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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1875 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avverso la sentenza del tribunale di EN di apertura della liquidazione giudiziale, n. 40/2025, a definizione del procedimento n. 8-1/2025, pubblicata il
16.04.2025,
TRA
, con sede legale in Fragneto l'Abate (BN) Parte_1
Via Borsellino 6/8 (c.f. e P. IVA: in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. (c.f.: ) residente in [...]CP_1 C.F._1
(SI) Corso Rossellino 1, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Romagnoli (c.f.:
) C.F._2
Reclamante
E
Liquidazione Giudiziale , in persona del Controparte_2 curatore avv. CP_3
non costituito
[...]
(c.f.: , rappresentato e difeso in primo grado CP_4 C.F._3
dall'Avv. Matteo Butti.
Reclamato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di EN , odierno reclamato, ha CP_4 chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della “ Parte_1
”, deducendo di essere creditore della stessa dell'importo di €
[...]
170.375,66, in virtù di scrittura privata di riconoscimento di debito e di decreto ingiuntivo n. 640/2023 del Tribunale di Siena.
Il Tribunale di EN, con la sentenza oggetto di reclamo, pubblicata il 16 aprile 2025, ritenendo provata l'insolvenza e dato atto del mancato deposito dei bilanci dal 2017 in poi, che implica il difetto di prova di essere impresa minore, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
2. Avverso la predetta decisione, in data 14.5.2025, la società cooperativa ha promosso reclamo ex art. 51 CC.II., con cui ha dedotto l'insussistenza dei requisiti soggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Fissata la comparizione, disposta con decreto presidenziale la notifica ai controinteressati, nonostante la notifica del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, ritualmente eseguita, non si sono costituiti né il creditore ricorrente, né il curatore della procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
. Parte_1
All'udienza collegiale fissata per il 9.07.2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note sostitutive della presenza in udienza della reclamante, depositate il 3.7.2025, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
§§§
3. Il reclamo è infondato.
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile Con il primo motivo la reclamante allega che la sentenza è nulla perché la data riportata nel corpo del provvedimento (15.3.2025) è anteriore a quella dell'ultima udienza (10.4.2025) e della pubblicazione, avvenuta il 16.4.2025, e precede, altresì, l'informativa della Guardia di Finanza sulla sede effettiva della società, sull'indicazione dell'attività svolta, della produzione e dei ricavi, dei debiti emergenti dalle dichiarazioni fiscali competente per territorio, risultanze di cui non c'è traccia nella (scarna) motivazione della stessa.
Il motivo è totalmente infondato, essendo l'indicazione del 15 marzo 2025, con ogni evidenza, un refuso di file irrilevante, atteso che vale in ogni provvedimento giudiziale la data del deposito e quella della pubblicazione, di cui il deposito stesso – telematico, o con timbro cartaceo di cancelleria (se il provvedimento fosse cartaceo) – fa fede.
Né è superfluo far notare che i dati relativi al deposito ed alla pubblicazione della sentenza impugnata non sono né dubbi, né, invero, oggetto di censura.
§§§
Con il secondo motivo assume la reclamante di essere impresa non “fallibile”, ovvero che nei tre esercizi precedenti la presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, “non ha avuto un attivo patrimoniale annuo superiore ai 300.000,00 euro;
non avuto ha ricavi lordi annuali superiori a
200.000,00 euro;
non ha avuto un ammontare di debiti scaduti superiori a
500.000,00 euro”.
Argomenta che le soglie di attivo, di ricavi e di esposizione debitoria sono inferiori ai parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d del CC.II., in quanto essa è inattiva da anni, come si desumeva (e si desume) dalla visura camerale già depositata in primo grado e dal fatto che l'ultimo bilancio consultabile risale all'esercizio 2016.
Deduce che non avendo svolto alcuna attività economica non poteva e non può aver superato i limiti dimensionali, del che sarebbe prova sia la circostanza che il suo legale rappresentante ha un contratto di lavoro subordinato con altra impresa a partire dall'anno 2020, sia il fatto che essa reclamante è stata destinataria di
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile provvedimento del in data 8.3.2024, Controparte_5
ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c., che prevede lo scioglimento senza nomina del liquidatore per ordine dell'autorità, sulla base della sua acclarata inattività, ricorrendo i presupposti della mancata presentazione dei bilanci negli ultimi 5 anni (sintomo a suo dire della sua persistente inattività economica) e dell'assenza di valori patrimoniali immobiliari.
Insiste, poi, che l'ultima sua dichiarazione I.V.A. risulta presentata nel 2017 e che il tribunale non avrebbe tenuto conto dell'informativa della Guardia di
Finanza.
