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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6436 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2080/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 2080/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. CORTELLESI DAVIDE ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 20.1.2025, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
CP_ Tribunale di Roma, l' chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720240021324909000, notificato in data 9.12.2024, relativo al pagamento della somma di € 4.777,94, per contributi accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti dal 10/2022-9/2023.
A tal fine ha dedotto:
che l'iscrizione della ricorrente è stata effettuata dall' , il quale asserisce di avervi provveduto a CP_2
seguito di delibera di iscrizione pervenuta dalla CCIAA in qualità di socia unica e amministratrice unica della Cicli Benedetti S.r.l., società nella quale risultava occupato un commesso di negozio (il figlio della ricorrente Signor con qualifica di apprendista e, quindi, secondo l' , non Persona_1 CP_2
adeguato alla mansione di gestore dell'attività; che tale accertamento è errato in quanto: i) la ricorrente è socia al 51% della predetta società, detenuta pagina 1 di 5 per il restante 49% dal marito ii) la ricorrente svolge solo l'attività di amministratrice Persona_2
senza alcun coinvolgimento nella gestione operativa e commerciale del negozio;
iii) il fatto che il figlio,
sia stato assunto con qualifica di apprendista e successivamente con contratto full Persona_1
time non implica affatto che il medesimo non fosse in grado di gestire il negozio o che la ricorrente vi svolgesse attività lavorativa.
2.- Istituitosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso siccome CP_1
infondato.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- In punto di diritto, va ricordato che l'art. 29 co. 1 della legge 03.06.1975, n. 160, così come modificato dall'art. 1 co. 204 legge 23.12.96 n. 662, dispone che l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dell' sussiste per i soggetti che siano in possesso dei CP_1
seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Non solo. Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996
n. 662 il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e CP_3
detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art.
2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente” (Cass. 3835/16).
pagina 2 di 5 La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito: che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del dl. n. 78 del 2010, conv. RG
n 2844/2015 in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa"
(Cass. 1759/2021); che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/2012); che tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, poiché si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza, laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord.
10426/18); che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della SR (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. ord. 10426/2018). che, sebbene ricada sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo,
pagina 3 di 5 possono assumere rilevanza, “ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova dell'apporto all'attività di impresa, la collaborazione e la abituale ingerenza dell'amministratore nell'ambito produttivo dell'azienda, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/ o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere ad esempio, quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti, Cass.11.7.2012, n. 11685)” (Cass., 9.8.2019, n. 21295).
4.- Nel caso di specie risulta documentato: che la ricorrente, quale socia al 51% e amministratrice della società che svolge dal 16.9.21 Parte_2
commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero, risulta iscritta dal 28.9.21 alla camera di commercio come titolare di attività commerciale;
che la società in questione è partecipata per il restante 49% dal marito della ricorrente,
[...]
il quale è dipendente a tempo pieno della socc. Coop. Banca di Credito Cooperativo di Roma dal Per_2
1988 all'attualità (dicembre 2024); che la ricorrente non è iscritta sin dal 1992 ad alcuna gestione pensionistica;
che la società in questione, sin dalla sua costituzione, ha avuto un unico dipendente, Persona_1
assunto in data 1.10.2021 con contratto di apprendistato professionalizzante per l'acquisto della
[...]
qualifica di commesso di negozio.
5.- Tali risultanze documentali costituiscono una serie di concordanti elementi presuntivi che consentono di ritenere provato lo svolgimento da parte della ricorrente di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, rappresentati: dal mancato svolgimento da parte della ricorrente di altra attività lavorativa;
dal carattere familiare dell'azienda; dal fatto che l'altro socio, come lavoratore subordinato a tempo pieno di altro datore di lavoro, non ha avuto modo di partecipare all'attività commerciale aziendale;
dal fatto che la società ha avuto sin dalla sua costituzione un solo dipendente, figlio dei due soci, assunto con contratto di apprendistato professionalizzate per conseguire la qualifica di commesso, circostanza che presuppone l'assunzione da parte del datore di lavoro trasmettere all'apprendista la necessaria formazione e che è incompatibile con l'idea, prospettata in ricorso (ma senza articolare richieste istruttorie) che l'apprendista in questione (o commesso, una volta conseguita la qualifica) fosse in realtà in grado di occuparsi della gestione operativa e commerciale del negozio nel periodo oggetto della richiesta di contributi (10/2022-9/2023).
