Articolo 112 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 111Articolo 113
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15 marzo 1974
Art. 112.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi
corrispondenti ....................... n. 43
guardiamarina .......................... " 47
Entrata in vigore il 15 marzo 1974