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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1511/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1511/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Luciano Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Bollani e l'avv. Caloja Controparte_1 resistente
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il ricorrente ha lavorato per la società resistente come quadro, con mansioni di responsabile acquisti;
- in data 28.11.2023 egli ha rassegnato le dimissioni con preavviso, indicando come data di cessazione del rapporto quella del 15.08.2024, e concordato con il datore di lavoro la fruizione medio tempore di ferie e permessi maturati e non goduti;
- in data 29.5.2024 il ricorrente è entrato in un lungo periodo di malattia correlato ad una patologia al ginocchio e al percorso di cure, anche per via chirurgica, che si è conseguentemente imposto;
- in data 26.7.2024 la società ha comunicato di rinunciare alla prestazione del periodo residuo di preavviso, considerando come giorno ultimo del rapporto quello del 14.8.2024
(doc. 6 ricorrente);
- in data 9.8.2024 il ricorrente ha inoltrato sul portale del Ministero del Lavoro un atto che qualifica come di modifica della data di decorrenza del recesso, indicata al 30.6.2025
(doc. 9 ricorrente), e chiesto tramite il proprio legale al datore di lavoro di prendere atto della “nuova data di decorrenza delle dimissioni del lavoratore” (punto 18 ricorso, doc.
10 ricorrente);
- il datore di lavoro ha invece considerato valido l'atto di recesso precedente, e in data
8.8.2024 ha effettuato la comunicazione Unilav di cessazione del rapporto indicando la data finale del 14.8.2024 (doc. 14 ricorrente);
- la domanda giudiziale del ricorrente (svolta ance ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e decisa in parte qua con una pronuncia di rigetto) ha ad oggetto la condanna del datore di lavoro “a rettificare il mod. indicando quale data di cessazione il 30.06.2025”; Pt_2
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
rilevato che:
- va innanzitutto ribadito che il ricorrente svolge una specifica domanda, volta alla condanna della società alla rettifica dell'Unilav indicando come data di cessazione del rapporto quella del 30.6.2025;
- la domanda si fonda sul presupposto che dopo le dimissioni del novembre 2023, in cui era indicato un preavviso fino al 15.8.2024, egli abbia legittimamente indicato, attraverso il pagina 2 di 7 modello sub doc. 9, una nuova data di efficacia delle dimissioni predette, come sostenuto anche in sede di discussione;
- l'atto di cui al doc. 9 allegato al ricorso deve tuttavia qualificarsi come nuovo recesso, deponendo in tal senso sia il dato formale (nel modulo si fa espresso riferimento al recesso, e non ad una pretesa modifica di quello depositato in precedenza, d'altra parte non possibile in ragione della rigidità del sistema telematico che non ammette il compimento di atti irrituali) che il lasso temporale che separa l'atto recettizio dal tentativo di modificarne il contenuto;
- il ricorrente ha dunque presentato le proprie dimissioni in due distinte occasioni: la prima, nel novembre 2023, in cui ha indicato come data di decorrenza quella del 15.8.2024
(quindi con termine finale del preavviso al 14.8.2024); la seconda, dell'agosto 2024, in cui ha indicato come data di decorrenza quella del 30.6.2025 (con termine finale del preavviso al 29.6.2025) - docc. 1 e 9 ricorrente -;
- la Suprema Corte, tuttavia, ricorda che “Come in più occasioni affermato da questa Corte, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Ne consegue che, una volta risolto il rapporto, per la sua ricostituzione è necessario che le parti stipulino un nuovo contratto di lavoro, non essendo sufficiente ad eliminare l'effetto risolutivo che si è prodotto la revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, neppure se la revoca sia manifestata in costanza di preavviso (Cass. n. 20787/07; Cass. n. 9046/04).”
(Cass. n. 9575/2011);
- i principi giurisprudenziali ora richiamati vanno letti in combinazione con la successiva introduzione della disposizione di cui all'art. 26 co. 2 d. lgs. n. 151/2015, secondo cui una volta presentate le dimissioni attraverso il portale ministeriale la revoca delle stesse è possibile “Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1”;
- il recesso del lavoratore, pertanto, può essere legittimamente revocato unilateralmente entro i 7 giorni successivi al deposito dell'atto telematico di dimissioni;
oltre tale termine l'atto non può che produrre i propri effetti senza alcuna possibilità di revoca unilaterale;
- non può quindi ritenersi produttivo di alcun effetto l'atto con cui, in data 9.8.2024, il lavoratore ha rassegnato nuove dimissioni relative al medesimo rapporto con la società
pagina 3 di 7 resistente, e per tale ragione è privo di fondamento giuridico il richiamo svolto nelle conclusioni del ricorso alla data del 30.6.2025 indicata nel predetto atto unilaterale;
- va peraltro evidenziato che anche ritenendo fondata la tesi dell'irrinunciabilità del
“periodo residuo” di preavviso (doc. 8 ricorrente) in costanza di sospensione del medesimo per sopravvenuta malattia, non è dimostrato che il rapporto si sarebbe protratto sino al 30.6.2025, data considerevolmente distante non solo dal termine del rapporto come inizialmente indicato (doc. 1 ricorrente), ma anche dalla data in cui il ricorrente ha rassegnato le “seconde dimissioni” indicando questo come nuovo termine (doc. 9 ricorrente). È lo stesso lavoratore, d'altra parte, ad aver chiarito che l'indicazione del nuovo termine finale del rapporto è frutto di una sua previsione in ordine alla propria guarigione e all'esaurimento delle ferie residue, che egli tuttavia non giustifica in modo specifico;
- ciò chiarito, va comunque rilevato che il cuore delle questioni sottese alla domanda svolta in ricorso è quello della rinunziabilità del preavviso;
- la soluzione di tale questione può dunque prendere le mosse dalla pronuncia che entrambe le parti hanno citato nei propri scritti;
- ebbene, secondo Cass. n. 6782/2024, “il tema della rinunziabilità del periodo di preavviso da parte del soggetto non recedente e delle conseguenze giuridiche di tale rinunzia è strettamente connesso e condizionato dalla soluzione che si intende dare alla questione circa l'efficacia reale o obbligatoria del preavviso;
8. infatti, ove dovesse optarsi per la natura reale del preavviso, con diritto quindi della parte recedente alla prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del relativo periodo, non potrebbe ipotizzarsi una rinunzia della parte non recedente idonea a determinare l'immediata estinzione del rapporto di lavoro;
a soluzione opposta si perviene, invece, nel caso si aderisca alla tesi dell'efficacia obbligatoria, la quale configura il preavviso quale mero obbligo (accessorio e alternativo) dell'esercizio del recesso;
la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell'indennità (con immediato effetto risolutivo del recesso); in base a tale costruzione in capo alla parte non recedente si configura un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile;
9. tale ultima opzione è coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire da Cass. n. 11740/2007, è pervenuta al
pagina 4 di 7 superamento della tesi della natura reale del preavviso, ritenendo che, alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale (implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (nel senso dell'efficacia obbligatoria del preavviso si vedano Cass. n. 21216/2009, n. 13959/2009,
n. 22443/2010, n. 27294/2018); 10.dalla natura obbligatoria dell'istituto in esame discende che la parte non recedente, che abbia - come nel caso di specie - rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso;
alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente;
la libera rinunziabilità del preavviso esclude che a essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti dell'obbligazioni indicate nell'art. 1173 c.c.”;
- sulla base di tali principi deve ritenersi non sussistere, stante la ormai unanime adesione alla tesi dell'efficacia obbligatoria del preavviso, alcun diritto della parte recedente alla prosecuzione del rapporto, e con essa alla permanenza dei diritti ed obblighi correlati fino alla scadenza del preavviso;
- ne consegue che va respinta la tesi del ricorrente secondo cui l'intervento della malattia avrebbe impedito al datore di lavoro, parte non recedente e nel cui interesse era previsto il periodo di preavviso, di esercitare il proprio diritto alla rinuncia al preavviso;
- non può giungersi a diversa conclusione, d'altra parte, né attraverso la considerazione dell'accordo sullo smaltimento delle ferie residue, valorizzato anche nel corso dell'odierna discussione dalla procuratrice di parte ricorrente, né in applicazione dei pagina 5 di 7 principi di buona fede e correttezza;
- quanto all'accordo, non può ragionevolmente ritenersi (stante l'assenza di alcun elemento che deponga in questo senso) che al momento delle dimissioni del ricorrente il datore di lavoro abbia assunto un impegno nei suoi confronti avente ad oggetto l'effettiva fruizione di tutte le giornate di ferie maturate e non ancora godute, assumendo un obbligo ad efficacia reale, per mutuare i termini sopra richiamati. L'interesse sotteso a tali accordi, secondo la comune esperienza, è quello dello stesso datore che riceve le dimissioni a non corrispondere al lavoratore alcuna indennità economica sostitutiva delle ferie maturate e non fruite dal lavoratore per effetto della cessazione del rapporto. In nome di tale interesse, è lo stesso datore a rinunciare alla prestazione lavorativa che gli sarebbe dovuta nel periodo di preavviso. Ciò significa che non può ritenersi sussistente, nemmeno per effetto dell'accordo invocato dal ricorrente, alcun diritto del ricorrente alla fruizione delle ferie fino a loro esaurimento in pendenza di preavviso, e soprattutto alla permanenza del rapporto da cui egli ha receduto fino a quel momento;
- quanto ai principi di buona fede e correttezza, se da un lato è vero che il ricorrente si è trovato in malattia per un lungo periodo, dall'altro è pacifico che il recesso non sia stato esercitato per giusta causa, e non è minimamente allegato che la ragione delle dimissioni sia comunque imputabile al datore di lavoro. Pertanto, a fronte della libera scelta del ricorrente la società ha altrettanto liberamente scelto di rinunciare alle giornate di preavviso che, nel suo interesse, il recesso del sig. avrebbe dovuto garantire Parte_1 onde consentirle di reperire un sostituto del lavoratore dimissionario, e nessuna condotta lesiva dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. può dirsi realizzata;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto anche della fase cautelare.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì il ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di pagina 6 di 7 lite, che liquida in euro 8.000,00, oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 15/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1511/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Luciano Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Bollani e l'avv. Caloja Controparte_1 resistente
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il ricorrente ha lavorato per la società resistente come quadro, con mansioni di responsabile acquisti;
- in data 28.11.2023 egli ha rassegnato le dimissioni con preavviso, indicando come data di cessazione del rapporto quella del 15.08.2024, e concordato con il datore di lavoro la fruizione medio tempore di ferie e permessi maturati e non goduti;
- in data 29.5.2024 il ricorrente è entrato in un lungo periodo di malattia correlato ad una patologia al ginocchio e al percorso di cure, anche per via chirurgica, che si è conseguentemente imposto;
- in data 26.7.2024 la società ha comunicato di rinunciare alla prestazione del periodo residuo di preavviso, considerando come giorno ultimo del rapporto quello del 14.8.2024
(doc. 6 ricorrente);
- in data 9.8.2024 il ricorrente ha inoltrato sul portale del Ministero del Lavoro un atto che qualifica come di modifica della data di decorrenza del recesso, indicata al 30.6.2025
(doc. 9 ricorrente), e chiesto tramite il proprio legale al datore di lavoro di prendere atto della “nuova data di decorrenza delle dimissioni del lavoratore” (punto 18 ricorso, doc.
10 ricorrente);
- il datore di lavoro ha invece considerato valido l'atto di recesso precedente, e in data
8.8.2024 ha effettuato la comunicazione Unilav di cessazione del rapporto indicando la data finale del 14.8.2024 (doc. 14 ricorrente);
- la domanda giudiziale del ricorrente (svolta ance ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e decisa in parte qua con una pronuncia di rigetto) ha ad oggetto la condanna del datore di lavoro “a rettificare il mod. indicando quale data di cessazione il 30.06.2025”; Pt_2
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
rilevato che:
- va innanzitutto ribadito che il ricorrente svolge una specifica domanda, volta alla condanna della società alla rettifica dell'Unilav indicando come data di cessazione del rapporto quella del 30.6.2025;
- la domanda si fonda sul presupposto che dopo le dimissioni del novembre 2023, in cui era indicato un preavviso fino al 15.8.2024, egli abbia legittimamente indicato, attraverso il pagina 2 di 7 modello sub doc. 9, una nuova data di efficacia delle dimissioni predette, come sostenuto anche in sede di discussione;
- l'atto di cui al doc. 9 allegato al ricorso deve tuttavia qualificarsi come nuovo recesso, deponendo in tal senso sia il dato formale (nel modulo si fa espresso riferimento al recesso, e non ad una pretesa modifica di quello depositato in precedenza, d'altra parte non possibile in ragione della rigidità del sistema telematico che non ammette il compimento di atti irrituali) che il lasso temporale che separa l'atto recettizio dal tentativo di modificarne il contenuto;
- il ricorrente ha dunque presentato le proprie dimissioni in due distinte occasioni: la prima, nel novembre 2023, in cui ha indicato come data di decorrenza quella del 15.8.2024
(quindi con termine finale del preavviso al 14.8.2024); la seconda, dell'agosto 2024, in cui ha indicato come data di decorrenza quella del 30.6.2025 (con termine finale del preavviso al 29.6.2025) - docc. 1 e 9 ricorrente -;
- la Suprema Corte, tuttavia, ricorda che “Come in più occasioni affermato da questa Corte, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Ne consegue che, una volta risolto il rapporto, per la sua ricostituzione è necessario che le parti stipulino un nuovo contratto di lavoro, non essendo sufficiente ad eliminare l'effetto risolutivo che si è prodotto la revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, neppure se la revoca sia manifestata in costanza di preavviso (Cass. n. 20787/07; Cass. n. 9046/04).”
(Cass. n. 9575/2011);
- i principi giurisprudenziali ora richiamati vanno letti in combinazione con la successiva introduzione della disposizione di cui all'art. 26 co. 2 d. lgs. n. 151/2015, secondo cui una volta presentate le dimissioni attraverso il portale ministeriale la revoca delle stesse è possibile “Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1”;
- il recesso del lavoratore, pertanto, può essere legittimamente revocato unilateralmente entro i 7 giorni successivi al deposito dell'atto telematico di dimissioni;
oltre tale termine l'atto non può che produrre i propri effetti senza alcuna possibilità di revoca unilaterale;
- non può quindi ritenersi produttivo di alcun effetto l'atto con cui, in data 9.8.2024, il lavoratore ha rassegnato nuove dimissioni relative al medesimo rapporto con la società
pagina 3 di 7 resistente, e per tale ragione è privo di fondamento giuridico il richiamo svolto nelle conclusioni del ricorso alla data del 30.6.2025 indicata nel predetto atto unilaterale;
- va peraltro evidenziato che anche ritenendo fondata la tesi dell'irrinunciabilità del
“periodo residuo” di preavviso (doc. 8 ricorrente) in costanza di sospensione del medesimo per sopravvenuta malattia, non è dimostrato che il rapporto si sarebbe protratto sino al 30.6.2025, data considerevolmente distante non solo dal termine del rapporto come inizialmente indicato (doc. 1 ricorrente), ma anche dalla data in cui il ricorrente ha rassegnato le “seconde dimissioni” indicando questo come nuovo termine (doc. 9 ricorrente). È lo stesso lavoratore, d'altra parte, ad aver chiarito che l'indicazione del nuovo termine finale del rapporto è frutto di una sua previsione in ordine alla propria guarigione e all'esaurimento delle ferie residue, che egli tuttavia non giustifica in modo specifico;
- ciò chiarito, va comunque rilevato che il cuore delle questioni sottese alla domanda svolta in ricorso è quello della rinunziabilità del preavviso;
- la soluzione di tale questione può dunque prendere le mosse dalla pronuncia che entrambe le parti hanno citato nei propri scritti;
- ebbene, secondo Cass. n. 6782/2024, “il tema della rinunziabilità del periodo di preavviso da parte del soggetto non recedente e delle conseguenze giuridiche di tale rinunzia è strettamente connesso e condizionato dalla soluzione che si intende dare alla questione circa l'efficacia reale o obbligatoria del preavviso;
8. infatti, ove dovesse optarsi per la natura reale del preavviso, con diritto quindi della parte recedente alla prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del relativo periodo, non potrebbe ipotizzarsi una rinunzia della parte non recedente idonea a determinare l'immediata estinzione del rapporto di lavoro;
a soluzione opposta si perviene, invece, nel caso si aderisca alla tesi dell'efficacia obbligatoria, la quale configura il preavviso quale mero obbligo (accessorio e alternativo) dell'esercizio del recesso;
la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte dell'indennità (con immediato effetto risolutivo del recesso); in base a tale costruzione in capo alla parte non recedente si configura un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile;
9. tale ultima opzione è coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire da Cass. n. 11740/2007, è pervenuta al
pagina 4 di 7 superamento della tesi della natura reale del preavviso, ritenendo che, alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale (implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (nel senso dell'efficacia obbligatoria del preavviso si vedano Cass. n. 21216/2009, n. 13959/2009,
n. 22443/2010, n. 27294/2018); 10.dalla natura obbligatoria dell'istituto in esame discende che la parte non recedente, che abbia - come nel caso di specie - rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso;
alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente;
la libera rinunziabilità del preavviso esclude che a essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti dell'obbligazioni indicate nell'art. 1173 c.c.”;
- sulla base di tali principi deve ritenersi non sussistere, stante la ormai unanime adesione alla tesi dell'efficacia obbligatoria del preavviso, alcun diritto della parte recedente alla prosecuzione del rapporto, e con essa alla permanenza dei diritti ed obblighi correlati fino alla scadenza del preavviso;
- ne consegue che va respinta la tesi del ricorrente secondo cui l'intervento della malattia avrebbe impedito al datore di lavoro, parte non recedente e nel cui interesse era previsto il periodo di preavviso, di esercitare il proprio diritto alla rinuncia al preavviso;
- non può giungersi a diversa conclusione, d'altra parte, né attraverso la considerazione dell'accordo sullo smaltimento delle ferie residue, valorizzato anche nel corso dell'odierna discussione dalla procuratrice di parte ricorrente, né in applicazione dei pagina 5 di 7 principi di buona fede e correttezza;
- quanto all'accordo, non può ragionevolmente ritenersi (stante l'assenza di alcun elemento che deponga in questo senso) che al momento delle dimissioni del ricorrente il datore di lavoro abbia assunto un impegno nei suoi confronti avente ad oggetto l'effettiva fruizione di tutte le giornate di ferie maturate e non ancora godute, assumendo un obbligo ad efficacia reale, per mutuare i termini sopra richiamati. L'interesse sotteso a tali accordi, secondo la comune esperienza, è quello dello stesso datore che riceve le dimissioni a non corrispondere al lavoratore alcuna indennità economica sostitutiva delle ferie maturate e non fruite dal lavoratore per effetto della cessazione del rapporto. In nome di tale interesse, è lo stesso datore a rinunciare alla prestazione lavorativa che gli sarebbe dovuta nel periodo di preavviso. Ciò significa che non può ritenersi sussistente, nemmeno per effetto dell'accordo invocato dal ricorrente, alcun diritto del ricorrente alla fruizione delle ferie fino a loro esaurimento in pendenza di preavviso, e soprattutto alla permanenza del rapporto da cui egli ha receduto fino a quel momento;
- quanto ai principi di buona fede e correttezza, se da un lato è vero che il ricorrente si è trovato in malattia per un lungo periodo, dall'altro è pacifico che il recesso non sia stato esercitato per giusta causa, e non è minimamente allegato che la ragione delle dimissioni sia comunque imputabile al datore di lavoro. Pertanto, a fronte della libera scelta del ricorrente la società ha altrettanto liberamente scelto di rinunciare alle giornate di preavviso che, nel suo interesse, il recesso del sig. avrebbe dovuto garantire Parte_1 onde consentirle di reperire un sostituto del lavoratore dimissionario, e nessuna condotta lesiva dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. può dirsi realizzata;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto anche della fase cautelare.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì il ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di pagina 6 di 7 lite, che liquida in euro 8.000,00, oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 15/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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