6.- Di contro, parte ricorrente non ha allegato né offerto di provare circostanze intese a superare tali riscontri documentali.
pagina 4 di 5 7.- Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: rigetta il ricorso. CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in € 1300,00, oltre accessori come per legge
Roma, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 2080/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. CORTELLESI DAVIDE ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 20.1.2025, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
CP_ Tribunale di Roma, l' chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720240021324909000, notificato in data 9.12.2024, relativo al pagamento della somma di € 4.777,94, per contributi accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti dal 10/2022-9/2023.
A tal fine ha dedotto:
che l'iscrizione della ricorrente è stata effettuata dall' , il quale asserisce di avervi provveduto a CP_2
seguito di delibera di iscrizione pervenuta dalla CCIAA in qualità di socia unica e amministratrice unica della Cicli Benedetti S.r.l., società nella quale risultava occupato un commesso di negozio (il figlio della ricorrente Signor con qualifica di apprendista e, quindi, secondo l' , non Persona_1 CP_2
adeguato alla mansione di gestore dell'attività; che tale accertamento è errato in quanto: i) la ricorrente è socia al 51% della predetta società, detenuta pagina 1 di 5 per il restante 49% dal marito ii) la ricorrente svolge solo l'attività di amministratrice Persona_2
senza alcun coinvolgimento nella gestione operativa e commerciale del negozio;
iii) il fatto che il figlio,
sia stato assunto con qualifica di apprendista e successivamente con contratto full Persona_1
time non implica affatto che il medesimo non fosse in grado di gestire il negozio o che la ricorrente vi svolgesse attività lavorativa.
2.- Istituitosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso siccome CP_1
infondato.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- In punto di diritto, va ricordato che l'art. 29 co. 1 della legge 03.06.1975, n. 160, così come modificato dall'art. 1 co. 204 legge 23.12.96 n. 662, dispone che l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dell' sussiste per i soggetti che siano in possesso dei CP_1
seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Non solo. Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996
n. 662 il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e CP_3
detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art.
2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente” (Cass. 3835/16).
pagina 2 di 5 La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito: che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del dl. n. 78 del 2010, conv. RG
n 2844/2015 in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa"
(Cass. 1759/2021); che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/2012); che tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, poiché si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza, laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord.
10426/18); che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della SR (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. ord. 10426/2018). che, sebbene ricada sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo,
pagina 3 di 5 possono assumere rilevanza, “ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova dell'apporto all'attività di impresa, la collaborazione e la abituale ingerenza dell'amministratore nell'ambito produttivo dell'azienda, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/ o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere ad esempio, quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti, Cass.11.7.2012, n. 11685)” (Cass., 9.8.2019, n. 21295).
4.- Nel caso di specie risulta documentato: che la ricorrente, quale socia al 51% e amministratrice della società che svolge dal 16.9.21 Parte_2
commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero, risulta iscritta dal 28.9.21 alla camera di commercio come titolare di attività commerciale;
che la società in questione è partecipata per il restante 49% dal marito della ricorrente,
[...]
il quale è dipendente a tempo pieno della socc. Coop. Banca di Credito Cooperativo di Roma dal Per_2
1988 all'attualità (dicembre 2024); che la ricorrente non è iscritta sin dal 1992 ad alcuna gestione pensionistica;
che la società in questione, sin dalla sua costituzione, ha avuto un unico dipendente, Persona_1
assunto in data 1.10.2021 con contratto di apprendistato professionalizzante per l'acquisto della
[...]
qualifica di commesso di negozio.
5.- Tali risultanze documentali costituiscono una serie di concordanti elementi presuntivi che consentono di ritenere provato lo svolgimento da parte della ricorrente di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, rappresentati: dal mancato svolgimento da parte della ricorrente di altra attività lavorativa;
dal carattere familiare dell'azienda; dal fatto che l'altro socio, come lavoratore subordinato a tempo pieno di altro datore di lavoro, non ha avuto modo di partecipare all'attività commerciale aziendale;
dal fatto che la società ha avuto sin dalla sua costituzione un solo dipendente, figlio dei due soci, assunto con contratto di apprendistato professionalizzate per conseguire la qualifica di commesso, circostanza che presuppone l'assunzione da parte del datore di lavoro trasmettere all'apprendista la necessaria formazione e che è incompatibile con l'idea, prospettata in ricorso (ma senza articolare richieste istruttorie) che l'apprendista in questione (o commesso, una volta conseguita la qualifica) fosse in realtà in grado di occuparsi della gestione operativa e commerciale del negozio nel periodo oggetto della richiesta di contributi (10/2022-9/2023).
6.- Di contro, parte ricorrente non ha allegato né offerto di provare circostanze intese a superare tali riscontri documentali.
pagina 4 di 5 7.- Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: rigetta il ricorso. CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in € 1300,00, oltre accessori come per legge
Roma, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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