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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3642 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 (alla quale è riunita la causa n. 3655/2024), decisa all'udienza del
6.5.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Terracciano. (C.F. (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), quest'ultimo C.F._3 Parte_4 C.F._4
anche in proprio e tutti quali eredi di (C.F. ), Persona_1 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Donato.
APPELLANTI
E
C.F. ) e per essa C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi.
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
contumace. Controparte_3
CONCLUSIONI
ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, in via preliminare accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e/o dell'esecuzione; nel merito accogliere il presente appello e riformare la sentenza gravata così come corretta con provvedimento del 18.6.2024, e per
l'effetto accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dei contratti di fideiussione e/o delle singole clausole in essi contenute o, in subordine, accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore, odierno opponente, e/o l'estinzione dagli obblighi di garanzia.
In ogni caso, in modifica della statuizione sulle spese, condannare la banca alle spese di lite del giudizio di primo grado o, in subordine, disporne la compensazione o, in ulteriore subordine, ridurre
l'importo oggetto della condanna.
Con vittoria di spese di lite”.
Gli altri appellanti hanno così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris rejectis, accogliere il presente appello e riformare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n° 6437/2024 emessa in data 22/03-13/04/2024 nel giudizio inter partes n° 56313/2017 R.G., così come corretta con provvedimento del 18/06/2024 notificato alle parti in data 24/06/2024, notificata al sottoscritto procuratore in data 30/06/2024, e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale del 31/05/2002 tra i sig.ri Parte_4
e è una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia;
2) dichiarare la Persona_1 nullità oltre che dei contratti di conto corrente n° 6221 e n° 17730, anche del conto anticipi n°
24417272 per la mancanza del relativo contratto redatto in forma scritta;
3) per l'effetto accertare e dichiarare l'invalidità della fideiussione del 31/05/2002 ex art. 1939 c.c. per la nullità dei contratti di conto corrente n° 6221, n° 17730 e del conto anticipi n° 24417272, liberando i sig.ri Pt_4 ed i successori legittimi del sig. come sopra individuati dalle obbligazioni
[...] Persona_1 nascenti da tali rapporti, riducendo pertanto la garanzia al saldo del solo rapporto n° 16526; 4) dichiarare la nullità della clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione del 31/05/2002 per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/1990 (art. 2, comma 2, lett. a); 5) per
l'effetto di cui al precedente punto ed a seguito della nullità dell'art. 8 del contratto del 31/05/2002 dichiarare che i sig.ri nulla devono a titolo restitutorio in relazione ai contratti di conto Pt_4 corrente n° 6221 e n° 17730 ed al conto anticipi n° 24417272 a causa della nullità dei contratti bancari ad essi relativi per mancanza del contratto scritto;
ed a seguito della nullità dell'art. art. 6 del contratto di fideiussione del 31/05/2002 dichiarare la decadenza della banca dall'azione avverso i garanti per violazione dell'art. 1957 c.c.; 6) dichiarare la nullità per violazione dell'art. 1341, comma
2, c.c. delle clausole vessatorie delle singole lettere di adeguamento del 27/02/2033, del 10/07/2006, del 29/01/2007, del 29/01/2007, del 718/04/2007 e del 18/01/2007, ed in particolare delle clausole omnibus ed a prima richiesta, e per l'effetto dichiarare il debito dei fideiussori limitato a quello esistente al momento del rilascio della garanzia;
7) accertare e dichiarare l'erroneità della condanna relativamente agli interessi convenzionali, annullando la relativa condanna;
8) con riferimento alle spese legali, annullare la relativa condanna al pagamento integrale, riducendo l'importo a quello risultante dalla sentenza come corretta ed in ogni caso compensandole interamente tra le parti o nella diversa misura ritenuta di giustizia in base alla reciproca soccombenza;
9) In ogni caso con espressa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale Civile di Roma n°
6437/292 impugnata per i motivi sopra esposti. 10) con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria si reitera la richiesta di ampliamento della C.T.U. anche al c/c 13485”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per l'insussistenza del fumus bonis iuris e periculum in mora, - in via preliminare, in rito, rigettare l'atto di appello avversario in quanto inammissibile per violazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c.; - nel merito, rigettare
l'appello avversario perché infondato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6437/2024 del Tribunale di Roma;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso monitorio, la chiedeva al Tribunale Controparte_4
di Roma ingiungersi nei confronti di nonché nei confronti dei fideiussori CP_3
e , sino alla concorrenza di € 708.000,00 Parte_4 Persona_1 Parte_1
ciascuno, il pagamento della somma di € 2.491.949,95, oltre interessi, di cui:
- € 182.148,91 quale saldo debitore del c/c n. 6221 alla data del 18.08.2016; - € 201.365,18 quale saldo debitore del rapporto anticipi su fatture n. 22417272,87 alla data del 09.08.2016;
- € 188.036,69 quale saldo debitore del c/c n. 16526 alla data del 17.3.2016;
- € 1.920.399,17 quale saldo debitore del c/c n. 17730 alla data del 17.3.2016.
