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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3775 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3775/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 12.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA F. GARRANO
N. 1, presso lo studio dell'avv. GIRMENIA VIVIANA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Pachino in via Belice n. 20, elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA BUONARROTI N. 20, presso lo studio dell'avv. CAMBARERI VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 15.10.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 01/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 12.6.1989.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 12.6.1989 in Comune di Pachino;
- che dall'unione è nata la figlia l'11.2.1988, oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente;
- di essersi separati consensualmente con verbale del 10.10.2011, omologato con decreto n. 378/2011, emesso da questo Tribunale in data 27.10.2011 e depositato il 31.10.2011 (v. documenti allegati), alle condizioni di seguito indicate:
1. “I coniugi vivranno separati: il marito abiterà nella casa coniugale, di proprietà esclusiva dello stesso sita in Pachino, Via F.lli Bandiera, 116, la moglie resterà libera di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2. La figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, studentessa universitaria Per_1
in Giurispreudenza, abiterà con la madre;
3. Il sig. si impegna a corrispondere alla figlia la somma di Parte_1 Persona_2
euro 600,00 mensili, a titolo di mantenimento, inoltre, il padre e la madre si imegnano a corrispondere alla stessa tutto il necessario per spese universitarie e di vita (retta, vestiario, spese medichee quan'altro necessario per il suo mantenimento);
4. La OR rinuncia a qualsiasi pretesa di emolumenti a carico del marito;
Parte_2
5. Sulla casa coniugale nulla question, atteso che essa è di proprietà esclusiva del marito, signor
; Parte_1
6. Per ciò che riguarda gli arredi contenuti nella casa coniugale, si da atto che è intervenuto separato accord e le parti in questa sede, non ha nulla a pretendere l'una dall'altro.
7. Si conviene, inoltre, che l'automobile, tipo Citroen Picasso targata BZ 490 DX, intestate al signor
verrà trasferita in proprietà alla OR , ed il marito pagherà le Parte_1 Parte_2 spese di trascrizione al PRA;
si conviene, altresì, che l'autocarro Fiat tipo Ducato di proprietà di entrambi i coniugi rimarrà in proprietà esclusiva del signor e, conseguentemente, Parte_1
la moglie cede la propria quota di proprietà su detto automezzo al marito , il quale Parte_1
pagherà le spese di trascrizione al PRA;
8. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso e autorizzazione per il rilascio del passaporto da parte della competente Autorità di P.S.;”
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato secondo il rito concordatario il 12/06/1989 a Pachino, trascritto al n°45, Parte II, Serie A, Anno 1989 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pachino, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
pagina 2 di 4 Comune di Pachino di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con compensazione delle spese del presente procedimento;
2. rispetto alla pronuncia di separazione, decreto di omologa n. 378/2011reso dal Tribunale di
Siracusa, depositato in cancelleria il 31/10/2011 con acquisita efficacia del 01/12/2011, nel giudizio iscritto al n. 1379/2011 R.G, confermare le condizioni ivi previste eccetto la condizione di cui al punto 3 del ricorso, inerente il contributo al mantenimento della figlia da parte Persona_2
di entrambi i genitori, che va quindi revocato perchè maggiorenne ed economicamente indipendente.
All'esito dell'udienza dell'11.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 12.6.1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno 1989
(Anno 1989 – n. 45 – Parte II); prende atto delle pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 13.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3775/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 12.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA F. GARRANO
N. 1, presso lo studio dell'avv. GIRMENIA VIVIANA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Pachino in via Belice n. 20, elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA BUONARROTI N. 20, presso lo studio dell'avv. CAMBARERI VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 15.10.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 01/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 12.6.1989.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 12.6.1989 in Comune di Pachino;
- che dall'unione è nata la figlia l'11.2.1988, oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente;
- di essersi separati consensualmente con verbale del 10.10.2011, omologato con decreto n. 378/2011, emesso da questo Tribunale in data 27.10.2011 e depositato il 31.10.2011 (v. documenti allegati), alle condizioni di seguito indicate:
1. “I coniugi vivranno separati: il marito abiterà nella casa coniugale, di proprietà esclusiva dello stesso sita in Pachino, Via F.lli Bandiera, 116, la moglie resterà libera di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2. La figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, studentessa universitaria Per_1
in Giurispreudenza, abiterà con la madre;
3. Il sig. si impegna a corrispondere alla figlia la somma di Parte_1 Persona_2
euro 600,00 mensili, a titolo di mantenimento, inoltre, il padre e la madre si imegnano a corrispondere alla stessa tutto il necessario per spese universitarie e di vita (retta, vestiario, spese medichee quan'altro necessario per il suo mantenimento);
4. La OR rinuncia a qualsiasi pretesa di emolumenti a carico del marito;
Parte_2
5. Sulla casa coniugale nulla question, atteso che essa è di proprietà esclusiva del marito, signor
; Parte_1
6. Per ciò che riguarda gli arredi contenuti nella casa coniugale, si da atto che è intervenuto separato accord e le parti in questa sede, non ha nulla a pretendere l'una dall'altro.
7. Si conviene, inoltre, che l'automobile, tipo Citroen Picasso targata BZ 490 DX, intestate al signor
verrà trasferita in proprietà alla OR , ed il marito pagherà le Parte_1 Parte_2 spese di trascrizione al PRA;
si conviene, altresì, che l'autocarro Fiat tipo Ducato di proprietà di entrambi i coniugi rimarrà in proprietà esclusiva del signor e, conseguentemente, Parte_1
la moglie cede la propria quota di proprietà su detto automezzo al marito , il quale Parte_1
pagherà le spese di trascrizione al PRA;
8. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso e autorizzazione per il rilascio del passaporto da parte della competente Autorità di P.S.;”
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato secondo il rito concordatario il 12/06/1989 a Pachino, trascritto al n°45, Parte II, Serie A, Anno 1989 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pachino, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
pagina 2 di 4 Comune di Pachino di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con compensazione delle spese del presente procedimento;
2. rispetto alla pronuncia di separazione, decreto di omologa n. 378/2011reso dal Tribunale di
Siracusa, depositato in cancelleria il 31/10/2011 con acquisita efficacia del 01/12/2011, nel giudizio iscritto al n. 1379/2011 R.G, confermare le condizioni ivi previste eccetto la condizione di cui al punto 3 del ricorso, inerente il contributo al mantenimento della figlia da parte Persona_2
di entrambi i genitori, che va quindi revocato perchè maggiorenne ed economicamente indipendente.
All'esito dell'udienza dell'11.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 12.6.1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno 1989
(Anno 1989 – n. 45 – Parte II); prende atto delle pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 13.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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