La difesa, non priva di genericità, chiama in gioco sia la definizione normativa sia l'applicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi di sottoponibilità a liquidazione giudiziale, imponendo un sistematico e chiarificatore richiamo agli stessi, come declinati nell'ormai non più nuovo Codice della Crisi.
In primo luogo, pare appena il caso di darsi atto che il CC.II., senza innovare sul punto dei requisiti quantitativi, ha affidato la nozione di impresa minore, in quanto tale non sottoponibile a liquidazione giudiziale, ma anche il regime dell'onere della prova della non “fallibilità” ai medesimi presupposti che si rinvenivano nel combinato disposto degli artt. 1 e 15 l.f., (come risultanti all'esito delle modifiche inetrvenute con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L.
14 maggio 2005, n. 80, poi con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; infine con il
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), cioè a dati oggettivi da trarre dalle scritture contabili dell'impresa.
Oggi la regola di giudizio del caso che occupa va tratta, in primis, dal combinato disposto degli art. 2 e 121 CC.II..
L'art. 121, intitolato “Presupposti della liquidazione giudiziale”, statuisce: “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A sua volta l'art. 2, comma 1, lett. d) definisce l'“impresa minore”: l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
L'onere probatorio a carico dell'impresa è specificato nella disciplina del
“procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale”, art. 41, comma 4,
CC.II. (nella versione introdotta dal d. lgs 147/2020), che impone al debitore di depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
la norma - seppur con confini più precisi - riproduce l'assetto probatorio dell'art. 15 l.f. in tema di “procedimento per la dichiarazione di fallimento”, che si limitava a richiedere il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
Dunque, atteso l'omologo assetto normativo, ancor valida nel vigore del Codice della Crisi d'Impresa è l'interpretazione della Suprema Corte formatasi sotto il vigore della l.f., secondo cui “la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 legge fall. non venga a soffrire preclusioni o limitazioni particolari. Se il bilancio di esercizio rimane il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all'art. 1 comma 2, ciò è solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 comma 2 cod. civ. La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di
Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass.,
18 giugno 2018, n. 16067; di Cass., 26 novembre 2018, n. 30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138) (così ex multis, da ultimo, Cass Sez. 1, ord. n. 25025 del /2020 est. Pres. ; in senso conforme ancora Cass Sez. Per_1 Persona_2
1, ord. n. 21188 del 23/07/2021 est. Pres. ). Per_1 Persona_2
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni citate – immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della l.f. previgente - la Corte deve rilevare, in contrario avviso a quanto affermato in reclamo, che la debitrice non ha allegato né provato, né dinanzi al tribunale, né in fase di reclamo, il difetto dei requisiti dimensionali, sottraendosi all'onere su essa incombente di dimostrare la qualità di impresa minore.
4.2.1. In primo luogo, è rimasta del tutto generica e sfornita di prova l'allegazione che la società non abbia più alcun attivo patrimoniale, non bastando l'intervenuto decreto, il cui contenuto non è reso disponibile e la cui emissione dimostra soltanto che il MIMIT ha sanzionato la cooperativa per il mancato deposito dei bilanci per ben 5 anni.
Non ha affatto dimostrato la reclamante di essere inattiva – come sostiene – da molti anni e che tanto troverebbe conferma nella visura camerale.
Al contrario, dalla visura risulta che l'attività è cessata nel 2024 (cf data cessazione attività ivi registrata).
Ma è dirimente che non sarebbe in ogni caso sufficiente, ad evitare la procedura concorsuale, dimostrare la perdurante inattività, che si riferisce, è ovvio, al mancato esercizio dell'attività d'impresa, ma non è tout court significativa nel senso di dimostrare senza margini di dubbio il mancato possesso dei requisiti dimensionali.
Peraltro, per completezza è da porre in rilievo che la reclamante formula allegazioni generiche, dicendo di aver dismesso da anni l'attività, senza mai
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile chiarire a quando, precisamente, risale la cessazione dell'impresa.
Infine, nessun valore assume – ai fini che occupa – l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato dell'amministratore, non interferendo con il tema dei requisiti dimensionali della società debitrice.
In definitiva, non solo non sono stati approvati i bilanci, ma la società non ha nemmeno offerto la prova “alternativa” documentando la sua complessiva situazione patrimoniale aliunde, tenendo conto che il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del CC..II.. riguarda i dati da riferire al triennio 2021-2024, triennio di cui nessun dato è dedotto o dimostrato.
§§§
5. Nessuna statuizione va assunta per spese verso reclamati, attesa la loro mancata costituzione.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
--respinge il reclamo, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 40/2025, resa dal Tribunale di EN, a definizione del procedimento n. 8-1/2025 r.g., di apertura della liquidazione giudiziale della;
Parte_1
--nulla per spese di lite;
--ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.07.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1875 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avverso la sentenza del tribunale di EN di apertura della liquidazione giudiziale, n. 40/2025, a definizione del procedimento n. 8-1/2025, pubblicata il
16.04.2025,
TRA
, con sede legale in Fragneto l'Abate (BN) Parte_1
Via Borsellino 6/8 (c.f. e P. IVA: in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. (c.f.: ) residente in [...]CP_1 C.F._1
(SI) Corso Rossellino 1, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Romagnoli (c.f.:
) C.F._2
Reclamante
E
Liquidazione Giudiziale , in persona del Controparte_2 curatore avv. CP_3
non costituito
[...]
(c.f.: , rappresentato e difeso in primo grado CP_4 C.F._3
dall'Avv. Matteo Butti.
Reclamato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di EN , odierno reclamato, ha CP_4 chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della “ Parte_1
”, deducendo di essere creditore della stessa dell'importo di €
[...]
170.375,66, in virtù di scrittura privata di riconoscimento di debito e di decreto ingiuntivo n. 640/2023 del Tribunale di Siena.
Il Tribunale di EN, con la sentenza oggetto di reclamo, pubblicata il 16 aprile 2025, ritenendo provata l'insolvenza e dato atto del mancato deposito dei bilanci dal 2017 in poi, che implica il difetto di prova di essere impresa minore, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
2. Avverso la predetta decisione, in data 14.5.2025, la società cooperativa ha promosso reclamo ex art. 51 CC.II., con cui ha dedotto l'insussistenza dei requisiti soggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Fissata la comparizione, disposta con decreto presidenziale la notifica ai controinteressati, nonostante la notifica del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, ritualmente eseguita, non si sono costituiti né il creditore ricorrente, né il curatore della procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
. Parte_1
All'udienza collegiale fissata per il 9.07.2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note sostitutive della presenza in udienza della reclamante, depositate il 3.7.2025, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
§§§
3. Il reclamo è infondato.
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile Con il primo motivo la reclamante allega che la sentenza è nulla perché la data riportata nel corpo del provvedimento (15.3.2025) è anteriore a quella dell'ultima udienza (10.4.2025) e della pubblicazione, avvenuta il 16.4.2025, e precede, altresì, l'informativa della Guardia di Finanza sulla sede effettiva della società, sull'indicazione dell'attività svolta, della produzione e dei ricavi, dei debiti emergenti dalle dichiarazioni fiscali competente per territorio, risultanze di cui non c'è traccia nella (scarna) motivazione della stessa.
Il motivo è totalmente infondato, essendo l'indicazione del 15 marzo 2025, con ogni evidenza, un refuso di file irrilevante, atteso che vale in ogni provvedimento giudiziale la data del deposito e quella della pubblicazione, di cui il deposito stesso – telematico, o con timbro cartaceo di cancelleria (se il provvedimento fosse cartaceo) – fa fede.
Né è superfluo far notare che i dati relativi al deposito ed alla pubblicazione della sentenza impugnata non sono né dubbi, né, invero, oggetto di censura.
§§§
Con il secondo motivo assume la reclamante di essere impresa non “fallibile”, ovvero che nei tre esercizi precedenti la presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, “non ha avuto un attivo patrimoniale annuo superiore ai 300.000,00 euro;
non avuto ha ricavi lordi annuali superiori a
200.000,00 euro;
non ha avuto un ammontare di debiti scaduti superiori a
500.000,00 euro”.
Argomenta che le soglie di attivo, di ricavi e di esposizione debitoria sono inferiori ai parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d del CC.II., in quanto essa è inattiva da anni, come si desumeva (e si desume) dalla visura camerale già depositata in primo grado e dal fatto che l'ultimo bilancio consultabile risale all'esercizio 2016.
Deduce che non avendo svolto alcuna attività economica non poteva e non può aver superato i limiti dimensionali, del che sarebbe prova sia la circostanza che il suo legale rappresentante ha un contratto di lavoro subordinato con altra impresa a partire dall'anno 2020, sia il fatto che essa reclamante è stata destinataria di
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile provvedimento del in data 8.3.2024, Controparte_5
ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c., che prevede lo scioglimento senza nomina del liquidatore per ordine dell'autorità, sulla base della sua acclarata inattività, ricorrendo i presupposti della mancata presentazione dei bilanci negli ultimi 5 anni (sintomo a suo dire della sua persistente inattività economica) e dell'assenza di valori patrimoniali immobiliari.
Insiste, poi, che l'ultima sua dichiarazione I.V.A. risulta presentata nel 2017 e che il tribunale non avrebbe tenuto conto dell'informativa della Guardia di
Finanza.
