Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 92/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Olga Sergi
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/02/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/04/1982 a VA
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21, part II serie
A anno 1982) e che dall'unione sono nati i figli (10/11/1983), Per_1 Per_2
(13/08/1987) e (12/11/1988) maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno Per_3 riferito che con provvedimento del 2/02/2004 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio sostanzialmente senza condizioni.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
18/04/1982 a VA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 21, part II serie A anno 1982) e che dall'unione sono nati i figli Per_1
(10/11/1983), (13/08/1987) e (12/11/1988) maggiorenni ed Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, hanno riferito che con provvedimento del 2/02/2004 il
Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 18/04/1982 a Parte_1 Parte_2
VA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 21, part II serie A anno 1982) senza condizioni.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola