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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 31 DELL'ANNO 2024
FRA
TA SE
E
FA BE
Oggi 24 gennaio 2025, con modalità cartolare, il G.O., viste le note depositate, procede come da sentenza sotto riportata pagina 1 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 31/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
LUCA FARINOTTI;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...] Vicolo dell'Immacolata, 1
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 447 c.p.c., depositato in data 2 gennaio 2024, la signora Parte_1
, odierna ricorrente, conveniva in giudizio il signor odierno
[...] Controparte_1 resistente contumace, per sentirlo condannare, previo accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, per esclusiva responsabilità di pagina 2 di 5 quest'ultimo, al pagamento in favore della signora della somma di euro Parte_1
5.100,00 oltre agli interessi legali maturati sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale, nonché al risarcimento del danno da responsabilità aggravata da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, al pagamento dell'imposta di registro e di tutte le successive occorrende. La domanda di parte ricorrente è fondata e quindi viene accolta con le precisazioni sotto riportate. Dagli atti e documenti di causa si evince che, l'odierno resistente, con contratto di locazione, sottoscritto in data 15.6.2022, concedeva in locazione all'odierna ricorrente, l'unità immobiliare per cui è causa, sita in Palosco (BG) vicolo dell'Immacolata. La durata di tale locazione era di 4 anni, dal 15.6.2022 al 14.6.2026. Veniva concordato un canone di locazione di euro 3.600,00 annuali da pagare in rate mensili anticipate con scadenza al giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con la previsione del versamento del deposito cauzionale di euro 1.500,00 non imputabili in conto canoni (doc. n. 2 di parte ricorrente). Risulta, altresì, documentalmente provato che alla data del 22 dicembre 2022, aveva versato l'importo di euro 5.850,00, vale a dire il pagamento di euro di euro 200,00 in più rispetto al canone sopra citato oltre ad un doppio versamento di cauzione, tramite due bonifici bancari, uno datato 15.6.2022 di € 1.500,00 ed uno datato 16.8.2022 di € 1.350,00 (doc. 3 di parte ricorrente). Il signor TI non si presentava all'udienza del 19 giugno 2024, fissata per l'assunzione dell'interpello, circostanza che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., può far considerati come ammessi i fatti dedotti dall'interpello stesso, vale a dire, nello specifico e per quello che interessa la domanda di parte ricorrente, che: sin dall'inizio della locazione, quest'ultimo pretendeva il pagamento di euro 200,00 in più rispetto al canone, oltre che la cauzione venisse versata due volte, tramite due bonifici bancari, oltre ad euro 150,00 in contanti;
il resistente teneva intestate a sé stesso le utenze e pretendeva che la conduttrice si accollasse anche il costo di quelle della sua abitazione, entrando, in data 2 gennaio 2023 nell'appartamento per cui è causa chiedendo con prepotenza l'integrale rimborso di una bolletta di € 897,00 riferita a tutte e tre le unità abitative;
nella data sopra citata il signor TI strattonava la signora e poi la spingeva a Pt_1 terra, facendola sbattere contro il muro;
oltre che, pur a fronte della diffida, inviata dal legale di parte ricorrente, in data 12 gennaio 2024, il signor TI persisteva nel proprio comportamento persecutorio verso la signora e verso la sua famiglia, mettendoli in condizione di allontanarsi Pt_1 dall'immobile, chiedendo ospitalità a parenti.
Da quanto sopra esposto emerge il grave inadempimento di parte resistente, sia in ordine alla richiesta di importi non dovuti riguardo ai canoni di locazione e alla cauzione, in violazione rispettivamente, dell'art. 13 L.431/1998 e dell'art. 11 L.392/1978,
pagina 3 di 5 sia per non avere garantito il pacifico godimento dell'immobile, in violazione dell'art. 1575 c.c. Emerge, altresì, che l'eccedenza pagata su canoni e cauzione ammonta ad euro 2.700,00, ivi inclusa la somma di euro 150,00 versata in contanti. Si ritiene equo determinare una somma risarcitoria, in considerazione dell'impedimento a proseguire la locazione, di euro 900.00, pari al 50% dei canoni di locazione relativi al semestre di locazione usufruito. E',infatti, ragionevole ritenere che il modo di comportarsi del signor TI, sopra descritto, ingenerava nella ricorrente e nei suoi familiari, uno stato d'ansia e di paura tale da costringerli a rilasciare l'immobile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione per responsabilità del signor e, conseguentemente, Controparte_1 lo condanna al pagamento, in favore della signora della somma di euro Parte_1
4.200,00 (2.700,00 per canoni e cauzione extra contratto, euro 1.500,00 per cauzione non restituita), oltre agli interessi legali maturati sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale, oltre al risarcimento del danno liquidato in via equitativa in euro 900,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo ed al pagamento dell'imposta di registro;
condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, in favore del difensore che si dichiara antistatario, in euro 2.127,00, di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase istruttoria euro 426,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 149,40
pagina 4 di 5 Così deciso in data 24 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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