Resistenti - Contumaci
*
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
* * * * *
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale odierno.
Con ricorso del 14.5.2024, depositato in pari data, il signor Parte_1
(di seguito anche: e/o ricorrente) usufruttuario dell'immobile sito in Parte_1
Moruzzo, Via Borgo Bassi n.11, ha chiesto che sia accertato e dichiarato che tale immobile è abusivamente occupato dalle signore ed Controparte_1 [...]
(di seguito anche: e/o resistenti) condannando CP_2 Controparte_3
quest'ultime a rilasciare l'immobile.
Il ricorrente ha esposto:
➢ di essere usufruttuario dell'immobile sito a Moruzzo, Via Borgo Bassi n.11 catastalmente identificato al Fg. 17, mappale n.202, sub. 4, Piano T-1-2, Cat.
A/3, cl.2, di vani 11,5 e del terreno di cui al Fg. 17, mappale n.438, superficie
16 are e 50 centiare in forza del contratto di vendita a rogito del Notaio Dott. del 11.04.2017 rep. 95342 e racc. 30459 con il quale il Signor Persona_1
ha venduto al ricorrente l'usufrutto ed al nipote Parte_2
la nuda proprietà del suddetto immobile;
Parte_2
➢ che il predetto immobile è composto da due appartamenti posti entrambi al pianto terra del predetto stabile, uno dei quali è stato occupato quale casa famigliare dal ricorrente unitamente alle resistenti (l'ex convivente e la figlia) fino al 2019 anno in cui avveniva la separazione del nucleo famigliare con abbandono da parte del ricorrente della casa familiare;
➢ che non è mai stato richiesto né emesso alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare alle resistenti;
➢ che la figlia è divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente;
CP_2
➢ che le resistenti, seppur anagraficamente residenti a[...] interno 1, di fatto da oltre un anno hanno abbandonato l'immobile senza mai restituirne il possesso al ricorrente;
➢ che intende riprendere il possesso dell'intero stabile e, quindi, anche dell'appartamento già casa familiare occupato dalle resistenti dal 2019 senza titolo alcuno, ma per mero atto di tolleranza di quest'ultimo;
➢ di aver sollecitato più volte le resistenti a riconsegnare l'immobile, ma quest'ultime non vi hanno mai adempiuto;
➢ che le resistenti continuano a trattenere le chiavi dell'immobile contro la volontà dell'usufruttuario;
➢ di aver promosso la procedura di mediazione che ha avuto esito negativo per assenza ingiustificata delle resistenti.
L'udienza del 17.9.2024 veniva rinviata a data da destinarsi per congedo del precedente giudice istruttore ed, assegnata la causa al nuovo giudice, veniva fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 4.12.2024.
Con ordinanza dell'8.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c. veniva dichiarata la contumacia delle resistenti e fissata l'udienza del 3.2.2025 per l'escussione testimoniale.
Escusso il teste, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 31.3.2025 assegnando termine fino al 10.3.2025 per il deposito di note conclusive.
La domanda del ricorrente va accolta.
Quest'ultimo ha provato:
➢ di essere usufruttuario del compendio immobiliare sito a Moruzzo, Via Borgo
Bassi n.11 catastalmente identificato al Fg. 17, mappale n.202, sub. 4, Piano
T-1-2, Cat. A/3, cl.2, di vani 11,5 e del terreno di cui al Fg. 17, mappale n.438, superficie 16 are e 50 centiare, in forza del contratto di vendita a rogito del
Notaio Dott. del 11.04.2017 rep. 95342 e racc. 30459 (cfr. doc. Persona_1
1 di parte ricorrente);
➢ di aver abitato nell'immobile unitamente alla ex compagna ed alla figlia come risulta dal certificato di stato famiglia dimesso (cfr. doc. 2 di parte ricorrente);
➢ di aver dovuto abbandonare l'immobile nell'anno 2019 a seguito dell'interruzione della relazione con la e che quest'ultima, unitamente CP_1
alla figlia, divenuta maggiorenne ed autosufficiente, non gli ha mai restituito l'immobile sebbene da tempo entrambe non abitino più nel suddetto immobile.
Sul punto il teste , amico del ricorrente, ha dichiarato che la Testimone_1
famiglia viveva insieme occupando i due appartamenti e di non Parte_2
ricordare se rimase unita fino all'anno 2019, ma che, una volta separatasi, il ricorrente era andato a vivere al primo piano dove erano collocate le camere ed il bagno e che ogni qualvolta andava a trovare Andrea Parte_2 quest'ultimo gli riferiva che non poteva accedere nell'immobile perché era chiuso da una catena con lucchetto a tal punto da non poter recuperare il proprio vestiario.
Il teste ha, altresì, precisato che il ricorrente aveva l'accesso al solo appartamento con il soppalco il cui ingresso era collocato alla sinistra della villa, precisamente alla fine delle gabbie dei cani posti sulla destra del cortile e che, di fronte a sinistra, vi era l'ingresso dell'appartamento in cui viveva il ricorrente, il cui corridoio era adibito a cucina con le scale che portavano al piano superiore dove vi era il soppalco.
Pur non ricordando se dall'anno 2019, il teste ha confermato che le resistenti occupavano l'altro appartamento.
Nonostante alcune imprecisioni il teste risulta attendibile. Quale amico del ricorrente e assiduo frequentatore degli immobili di cui è causa e del nucleo familiare ha, infatti, riferito di essere andato a trovare il ricorrente le domeniche fino all'estate del 2022 quando si è infortunato al piede, successivamente nel giugno del 2023 è stato in Salvador e dal gennaio 2024 ha iniziato a lavorare al Conad di Tavagnacco.
➢ E' stato, quindi, provato che le resistenti, apponendo una catena ad uno degli immobili di Via Borgo Bassi n. 11, hanno impedito al ricorrente di accedere ai locali, hanno occupato gli immobili senza titolo e non li hanno rilasciati al ricorrente sebbene da tempo non vi abitino più. Circostanza che trova ulteriore conferma nella richiesta – seppur rigettata – presentata dal ricorrente al
Comune di Moruzzo di cancellazione delle resistenti per irreperibilità;
➢ di aver inutilmente chiesto alle resistenti la restituzione dell'immobile (cfr. doc.
3 di parte ricorrente);
➢ che la notifica del ricorso introduttivo alle resistenti eseguita in Moruzzo, Via
Borso Bassi n.11, è andata a buon fine per compiuta giacenza non essendo stata ritirata dalle resistenti, come pure, analogamente, si presume sia avvenuto presso il medesimo indirizzo anche l'invio della comunicazione dell'invito a partecipare alla procedura di mediazione che, dal verbale della suddetta procedura del 6.2.2024, risulta essere stato regolarmente notificato alle resistenti e quali non vi hanno partecipato.
Non è stato ovviamente dedotto dalle resistenti, rimaste contumaci, alcun titolo legittimante la loro occupazione dell'unità immobiliare per cui è causa.
La domanda del ricorrente va, pertanto, accolta con conseguente condanna delle resistenti al rilascio dell'immobile che dovrà avvenire nel termine che si ritiene congruo di fissare in 30 giorni – atteso che da tempo quest'ultime non abitano più nel suddetto appartamento – dalla pubblicazione della presente sentenza.
*
Quanto alle spese del giudizio.
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di ed in via tra loro solidale e vengono Parte_3 Controparte_2
liquidate come da dispositivo.
Considerato che le resistenti non hanno svolto attività difensiva perché contumaci e la non complessità della causa, la liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con riduzione al 50% della fase decisionale e considerato, altresì, che la controversia ha valore indeterminabile, la liquidazione delle spese di lite viene effettuata considerando lo scaglione da Euro 26.000,01 ad
Euro 52.000,00 non essendo la causa particolarmente complessa.
Considerato, infine, che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio delle spese a carico dello Stato le resistenti vanno condannate a corrispondere la somma liquidata allo Stato ex art. 133 D.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che è usufruttuario del compendio Parte_1
immobiliare sito a Moruzzo, Via Borgo Bassi n.11 catastalmente identificato al
Fg. 17, mappale n.202, sub. 4, Piano T-1-2, Cat. A/3, cl.2, di vani 11,5 e del terreno di cui al Fg. 17, mappale n.438, superficie 16 are e 50 centiare, e che ed occupano senza titolo parte del Controparte_1 Controparte_2
suddetto compendio immobiliare;
- condanna ed a rilasciare la parte dalle Controparte_1 Controparte_2
medesime occupata del compendio immobiliare sito a Moruzzo, Via Borgo Bassi
n.11 catastalmente identificato al Fg. 17, mappale n.202, sub. 4, Piano T-1-2,
Cat. A/3, cl.2, di vani 11,5 e del terreno di cui al Fg. 17, mappale n.438, superficie 16 are e 50 centiare, libera da sé e persone e cose anche interposte a favore del ricorrente;
- fissa per il rilascio il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna ed , in via tra loro solidale, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese di lite a favore di e per esso, in Parte_1
quanto ammesso al patrocinio a carico dello Stato, al pagamento delle suddette spese in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002 che si liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal
D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 5.549,50 (di cui euro 441,00 per la fase di attivazione ed euro 882,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione ed euro 919,00 per la fase di studio della controversia, euro
777,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 850,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre contributo unificato, anticipazioni forfettarie, spese di notifica e spese della procedura di mediazione.
Così deciso in Udine il 31.3.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Udine
3 Tribunale di Udine
4 Tribunale di Udine
5 Tribunale di Udine
6 Tribunale di Udine
7 Tribunale di Udine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 1296/2024 tra
(C.F.: con l'Avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Azzalini del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) ed (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
residenti in [...] C.F._3
Resistenti - Contumaci
*
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
* * * * *
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale odierno.
Con ricorso del 14.5.2024, depositato in pari data, il signor Parte_1
(di seguito anche: e/o ricorrente) usufruttuario dell'immobile sito in Parte_1
Moruzzo, Via Borgo Bassi n.11, ha chiesto che sia accertato e dichiarato che tale immobile è abusivamente occupato dalle signore ed Controparte_1 [...]
(di seguito anche: e/o resistenti) condannando CP_2 Controparte_3
quest'ultime a rilasciare l'immobile.
Il ricorrente ha esposto:
➢ di essere usufruttuario dell'immobile sito a Moruzzo, Via Borgo Bassi n.11 catastalmente identificato al Fg. 17, mappale n.202, sub. 4, Piano T-1-2, Cat.
A/3, cl.2, di vani 11,5 e del terreno di cui al Fg. 17, mappale n.438, superficie
16 are e 50 centiare in forza del contratto di vendita a rogito del Notaio Dott. del 11.04.2017 rep. 95342 e racc. 30459 con il quale il Signor Persona_1
ha venduto al ricorrente l'usufrutto ed al nipote Parte_2
la nuda proprietà del suddetto immobile;
Parte_2
➢ che il predetto immobile è composto da due appartamenti posti entrambi al pianto terra del predetto stabile, uno dei quali è stato occupato quale casa famigliare dal ricorrente unitamente alle resistenti (l'ex convivente e la figlia) fino al 2019 anno in cui avveniva la separazione del nucleo famigliare con abbandono da parte del ricorrente della casa familiare;
➢ che non è mai stato richiesto né emesso alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare alle resistenti;
➢ che la figlia è divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente;
CP_2
➢ che le resistenti, seppur anagraficamente residenti a[...] interno 1, di fatto da oltre un anno hanno abbandonato l'immobile senza mai restituirne il possesso al ricorrente;
➢ che intende riprendere il possesso dell'intero stabile e, quindi, anche dell'appartamento già casa familiare occupato dalle resistenti dal 2019 senza titolo alcuno, ma per mero atto di tolleranza di quest'ultimo;
➢ di aver sollecitato più volte le resistenti a riconsegnare l'immobile, ma quest'ultime non vi hanno mai adempiuto;
➢ che le resistenti continuano a trattenere le chiavi dell'immobile contro la volontà dell'usufruttuario;
➢ di aver promosso la procedura di mediazione che ha avuto esito negativo per assenza ingiustificata delle resistenti.
L'udienza del 17.9.2024 veniva rinviata a data da destinarsi per congedo del precedente giudice istruttore ed, assegnata la causa al nuovo giudice, veniva fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 4.12.2024.
Con ordinanza dell'8.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c. veniva dichiarata la contumacia delle resistenti e fissata l'udienza del 3.2.2025 per l'escussione testimoniale.
Escusso il teste, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 31.3.2025 assegnando termine fino al 10.3.2025 per il deposito di note conclusive.
La domanda del ricorrente va accolta.
Quest'ultimo ha provato:
➢ di essere usufruttuario del compendio immobiliare sito a Moruzzo, Via Borgo
Bassi n.11 catastalmente identificato al Fg. 17, mappale n.202, sub. 4, Piano
T-1-2, Cat. A/3, cl.2, di vani 11,5 e del terreno di cui al Fg. 17, mappale n.438, superficie 16 are e 50 centiare, in forza del contratto di vendita a rogito del
Notaio Dott. del 11.04.2017 rep. 95342 e racc. 30459 (cfr. doc. Persona_1
1 di parte ricorrente);
➢ di aver abitato nell'immobile unitamente alla ex compagna ed alla figlia come risulta dal certificato di stato famiglia dimesso (cfr. doc. 2 di parte ricorrente);
➢ di aver dovuto abbandonare l'immobile nell'anno 2019 a seguito dell'interruzione della relazione con la e che quest'ultima, unitamente CP_1
alla figlia, divenuta maggiorenne ed autosufficiente, non gli ha mai restituito l'immobile sebbene da tempo entrambe non abitino più nel suddetto immobile.
Sul punto il teste , amico del ricorrente, ha dichiarato che la Testimone_1
famiglia viveva insieme occupando i due appartamenti e di non Parte_2
ricordare se rimase unita fino all'anno 2019, ma che, una volta separatasi, il ricorrente era andato a vivere al primo piano dove erano collocate le camere ed il bagno e che ogni qualvolta andava a trovare Andrea Parte_2 quest'ultimo gli riferiva che non poteva accedere nell'immobile perché era chiuso da una catena con lucchetto a tal punto da non poter recuperare il proprio vestiario.
Il teste ha, altresì, precisato che il ricorrente aveva l'accesso al solo appartamento con il soppalco il cui ingresso era collocato alla sinistra della villa, precisamente alla fine delle gabbie dei cani posti sulla destra del cortile e che, di fronte a sinistra, vi era l'ingresso dell'appartamento in cui viveva il ricorrente, il cui corridoio era adibito a cucina con le scale che portavano al piano superiore dove vi era il soppalco.
Pur non ricordando se dall'anno 2019, il teste ha confermato che le resistenti occupavano l'altro appartamento.
Nonostante alcune imprecisioni il teste risulta attendibile. Quale amico del ricorrente e assiduo frequentatore degli immobili di cui è causa e del nucleo familiare ha, infatti, riferito di essere andato a trovare il ricorrente le domeniche fino all'estate del 2022 quando si è infortunato al piede, successivamente nel giugno del 2023 è stato in Salvador e dal gennaio 2024 ha iniziato a lavorare al Conad di Tavagnacco.
➢ E' stato, quindi, provato che le resistenti, apponendo una catena ad uno degli immobili di Via Borgo Bassi n. 11, hanno impedito al ricorrente di accedere ai locali, hanno occupato gli immobili senza titolo e non li hanno rilasciati al ricorrente sebbene da tempo non vi abitino più. Circostanza che trova ulteriore conferma nella richiesta – seppur rigettata – presentata dal ricorrente al
Comune di Moruzzo di cancellazione delle resistenti per irreperibilità;
➢ di aver inutilmente chiesto alle resistenti la restituzione dell'immobile (cfr. doc.
3 di parte ricorrente);
➢ che la notifica del ricorso introduttivo alle resistenti eseguita in Moruzzo, Via
Borso Bassi n.11, è andata a buon fine per compiuta giacenza non essendo stata ritirata dalle resistenti, come pure, analogamente, si presume sia avvenuto presso il medesimo indirizzo anche l'invio della comunicazione dell'invito a partecipare alla procedura di mediazione che, dal verbale della suddetta procedura del 6.2.2024, risulta essere stato regolarmente notificato alle resistenti e quali non vi hanno partecipato.
Non è stato ovviamente dedotto dalle resistenti, rimaste contumaci, alcun titolo legittimante la loro occupazione dell'unità immobiliare per cui è causa.
La domanda del ricorrente va, pertanto, accolta con conseguente condanna delle resistenti al rilascio dell'immobile che dovrà avvenire nel termine che si ritiene congruo di fissare in 30 giorni – atteso che da tempo quest'ultime non abitano più nel suddetto appartamento – dalla pubblicazione della presente sentenza.
*
Quanto alle spese del giudizio.
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di ed in via tra loro solidale e vengono Parte_3 Controparte_2
liquidate come da dispositivo.
Considerato che le resistenti non hanno svolto attività difensiva perché contumaci e la non complessità della causa, la liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con riduzione al 50% della fase decisionale e considerato, altresì, che la controversia ha valore indeterminabile, la liquidazione delle spese di lite viene effettuata considerando lo scaglione da Euro 26.000,01 ad
Euro 52.000,00 non essendo la causa particolarmente complessa.
Considerato, infine, che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio delle spese a carico dello Stato le resistenti vanno condannate a corrispondere la somma liquidata allo Stato ex art. 133 D.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che è usufruttuario del compendio Parte_1
immobiliare sito a Moruzzo, Via Borgo Bassi n.11 catastalmente identificato al
Fg. 17, mappale n.202, sub. 4, Piano T-1-2, Cat. A/3, cl.2, di vani 11,5 e del terreno di cui al Fg. 17, mappale n.438, superficie 16 are e 50 centiare, e che ed occupano senza titolo parte del Controparte_1 Controparte_2
suddetto compendio immobiliare;
- condanna ed a rilasciare la parte dalle Controparte_1 Controparte_2
medesime occupata del compendio immobiliare sito a Moruzzo, Via Borgo Bassi
n.11 catastalmente identificato al Fg. 17, mappale n.202, sub. 4, Piano T-1-2,
Cat. A/3, cl.2, di vani 11,5 e del terreno di cui al Fg. 17, mappale n.438, superficie 16 are e 50 centiare, libera da sé e persone e cose anche interposte a favore del ricorrente;
- fissa per il rilascio il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna ed , in via tra loro solidale, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese di lite a favore di e per esso, in Parte_1
quanto ammesso al patrocinio a carico dello Stato, al pagamento delle suddette spese in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002 che si liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal
D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 5.549,50 (di cui euro 441,00 per la fase di attivazione ed euro 882,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione ed euro 919,00 per la fase di studio della controversia, euro
777,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 850,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre contributo unificato, anticipazioni forfettarie, spese di notifica e spese della procedura di mediazione.
Così deciso in Udine il 31.3.2025
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Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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