Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE REL.
DOTT. ssa Susanna Zavaglia GIUDICE
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6365 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE GRAMISCI, C.F._1
7/A 41037 MIRANDOLA, presso lo studio dell'avv. GOLINELLI
FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avv. GOLINELLI FRANCESCA
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA C.BATTISTI N.13 41037
MIRANDOLA, presso lo studio dell'avv. VIRGILI TULLIO, rappresentato e difeso dall'avv. VIRGILI TULLIO
RESISTENTE
1
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2021 Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito
[...]
, con addebito a quest'ultimo, instando per Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei due figli: nato il [...] Persona_1
ed nato il [...], l'assegnazione della casa Persona_2
familiare, la determinazione dal contributo paterno al mantenimento dei figli e di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Chiedeva, inoltre, stante l'inadempimento agli obblighi di tipo economico gravanti sul sig. che fosse ordinato al suo datore di lavoro il Pt_1
pagamento diretto del quantum dovuto in forza dell'emananda sentenza di separazione.
Esponeva che era completamente venuta a mancare la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, per i gravi comportamenti tenuti dal marito ed in particolare a causa di condotte prevaricatorie ed aggressive, in concomitanza con l'abuso di sostanze alcoliche, culminate anche in lesioni personali ai danni della ricorrente, nonché violative dell'obbligo di fedeltà; che per un
2 grave episodio di lesioni personali 8meglio descritto in ricorso) avvenuto nell'agosto del 2021 era stata sporta denuncia querela ed era stato emesso decreto di giudizio immediato per i reati di maltrattamento e lesioni personali.
Si costituiva con comparsa del 29.08.2022, Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione, ma instando per l'affido condiviso dei minori, con collocazione presso la madre, e per la fissazione di un calendario di incontri padre-figli, con previsione di un contributo a proprio carico per il relativo mantenimento in misura inferiore a quello richiesto dalla madre ed esclusione di qualsiasi assegno in favore di quest'ultima.
In particolare, negava le gravi condotte a lui addebitate ed in particolare la violazione dell'obbligo di fedeltà, i comportamenti violenti descritti dalla moglie e l'abuso di alcol;
con particolare riguardo all'episodio dell'agosto
2021, non negava di avere inferto lesioni alla ricorrente ma deduceva che si era trattato di una reazione a comportamenti altrettanto aggressivi tenuti dalla come già spiegato in seno al procedimento penale pendente a Pt_1
suo carico.
Con ordinanza del 12.03.2022 il Presidente, in via provvisoria e urgente,
affidava i minori in via esclusiva alla madre, assegnava la casa coniugale alla stessa e poneva a carico del padre un contributo mensile di €. 400 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
3 un assegno in favore del coniuge ammontante ad €. 200,00 mensili.
Acquisite le relazioni dei Servizi sociali incaricati nel corso del procedimento, all'udienza del 25.09.2024 la causa veniva rimessa al Collegio
per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Venendo alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, si osserva che “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143
cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia,
viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. Sez.. 1, Sentenza n. 9877 del 28/04/2006).
4 Occorre dunque verificare se sia stata raggiunta la prova che il matrimonio sia naufragato a causa delle condotte violente poste in essere dal convenuto ai danni della moglie, anche alla presenza dei figli minori.
Con specifico riguardo al caso di specie, la Suprema Corte ha di recente affermato che “non sussiste pregiudizialità tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare e la pronuncia di addebito della separazione. La pronuncia di addebito infatti richiede che si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri di matrimonio ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi coniugale, sicché il giudizio deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto al giudizio penale, la cui finalità è quella di accertare la responsabilità
dell'imputato ed in caso positivo di stabilire la pena, e non di verificare gli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita (Cass.
civ., Sez. I, Ordinanza, 03/07/2023, n. 18725).
E ancora, più di recente, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative
5 pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente) (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/08/2024,
n. 22294).
Ebbene, venendo al caso in esame, nonostante la sentenza di assoluzione per il reato di maltrattamenti in famiglia del può senz'altro ritenersi Pt_1
raggiunta la prova, alla luce della documentazione in atti quantomeno dell'episodio di violenza del 16.08.2021, nel corso del quale il ha Pt_1
colpito più volte la moglie con degli schiaffi causandole lesioni alla bocca
(cfr. denuncia querela, referto del pronto soccorso, doc. 9 parte ricorrente e decreto di giudizio immediato, doc. 10).
Ciò si evince chiaramente anche dalla sentenza del Tribunale di Modena n.
382/2024, prodotta in atti che ha assolto sì l'imputato dal reato di maltrattamenti per mancanza del requisito della abitualità, ma non ha escluso nel merito che sia stato integrato – anche in più di una occasione - il reato di lesioni personali ai danni della ricorrente, limitandosi a dichiararne il non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità della
6 querela della persona offesa.
Nella motivazione della sentenza si legge, del resto, che l'istruttoria ha consegnato “una situazione di evidente conflittualità esistente nella coppia, a seguito della scoperta da parte della moglie di un messaggio e di comportamenti del coniuge che la inducevano a ritenere di essere stata tradita, ed al conseguente sfilacciamento del rapporto e del disinteresse dell'imputato alla situazione familiare che si è concretizzato talvolta nel ritardo del pagamento di utenze domestiche e in litigi, in cui si sono verificate sporadiche violenze fisiche e verbali”.
Si tratta, quindi, prosegue il giudice penale, dell'incapacità delle parti “di gestire il conflitto originato dalla tensione sentimentale per la verosimile infedeltà del CRIVAT e dalle difficoltà economiche, nel quale si sono verificati comportamenti certamente esecrabili dell'imputato quali le due o tre aggressioni fisiche, autonomamente rilevanti quali fattispecie di reato, e il suo ripetuto allontanamento da casa rispetto al quale forniva alla moglie spiegazioni francamente opache disinteressandosi della situazione che ella comunque stava vivendo sentendosi tradita”.
Emerge dunque dagli atti processuali del presente giudizio come le aggressioni fisiche del descritte dalla ricorrente abbiano avuto luogo e Pt_1
come la crisi dell'unione coniugale veda la propria origine in via prevalente nei comportamenti aggressivi dello stesso, senza che assuma rilievo alcuno la comparazione con comportamenti tenuti dalla vittima della violenza.
7 Ne consegue che la domanda di addebito della separazione deve essere accolta, essendo ravvisabile un nesso di causalità tra la frattura dell'unione coniugale e i comportamenti tenuti dal Pt_1
Venendo all'affidamento ed al collocamento dei figli minori, va dato atto che il figlio nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne, onde le Per_1
relative statuizioni riguardano unicamente il figlio minore Persona_2
nato il [...].
Le relazioni depositate nel corso del presente procedimento dai Servizi
sociali , ed in particolare quella più Controparte_2
recente, risalente all'agosto 2024, portano a confermare le statuizioni presidenziali in materia di affidamento esclusivo.
In particolare i Servizi hanno dato atto che, nonostante siano state riscontrate diverse criticità inerenti le condotte della madre, alla quale il minore è stato affidato in via esclusiva a seguito del disinteresse del padre,
allo stato non vi siano elementi esaustivi per potersi orientare verso un affidamento condiviso dei genitori;
che la madre resta, comunque, la principale figura di riferimento per per quanto concerne Per_2
l'accudimento.
Sussistono, dunque, allo stato, i presupposti per la conferma dell'affido esclusivo del minore alla sig.ra Pt_1
resterà collocato presso la madre, cui è conseguentemente assegnata la Per_2
casa familiare.
8 Venendo al regime delle visite paterne, sempre riprendendo le conclusioni cui sono pervenuti i Servizi Sociali, si osserva che contrariamente a quanto riscontrato all'inizio della presente procedura, il padre ha manifestato interesse nel rapporto con il figlio, rispettandone i tempi e i bisogni;
sebbene la madre abbia riferito condotte di abuso di alcol da parte del padre oltre che violente ai suoi danni e in generale un'inadeguatezza del padre come genitore, non si sono rilevate nel corso dell'osservazione condotte aggressive o abuso etilico;
non è stato possibile osservare la relazione padre-
figlio in un contesto più libero, a causa delle condotte ostacolanti materne;
l'esito degli incontri protetti è stato complessivamente positivo, atteso che il padre, a fronte dell'iniziale disinteresse, ha iniziato a ricostruire un rapporto col minore, aderendo al percorso di sostegno genitoriale ed instaurando così
una relazione di fiducia e collaborazione;
con particolare riferimento alle condotte della madre ostacolanti la relazione padre-figlio, è stato osservato che nonostante il progetto e le valutazioni degli operatori fossero orientati verso la realizzazione di incontri in forma libera, la madre non ha fornito il proprio consenso a tale percorso, riferendo peraltro di non essere disponibile ad accompagnare il minore agli incontri con il padre fino al mese di ottobre 2024 per motivi lavorativi;
detta interruzione del rapporto con il padre, rischia di compromettere le positive evoluzioni raggiunte fino ad oggi e ostacola il ripristino del rapporto padre-figlio.
In conclusione, il Servizio ha pertanto suggerito di proseguire gli incontri
9 con il sig. anche in modalità semi-libera o libera a seconda dei Pt_1
bisogni del minore, utili sia per proseguire nel percorso intrapreso,
nell'interesse per il minore, sia per ottenere ulteriori elementi valutativi.