La difesa, non priva di genericità, chiama in gioco sia la definizione normativa sia l'applicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi di sottoponibilità a liquidazione giudiziale, imponendo un sistematico e chiarificatore richiamo agli stessi, come declinati nell'ormai non più nuovo Codice della Crisi.
In primo luogo, pare appena il caso di darsi atto che il CC.II., senza innovare sul punto dei requisiti quantitativi, ha affidato la nozione di impresa minore, in quanto tale non sottoponibile a liquidazione giudiziale, ma anche il regime dell'onere della prova della non “fallibilità” ai medesimi presupposti che si rinvenivano nel combinato disposto degli artt. 1 e 15 l.f., (come risultanti all'esito delle modifiche inetrvenute con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L.
14 maggio 2005, n. 80, poi con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; infine con il
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), cioè a dati oggettivi da trarre dalle scritture contabili dell'impresa.
Oggi la regola di giudizio del caso che occupa va tratta, in primis, dal combinato disposto degli art. 2 e 121 CC.II..
L'art. 121, intitolato “Presupposti della liquidazione giudiziale”, statuisce: “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A sua volta l'art. 2, comma 1, lett. d) definisce l'“impresa minore”: l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
L'onere probatorio a carico dell'impresa è specificato nella disciplina del
“procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale”, art. 41, comma 4,
CC.II. (nella versione introdotta dal d. lgs 147/2020), che impone al debitore di depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
la norma - seppur con confini più precisi - riproduce l'assetto probatorio dell'art. 15 l.f. in tema di “procedimento per la dichiarazione di fallimento”, che si limitava a richiedere il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
Dunque, atteso l'omologo assetto normativo, ancor valida nel vigore del Codice della Crisi d'Impresa è l'interpretazione della Suprema Corte formatasi sotto il vigore della l.f., secondo cui “la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 legge fall. non venga a soffrire preclusioni o limitazioni particolari. Se il bilancio di esercizio rimane il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all'art. 1 comma 2, ciò è solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 comma 2 cod. civ. La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di
Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass.,
18 giugno 2018, n. 16067; di Cass., 26 novembre 2018, n. 30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138) (così ex multis, da ultimo, Cass Sez. 1, ord. n. 25025 del /2020 est. Pres. ; in senso conforme ancora Cass Sez. Per_1 Persona_2
1, ord. n. 21188 del 23/07/2021 est. Pres. ). Per_1 Persona_2
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni citate – immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della l.f. previgente - la Corte deve rilevare, in contrario avviso a quanto affermato in reclamo, che la debitrice non ha allegato né provato, né dinanzi al tribunale, né in fase di reclamo, il difetto dei requisiti dimensionali, sottraendosi all'onere su essa incombente di dimostrare la qualità di impresa minore.
4.2.1. In primo luogo, è rimasta del tutto generica e sfornita di prova l'allegazione che la società non abbia più alcun attivo patrimoniale, non bastando l'intervenuto decreto, il cui contenuto non è reso disponibile e la cui emissione dimostra soltanto che il MIMIT ha sanzionato la cooperativa per il mancato deposito dei bilanci per ben 5 anni.
Non ha affatto dimostrato la reclamante di essere inattiva – come sostiene – da molti anni e che tanto troverebbe conferma nella visura camerale.
Al contrario, dalla visura risulta che l'attività è cessata nel 2024 (cf data cessazione attività ivi registrata).
Ma è dirimente che non sarebbe in ogni caso sufficiente, ad evitare la procedura concorsuale, dimostrare la perdurante inattività, che si riferisce, è ovvio, al mancato esercizio dell'attività d'impresa, ma non è tout court significativa nel senso di dimostrare senza margini di dubbio il mancato possesso dei requisiti dimensionali.
Peraltro, per completezza è da porre in rilievo che la reclamante formula allegazioni generiche, dicendo di aver dismesso da anni l'attività, senza mai
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile chiarire a quando, precisamente, risale la cessazione dell'impresa.
Infine, nessun valore assume – ai fini che occupa – l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato dell'amministratore, non interferendo con il tema dei requisiti dimensionali della società debitrice.
In definitiva, non solo non sono stati approvati i bilanci, ma la società non ha nemmeno offerto la prova “alternativa” documentando la sua complessiva situazione patrimoniale aliunde, tenendo conto che il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del CC..II.. riguarda i dati da riferire al triennio 2021-2024, triennio di cui nessun dato è dedotto o dimostrato.
§§§
5. Nessuna statuizione va assunta per spese verso reclamati, attesa la loro mancata costituzione.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
--respinge il reclamo, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 40/2025, resa dal Tribunale di EN, a definizione del procedimento n. 8-1/2025 r.g., di apertura della liquidazione giudiziale della;
Parte_1
--nulla per spese di lite;
--ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.07.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G.V.G. n. 1875/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile