Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 23/11/2023, n. 17406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17406 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 17406/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09818/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9818 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Emiliano Pucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Collatina 76;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-dell’8 giugno 2017 recante parere contrario all’assegnazione in regolarizzazione di alloggio pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, che in data 22 novembre 2007 presentava al Comune di Roma istanza per la regolarizzazione della propria posizione in merito all’assegnazione dell’immobile sito in Via Pisino n. 18.
In data 3 aprile 2017, il Comune di Roma gli inviava una comunicazione con il seguente tenore: “l’istruttoria svolta d’ufficio - in sede di verifica dei requisiti previsti dalla normativa in materia di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica - non consente l’accoglimento dell’istanza di sanatoria presentata dalla S.V. per l’alloggio descritto in oggetto per il seguente motivo: reddito del nucleo familiare comprensivo della coniuge -OMISSIS--residente nell’alloggio fino al 20 novembre 2007, relativo all’anno di imposta 2006 eccedente il limite normativo previsto per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, stabili in euro diciottomila (Euro 18.000,00) (art. 50 e 53 della R.L. 27/2006; art. 21 L. 457/1978)”,
In data 22 luglio 2017, il Comune di Roma gli notificava, quindi, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-dell’8 giugno 2017 riportante il parere contrario all’assegnazione in regolarizzazione di alloggio, fondato sulla errata circostanza che il reddito del nucleo familiare al momento della verifica sarebbe stato comprensivo di quello della Sig.ra -OMISSIS-, e che, pertanto, nell’anno 2006 aveva ecceduto il limite legale (previsto per euro 18.000,00).
Deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
1) “Violazione di termini procedurali” avendo l’amministrazione violato senza alcuna giustificazione i termini di cui alla legge n. 241/90, avendo impiegato circa dieci anni per istruire la pratica. Senza tacere che lo stesso art. 20 l.cit. prevedeva, in caso di superamento dei termini per la chiusura del procedimento (30 giorni oppure 24 mesi ex L.R. 11/07 e L.27/53), che l’istanza era da ritenersi accolta per silentium;
2) Difetto di (parziale) istruttoria, avendo l’Amministrazione omesso, in primo luogo, di valutare compiutamente le disposizioni circa i limiti reddituali focalizzandosi esclusivamente sulla soglia economica di Euro 18.000,00, atteso che le disposizioni nazionali e regionali prevedevano il calcolo solo sul 60% del reddito, detratto il valore di Euro 6.000,00. Il Comune di Roma aveva pertanto omesso l’istruttoria ovvero erroneamente interpretato le norme legali e i dati in suo possesso.
In secondo luogo, l’art. 11 della legge regionale n. 12/99, precisava che il reddito doveva essere quello al momento della chiusura del bando di concorso, ossia nell’anno 2008. Nella peggiore delle ipotesi interpretative, infatti, deve essere presa in considerazione la “situazione esistente al momento della domanda volta ad ottenere la regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio” (TAR Lazio - Sede Roma, sent. n. 5658/2013).
Né poteva essere trascurato di aver conseguito la formale separazione personale dal coniuge nell’anno 2007, ossia prima della chiusura del bando/sanatoria (in data 26 marzo 2007, il Tribunale Civile di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi e gli assegnava in via esclusiva l’alloggio in questione);
3) “Difetto di motivazione” atteso che l’art. 53 della legge della Regione Lazio n. 27/2006 prevedeva che il reddito familiare da prendere in considerazione era quello degli effetti membri del nucleo familiare. Nella fattispecie, la Sig.-OMISSIS-, al momento della presentazione della domanda, non componeva più il proprio nucleo familiare, avendo nel corso dell’anno 2005 abbandonato la famiglia e cessato ogni rapporto, sicché il reddito dell’anno d’imposta 2006 della -OMISSIS-era irrilevante sia perché non era stato fruito dalla sua famiglia -OMISSIS-(cioè il ricorrente e i due figli minorenni); sia perché non contemplato dalle norme. Inoltre, il provvedimento di autorizzazione all’allontanamento e di separazione del Presidente del Tribunale, essendo datato 26 marzo 2007, fugava ogni dubbio circa la composizione del nucleo familiare e l’incidenza del reddito dell’ex coniuge.
4) “In via gradatamente subordinata. Qualora non venissero ritenuto corrette le eccezioni sinora sollevate si vorrà in ogni caso tenere conto che il Comune di Roma, in forza del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, sia tenuto, in caso di impossibilità a procedere a sanatoria, a stipulare un nuovo contratto di locazione secondo gli accordi territoriali ex lege 431/98”.
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo, di contro, quanto segue:
- che il sig. -OMISSIS-, aveva già presentato domanda ex L.r. 18/2000 per l’immobile di proprietà di Roma Capitale sito in Roma in via Pisino n. 18, lotto 5, pal. 5, interno 10, BU 1069665, dichiarando di risiedervi con un nucleo familiare composto dal richiedente, dalla coniuge -OMISSIS- e dai figli -OMISSIS-; tale istanza aveva esito negativo (D.D. 24 del 18.01.2006) per reddito superiore al limite normativo;
- che in data 15.12.2007, il ricorrente aveva presentato nuovamente la domanda ex art. 53 L. Regione Lazio n. 27/2006 di assegnazione in regolarizzazione per lo stesso alloggio, dichiarando che il nucleo familiare fosse composto dallo stesso richiedente e solo dai figli -OMISSIS-. Nella domanda dichiarava altresì di avere un reddito di imponibile relativo al periodo d’imposta anno 2006 (dichiarazione presentata in data 14/12/2007) pari ad € 22.853,00;
- che in seguito a verifiche anagrafiche l’ufficio accertava che il richiedente risultava essere coniugato dall’11.08.1991 con la sig. -OMISSIS- e che quest’ultima risultava essere stata residente nell’alloggio oggetto di domanda fino alla data del 20.11.2007;
- che in adempimento a richiesta istruttoria, il ricorrente, in data 13.10.2009, presentava documentazione, acquisita dall’ Ufficio Politiche Abitative con prot. n. -OMISSIS-, contenente il CUD 2007 della sig.ra -OMISSIS-e copia dell’omologa di separazione risalente al 28.03.2008, e quindi successiva all’ anno di imposta 2006 per cui l’Ufficio si attivava presso l’Agenzia delle Entrate al fine di acquisire la certificazione relativa al reddito del nucleo familiare del richiedente;
- che dagli accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate emergeva che i coniugi avevano presentato dichiarazione congiunta per gli anni 2006 e 2007 e che il reddito del nucleo familiare superava il limite normativo previsto per ottenere l’assegnazione dell’alloggio;
- che, quindi, procedeva ad effettuare i calcoli del reddito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 ex L. n. 457/78 e lo stesso risultava essere superiore al limite stabilito in € 18.000,00 dagli artt. 50 e 53 della legge Regione Lazio n. 27/2006;
- che la valutazione del reddito, poiché la domanda era stata presentata in data 15/12/2007, non poteva che essere riferita all’anno di imposta 2006, ossia all’anno fiscale antecedente alla data della presentazione della domanda, unico disponibile;
- che al riguardo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1723/2012, pronunciandosi su un caso analogo a quello in oggetto, aveva affermato “appare allora evidente che l’ente gestore non avrebbe potuto tenere conto, giusto anche il disposto dell’art 53, comma 2 lett. b), l.r. n. 27/2006, del reddito posseduto dall’istante a tale poca, e dunque quello relativo all’anno di imposta 2006, documentato dal Cud 2007, pacificamente superiore nel caso di specie alla soglia massima consentita per l’ottenimento del beneficio”. E ancora “in base a quanto disposto dell'art. 53, comma 2, lett. b), L.R. n. 27 del 2006 il reddito posseduto dall'istante all'epoca della domanda deve riferirsi al reddito annuo, quindi, al reddito relativo all'anno di imposta 2006, l'unico accertabile ufficialmente con relativa certezza, il quale è pacificamente superiore nel caso di specie alla soglia massima consentita per l'ottenimento del beneficio” (Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2018 n. 7185);
- che inoltre l’intestato T.A.R., sezione terza quater, con sentenza n. 2525 del 26/02/2020, nel decidere un caso analogo, aveva statuito che “ come evidenziato nella relazione depositata dalla Amministrazione resistente, il reddito da tenere in considerazione ai fini dell’accesso alla regolarizzazione non può che essere quello relativo all’anno 2006 , essendo l’unico conoscibile al momento della presentazione delle domande…”;
- che inoltre Consiglio di Stato, sentenza n. 08222/2023 in merito all’applicazione dell’art. 53, comma 2, lett. b) della L.r. n. 27/2006, aveva affermato che: “La disposizione in questione prevede che “ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui all’articolo 50, comma 2 bis”. Con ogni evidenza, il limite reddituale viene prefigurato, nel paradigma normativo, con riferimento al duplice profilo: a) oggettivo (dovendosi trattare di “reddito annuo complessivo”, riferito all’intero nucleo familiare); b) temporale (dovendo lo stesso essere accertato con riguardo al “momento di presentazione della domanda”. Si tratta, con ciò, di un parametro di natura statica, per il quale l’annualità di riferimento non può che essere riferita – sia per ragioni di ordine pratico (trattandosi dell’unico dato disponibile alle verifiche), che per motivi di coerenza logica (dovendo trattarsi di riferimento certo ed obiettivo, acquisito “fotografando” la situazione esistente) – all’anno fiscale (immediatamente) antecedente alla data di formalizzazione della domanda, senza possibilità di accordare rilievo alle modifiche della situazione reddituale dinamicamente intervenute (o sopravvenute), in eccesso o in difetto, nel tratto temporale che separa la conclusione dell’anno fiscale dal momento, del tutto variabile e contingente, di concreta presentazione della domanda (in tali sensi si è, del resto, diffusamente pronunziata la giurisprudenza in materia: cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V., 20 dicembre 2018, n. 7185 e Id. 26 marzo 2012, n. 1723)”.
3. Alla pubblica udienza del 17 novembre 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
5. A tal fine deve rilevarsi – ai sensi dell’art. 74 c.p.a., secondo cui “Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” – che ai fini della determinazione del reddito familiare no può che farsi riferimento, come peraltro già statuito da questo stesso giudice amministrativo nelle analoghe fattispecie riportate, all’ultime dichiarazione dei redditi regolarmente presenta e quindi disponibile rispetto alla data di presentazione dell’istanza in discussione.
Solo quest’ultima, infatti, accerta in senso giuridico i redditi posseduti, e non già i fatti successivamente intervenuti, i quali avranno rilevanza giuridica solo se inclusi nella successiva dichiarazione fiscale.
6. In ragione di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
7. Attese tuttavia le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.