Ha suggerito, infine, che sia disposto per il minore un percorso di valutazione presso il polo specialistico DSA di Modena o comunque le valutazioni psicologiche che si riterranno necessarie, alla luce delle difficoltà
scolastiche e relazionali del minore osservate nell'ambiente scolastico.
Al Tribunale, pertanto, si impone di recepire le indicazioni del Servizio
Sociale, al quale sarà demandato di proseguire nel percorso intrapreso secondo le modalità meglio specificate in dispositivo.
Va inoltre disposto l'invio del minore ad un servizio esterno di supporto psicologico, dove possa confrontarsi con figure neutrali, non coinvolte nel procedimento in essere e dove quindi possa sentirsi più libero di esprimersi.
I Servizi avranno cura di depositare direttamente al giudice tutelare una relazione sull'attività di vigilanza esercitata entro il 30.12.2025,
rapportandosi con gli psicologi che prenderanno in carico il minore.
Per ciò che afferisce, infine, al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per i figli fino al raggiungimento della autosufficienza economica,
va confermato, in considerazione dei redditi dichiarati dalle parti, che non risultano aver subito significative modifiche negli anni successivi, l'importo stabilito nell'ordinanza presidenziale di €. 400 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la disciplina del
10 Protocollo di questo Tribunale, riportata in dispositivo.
In particolare, la sig.ra risulta essere ancora in cerca di occupazione e Pt_1
deve pagare il canone mensile di locazione della casa coniugale,
ammontante ad €. 450 (doc. 4 parte ricorrente).
Ella risulta aver svolto lavoro stagionale presso un'Azienda Agricola (doc.
17) con introiti assolutamente esigui.
Dalle allegazioni del ricorrente ella risulterebbe svolgere lavoro “in nero”
durante l'anno come colf o badante.
Nondimeno, stante l'età non avanzata, sussiste senz'altro un onere a suo carico di reperire un'occupazione stabile e regolare, che le consenta di condurre una vita dignitosa.
Quanto al sig. dalle buste paga più recenti depositate in atti risulta Pt_1
uno stipendio mensile netto che si assesta intorno ai 1300 euro.
Sussistono dunque i presupposti per la conferma dell'assegno in favore del coniuge, come determinato in sede di udienza presidenziale.
Alla sig.ra spetterà anche l'assegno unico Parte_1
universale nella misura del 100%, stante l'affido esclusivo del figlio minore.
Non avendo il sig. contestato il proprio inadempimento relativamente Pt_1
agli obblighi di contribuzione economica nei confronti della moglie disposti dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 12.03.2022, nulla deducendo in proposito, sussistono altresì i presupposti per disporre che il datore di lavoro dello stesso corrisponda alla sig.ra in via diretta, gli Pt_1
11 emolumenti stabiliti in dispositivo.
Stante la reciproca soccombenza le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
[...]
, nata a Pitesti (ROMANIA) in [...] Parte_1
13/01/1979, e , nato a [...] Controparte_1
(ROMANIA) il giorno 17/02/1977, unitisi in matrimonio a Pitesti
(ROMANIA) in data 14/10/2001, con addebito a
[...]
; CP_1
2. Dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore nato il [...], con collocamento presso Persona_2
l'abitazione materna;
3. Assegna la casa familiare alla signora Parte_1
4. Incarica il Servizio sociale territorialmente competente
[...]
Area Nord), di organizzare incontri in forma Controparte_2
protetta tra il padre ed il figlio minore in luogo ed orario scelti dal
Servizio, con potere dello stesso di aumentarne la frequenza, anche in forma semi protetta e poi libera, qualora ciò sia ritenuto
12 corrispondere all'interesse del minore e potere di interromperli in caso contrario;
5. Dispone per il minore un percorso di valutazione presso il polo specialistico DSA di Modena o comunque l'invio del minore ad un servizio esterno di supporto psicologico;
6. Assegna ai Servizi termine per depositare relazione di aggiornamento direttamente al Giudice tutelare entro il 30.12.2025;
7. Con decorrenza dalla presente sentenza, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di €. 400,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
8. Pone a carico del sig. un assegno di mantenimento per la Pt_1
moglie di €. 200 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
9. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, in quanto affidataria in via esclusiva del figlio minore;
10. Ordina alla società con sede a Modena Strada Schiocchi CP_3
n. 12, datore di lavoro di in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, di corrispondere direttamente
13 all'avente diritto nata a [...] Parte_1
(ROMANIA) in data 13/01/1979, la somma complessiva di euro
600 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
dovuta da a titolo di assegno di mantenimento Controparte_1
per la moglie, somma da prelevarsi dalle spettanze del sig. Pt_1
11. Spese compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 15/01/2025.
Il Presidente rel.
Eleonora Ramacciotti
14