Art. 112.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi
corrispondenti ....................... n. 43
guardiamarina .......................... " 47
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi
corrispondenti ....................... n. 43
guardiamarina .......................... " 47