Sentenza 30 gennaio 1990
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 25 marzo 2021, il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, relativamente al reato concorrente oggetto di nuova contestazione. 1.1.- Il giudizio a quo è stato instaurato mediante decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di D. L.P., chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 giugno 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 25 marzo 2021, il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, relativamente al reato concorrente oggetto di nuova contestazione. 1.1.- Il giudizio a quo è stato instaurato mediante decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di D. L.P., chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/1990, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1990 |
Testo completo
Non massimata.*