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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/12/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 97/2019 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti Parte_1
ATTRICE
E
, nella persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
IA ON ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in , Piazza Municipio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.01.2019, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola il in persona del suo legale r.p.t., Controparte_1 assumendo che: prima di arrivare al sottopassaggio ferroviario, dove l'auto condotta da CP_3 si è arenata nella acqua stagnante, vi è la Via G. Battista Falcone, che costeggia la Mantiniera dal lato mare, con innesto a sinistra alla Via Vincenzo Padula, con strada stretta, in discesa ed a gomito con direzione mare, che immette verso;
nella verticale del sottopasso ferroviario, che passa CP_1 sopra la strada comunale, vi è una sorta di depressione o comunque tratto di strada ribassato, che funge da raccolta naturale delle acque piovane;
in data 18.06.2018, ore 18.00 circa, , CP_3 conducente dell'autovettura Mercedes Benz Classe E targata DB735AV di proprietà della moglie ed attrice, , si stava dirigendo in più precisamente località Fiuzzi, con Parte_1 CP_1
1 provenienza direzione da Scalea;
all'altezza della Mantiniera, ovvero in via G. Battista Falcone, CP_3 ha svoltato a sinistra in Via Vincenzo Padula per andare, come predetto in località Fiuzzi,
[...] previo attraversamento di un breve tratto di strada in discesa che immediatamente si interseca con un sottopassaggio ferroviario, che nel punto centrale ha un avvallamento (cd vasca di raccolta); CP_3
suo malgrado, come ha svoltato a sinistra all'altezza della Via Vincenzo Padula, dopo aver
[...] percorso pochi metri, con curva stretta e senza visuale lunga della strada, si è trovato improvvisamente immerso nell'acqua senza possibilità di alcuna manovra di arresto. L'annegamento, improvviso ed inevitabile, per le circostanze di luogo e di tempo, è stato causato dall'acqua stagnante per la pioggia caduta in abbondanza in quei giorni ed in specie nello stesso giorno e poche ore prima del fatto de quo, oltre che per la non secondaria circostanza della visibilità solare ridotta quasi a zero, illuminazione artificiale e segnaletica pericolo inesistenti, ed infine anche perché il sottopasso era ed
è coperto dalla curva che immette immediatamente nel sottopassaggio;
l'impatto nella cd. “vasca da bagno” è stato improvviso ed inevitabile;
in pratica la strada de quo, nel giorno ed ora del sinistro
(18.6.2018, ore 18.00 circa) a causa delle abbondanti piogge, segnaletica ed illuminazione artificiale inesistenti, curva a gomito e stretta, assenza di visibilità lunga della strada, è diventata una trappola per il , il quale suo malgrado si è “immerso” nella vasca di “raccolta” dell'acqua, caduta CP_3 sia dal cielo e sia da quella che scende dalla vicina montagna alle spalle della Località Mantinera, oltre a quella che la strada “dirige” verso il sottopasso ferroviario per la sua inclinazione e/o pendenza;
in conclusione una volta che aveva percorso la curva, che copriva la visibilità della CP_3 strada, ha inevitabilmente ed improvvisamente impattato nella predetta vasca d'acqua ed è stato impossibilitato sia ad andare avanti e sia a tornare indietro;
è stato costretto ad CP_3 abbandonare l'auto, per non essere sommerso insieme alla macchina con l'acqua che saliva senza sosta;
per fortuna non si sono verificati danni alla persona del conducente il quale è riuscito ad uscire dall'auto ed a chiedere e ottenere aiuto da , presente sul posto, il quale a sua volta ha Testimone_1 chiesto ed ottenuto ulteriore aiuto ad oltre che successivamente l'intervento di carro Controparte_4 attrezzi del soccorso stradale della Carrozzeria Lomonaco, effettuato in data 19.6.2018, per trasporto dell'autovettura ormai distrutta, poi consegnata presso l'autofficina Mercedes Star motore S.r.l. in
Diamante (CS); il veicolo di proprietà dell'attrice è andato completamente distrutto in quanto l'acqua
è entrata nel motore ed è stato rovinato irrimediabilmente, come meglio descritto e comprovato dalla dichiarazione tecnica documentata del 02.07.2018; la proprietaria dell'auto ha subito un danno non inferiore ad euro 24.669,00; il conducente Sg. , non poteva fare altrimenti, in quanto CP_3 oltre alla mancanza di illuminazione del tratto in questione (ovvero in ambo due i sensi di marcia del sottopassaggio) e data la scarsa visibilità per l'incessante pioggia che cadeva da giorni rendendo buio il tratto stradale dell'impatto, il predetto tratto stradale si segnala soprattutto a causa della strettissima
2 curva a gomito in cui ci si imbatte per chi percorre Via Padula provenendo da Via Falcone rendendo impossibile accorgersi visivamente con tutta la diligenza e accortezza del più attento utente della strada della vasca d'acqua nascosta nel buio sottopassaggio non lasciando alcun spazio di reazione come nella situazione verificatesi, specie anche per la mancanza di cartelli, segnali e semafori che richiamino l'utente della strada che attraversi tale pericoloso tratto stradale specificatamente in tali momenti di pericolo;
vista la pericolosità del tratto stradale in questione di cui da anni è a conoscenza l'ente comunale custode riconosciuto anche in diverse delibere dello stesso per i numerosi sinistri verificatesi e noti alle vicende di cronaca locale, lo stesso conducente doveva e poteva essere reso edotto del pericolo richiamando la sua attenzione con eventuale transennamento del posto o con apposito impiego di pattuglie del corpo di polizia locale, con apposita cartellonistica e semaforica lampeggiante ad hoc predisposta per tali situazioni in modo da rendere evidente il pericolo o per elidere il pericolo predisponendo un sistema di deflusso e/o raccolta delle acque;
il Controparte_1
rimasto inerte, non ha fatto nemmeno il minimo sindacabile di ciò che necessitava e doveroso
[...] fare in una situazione costante di pericolo del genere quale ente custode del tratto in questione in una strada che per conformazione e predisposizione è di per sé pericolosa per ogni utente che attraversa in entrambi i sensi di marcia il tratto in questione specie se colpito da incessanti alluvioni;
la colpa dell'ente comunale è resa ancora più palese ed aggravata dalla circostanza che lo stesso solo nel mesi di agosto 2018 ha iniziato lavori di custodia e manutenzione per rendere il tratto in questione più sicuro per gli utenti della strada;
infatti, il ritardato ed ingiustificato inizio dei lavori nel solo mese di agosto e dopo l'impatto tra l'autovettura della IG.ra e la vasca d'acqua avvenuto Parte_1 nel mese di giugno rende responsabile il Comune di nei confronti dell'attrice, soprattutto CP_1 se si considera come tali lavori siano stati deliberati ed approvati nel pregresso mese di marzo 2018, ma tardivamente realizzati;
l'impatto in questione non si sarebbe verificato o comunque avrebbe riportato conseguenze e danni di gran lunga minori se l'ente comunale avesse adottato per tempo tutte le cautele opportune, comunque riconosciute necessarie;
in data 28.07.2018 con raccomandata a/r e via Pec veniva inviata regolare messa in mora ed istanza di negoziazione assistita al competente e responsabile ente comunale;
con lettera del 21.08.2018 il legale del citato ente comunale comunica al legale dell'attrice l'asserita mancanza di responsabilità in capo al e Controparte_1
l'impossibilità a provvedere all'accoglimento delle richieste di risarcimento formulate dalla IG.
; tale intenzione negativa viene ribadita in apposito incontro ai sensi dell'art.2 e ss. Parte_1
DL 132/2014 del 16/11/2018 presso la sede del Comune di;
visto quindi il mancato CP_1 risarcimento la IG.ra , oltre alla perdita del valore dell'autovettura oggetto Parte_1 dell'impatto dannoso, a proprie spese, per provvedere agli spostamenti personali e della sua famiglia, ha dovuto acquistare in data 24/08/2018 una nuova autovettura mediante l'esborso della cifra di €
3 6.500,00; il convenuto ente è responsabile inadempiente e non ha inteso liquidare bonariamente i danni alla IG.ra , perciò è palese come la responsabilità sia addebitale Parte_1 esclusivamente in capo all'ente comunale.
Parte attrice, pertanto, domandava: in via preliminare, dichiararsi che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva ex art. 2051 c.c. del in persona del suo Controparte_1 legale rpt, quale proprietario e custode del tratto stradale oggetto del sinistro, ovvero soltanto in via subordinata ex art. 2043 c.c. e per l'effetto, nel merito, condannarsi il convenuto Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di €24.699,94 oltre interessi legali ed Indici Istat dalla
[...] data del sinistro (18.06.2018) fino allo effettivo soddisfo, ovvero soltanto in via subordinata, in ogni caso, si chiede la condanna del convenuto ente comunale al pagamento della somma di €19.300,00, di cui €12.800,00 per valore macchina di €6.500,00 per acquisto di nuova auto in sostituzione di quella sinistrata e rottamata, oltre interessi legali ed ISTAT dalla data del sinistro (18.06.2018) fino all'effettivo soddisfo, salvo maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, eventualmente anche meglio qualificata ovvero imputata a titoli anche diversi da quelli in narrativa;
in ulteriore subordine, condannarsi l'Ente convenuto al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre accessori;
condannarsi il , al pagamento Controparte_1 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di risposta tardivamente depositata in data 29.04.19 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale domandava: in via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi Controparte_1
l'insussistenza dei presupposti legittimanti le richieste formulate dall'odierna attrice e, per l'effetto, rigettarsi, in primis, la domanda di risarcimento danni dalla stessa formulata perché destituita di fondamento (sia giuridico che fattuale) non esistendo alcun presupposto per disporre, a carico CP_ dell' convenuto, il risarcimento dei danni occorsi alla sig.ra ; condannarsi la Parte_1 sig.ra al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre successive spese Parte_1 occorrende, Iva e Cpa come per legge;
in subordine procedersi al riconoscimento di una sensibile riduzione e sostanziale rideterminazione del danno effettivamente patito dall'odierna attrice per i danni materiali occorsi alla propria autovettura.
Instaurato il contraddittorio, espletata la fase istruttoria, il 10.09.25 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rinvengono n. 5 fotografie dall'alto estratte da
Google Maps e n. 7 fotografie scattate dalla sede stradale.
Si rinvengono copia di ordinanza n. 66/2018, prot. 25933 del Comune di recante oggetto CP_1
“Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della Popolazione da attivare in caso di
Allertamento per il rischio meteo idrologico ed idraulico” nella quale vengono elencate le norme di
4 comportamento che i cittadini devono osservare in caso di allerta meteo e copia di ordinanza n. 44 del 29.03.2017 del Comune di recante oggetto “installazione sperimentale per mesi sei CP_1 di una lanternina semaforica in via G.B. Falcone, con sistema di rilevazione elettronica del passaggio col rosso semaforico, volta ad aumentare la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare- noleggio dispositivo”.
Si allegano, poi, determinazione del responsabile del servizio n. Reg, Gen 521 del 23.3.2018, Reg, serv.139 del 23.3.2019, del Corpo di Polizia Intercomunale ( , Aieta e Santa Domenica CP_1
Talao), determinazione del responsabile del servizio n. Reg. Gen 787 del 16.5.2018, n. Reg. Serv.
176 del 16.5.2018 del Corpo di Polizia Intercomunale ( , Aieta a Santa Domenica Talao) CP_1
e determinazione del responsabile del servizio n. 1441 e 271 del 11.9.2018 del Corpo di Polizia Locale per acquisto lanterna semaforica ed altro nella quale si evince che nella fase di installazione (agosto
2018) è emersa la necessità di completare l'impianto con l'acquisto di: un impianto lanterna a luce singola diametro mm20 e a led rosso policarbonato completa di attacchi per pallina diametro 102, un cartello stradale formato cm 90x120 in alluminio 25/10 rivestito in pellicola rifrangente classe 1^
“con semaforo rosso-sottopasso ferroviario allegato non transitare”; due palline di sostegno h. mt 3,60 diametro mm 60, sistema anti rotazione completa di tasto copri testa in pvc.
Sono presenti, inoltre, n. 12 rilievi fotografici: foto lavori post fatto del 18.6.2018; foto lavori agosto
2018, post fatto del 18.6.2018; foto installazione lanterna semaforica Via Vincenzo Padula, agosto
2018 e post fatto del 18.6.2018; foto installazione pozzetto raccolta delle acque via Vincenzo Padula, agosto 2018 e post fatto del 18.6.2018; foto ravvicinata installazione pozzetto di raccolta acque Via
Vincenzo Padula, agosto 2018 e post fatto del 18.6.2018; foto frontali a) e b) auto Mercedes sul carro attrezzi del 19.6.2018; foto laterale lato guida e posteriore sinistra a) e b) auto Mercedes sul carro attrezzi del 19.6.2018; foto interno lato guida a) e b) Mercedes incidentata;
foto interno lato passeggero a) e b) Mercedes incidentata;
foto laterale guida ed interno a) e b) Mercedes incidentata;
foto lato sottocoppa motore a) e b) Mercedes incidentata.
È presente il verbale pronto assistenze servizi della carrozzeria Lomonaco del 19.06.2018, per trasporto dell'autovettura distrutta, poi consegnata presso l'officina Mercedes Star Motor S.r.l. in
Diamante (CS).
A seguire, la quotazione Mercedes 280/320 CDI V64 MATIC (W211) della rivista “Quattroruote” al
3.1.2019 insieme alla fattura n. 1190030944 del 8.1.2019 del costo quotazione Quattroruote, la ricognizione dei danni effettuata dalla Mercedes Benz del 2.7.2018 sulla macchina targata DB 735
AV dalla quale risulta che il veicolo di proprietà dell'attrice (come dimostrato dal libretto allegato in atti) era andato completamente distrutto in quanto l'acqua era entrata nel motore ed era stato danneggiato irrimediabilmente subendo un danno non inferiore a euro 24.699,00.
5 È allegata altresì raccomandata a/r e via Pec di messa in mora e istanza di negoziazione assistita al competente e responsabile ente comunale datata 25.7.2018, alla quale è seguita risposta del
[...]
prot. 21547 del 21.8.2018 con cui il legale dell'ente comunale comunicava la Controparte_1 mancanza di responsabilità in capo al e l'impossibilità a provvedere Controparte_1 all'accoglimento delle richieste di risarcimento formulate dalla IG. . Parte_1
L'intenzione negativa è inoltre ribadita con il verbale negativo di negoziazione assistita del
16.11.2018.
Parte attrice allega, inoltre, la trascrizione ACI del 10.12.2018 per l'acquisto di una nuova macchina in data 24.8.2018, visto il mancato risarcimento e la necessità di provvedere a spostamenti personali e della propria famiglia, con esborso della cifra di € 6.500,00 (fattura acconto di €1.200,00 del
14.8.2018 e fattura saldo di €5.300,00 del 24.8.2018).
Si rinviene altresì, relazione di servizio prot. 3063/2018 di PL del 10.8.2018 a firma dell'Istr.
[...]
, prodotta dal convenuto, avente ad oggetto “Relazione di servizio- richiesta di Controparte_6 risarcimento danni- messa in mora per sinistro stradale del 18.06.2018 e contestuale richiesta di negoziazione assistita per la IG. ”. Parte_1
All'udienza dell'8.11.23, il teste IG. , indicato da parte attrice, riferiva di essere Testimone_1 indifferente.
In ordine al capo a) della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, il teste alla domanda
“vero è che in data 18.06.2018 ore 18.00 circa, nel tratto stradale del Comune di nel CP_1 sottopassaggio sito in Via Vincenzo Padula si è verificato un impatto tra l'autovettura Mercedes-Benz targata DB735AV guidata da che ha impattato con un'enorme vasca d'acqua raccolta CP_3 nel predetto sottopassaggio di Via Padula” confermava la circostanza precisando che era stato chiamato da essendo un suo collega in quanto lavoravano entrambi al campeggio a CP_3 CP_1 ed era giunto dopo l'accaduto vedendo, quindi, la macchina ferma sotto il sottopassaggio
[...] coperta dall'acqua.
In ordine al capo b) della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, il teste alla domanda
“vero è che a seguito del predetto sinistro del 18.06.2018 ha soccorso il IG. , quale CP_3 conducente dell'autovettura Mercedes-Benz targata DB735AV della IG.ra in Parte_1 difficoltà ed in pericolo nel sottopassaggio di Via Padula” confermava la circostanza.
In ordine al capo c) della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, il teste alla domanda
“vero è che il giorno dell'impatto in questione 18.06.2018 alle ore 18.00 circa le condizioni di visibilità erano scarse e/o buie a causa delle abbondanti piogge che si sono verificate” confermava la circostanza.
6 In ordine al capo d) della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, il teste alla domanda
“vero è che il tratto stradale oggetto del sinistro sottopassaggio di Via Padula al momento del sinistro in data 18.06.2018 era privo di illuminazione, cartelli e/o segnali di pericolo in caso di allagamenti, semafori lampeggianti o simili strumenti sia prima che dopo il punto di impatto ed in entrambi i sensi di marcia” confermava la circostanza.
In ordine al capo e) della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, il teste alla domanda
“vero è che a partire dai primi giorni di Agosto 2018 nel tratto stradale oggetto di causa e dell'impatto nei pressi del sottopassaggio di Via Padula sono iniziati lavori di installazione di segnali di pericolo, sensori di allagamento, semafori lampeggianti e in genere strumenti e/o cartelli di pericolo in caso di allagamento sia prima che dopo il punto di impatto ed in entrambi i sensi di marcia” riferiva di non ricordare tale circostanza.
In ordine al capo 1 della memoria ex art. 183 comma 6 m. 2 c.p.c. di parte attrice, il teste alla domanda
“Vero è che nessun agente del corpo dei Vigili di è stato presente al momento del sinistro CP_1 verificatosi in data 18/06/2018 tra l'autovettura della IG.ra impattata nella vasca d'acqua del Pt_2 sottopasso in Loc.Mantinera” confermava la circostanza.
In ordine al capo 2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, il teste alla domanda
“Vero è che al momento del sinistro nessun tipo verbale di servizio è stato redatto da eventuali presenti ricoprenti la carica di pubblico ufficiale” confermava la circostanza.
In ordine al capo 3 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, il teste alla domanda
“Vero è che a Settembre 2018 nel sottopasso di Via Padula in località Mantinera oggetto del sinistro sono stati installati ulteriori sistemi di sicurezza” riferiva di non ricordare perché lui poi era andato via da Scalea e da e precisava che al momento del sinistro non c'erano sistemi di sicurezza, CP_1 potendo riferire ciò perché ci passava ogni giorno.
A.d.r. Avv. ON: “non so se i vigili della polizia locale siano stati chiamati”.
A.d.r. Avv. ON: “con riguardo alla fotografia n. 6 allegata all'atto di citazione, che mostra un segnale di pericolo, posso dire che non venivo dallo stesso lato del sig. ma dall'altro accesso”. CP_3
All'udienza dell'8.11.23, il teste, IG. indicato da parte convenuta, riferiva di essere CP_6 dipendente del Comune di con qualifica di ufficiale di p.g. della polizia locale del CP_1
Comune.
In ordine al capo 1 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, il teste, alla domanda “Vero è che in data 18.6.2018 verso le ore 18.00 circa nel sottopasso sito in Via Vincenzo
Padula si verificava un sinistro che vedeva coinvolta l'autovettura della sig.ra (condotta dal Pt_1 di lei marito, sig. )” riferiva di non essere a conoscenza dell'evento, lui aveva istruito la CP_3 pratica in qualità di responsabile del procedimento, pratica relativa al risarcimento danni, ma
7 nell'immediatezza della richiesta di risarcimento danni, a distanza di circa due mesi dall'evento, si era recato per effettuare il sopralluogo presso il sottopasso che va da via Padula alla località Fiuzzi per la verifica dello stato dei luoghi.
In ordine al capo 2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, il teste, alla Co domanda “Vero è che alcuno dei presenti indicati da parte attrice ha dichiarato agli agenti di intervenuti sul posto di aver assistito al sinistro” riferiva che aveva fatto una ricerca come da ordinanza sindacale e i carabinieri gli avevano detto che nessuna segnalazione dell'evento era pervenuta, quindi nell'immediatezza del fatto, da quanto sapeva, non sono intervenuti i carabinieri né la polizia.
In ordine al capo 7 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, il teste, alla domanda “Vero è che il sottopasso ove si è verificato il sinistro risulta essere privo di avvallamenti” riferiva che le due entrate dei sottopassi presentano l'installazione di cartelli e del semaforo che proietta luce rossa quando è allagato il sottopasso e che avvisa gli utenti del divieto di entrare nel sottopasso e la visibilità del sottopasso è evidente.
a.d.r. avv. : “sono convinto che questi sistemi di segnalazione fossero già presenti Controparte_7 al momento del sinistro, lì sono stati fatti dei lavori non per il canale ma per la depurazione del fianco del canale, precisamente dei pozzetti della fognatura. Vari utenti della strada entrano nel sottopasso anche col semaforo acceso, ma, a prescindere dalla presenza del semaforo, è evidente se il sottopasso
è allagato. L'illuminazione pubblica è presente all'ingresso del sottopasso e poi a fianco del sottopasso c'è una grossa struttura alberghiera dove ci sono anche luci private”. A.d.r. avv.
[...]
: “i pali ritratti nella fotografia n. 10 allegata all'atto di citazione sono pali della luce, così CP_7 come il lampione ritratto nella fotografia 12 allegata all'atto di citazione”. a.d.r. avv. ON: “ho accertato personalmente, recandomi presso la locale stazione dei carabinieri, che non era presente, come mi hanno riferito, alcun verbale di constatazione e sopralluogo della richiesta di segnalazione.
Preciso, inoltre, che la macchina non è stata rottamata essendo risultata acquistata dalla Motor Star di
Diamante e poi ci sono stati altri due passaggi di proprietà fino al 2019”.
All'udienza del 5.2.25, il teste, IG. indicato da parte convenuta, riferiva di essere Testimone_2 indifferente rispetto a . Parte_1
In ordine al capo n. 12 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. articolata da parte convenuta, il teste alla domanda “Vero è che è stata constatata la regolarità dello smaltimento delle griglie nell'immediatezza dei fatti” confermava la circostanza precisando che era coordinatore dei servizi esterni del Comune di e che loro programmano sempre la pulizia delle griglie e la CP_1 segnaletica affinché sia funzionante e che, oltre ai semafori, ci sono i segnali che comunicano che se il ponte è allagato non si può transitare.
8 In ordine al capo n. 13 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. articolata da parte convenuta, il teste alla domanda “Vero è che le griglie poste lungo il sottopasso ferroviario ove si è verificato il sinistro erano e sono oggetto di regolare manutenzione e di pulizia da parte degli operatori del per il regolare smaltimento delle acque piovane” confermava la circostanza. Controparte_1
In ordine al capo n. 14 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. articolata da parte convenuta, il teste alla domanda “Vero è che il sistema di smaltimento delle acque, all'interno del sottopasso ferroviario, prevedeva, al tempo del sinistro, una pompa attiva 24h/24h con galleggiante” confermava la circostanza.
All'udienza del 4.4.25 il teste , indicato da parte attrice, dichiaratosi indifferente, Testimone_3 rispondeva, sul capo a dell'atto di citazione (“Vero è che i danni constatati sull'autovettura, a seguito del sinistro del 18.06.2018, sono la rottura del monoblocco motore, centraline elettroniche ed ulteriori numerosi danni a causa delle infiltrazioni d'acqua”): “è vero;
lo so perché è arrivata con un carro attrezzi nella mia officina”; sul capo b dell'atto di citazione (“Vero è che il costo totale della riparazione sull'autovettura è pari ad € 24.699,94, come da vostra documentazione fiscale rilasciata in data 02.07.2018”): “è vero”; sul capo c (“Vero è che in data 24.08.2018 la IG.ra Parte_1 ha acquistato una nuova autovettura Mercedes-Benz classe c 220 c targata DM830CJ presso la Star
Motor s.r.l. tramite il pagamento della somma di euro 6.500,00”): “è vero”.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32643 del
2023), “la corte territoriale si è basata sulla deposizione del teste … e sulla prospettazione dai fatti contenuta in atto di citazione per affermare come la pioggia caduta il giorno del sinistro < essere considerata quale evento abnorme, idoneo ad integrare il fortuito>>, ma così argomentando non ha tenuto in considerazione il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi -sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane>> (Cass., Sez. 3, 11/02/2022, n. 4588).
2.2 Deve pertanto ritenersi fondato il motivo nella parte in cui denuncia error in iudicando in riferimento all'art. 2051 cod. civ., dal momento che i criteri di valutazione applicati nella disamina della fattispecie concreta ne hanno determinato una ricostruzione tale da non giustificare la ricorrenza del caso fortuito.
2.3 In accoglimento, dunque, del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa
9 composizione, il quale dovrà riesaminare la fattispecie alla luce dei suindicati principi e tenendo presente che l'evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 cod. civ. … 3. L'esame del terzo motivo di ricorso rimane assorbito. Rilevando, infatti, il fatto colposo del danneggiato non di per sé, ma solo quale fattore di riduzione della responsabilità risarcitoria del danneggiante, se ne ha motivo di valutazione solo nel caso in cui quest'ultima sia eventualmente accertata con esclusione della ricorrenza del caso fortuito”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso
e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
“In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024).
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass.
n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11942 del 2024).
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
10 inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Nel caso di specie, il convenuto non ha provato il caso fortuito, non avendo fornito le basi CP_1 scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia) tali da consentire di apprezzare l'evento atmosferico come oggettivamente eccezionale ed imprevedibile, nei termini sopra chiariti dalla Suprema Corte, né tantomeno la condotta del conducente dell'autovettura, , terzo, è connotata “da imprevedibilità ed inevitabilità, dal CP_3 punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale”.
Ribadito che era conducente dell'autovettura Mercedes Benz Classe E targata CP_3
DB735AV di proprietà della moglie ed attrice danneggiata, , non si appalesa Parte_1
“imprevedibile” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025) la condotta del predetto terzo, consistente nell'avere comunque percorso il sottopassaggio, sebbene allagato.
Il fatto oggetto di causa e il nesso di causalità trovano conferma nella deposizione del teste Tes_1
, il quale, nelle prefate condizioni di tempo e di luogo, ha rinvenuto la menzionata auto nel
[...] sottopassaggio allagato e ha prestato soccorso al conducente . CP_3
Il predetto teste ha confermato che il giorno dell'impatto in questione 18.06.2018 alle ore 18.00 circa le condizioni di visibilità erano scarse e/o buie a causa delle abbondanti piogge che si sono verificate.
Ha confermato altresì che il tratto stradale oggetto del sinistro, ossia il predetto sottopassaggio, in quel frangente temporale era privo di illuminazione, cartelli e/o segnali di pericolo in caso di allagamenti, semafori lampeggianti o simili strumenti sia prima che dopo il punto di impatto ed in entrambi i sensi di marcia e che al momento del sinistro non c'erano sistemi di sicurezza, potendo riferire ciò perché ci passava ogni giorno.
Anche qualora si ritenga che fosse già presente il segnale di pericolo di cui alla fotografia n. 6 allegata all'atto di citazione, non è provato che, in data 18.06.2018, fosse installato il “semaforo che proietta luce rossa quando è allagato il sottopasso e che avvisa gli utenti del divieto di entrare nel sottopasso” né che fossero presenti “i segnali che comunicano che se il ponte è allagato non si può transitare”.
Il teste dipendente del con qualifica di ufficiale di p.g. della CP_6 Controparte_1 polizia locale del Comune, riferiva di non essere a conoscenza dell'evento oggetto di causa precisando che aveva istruito la pratica in qualità di responsabile del procedimento, pratica relativa al risarcimento danni, e che nell'immediatezza della richiesta di risarcimento danni, a distanza di circa due mesi dall'evento, si era recato per effettuare il sopralluogo presso il sottopasso che va da via
Padula alla località Fiuzzi per la verifica dello stato dei luoghi.
Il teste IG. indicato da parte convenuta, ha confermato che “è stata constatata la Testimone_2 regolarità dello smaltimento delle griglie nell'immediatezza dei fatti” precisando che era coordinatore
11 dei servizi esterni del Comune di e che loro programmano sempre la pulizia delle griglie CP_1
e la segnaletica affinché sia funzionante e che, oltre ai semafori, ci sono i segnali che comunicano che, se il ponte è allagato, non si può transitare.
Non ha, quindi, puntualizzato se i “semafori” e “i segnali che comunicano che, se il ponte è allagato, non si può transitare” fossero già presenti alla data del 18.06.2018.
Invero, contrariamente a quanto asserito dal teste dichiaratosi “convinto che questi CP_6 sistemi di segnalazione fossero già presenti al momento del sinistro”, dalla documentazione allegata emerge la mancanza degli stessi (salvo il mero segnale di pericolo di cui alla fotografia n. 6 allegata all'atto di citazione) alla predetta data.
Si rinvengono, infatti, copia di ordinanza n. 44 del 29.03.2017 del Comune di recante CP_1 oggetto “installazione sperimentale per mesi sei di una lanternina semaforica in via G.B. Falcone, con sistema di rilevazione elettronica del passaggio col rosso semaforico, volta ad aumentare la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare- noleggio dispositivo”, nonché determinazione del responsabile del servizio n. 1441 e 271 dell'11.9.2018 del Corpo di Polizia Locale per acquisto lanterna semaforica ed altro nella quale si evince che nella fase di installazione (agosto 2018) è emersa la necessità di completare l'impianto con l'acquisto di: un impianto lanterna a luce singola diametro mm20 e a led rosso policarbonato completa di attacchi per pallina diametro 102, un cartello stradale formato cm 90x120 in alluminio 25/10 rivestito in pellicola rifrangente classe 1^ “con semaforo rosso-sottopasso ferroviario allegato non transitare”; due palline di sostegno h. mt 3,60 diametro mm 60, sistema anti rotazione completa di tasto copri testa in pvc.
Sono presenti, inoltre, n. 12 rilievi fotografici, rispettivamente: foto lavori post fatto del 18.6.2018; foto lavori agosto 2018, post fatto del 18.6.2018; foto installazione lanterna semaforica Via Vincenzo
Padula, agosto 2018 e post fatto del 18.6.2018; foto installazione pozzetto raccolta delle acque via
Vincenzo Padula, agosto 2018 e post fatto del 18.6.2018; foto ravvicinata installazione pozzetto di raccolta acque Via Vincenzo Padula, agosto 2018 e post fatto del 18.6.2018.
Il mero segnale di pericolo di cui alla fotografia n. 6 allegata all'atto di citazione non rende certamente imprevedibile la condotta del terzo , né, comunque, è provato che quest'ultimo abbia CP_3 iniziato a percorrere il sottopassaggio nonostante il semaforo proiettasse luce rossa (anche qualora si ipotizzi che la predetta lanterna semaforica fossa già ivi presente al momento del fatto).
Il teste ha dichiarato che l'illuminazione pubblica è presente all'ingresso del CP_6 sottopasso e poi a fianco del sottopasso c'è una grossa struttura alberghiera dove ci sono anche luci private.
12 Tuttavia, è verosimile che, considerata la data e l'orario del fatto, al momento del suo verificarsi non fosse ancora accesa l'illuminazione pubblica: è notorio che alle ore 18.00 del 18.06 vi sia ancora la luce naturale, la quale, nondimeno è sensibilmente condizionata dalle condizioni meteorologiche.
È lapalissiano che le condizioni di visibilità possono divenire scarse a causa di una perturbazione, sicché non può ragionevolmente dubitarsi della veridicità della deposizione del teste Tes_1
, il quale ha confermato che il giorno dell'impatto in questione (18.06.2018 alle ore 18.00 circa)
[...] le condizioni di visibilità erano scarse e/o buie a causa delle abbondanti piogge che si sono verificate.
Rilevato che l'art. 1227 c.c. prevede il “concorso del fatto colposo del creditore”, in ogni caso, il conducente , terzo, non poteva in concreto avvedersi dell'effettiva profondità, non CP_3 misurabile ictu oculi, dell'invaso di acqua venutosi a creare nel sottopassaggio.
Si evidenzia, in proposito, che le fotografie allegate dall'attrice raffiguranti il sottopassaggio allagato mostrano chiaramente che la superficie dell'acqua era riflettente, tale da impedirne la percezione della reale profondità, e che, in altro frangente temporale, un differente veicolo (cfr. fotografia n. 9) riusciva a transitare nel sottopassaggio, sebbene allagato.
Risultano allegate: foto frontali a) e b) auto Mercedes sul carro attrezzi del 19.6.2018; foto laterale lato guida e posteriore sinistra a) e b) auto Mercedes sul carro attrezzi del 19.6.2018; foto interno lato guida a) e b) Mercedes incidentata;
foto interno lato passeggero a) e b) Mercedes incidentata;
foto laterale guida ed interno a) e b) Mercedes incidentata;
foto lato sottocoppa motore a) e b) Mercedes incidentata.
È presente il verbale pronto assistenze servizi della carrozzeria Lomonaco del 19.06.2018, per trasporto dell'autovettura danneggiata, poi consegnata presso l'officina Mercedes Star motor S.r.l. in
Diamante (CS).
A seguire, la quotazione Mercedes 280/320 CDI V64 MATIC (W211) della rivista “Quattroruote” al
3.1.2019 insieme alla fattura n. 1190030944 del 8.1.2019 del costo quotazione Quattroruote, la ricognizione dei danni del 2.7.2018 sulla macchina targata DB 735 AV dalla quale risulta che il veicolo di proprietà dell'attrice aveva subito un danno non inferiore ad € 24.699,00.
Parte attrice allega, inoltre, la trascrizione ACI del 10.12.2018 per l'acquisto di una nuova macchina in data 24.8.2018, visto il mancato risarcimento e la necessità di provvedere a spostamenti personali e della propria famiglia, con esborso della cifra di € 6.500,00 (fattura acconto di €1.200,00 del
14.8.2018 e fattura saldo di €5.300,00 del 24.8.2018).
Precisato che un veicolo, ancorché non più circolante, ben può essere oggetto di successive vendite, anche per riutilizzarne le parti come ricambi per altri veicoli, nel caso di specie le rivendite asserite dal convenuto non risultano dalla documentazione tempestivamente allegata.
13 Considerato che la quantificazione del danno subito dal veicolo, “non inferiore ad € 24.699,00”, supera di gran lunga il valore dell'auto, la riparazione è palesemente antieconomica, per cui il risarcimento non può superare il valore del veicolo all'epoca del sinistro e la reintegrazione in forma specifica, nella fattispecie, comporterebbe una locupletazione per il danneggiato.
La stessa attrice, a causa degli ingenti danni all'autovettura oggetto di causa, emergenti dal preventivo del 3.7.18 e dalla dichiarazione resa il 2.7.18 dalla Star Motor s.r.l., “officina carrozzeria e soccorso
Aci, ” (tra cui la “rottura del monoblocco motore”, che da solo Controparte_8 sarebbe costato € 16.395,58; cfr. preventivo, in cui, sotto la voce “per il ripristino bisogna eseguire”, sono elencati tutti i ricambi necessari a seguito del fatto oggetto di causa, con il relativo costo), ha preferito sostituire la vettura gravemente danneggiata piuttosto che sostenere l'onerosa ed antieconomica riparazione della medesima.
Il giudice può disporre il risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica «supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato» (Cass.
n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5).
Quanto al valore di mercato dell'auto al momento del fatto, la stessa parte attrice, a pagg. 18 e 19 della “memoria n.2 ex art.183, 6 comma, cpc” del 09.10.2019, ha dedotto che “in ogni caso si chiede la condanna del convenuto ente comunale al pagamento della somma di euro 15600,00 euro oltre interessi legali ed ISTAT dalla data del sinistro (18.06.2018) fino all'effettivo soddisfo, in quanto in primo luogo il valore dell'autovettura della IG.na al momento del sinistro aveva un Parte_1 valore medio di mercato di euro 9100,00 come da valutazione “quattroruote professional” assolutamente attendibile ai fini del giudizio (come riconosciuto anche da controparte nella Pagina
n.2 della memoria n.1 e 2 183 cpc “avrebbe potuto essere quotata al più intorno ai 10.000,00 euro”)
e successivamente a causa dell'impatto dannoso non avendo più alcuna autovettura è stata costretta ad acquistare per gli spostamenti della propria famiglia in data 24/08/2018 un ulteriore veicolo tramite il pagamento della somma di euro 6500,00 come da documentazione allegata in citazione”.
Va rilevato, nondimeno, che la “quotazione” di cui all'allegato n. 36 all'atto di citazione, con riguardo al modello di auto oggetto di causa, con prima immatricolazione risalente al 2006, indica il valore di
€ 8.500,00 per la valutazione “AB- buono stato (quotazione di riferimento), manutenzione regolare e
14 costante”, ossia per un veicolo “in buono stato (quotazione di riferimento), con manutenzione regolare e costante, anche restaurato da qualche anno”.
Si ritiene di determinare equitativamente in € 8.500,00 il valore dell'auto oggetto di causa al momento del fatto, considerando anche il numero di km., pari a 189.848, risultante dal preventivo n. 228 del
3.7.18.
Come statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023), “a fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato”.
Pertanto, nella fattispecie, si ritiene di riconoscere anche l'esborso della cifra di € 6.500,00, documentato (fattura acconto di €1.200,00 del 14.8.2018 e fattura saldo di €5.300,00 del 24.8.2018)
e confermato dal teste , per l'acquisto, in data 24.08.2018, presso la Star Motor s.r.l., Testimone_3 di un'altra autovettura targata DM830CJ, in sostituzione del veicolo danneggiato.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva ex art. 2051 cc del in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., quale proprietario e custode del tratto stradale oggetto del sinistro, e, per l'effetto, si condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice, della somma di € 15.000,00, di cui € 8.500,00 per valore dell'auto danneggiata, equitativamente determinato, e di € 6.500,00 per acquisto di altra auto in sostituzione di quella danneggiata, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro (18.06.2018) fino all'effettivo soddisfo.
Evidenziato che nel caso in cui venga accolta la domanda “proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi” (Cass. n. 26043/2020)
e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui l'attrice ha domandato “in ulteriore subordine, condannarsi l'Ente convenuto al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre accessori”, le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), seguono la soccombenza del convenuto.
15 Va infine rilevato che nella comparsa conclusionale depositata “per , rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti. Giuseppe Arieta e ”, è contenuta l'istanza di distrazione “in Controparte_7 favore degli istanti procuratori”.
Nondimeno, l'istanza di distrazione in favore dei procuratori antistatari non risulta corredata dall'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta.
“Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93
c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo” (Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 21281 del 29/08/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 97/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva ex art. 2051 c.c. del in persona del suo legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 proprietario e custode del tratto stradale oggetto del sinistro, e, per l'effetto, condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 15.000,00, di cui € 8.500,00 per valore dell'auto danneggiata, equitativamente determinato, e di € 6.500,00 per acquisto di altra auto in sostituzione di quella danneggiata, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro (18.06.2018) fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che si liquidano in € 350,30 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 12.12.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 97/2019 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti Parte_1
ATTRICE
E
, nella persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
IA ON ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in , Piazza Municipio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.01.2019, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola il in persona del suo legale r.p.t., Controparte_1 assumendo che: prima di arrivare al sottopassaggio ferroviario, dove l'auto condotta da CP_3 si è arenata nella acqua stagnante, vi è la Via G. Battista Falcone, che costeggia la Mantiniera dal lato mare, con innesto a sinistra alla Via Vincenzo Padula, con strada stretta, in discesa ed a gomito con direzione mare, che immette verso;
nella verticale del sottopasso ferroviario, che passa CP_1 sopra la strada comunale, vi è una sorta di depressione o comunque tratto di strada ribassato, che funge da raccolta naturale delle acque piovane;
in data 18.06.2018, ore 18.00 circa, , CP_3 conducente dell'autovettura Mercedes Benz Classe E targata DB735AV di proprietà della moglie ed attrice, , si stava dirigendo in più precisamente località Fiuzzi, con Parte_1 CP_1
1 provenienza direzione da Scalea;
all'altezza della Mantiniera, ovvero in via G. Battista Falcone, CP_3 ha svoltato a sinistra in Via Vincenzo Padula per andare, come predetto in località Fiuzzi,
[...] previo attraversamento di un breve tratto di strada in discesa che immediatamente si interseca con un sottopassaggio ferroviario, che nel punto centrale ha un avvallamento (cd vasca di raccolta); CP_3
suo malgrado, come ha svoltato a sinistra all'altezza della Via Vincenzo Padula, dopo aver
[...] percorso pochi metri, con curva stretta e senza visuale lunga della strada, si è trovato improvvisamente immerso nell'acqua senza possibilità di alcuna manovra di arresto. L'annegamento, improvviso ed inevitabile, per le circostanze di luogo e di tempo, è stato causato dall'acqua stagnante per la pioggia caduta in abbondanza in quei giorni ed in specie nello stesso giorno e poche ore prima del fatto de quo, oltre che per la non secondaria circostanza della visibilità solare ridotta quasi a zero, illuminazione artificiale e segnaletica pericolo inesistenti, ed infine anche perché il sottopasso era ed
è coperto dalla curva che immette immediatamente nel sottopassaggio;
l'impatto nella cd. “vasca da bagno” è stato improvviso ed inevitabile;
in pratica la strada de quo, nel giorno ed ora del sinistro
(18.6.2018, ore 18.00 circa) a causa delle abbondanti piogge, segnaletica ed illuminazione artificiale inesistenti, curva a gomito e stretta, assenza di visibilità lunga della strada, è diventata una trappola per il , il quale suo malgrado si è “immerso” nella vasca di “raccolta” dell'acqua, caduta CP_3 sia dal cielo e sia da quella che scende dalla vicina montagna alle spalle della Località Mantinera, oltre a quella che la strada “dirige” verso il sottopasso ferroviario per la sua inclinazione e/o pendenza;
in conclusione una volta che aveva percorso la curva, che copriva la visibilità della CP_3 strada, ha inevitabilmente ed improvvisamente impattato nella predetta vasca d'acqua ed è stato impossibilitato sia ad andare avanti e sia a tornare indietro;
è stato costretto ad CP_3 abbandonare l'auto, per non essere sommerso insieme alla macchina con l'acqua che saliva senza sosta;
per fortuna non si sono verificati danni alla persona del conducente il quale è riuscito ad uscire dall'auto ed a chiedere e ottenere aiuto da , presente sul posto, il quale a sua volta ha Testimone_1 chiesto ed ottenuto ulteriore aiuto ad oltre che successivamente l'intervento di carro Controparte_4 attrezzi del soccorso stradale della Carrozzeria Lomonaco, effettuato in data 19.6.2018, per trasporto dell'autovettura ormai distrutta, poi consegnata presso l'autofficina Mercedes Star motore S.r.l. in
Diamante (CS); il veicolo di proprietà dell'attrice è andato completamente distrutto in quanto l'acqua
è entrata nel motore ed è stato rovinato irrimediabilmente, come meglio descritto e comprovato dalla dichiarazione tecnica documentata del 02.07.2018; la proprietaria dell'auto ha subito un danno non inferiore ad euro 24.669,00; il conducente Sg. , non poteva fare altrimenti, in quanto CP_3 oltre alla mancanza di illuminazione del tratto in questione (ovvero in ambo due i sensi di marcia del sottopassaggio) e data la scarsa visibilità per l'incessante pioggia che cadeva da giorni rendendo buio il tratto stradale dell'impatto, il predetto tratto stradale si segnala soprattutto a causa della strettissima
2 curva a gomito in cui ci si imbatte per chi percorre Via Padula provenendo da Via Falcone rendendo impossibile accorgersi visivamente con tutta la diligenza e accortezza del più attento utente della strada della vasca d'acqua nascosta nel buio sottopassaggio non lasciando alcun spazio di reazione come nella situazione verificatesi, specie anche per la mancanza di cartelli, segnali e semafori che richiamino l'utente della strada che attraversi tale pericoloso tratto stradale specificatamente in tali momenti di pericolo;
vista la pericolosità del tratto stradale in questione di cui da anni è a conoscenza l'ente comunale custode riconosciuto anche in diverse delibere dello stesso per i numerosi sinistri verificatesi e noti alle vicende di cronaca locale, lo stesso conducente doveva e poteva essere reso edotto del pericolo richiamando la sua attenzione con eventuale transennamento del posto o con apposito impiego di pattuglie del corpo di polizia locale, con apposita cartellonistica e semaforica lampeggiante ad hoc predisposta per tali situazioni in modo da rendere evidente il pericolo o per elidere il pericolo predisponendo un sistema di deflusso e/o raccolta delle acque;
il Controparte_1
rimasto inerte, non ha fatto nemmeno il minimo sindacabile di ciò che necessitava e doveroso
[...] fare in una situazione costante di pericolo del genere quale ente custode del tratto in questione in una strada che per conformazione e predisposizione è di per sé pericolosa per ogni utente che attraversa in entrambi i sensi di marcia il tratto in questione specie se colpito da incessanti alluvioni;
la colpa dell'ente comunale è resa ancora più palese ed aggravata dalla circostanza che lo stesso solo nel mesi di agosto 2018 ha iniziato lavori di custodia e manutenzione per rendere il tratto in questione più sicuro per gli utenti della strada;
infatti, il ritardato ed ingiustificato inizio dei lavori nel solo mese di agosto e dopo l'impatto tra l'autovettura della IG.ra e la vasca d'acqua avvenuto Parte_1 nel mese di giugno rende responsabile il Comune di nei confronti dell'attrice, soprattutto CP_1 se si considera come tali lavori siano stati deliberati ed approvati nel pregresso mese di marzo 2018, ma tardivamente realizzati;
l'impatto in questione non si sarebbe verificato o comunque avrebbe riportato conseguenze e danni di gran lunga minori se l'ente comunale avesse adottato per tempo tutte le cautele opportune, comunque riconosciute necessarie;
in data 28.07.2018 con raccomandata a/r e via Pec veniva inviata regolare messa in mora ed istanza di negoziazione assistita al competente e responsabile ente comunale;
con lettera del 21.08.2018 il legale del citato ente comunale comunica al legale dell'attrice l'asserita mancanza di responsabilità in capo al e Controparte_1
l'impossibilità a provvedere all'accoglimento delle richieste di risarcimento formulate dalla IG.
; tale intenzione negativa viene ribadita in apposito incontro ai sensi dell'art.2 e ss. Parte_1
DL 132/2014 del 16/11/2018 presso la sede del Comune di;
visto quindi il mancato CP_1 risarcimento la IG.ra , oltre alla perdita del valore dell'autovettura oggetto Parte_1 dell'impatto dannoso, a proprie spese, per provvedere agli spostamenti personali e della sua famiglia, ha dovuto acquistare in data 24/08/2018 una nuova autovettura mediante l'esborso della cifra di €
3 6.500,00; il convenuto ente è responsabile inadempiente e non ha inteso liquidare bonariamente i danni alla IG.ra , perciò è palese come la responsabilità sia addebitale Parte_1 esclusivamente in capo all'ente comunale.
Parte attrice, pertanto, domandava: in via preliminare, dichiararsi che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva ex art. 2051 c.c. del in persona del suo Controparte_1 legale rpt, quale proprietario e custode del tratto stradale oggetto del sinistro, ovvero soltanto in via subordinata ex art. 2043 c.c. e per l'effetto, nel merito, condannarsi il convenuto Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di €24.699,94 oltre interessi legali ed Indici Istat dalla
[...] data del sinistro (18.06.2018) fino allo effettivo soddisfo, ovvero soltanto in via subordinata, in ogni caso, si chiede la condanna del convenuto ente comunale al pagamento della somma di €19.300,00, di cui €12.800,00 per valore macchina di €6.500,00 per acquisto di nuova auto in sostituzione di quella sinistrata e rottamata, oltre interessi legali ed ISTAT dalla data del sinistro (18.06.2018) fino all'effettivo soddisfo, salvo maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, eventualmente anche meglio qualificata ovvero imputata a titoli anche diversi da quelli in narrativa;
in ulteriore subordine, condannarsi l'Ente convenuto al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre accessori;
condannarsi il , al pagamento Controparte_1 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di risposta tardivamente depositata in data 29.04.19 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale domandava: in via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi Controparte_1
l'insussistenza dei presupposti legittimanti le richieste formulate dall'odierna attrice e, per l'effetto, rigettarsi, in primis, la domanda di risarcimento danni dalla stessa formulata perché destituita di fondamento (sia giuridico che fattuale) non esistendo alcun presupposto per disporre, a carico CP_ dell' convenuto, il risarcimento dei danni occorsi alla sig.ra ; condannarsi la Parte_1 sig.ra al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre successive spese Parte_1 occorrende, Iva e Cpa come per legge;
in subordine procedersi al riconoscimento di una sensibile riduzione e sostanziale rideterminazione del danno effettivamente patito dall'odierna attrice per i danni materiali occorsi alla propria autovettura.
Instaurato il contraddittorio, espletata la fase istruttoria, il 10.09.25 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rinvengono n. 5 fotografie dall'alto estratte da
Google Maps e n. 7 fotografie scattate dalla sede stradale.
Si rinvengono copia di ordinanza n. 66/2018, prot. 25933 del Comune di recante oggetto CP_1
“Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della Popolazione da attivare in caso di
Allertamento per il rischio meteo idrologico ed idraulico” nella quale vengono elencate le norme di
4 comportamento che i cittadini devono osservare in caso di allerta meteo e copia di ordinanza n. 44 del 29.03.2017 del Comune di recante oggetto “installazione sperimentale per mesi sei CP_1 di una lanternina semaforica in via G.B. Falcone, con sistema di rilevazione elettronica del passaggio col rosso semaforico, volta ad aumentare la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare- noleggio dispositivo”.
Si allegano, poi, determinazione del responsabile del servizio n. Reg, Gen 521 del 23.3.2018, Reg, serv.139 del 23.3.2019, del Corpo di Polizia Intercomunale ( , Aieta e Santa Domenica CP_1
Talao), determinazione del responsabile del servizio n. Reg. Gen 787 del 16.5.2018, n. Reg. Serv.
176 del 16.5.2018 del Corpo di Polizia Intercomunale ( , Aieta a Santa Domenica Talao) CP_1
e determinazione del responsabile del servizio n. 1441 e 271 del 11.9.2018 del Corpo di Polizia Locale per acquisto lanterna semaforica ed altro nella quale si evince che nella fase di installazione (agosto
2018) è emersa la necessità di completare l'impianto con l'acquisto di: un impianto lanterna a luce singola diametro mm20 e a led rosso policarbonato completa di attacchi per pallina diametro 102, un cartello stradale formato cm 90x120 in alluminio 25/10 rivestito in pellicola rifrangente classe 1^
“con semaforo rosso-sottopasso ferroviario allegato non transitare”; due palline di sostegno h. mt 3,60 diametro mm 60, sistema anti rotazione completa di tasto copri testa in pvc.
Sono presenti, inoltre, n. 12 rilievi fotografici: foto lavori post fatto del 18.6.2018; foto lavori agosto
2018, post fatto del 18.6.2018; foto installazione lanterna semaforica Via Vincenzo Padula, agosto
2018 e post fatto del 18.6.2018; foto installazione pozzetto raccolta delle acque via Vincenzo Padula, agosto 2018 e post fatto del 18.6.2018; foto ravvicinata installazione pozzetto di raccolta acque Via
Vincenzo Padula, agosto 2018 e post fatto del 18.6.2018; foto frontali a) e b) auto Mercedes sul carro attrezzi del 19.6.2018; foto laterale lato guida e posteriore sinistra a) e b) auto Mercedes sul carro attrezzi del 19.6.2018; foto interno lato guida a) e b) Mercedes incidentata;
foto interno lato passeggero a) e b) Mercedes incidentata;
foto laterale guida ed interno a) e b) Mercedes incidentata;
foto lato sottocoppa motore a) e b) Mercedes incidentata.
È presente il verbale pronto assistenze servizi della carrozzeria Lomonaco del 19.06.2018, per trasporto dell'autovettura distrutta, poi consegnata presso l'officina Mercedes Star Motor S.r.l. in
Diamante (CS).
A seguire, la quotazione Mercedes 280/320 CDI V64 MATIC (W211) della rivista “Quattroruote” al
3.1.2019 insieme alla fattura n. 1190030944 del 8.1.2019 del costo quotazione Quattroruote, la ricognizione dei danni effettuata dalla Mercedes Benz del 2.7.2018 sulla macchina targata DB 735
AV dalla quale risulta che il veicolo di proprietà dell'attrice (come dimostrato dal libretto allegato in atti) era andato completamente distrutto in quanto l'acqua era entrata nel motore ed era stato danneggiato irrimediabilmente subendo un danno non inferiore a euro 24.699,00.
5 È allegata altresì raccomandata a/r e via Pec di messa in mora e istanza di negoziazione assistita al competente e responsabile ente comunale datata 25.7.2018, alla quale è seguita risposta del
[...]
prot. 21547 del 21.8.2018 con cui il legale dell'ente comunale comunicava la Controparte_1 mancanza di responsabilità in capo al e l'impossibilità a provvedere Controparte_1 all'accoglimento delle richieste di risarcimento formulate dalla IG. . Parte_1
L'intenzione negativa è inoltre ribadita con il verbale negativo di negoziazione assistita del
16.11.2018.
Parte attrice allega, inoltre, la trascrizione ACI del 10.12.2018 per l'acquisto di una nuova macchina in data 24.8.2018, visto il mancato risarcimento e la necessità di provvedere a spostamenti personali e della propria famiglia, con esborso della cifra di € 6.500,00 (fattura acconto di €1.200,00 del
14.8.2018 e fattura saldo di €5.300,00 del 24.8.2018).
Si rinviene altresì, relazione di servizio prot. 3063/2018 di PL del 10.8.2018 a firma dell'Istr.
[...]
, prodotta dal convenuto, avente ad oggetto “Relazione di servizio- richiesta di Controparte_6 risarcimento danni- messa in mora per sinistro stradale del 18.06.2018 e contestuale richiesta di negoziazione assistita per la IG. ”. Parte_1
All'udienza dell'8.11.23, il teste IG. , indicato da parte attrice, riferiva di essere Testimone_1 indifferente.
In ordine al capo a) della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, il teste alla domanda
“vero è che in data 18.06.2018 ore 18.00 circa, nel tratto stradale del Comune di nel CP_1 sottopassaggio sito in Via Vincenzo Padula si è verificato un impatto tra l'autovettura Mercedes-Benz targata DB735AV guidata da che ha impattato con un'enorme vasca d'acqua raccolta CP_3 nel predetto sottopassaggio di Via Padula” confermava la circostanza precisando che era stato chiamato da essendo un suo collega in quanto lavoravano entrambi al campeggio a CP_3 CP_1 ed era giunto dopo l'accaduto vedendo, quindi, la macchina ferma sotto il sottopassaggio
[...] coperta dall'acqua.
In ordine al capo b) della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, il teste alla domanda
“vero è che a seguito del predetto sinistro del 18.06.2018 ha soccorso il IG. , quale CP_3 conducente dell'autovettura Mercedes-Benz targata DB735AV della IG.ra in Parte_1 difficoltà ed in pericolo nel sottopassaggio di Via Padula” confermava la circostanza.
In ordine al capo c) della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, il teste alla domanda
“vero è che il giorno dell'impatto in questione 18.06.2018 alle ore 18.00 circa le condizioni di visibilità erano scarse e/o buie a causa delle abbondanti piogge che si sono verificate” confermava la circostanza.
6 In ordine al capo d) della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, il teste alla domanda
“vero è che il tratto stradale oggetto del sinistro sottopassaggio di Via Padula al momento del sinistro in data 18.06.2018 era privo di illuminazione, cartelli e/o segnali di pericolo in caso di allagamenti, semafori lampeggianti o simili strumenti sia prima che dopo il punto di impatto ed in entrambi i sensi di marcia” confermava la circostanza.
In ordine al capo e) della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, il teste alla domanda
“vero è che a partire dai primi giorni di Agosto 2018 nel tratto stradale oggetto di causa e dell'impatto nei pressi del sottopassaggio di Via Padula sono iniziati lavori di installazione di segnali di pericolo, sensori di allagamento, semafori lampeggianti e in genere strumenti e/o cartelli di pericolo in caso di allagamento sia prima che dopo il punto di impatto ed in entrambi i sensi di marcia” riferiva di non ricordare tale circostanza.
In ordine al capo 1 della memoria ex art. 183 comma 6 m. 2 c.p.c. di parte attrice, il teste alla domanda
“Vero è che nessun agente del corpo dei Vigili di è stato presente al momento del sinistro CP_1 verificatosi in data 18/06/2018 tra l'autovettura della IG.ra impattata nella vasca d'acqua del Pt_2 sottopasso in Loc.Mantinera” confermava la circostanza.
In ordine al capo 2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, il teste alla domanda
“Vero è che al momento del sinistro nessun tipo verbale di servizio è stato redatto da eventuali presenti ricoprenti la carica di pubblico ufficiale” confermava la circostanza.
In ordine al capo 3 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, il teste alla domanda
“Vero è che a Settembre 2018 nel sottopasso di Via Padula in località Mantinera oggetto del sinistro sono stati installati ulteriori sistemi di sicurezza” riferiva di non ricordare perché lui poi era andato via da Scalea e da e precisava che al momento del sinistro non c'erano sistemi di sicurezza, CP_1 potendo riferire ciò perché ci passava ogni giorno.
A.d.r. Avv. ON: “non so se i vigili della polizia locale siano stati chiamati”.
A.d.r. Avv. ON: “con riguardo alla fotografia n. 6 allegata all'atto di citazione, che mostra un segnale di pericolo, posso dire che non venivo dallo stesso lato del sig. ma dall'altro accesso”. CP_3
All'udienza dell'8.11.23, il teste, IG. indicato da parte convenuta, riferiva di essere CP_6 dipendente del Comune di con qualifica di ufficiale di p.g. della polizia locale del CP_1
Comune.
In ordine al capo 1 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, il teste, alla domanda “Vero è che in data 18.6.2018 verso le ore 18.00 circa nel sottopasso sito in Via Vincenzo
Padula si verificava un sinistro che vedeva coinvolta l'autovettura della sig.ra (condotta dal Pt_1 di lei marito, sig. )” riferiva di non essere a conoscenza dell'evento, lui aveva istruito la CP_3 pratica in qualità di responsabile del procedimento, pratica relativa al risarcimento danni, ma
7 nell'immediatezza della richiesta di risarcimento danni, a distanza di circa due mesi dall'evento, si era recato per effettuare il sopralluogo presso il sottopasso che va da via Padula alla località Fiuzzi per la verifica dello stato dei luoghi.
In ordine al capo 2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, il teste, alla Co domanda “Vero è che alcuno dei presenti indicati da parte attrice ha dichiarato agli agenti di intervenuti sul posto di aver assistito al sinistro” riferiva che aveva fatto una ricerca come da ordinanza sindacale e i carabinieri gli avevano detto che nessuna segnalazione dell'evento era pervenuta, quindi nell'immediatezza del fatto, da quanto sapeva, non sono intervenuti i carabinieri né la polizia.
In ordine al capo 7 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, il teste, alla domanda “Vero è che il sottopasso ove si è verificato il sinistro risulta essere privo di avvallamenti” riferiva che le due entrate dei sottopassi presentano l'installazione di cartelli e del semaforo che proietta luce rossa quando è allagato il sottopasso e che avvisa gli utenti del divieto di entrare nel sottopasso e la visibilità del sottopasso è evidente.
a.d.r. avv. : “sono convinto che questi sistemi di segnalazione fossero già presenti Controparte_7 al momento del sinistro, lì sono stati fatti dei lavori non per il canale ma per la depurazione del fianco del canale, precisamente dei pozzetti della fognatura. Vari utenti della strada entrano nel sottopasso anche col semaforo acceso, ma, a prescindere dalla presenza del semaforo, è evidente se il sottopasso
è allagato. L'illuminazione pubblica è presente all'ingresso del sottopasso e poi a fianco del sottopasso c'è una grossa struttura alberghiera dove ci sono anche luci private”. A.d.r. avv.
[...]
: “i pali ritratti nella fotografia n. 10 allegata all'atto di citazione sono pali della luce, così CP_7 come il lampione ritratto nella fotografia 12 allegata all'atto di citazione”. a.d.r. avv. ON: “ho accertato personalmente, recandomi presso la locale stazione dei carabinieri, che non era presente, come mi hanno riferito, alcun verbale di constatazione e sopralluogo della richiesta di segnalazione.
Preciso, inoltre, che la macchina non è stata rottamata essendo risultata acquistata dalla Motor Star di
Diamante e poi ci sono stati altri due passaggi di proprietà fino al 2019”.
All'udienza del 5.2.25, il teste, IG. indicato da parte convenuta, riferiva di essere Testimone_2 indifferente rispetto a . Parte_1
In ordine al capo n. 12 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. articolata da parte convenuta, il teste alla domanda “Vero è che è stata constatata la regolarità dello smaltimento delle griglie nell'immediatezza dei fatti” confermava la circostanza precisando che era coordinatore dei servizi esterni del Comune di e che loro programmano sempre la pulizia delle griglie e la CP_1 segnaletica affinché sia funzionante e che, oltre ai semafori, ci sono i segnali che comunicano che se il ponte è allagato non si può transitare.
8 In ordine al capo n. 13 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. articolata da parte convenuta, il teste alla domanda “Vero è che le griglie poste lungo il sottopasso ferroviario ove si è verificato il sinistro erano e sono oggetto di regolare manutenzione e di pulizia da parte degli operatori del per il regolare smaltimento delle acque piovane” confermava la circostanza. Controparte_1
In ordine al capo n. 14 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. articolata da parte convenuta, il teste alla domanda “Vero è che il sistema di smaltimento delle acque, all'interno del sottopasso ferroviario, prevedeva, al tempo del sinistro, una pompa attiva 24h/24h con galleggiante” confermava la circostanza.
All'udienza del 4.4.25 il teste , indicato da parte attrice, dichiaratosi indifferente, Testimone_3 rispondeva, sul capo a dell'atto di citazione (“Vero è che i danni constatati sull'autovettura, a seguito del sinistro del 18.06.2018, sono la rottura del monoblocco motore, centraline elettroniche ed ulteriori numerosi danni a causa delle infiltrazioni d'acqua”): “è vero;
lo so perché è arrivata con un carro attrezzi nella mia officina”; sul capo b dell'atto di citazione (“Vero è che il costo totale della riparazione sull'autovettura è pari ad € 24.699,94, come da vostra documentazione fiscale rilasciata in data 02.07.2018”): “è vero”; sul capo c (“Vero è che in data 24.08.2018 la IG.ra Parte_1 ha acquistato una nuova autovettura Mercedes-Benz classe c 220 c targata DM830CJ presso la Star
Motor s.r.l. tramite il pagamento della somma di euro 6.500,00”): “è vero”.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32643 del
2023), “la corte territoriale si è basata sulla deposizione del teste … e sulla prospettazione dai fatti contenuta in atto di citazione per affermare come la pioggia caduta il giorno del sinistro < essere considerata quale evento abnorme, idoneo ad integrare il fortuito>>, ma così argomentando non ha tenuto in considerazione il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi -sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane>> (Cass., Sez. 3, 11/02/2022, n. 4588).
2.2 Deve pertanto ritenersi fondato il motivo nella parte in cui denuncia error in iudicando in riferimento all'art. 2051 cod. civ., dal momento che i criteri di valutazione applicati nella disamina della fattispecie concreta ne hanno determinato una ricostruzione tale da non giustificare la ricorrenza del caso fortuito.
2.3 In accoglimento, dunque, del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa
9 composizione, il quale dovrà riesaminare la fattispecie alla luce dei suindicati principi e tenendo presente che l'evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 cod. civ. … 3. L'esame del terzo motivo di ricorso rimane assorbito. Rilevando, infatti, il fatto colposo del danneggiato non di per sé, ma solo quale fattore di riduzione della responsabilità risarcitoria del danneggiante, se ne ha motivo di valutazione solo nel caso in cui quest'ultima sia eventualmente accertata con esclusione della ricorrenza del caso fortuito”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso
e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
“In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024).
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass.
n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11942 del 2024).
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
10 inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Nel caso di specie, il convenuto non ha provato il caso fortuito, non avendo fornito le basi CP_1 scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia) tali da consentire di apprezzare l'evento atmosferico come oggettivamente eccezionale ed imprevedibile, nei termini sopra chiariti dalla Suprema Corte, né tantomeno la condotta del conducente dell'autovettura, , terzo, è connotata “da imprevedibilità ed inevitabilità, dal CP_3 punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale”.
Ribadito che era conducente dell'autovettura Mercedes Benz Classe E targata CP_3
DB735AV di proprietà della moglie ed attrice danneggiata, , non si appalesa Parte_1
“imprevedibile” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025) la condotta del predetto terzo, consistente nell'avere comunque percorso il sottopassaggio, sebbene allagato.
Il fatto oggetto di causa e il nesso di causalità trovano conferma nella deposizione del teste Tes_1
, il quale, nelle prefate condizioni di tempo e di luogo, ha rinvenuto la menzionata auto nel
[...] sottopassaggio allagato e ha prestato soccorso al conducente . CP_3
Il predetto teste ha confermato che il giorno dell'impatto in questione 18.06.2018 alle ore 18.00 circa le condizioni di visibilità erano scarse e/o buie a causa delle abbondanti piogge che si sono verificate.
Ha confermato altresì che il tratto stradale oggetto del sinistro, ossia il predetto sottopassaggio, in quel frangente temporale era privo di illuminazione, cartelli e/o segnali di pericolo in caso di allagamenti, semafori lampeggianti o simili strumenti sia prima che dopo il punto di impatto ed in entrambi i sensi di marcia e che al momento del sinistro non c'erano sistemi di sicurezza, potendo riferire ciò perché ci passava ogni giorno.
Anche qualora si ritenga che fosse già presente il segnale di pericolo di cui alla fotografia n. 6 allegata all'atto di citazione, non è provato che, in data 18.06.2018, fosse installato il “semaforo che proietta luce rossa quando è allagato il sottopasso e che avvisa gli utenti del divieto di entrare nel sottopasso” né che fossero presenti “i segnali che comunicano che se il ponte è allagato non si può transitare”.
Il teste dipendente del con qualifica di ufficiale di p.g. della CP_6 Controparte_1 polizia locale del Comune, riferiva di non essere a conoscenza dell'evento oggetto di causa precisando che aveva istruito la pratica in qualità di responsabile del procedimento, pratica relativa al risarcimento danni, e che nell'immediatezza della richiesta di risarcimento danni, a distanza di circa due mesi dall'evento, si era recato per effettuare il sopralluogo presso il sottopasso che va da via
Padula alla località Fiuzzi per la verifica dello stato dei luoghi.
Il teste IG. indicato da parte convenuta, ha confermato che “è stata constatata la Testimone_2 regolarità dello smaltimento delle griglie nell'immediatezza dei fatti” precisando che era coordinatore
11 dei servizi esterni del Comune di e che loro programmano sempre la pulizia delle griglie CP_1
e la segnaletica affinché sia funzionante e che, oltre ai semafori, ci sono i segnali che comunicano che, se il ponte è allagato, non si può transitare.
Non ha, quindi, puntualizzato se i “semafori” e “i segnali che comunicano che, se il ponte è allagato, non si può transitare” fossero già presenti alla data del 18.06.2018.
Invero, contrariamente a quanto asserito dal teste dichiaratosi “convinto che questi CP_6 sistemi di segnalazione fossero già presenti al momento del sinistro”, dalla documentazione allegata emerge la mancanza degli stessi (salvo il mero segnale di pericolo di cui alla fotografia n. 6 allegata all'atto di citazione) alla predetta data.
Si rinvengono, infatti, copia di ordinanza n. 44 del 29.03.2017 del Comune di recante CP_1 oggetto “installazione sperimentale per mesi sei di una lanternina semaforica in via G.B. Falcone, con sistema di rilevazione elettronica del passaggio col rosso semaforico, volta ad aumentare la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare- noleggio dispositivo”, nonché determinazione del responsabile del servizio n. 1441 e 271 dell'11.9.2018 del Corpo di Polizia Locale per acquisto lanterna semaforica ed altro nella quale si evince che nella fase di installazione (agosto 2018) è emersa la necessità di completare l'impianto con l'acquisto di: un impianto lanterna a luce singola diametro mm20 e a led rosso policarbonato completa di attacchi per pallina diametro 102, un cartello stradale formato cm 90x120 in alluminio 25/10 rivestito in pellicola rifrangente classe 1^ “con semaforo rosso-sottopasso ferroviario allegato non transitare”; due palline di sostegno h. mt 3,60 diametro mm 60, sistema anti rotazione completa di tasto copri testa in pvc.
Sono presenti, inoltre, n. 12 rilievi fotografici, rispettivamente: foto lavori post fatto del 18.6.2018; foto lavori agosto 2018, post fatto del 18.6.2018; foto installazione lanterna semaforica Via Vincenzo
Padula, agosto 2018 e post fatto del 18.6.2018; foto installazione pozzetto raccolta delle acque via
Vincenzo Padula, agosto 2018 e post fatto del 18.6.2018; foto ravvicinata installazione pozzetto di raccolta acque Via Vincenzo Padula, agosto 2018 e post fatto del 18.6.2018.
Il mero segnale di pericolo di cui alla fotografia n. 6 allegata all'atto di citazione non rende certamente imprevedibile la condotta del terzo , né, comunque, è provato che quest'ultimo abbia CP_3 iniziato a percorrere il sottopassaggio nonostante il semaforo proiettasse luce rossa (anche qualora si ipotizzi che la predetta lanterna semaforica fossa già ivi presente al momento del fatto).
Il teste ha dichiarato che l'illuminazione pubblica è presente all'ingresso del CP_6 sottopasso e poi a fianco del sottopasso c'è una grossa struttura alberghiera dove ci sono anche luci private.
12 Tuttavia, è verosimile che, considerata la data e l'orario del fatto, al momento del suo verificarsi non fosse ancora accesa l'illuminazione pubblica: è notorio che alle ore 18.00 del 18.06 vi sia ancora la luce naturale, la quale, nondimeno è sensibilmente condizionata dalle condizioni meteorologiche.
È lapalissiano che le condizioni di visibilità possono divenire scarse a causa di una perturbazione, sicché non può ragionevolmente dubitarsi della veridicità della deposizione del teste Tes_1
, il quale ha confermato che il giorno dell'impatto in questione (18.06.2018 alle ore 18.00 circa)
[...] le condizioni di visibilità erano scarse e/o buie a causa delle abbondanti piogge che si sono verificate.
Rilevato che l'art. 1227 c.c. prevede il “concorso del fatto colposo del creditore”, in ogni caso, il conducente , terzo, non poteva in concreto avvedersi dell'effettiva profondità, non CP_3 misurabile ictu oculi, dell'invaso di acqua venutosi a creare nel sottopassaggio.
Si evidenzia, in proposito, che le fotografie allegate dall'attrice raffiguranti il sottopassaggio allagato mostrano chiaramente che la superficie dell'acqua era riflettente, tale da impedirne la percezione della reale profondità, e che, in altro frangente temporale, un differente veicolo (cfr. fotografia n. 9) riusciva a transitare nel sottopassaggio, sebbene allagato.
Risultano allegate: foto frontali a) e b) auto Mercedes sul carro attrezzi del 19.6.2018; foto laterale lato guida e posteriore sinistra a) e b) auto Mercedes sul carro attrezzi del 19.6.2018; foto interno lato guida a) e b) Mercedes incidentata;
foto interno lato passeggero a) e b) Mercedes incidentata;
foto laterale guida ed interno a) e b) Mercedes incidentata;
foto lato sottocoppa motore a) e b) Mercedes incidentata.
È presente il verbale pronto assistenze servizi della carrozzeria Lomonaco del 19.06.2018, per trasporto dell'autovettura danneggiata, poi consegnata presso l'officina Mercedes Star motor S.r.l. in
Diamante (CS).
A seguire, la quotazione Mercedes 280/320 CDI V64 MATIC (W211) della rivista “Quattroruote” al
3.1.2019 insieme alla fattura n. 1190030944 del 8.1.2019 del costo quotazione Quattroruote, la ricognizione dei danni del 2.7.2018 sulla macchina targata DB 735 AV dalla quale risulta che il veicolo di proprietà dell'attrice aveva subito un danno non inferiore ad € 24.699,00.
Parte attrice allega, inoltre, la trascrizione ACI del 10.12.2018 per l'acquisto di una nuova macchina in data 24.8.2018, visto il mancato risarcimento e la necessità di provvedere a spostamenti personali e della propria famiglia, con esborso della cifra di € 6.500,00 (fattura acconto di €1.200,00 del
14.8.2018 e fattura saldo di €5.300,00 del 24.8.2018).
Precisato che un veicolo, ancorché non più circolante, ben può essere oggetto di successive vendite, anche per riutilizzarne le parti come ricambi per altri veicoli, nel caso di specie le rivendite asserite dal convenuto non risultano dalla documentazione tempestivamente allegata.
13 Considerato che la quantificazione del danno subito dal veicolo, “non inferiore ad € 24.699,00”, supera di gran lunga il valore dell'auto, la riparazione è palesemente antieconomica, per cui il risarcimento non può superare il valore del veicolo all'epoca del sinistro e la reintegrazione in forma specifica, nella fattispecie, comporterebbe una locupletazione per il danneggiato.
La stessa attrice, a causa degli ingenti danni all'autovettura oggetto di causa, emergenti dal preventivo del 3.7.18 e dalla dichiarazione resa il 2.7.18 dalla Star Motor s.r.l., “officina carrozzeria e soccorso
Aci, ” (tra cui la “rottura del monoblocco motore”, che da solo Controparte_8 sarebbe costato € 16.395,58; cfr. preventivo, in cui, sotto la voce “per il ripristino bisogna eseguire”, sono elencati tutti i ricambi necessari a seguito del fatto oggetto di causa, con il relativo costo), ha preferito sostituire la vettura gravemente danneggiata piuttosto che sostenere l'onerosa ed antieconomica riparazione della medesima.
Il giudice può disporre il risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica «supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato» (Cass.
n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5).
Quanto al valore di mercato dell'auto al momento del fatto, la stessa parte attrice, a pagg. 18 e 19 della “memoria n.2 ex art.183, 6 comma, cpc” del 09.10.2019, ha dedotto che “in ogni caso si chiede la condanna del convenuto ente comunale al pagamento della somma di euro 15600,00 euro oltre interessi legali ed ISTAT dalla data del sinistro (18.06.2018) fino all'effettivo soddisfo, in quanto in primo luogo il valore dell'autovettura della IG.na al momento del sinistro aveva un Parte_1 valore medio di mercato di euro 9100,00 come da valutazione “quattroruote professional” assolutamente attendibile ai fini del giudizio (come riconosciuto anche da controparte nella Pagina
n.2 della memoria n.1 e 2 183 cpc “avrebbe potuto essere quotata al più intorno ai 10.000,00 euro”)
e successivamente a causa dell'impatto dannoso non avendo più alcuna autovettura è stata costretta ad acquistare per gli spostamenti della propria famiglia in data 24/08/2018 un ulteriore veicolo tramite il pagamento della somma di euro 6500,00 come da documentazione allegata in citazione”.
Va rilevato, nondimeno, che la “quotazione” di cui all'allegato n. 36 all'atto di citazione, con riguardo al modello di auto oggetto di causa, con prima immatricolazione risalente al 2006, indica il valore di
€ 8.500,00 per la valutazione “AB- buono stato (quotazione di riferimento), manutenzione regolare e
14 costante”, ossia per un veicolo “in buono stato (quotazione di riferimento), con manutenzione regolare e costante, anche restaurato da qualche anno”.
Si ritiene di determinare equitativamente in € 8.500,00 il valore dell'auto oggetto di causa al momento del fatto, considerando anche il numero di km., pari a 189.848, risultante dal preventivo n. 228 del
3.7.18.
Come statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023), “a fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato”.
Pertanto, nella fattispecie, si ritiene di riconoscere anche l'esborso della cifra di € 6.500,00, documentato (fattura acconto di €1.200,00 del 14.8.2018 e fattura saldo di €5.300,00 del 24.8.2018)
e confermato dal teste , per l'acquisto, in data 24.08.2018, presso la Star Motor s.r.l., Testimone_3 di un'altra autovettura targata DM830CJ, in sostituzione del veicolo danneggiato.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva ex art. 2051 cc del in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., quale proprietario e custode del tratto stradale oggetto del sinistro, e, per l'effetto, si condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice, della somma di € 15.000,00, di cui € 8.500,00 per valore dell'auto danneggiata, equitativamente determinato, e di € 6.500,00 per acquisto di altra auto in sostituzione di quella danneggiata, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro (18.06.2018) fino all'effettivo soddisfo.
Evidenziato che nel caso in cui venga accolta la domanda “proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi” (Cass. n. 26043/2020)
e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui l'attrice ha domandato “in ulteriore subordine, condannarsi l'Ente convenuto al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre accessori”, le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), seguono la soccombenza del convenuto.
15 Va infine rilevato che nella comparsa conclusionale depositata “per , rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti. Giuseppe Arieta e ”, è contenuta l'istanza di distrazione “in Controparte_7 favore degli istanti procuratori”.
Nondimeno, l'istanza di distrazione in favore dei procuratori antistatari non risulta corredata dall'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta.
“Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93
c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo” (Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 21281 del 29/08/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 97/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva ex art. 2051 c.c. del in persona del suo legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 proprietario e custode del tratto stradale oggetto del sinistro, e, per l'effetto, condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 15.000,00, di cui € 8.500,00 per valore dell'auto danneggiata, equitativamente determinato, e di € 6.500,00 per acquisto di altra auto in sostituzione di quella danneggiata, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro (18.06.2018) fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che si liquidano in € 350,30 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 12.12.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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