Il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 14053/2017 per le somme richieste.
I soggetti ingiunti proponevano opposizione, chiedendo accertare la nullità dei contratti bancari e/o delle clausole in essi contenuti, l'invalidità dei contratti di fideiussione e/o delle singole clausole in essi contenute, e comunque la liberazione dei fideiussori e/o l'estinzione dagli obblighi di garanzia.
La si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_4
opposizioni.
Nel corso del giudizio interveniva poi uale cessionaria dei crediti Controparte_1
vantati dalla banca opposta.
Inoltre nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento della CP_3
2. A seguito di C.T.U. contabile il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6437/2024,
accoglieva parzialmente le opposizioni con riferimento all'entità dei saldi dei vari conti oggetto della domanda monitoria e rigettava invece tutte le contestazioni relative ai rapporti di fideiussione.
Dichiarava quindi che il saldo finale dei conti n. 6221, n. 22417272, n. 16526, n. 17730,
intestati alla risultava pari a € 1.407.954,99 a debito della correntista, anziché CP_3
pari a € 2.491.949,95 a debito della correntista e condannava i fideiussori in solido al pagamento in favore della entro i limiti dell'importo di € 708.000,00 Controparte_1
per ciascuno dei fideiussori, della somma di € 1.407.954,99 quale saldo debitore dei conti
6221, n. 22417272, n. 16526, n. 17730, oltre interessi convenzionali dalla chiusura del conto al saldo.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la qualificazione da parte del Tribunale delle garanzie prestate quali contratti autonomi di garanzia e non fideiussioni e ha dedotto la rilevanza di tale errore sulla applicabilità dell'art. 1957 c.c.. Con il secondo motivo ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la validità ed efficacia di tutte le clausole, anche vessatorie, contenute nelle sei fideiussioni rilasciate nel corso degli anni, anche se la sottoscrizione specifica, ai sensi dell'art. 1341,
comma 2, c.c., era presente solo nella prima fideiussione, mentre la seconda si limitava a richiamare la prima e via via le successive solo quella precedente che non conteneva alcun specifico riferimento alle clausole vessatorie, compresa la deroga all'art. 1957 c.c..
Le fideiussioni successive alla prima avevano carattere novativo, poiché innalzavano il massimale garantito, e quindi non costituivano una mera conferma della prima e in ogni caso il richiamo in blocco alle clausole vessatorie non soddisfaceva il dettato di cui all'art. 1341, comma 2, c.c..
Il contratto di fideiussione originario riportava, invece, la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, ma la clausola avente a oggetto la rinuncia al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. era comunque nulla ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. T, e art. 36 D. Lgs.
n. 206/2005 in quanto vessatoria e non oggetto di specifica trattativa.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'omessa dichiarazione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, L. n. 287/1990). Il
Tribunale aveva ritenuto non provata l'illecita intesa anticoncorrenziale, nonostante la fideiussione originaria del 2002 ricalcasse integralmente lo schema ABI oggetto di censura da parte della Banca d'Italia.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato l'assunto del Tribunale secondo cui l'art. 1957 c.c. non era stato violato, stante la natura di contratto di autonomo di garanzia e la conseguente sufficienza dell'invio di una intimazione stragiudiziale al debitore principale ai fini del rispetto dell'art. 1957 c.c..
L'appellante ha anche osservato che non era mai stata provata la circostanza, invece contestata dalla signora dell'avvenuta ricezione della raccomandata contenente la Pt_4
richiesta stragiudiziale di pagamento.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato l'omesso rilievo della violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della banca, nonostante l'evidenza della scorrettezza della condotta della banca e la non contestata estraneità dell'appellante alla gestione della società. Con il sesto motivo ha lamentato che il capo della sentenza sulla forma scritta dei contratti bancari era illegittimo per non aver dichiarato nullo anche il rapporto di c/c anticipi n. 22417272,87 e per aver omesso di pronunciarsi sulla nullità della fideiussione ex art. 1939
c.c. per la parte relativa ai saldi suddetti pari complessivamente a € 1.216.216,13.
Con il settimo motivo ha lamentato l'erroneità della condanna al pagamento degli interessi convenzionali dalla chiusura del conto al saldo, in contraddizione con la dichiarazione di nullità dei rapporti contrattuali.
Con l' ottavo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato l'ingente riduzione dell'importo ingiunto e quindi avrebbe dovuto condannare la banca a ristorare le spese di lite sostenute dagli opponenti, o, in subordine, avrebbe dovuto compensare le spese di lite o, perlomeno, ridurre consistentemente l'importo della condanna.
4. ed nelle qualità indicate in Parte_2 Parte_3 Parte_4
epigrafe, hanno proposto appello per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli indicati da Parte_1
Il primo motivo d'appello coincide con il primo motivo d'appello di Parte_1
il secondo motivo coincide con il sesto, il terzo motivo coincide con il terzo, il quarto
motivo coincide con il secondo, il quinto motivo coincide con il quinto motivo (con la precisazione degli appellanti secondo cui essi, pur essendo soci della società debitrice per quote minoritarie, nel corso del rapporto avevano lasciato l'amministrazione della società
ad un nuovo legale rappresentante), il sesto motivo coincide con il settimo, il settimo
motivo coincide con l'ottavo (con la precisazione che l'importo delle spese era stato erroneamente parametrato sull'intero importo della condanna e non sul massimale della fideiussione).
Può quindi procedersi all'esame dei motivi di appello seguendo la numerazione e l'ordine dell'appello proposto da Parte_1
5. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità degli appelli ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
6. Sempre preliminarmente si rileva la corretta instaurazione del contraddittorio,
nonostante la mancata partecipazione al giudizio di appello della banca cedente il credito.
Difatti questa ha dimostrato il suo disinteresse al gravame, mentre gli appellanti non hanno formulato eccezioni con riferimento alla successione nel diritto controverso. Tali circostanze integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio dell'alienante il diritto controverso,
estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria (Cass. n. 2048/2018).
7. Il primo motivo d'appello è fondato ma, come si vedrà in seguito, in sé non è rilevante per quanto sarà detto infra a proposito degli altri motivi d'appello.
Deve riconoscersi che, a differenza di quanto rilevato dal Tribunale, non è stata inserita nel contratto di fideiussione la clausola “senza eccezioni” che caratterizza il contratto autonomo di garanzia. Il contratto fa poi espresso riferimento alla responsabilità in solido del garante con il debitore principale per tutte le obbligazioni da questo assunte, secondo lo schema tipico della fideiussione omnibus, così come l'inserimento delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 non è sufficiente per ritenere che si tratti di un contratto autonomo di garanzia,
trattandosi piuttosto di pattuizioni finalizzate semplicemente ad attenuare il vincolo di accessorietà tra fideiussione e obbligazione principale.
8. Il secondo motivo è infondato. Le successive fideiussioni rilasciate costituiscono meri ampliamenti del massimale della fideiussione omnibus ordinaria, e tali aumenti in sé non sono sintomatici di un animus novandi (v. Cass. n. 15980/2010), ragione per cui il rispetto dell'art. 1341, comma 2 c.c., è soddisfatto con la doppia sottoscrizione delle clausole analiticamente indicate nel primo contratto.
Nemmeno è ravvisabile la violazione del Codice del Consumo. Appare utile al riguardo riportare il seguente passo della recente sentenza n. 5868/2023
della Corte di Cassazione che richiama i principi affermati in materia dalla Corte di Giustizia
UE:
“La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della
direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica
del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore
principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia
garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice
nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla
base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima
o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura
privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2,
lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive
nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può
essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona
fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto
nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per
scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale
con la suddetta società» (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre
2016, C-534/15, . Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di Per_2
riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa Corte ha dunque in
varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia europea (v. Cass. n. 742 del
2020; Cass. n. 32225 del 2018).”.
Nel caso in esame gli appellanti non possono essere considerati consumatori in quanto erano tutti soci della società al momento del rilascio della fideiussione ( per Persona_1
il 20%, er il 15%, per il 50%). Inoltre Parte_4 Persona_3 Parte_4
ricopriva la carica di amministratore unico della società dal 9.10.2014.
Essi hanno evidentemente prestato congiuntamente la garanzia nel corso degli anni per consentire un progressivo aumento di concessione di credito.
8. Il terzo motivo pure è infondato.
Il rilievo dei profili di nullità della fideiussione per violazione della normativa anti trust
è precluso dal principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “Le nullità negoziali
che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello
o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti
(…)” (Cass. n. 20713/2023, Rv. 668476 – 02).
Nel caso in esame l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust è stata sollevata solo nelle comparse conclusionali senza alcun riferimento precedente agli elementi fattuali e in assenza in atti dei documenti necessari da cui rilevare l'esistenza della conformità allo schema ABI.
Ne deriva, stante la validità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., anche l'infondatezza del quarto motivo d'appello.
Trattandosi comunque di contratto a prima richiesta, ad abundantiam si osserva che ai fini del rispetto dell'art. 1957 c.c. è sufficiente una mera richiesta stragiudiziale di adempimento nei confronti del debitore principale (Cass. n. 22346/2017). La
[...]
aveva inviato alla debitrice principale la diffida stragiudiziale di Controparte_4
pagamento datata 17.8.2016 (doc.12 fascicolo monitorio) rispetto alla cui ricezione non vi è
stata alcuna contestazione.
9. Il quinto motivo pure è infondato perché i fideiussori che sono soci, anche se di minoranza della società garantita, non possono invocare la liberazione del credito ai sensi dell'art. 1956 c.c. dato che “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento
delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di
garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di
mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché,
nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione
dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua
colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla
banca creditrice.” (Cass. n. 16822/2024, Rv. 671562 - 01).
10. Il sesto motivo è infondato. Quanto alla doglianza secondo cui non è stato dichiarato nullo anche il rapporto di c/c anticipi n. 22417272,87, nella stessa sentenza viene dato atto il C.T.U. ha dapprima ricalcolato le competenze del rapporto accessorio;
poi ha sostituito gli addebiti effettuati dalla sul conto principale con quelli ricalcolati, relativi tanto al conto anticipi quanto CP_4
al conto principale;
il ricalcolo è stato effettuato, considerando che per entrambi i rapporti non sono stati prodotti i contratti di accensione.
La validità della clausola di cui all'art. 8 del contratto di fideiussione fa sì inoltre che il
Tribunale abbia correttamente non abbia pronunciato la nullità integrale della fideiussione ex art. 1939 c.c..
11. Il settimo motivo è invece fondato, considerato che nella stessa sentenza viene dato atto della rideterminazione del saldo, anche mediante sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali, del conto n. 6221, del rapporto anticipi su fatture n.
22417272,87 che sul primo si appoggia, e del c/c n. 17730, stante la nullità per assenza di forma scritta. E' quindi errata la condanna anche al pagamento degli interessi convenzionali ultralegali con riferimento ai conti menzionati in premessa.
12. Infine non è fondato l' ottavo motivo d'appello relativo alle spese di lite. La riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello domandato non è di per sé causa di compensazione, dovendosi comunque tenere conto del valore della domanda nei limiti dell'accoglimento. Anche tenuto conto dell'importo di € 708.000,00, ma al contempo della pluralità di parti caratterizzate dalle medesime posizioni processuali e con le medesime questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 2 e 4 D.M. n. 55/2014), l'importo liquidato è
rispettoso delle tariffe indicate.
13. Pertanto la sentenza deve essere parzialmente riformata solo con riferimento all'importo degli interessi.
Considerata la misura marginale dell'accoglimento dell'appello, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, condanna gli appellanti in solido, entro i limiti dell'importo di € 708.000,00 per ciascuno dei fideiussori, al pagamento, in favore della della somma di € 1.407.954,99, quale saldo debitore dei conti 6221, n. Controparte_1
22417272, n. 16526, n. 17730, oltre interessi convenzionali con riferimento al conto n. 16526
e legali con riferimento agli altri conti, dalla chiusura dei conti al saldo;
2) Conferma per il resto la sentenza appellata;
3) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 26.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 6.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella