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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
Il Dott. Carlo Errico, magistrato designato alla trattazione del presente giudizio;
letto il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 8/2025 V.G. proposto dalla Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico sig. rappresentata e difesa dall'avv. Laura Parte_2
Pavanello; esaminati gli atti e la documentazione integrativa depositata in data 27 febbraio 2025; valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art. 2 L. n. 89/2001 e succ. mod.); rilevata la tempestività dell'odierno ricorso, in forza della sentenza n.88/2018 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n.89/2001 “nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”, atteso che procedura fallimentare “
[...]
” cui si riferisce è ancora pendente dinanzi al Tribunale di Parte_3
Taranto, iscritto al n. 4975/1996 R.F., come da certificazione prodotta;
considerato che
, a norma dell'art.
2-bis, comma 1, della legge 89/2001, ai fini del computo della verifica del superamento del termine ragionevole di durata del processo, occorre considerare anche il periodo eccedente la frazione di sei mesi;
rilevato che la durata della procedura fallimentare, con riferimento alla posizione delle società ricorrente - quale società incorporante, per fusione, la dalla data di ammissione Controparte_1
al passivo (29.09.1997) sino alla data del 10.01.2025 di deposito dell'istanza ex legge 89/2001
(essendo la procedura ancora pendente) - è stata:
-di anni 27, mesi 3 e giorni 12, anziché di sei anni (tenuto conto della ragionevole durata stabilita per tale tipo di procedura, comprensiva di eventuali procedimenti incidentali nascenti dal fallimento); rilevato che, secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti, la durata della procedura fallimentare è stata caratterizzata, allo stato, da tentativi di vendita di beni immobili andati deserti, e che tale tempo deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura [si richiama, sul punto,
Corte di Cassazione n. 8540 del 27.04.2015 secondo cui “Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo esecutivo, la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato, che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata”]; e che, pertanto, dalla durata complessiva della procedura va sottratto, certamente, il periodo di mesi 6 e giorni 6 (dal 08.10.2015 al 14.04.2016), per un periodo residuo di anni 26, mesi 9 e giorni 6, anziché di sei anni;
ritenuto, quindi, che i termini ragionevoli di durata del processo sono stati superati nella misura di anni 20, mesi 9, giorni 6, ossia 21 anni, essendoci una frazione di anno superiore ai sei mesi;
ritenuto, altresì, che la documentazione prodotta non consente una ricostruzione organica delle vicende che hanno caratterizzato la procedura, derivandone carenze documentali relativamente ad alcuni periodi e vicende (tra le quali la vendita del lotto n. 1, dal prosieguo al verbale di vendita andata deserta del 14.04.2016 e richiesta di annullamento della stessa, fino al verbale di convocazione del
9.09.2020) che non possono giustificare la liquidazione di un importo superiore rispetto a quello minimo previsto dalla legge;
che, pertanto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 2 bis della L. n. 89/2001, appare congruo liquidare, la somma di € 400,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono il termine di ragionevole durata del processo, non reputandosi giustificata l'applicazione di eventuali maggiorazioni, e così per un importo complessivo di euro 8.400,00 (400 x 21); rilevato che la misura dell'indennizzo, così calcolata, non è superiore al valore della causa
(corrispondente all'importo del credito ammesso al passivo in via chirografaria); ritenuto che sono dovuti gli interessi, essendovi domanda;
ritenuto che
le spese del procedimento (art. 3 comma 5° della L. n. 89/2001 e succ. mod.) vadano liquidate come in dispositivo (in applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022) con riferimento ai parametri per la fase monitoria, in assenza di contraddittorio pieno (per tutte: Cass.
n. 16512/2020); ritenuto di non poter procedere alla liquidazione delle somme richieste, [euro 57,61 + 90,81], a titolo di compenso, come da fatture dall'avv. Giusti [All. n. 6,7, 37], non rientrando tra le somme da potersi liquidare a titolo di esborsi;
P.Q.M.
Visto l'art. 3 della legge n. 89/2001 e succ. mod.;
INGIUNGE
AL , in persona del Ministro pro-tempore, di pagare senza Controparte_2
dilazione, in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma Parte_1 di €uro 8.400,00 liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ed altresì le spese del procedimento, liquidate in euro 567,00 per compensi (in applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato al DM n.
147/2022), ed euro 384,93 per esborsi documentati, (di cui euro 27,00 a titolo di anticipazioni forfettarie ed euro 37,30 +316,65+3,92 per diritti di copia), oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda, deve essere comunicato per copia autentica al nei cui confronti la domanda è proposta, e comunicato al procuratore generale della Corte CP_2 dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
Avverso il presente decreto può essere proposta opposizione alla Corte di Appello di Lecce nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
Lecce, lì 11/3/2025.
IL MAGISTRATO DESIGNATO
Dott. Carlo Errico