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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1444 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
(già (C.F. ) Parte_1 Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maida;
(già (C.F. ) Parte_3 Parte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Torchia;
ATTORI A SEGUITO DI RIASSUNZIONE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3 Parte_5
(C.F. ); (C.F. ); C.F._4 Parte_6 C.F._5
(C.F. ); (C.F. Parte_7 C.F._6 Parte_8
); (C.F. ); C.F._7 Parte_9 C.F._8
(C.F. ); Parte_10 C.F._9 Parte_11
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._10 Parte_12
); (C.F. C.F._11 Parte_13
; (C.F. ); C.F._12 Parte_14 C.F._13 rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Tolone;
1 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._14
Luca Tolone;
CONVENUTI
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(ora ) e (ora Parte_2 Parte_1 Parte_4 Parte_3
hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi che Persona_1 nato a [...] il [...], deceduto nell'anno 2011, era il loro padre biologico, nonché ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le relative annotazioni.
Hanno dunque evocato in giudizio gli eredi di , ai sensi dell'art. 276, Persona_1
comma 1, c.c..
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno aderito alla domanda attorea.
In data 14.12.2021 si è costituita , consorte del deceduto Controparte_2 Per_1
aderendo alla domanda degli attori.
[...]
Con ordinanza del 17.10.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di permettere alle parti di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio e relativa all'ammissibilità della domanda, stante l'insussistenza del preventivo disconoscimento della paternità, da parte del marito di , o di altra pronuncia idonea a demolire lo stato di figlio Controparte_3
goduto sino a quel momento dagli attori.
Si è in particolare osservato che ai sensi dell'art. 269 c.c. la paternità può essere giudizialmente dichiarata nei casi in cui il riconoscimento è ammesso e che ai sensi dell'art. 253 c.c. “in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova”. Come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (sent. n. 8268/2023), «È impossibile, nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo cui risulta uno status contrastante. L'art. 269, comma 1, c.c. pone la regola (comune al riconoscimento, ex art. 253 c.c. e all'azione di reclamo dello stato di figlio legittimo, ex art. 239, comma 4, c.c.) in forza della quale la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate soltanto "nei casi i cui il riconoscimento è ammesso" e l'art. 253 c.c. prescrive che tale atto non è ammesso quando si ponga "in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova". Ne deriva che sia
l'accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l'atto di
2 riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano "in contrasto" con lo stato di figlio preesistente (art. 253 c.c.), allo scopo di impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed indivisibile dello status.
(…) Presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio (così come per il riconoscimento) è, dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente.
Atteso che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (art. 243 bis c.c. e ss., per quel che rileva in questa sede), sulla contestazione dello stato di figlio (art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.)». Al riguardo, la Corte Costituzionale (sentenza n. 177 del luglio 2022), chiamata ad intervenire sulla questione, ha escluso profili di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c., in rapporto all'art. 253 c.c., affermando la legittimità della scelta del legislatore di richiedere la previa demolizione in via giudiziale dello status, anziché una sua rimozione automatica per effetto del successivo accertamento di un'identità contrastante.
All'udienza del 07.12.2023 le parti hanno dichiarato di avere proceduto ad introdurre il giudizio di disconoscimento della paternità; pertanto è stata dichiarata la sospensione del giudizio.
In data 23.08.2024 gli attori hanno riassunto il giudizio depositando altresì la sentenza di disconoscimento munita della certificazione di passaggio in giudicato;
è stata dunque fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Alla successiva udienza, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
La domanda volta alla dichiarazione di paternità è fondata.
Risulta dagli atti del giudizio che il Tribunale di Crotone, con sentenza del 04.04.2024 depositata il 09.04.2024 passata in giudicato come da certificazione in atti del 07.08.2024, ha accolto la domanda di disconoscimento di paternità spiegata da e Parte_4
, dichiarando che questi ultimi non sono figli di , marito della Parte_2 Parte_15 madre all'epoca del concepimento.
La sentenza ha altresì disposto che gli attori acquisissero il cognome materno . Parte_1
Ciò posto, le accurate indagini genetiche eseguite dal Ctu nominato nel corso del presente giudizio hanno consentito di accertare che è, con elevato grado di Persona_1
probabilità, il padre biologico degli attori.
3 Il Ctu ha infatti evidenziato che esiste compatibilità genetica tra gli attori in riassunzione e con i convenuti, tutti figli del defunto Parte_1 Parte_3 Per_1
[...]
Invero, in assenza del campione di DNA del defunto non è stato possibile Persona_1
determinare mediante calcolo biostatistico la probabilità di paternità, ma, in considerazione delle risultanze della ctu – la quale, a mezzo di indagine biologico-molecolare sull'aplotipo del cromosoma Y, ha permesso di accertare la parentela tra l'attore ed Parte_1
i convenuti di sesso maschile nonché, a mezzo di indagine molecolare sui polimorfismi del cromosoma X, la condivisione dello stesso padre biologico da parte dell'attrice Parte_3
e le convenute di sesso femminile – si può ritenere che, in ragione della
[...]
sussistente compatibilità genetica, e siano figli di Parte_1 Parte_3
. Persona_1
Gli esiti di tali indagini, rimasti incontestati, possono essere posti a fondamento della decisione, in quanto sorretti da idonea motivazione.
Deve dunque dichiararsi che , nato a [...] il [...], Persona_1
deceduto nell'anno 2011, era il padre biologico di nato a [...] il Parte_1
10.11.1976 e di nata a [...] il [...]. Parte_3
Come richiesto dagli attori, il relativo cognome deve essere sostituito dal Parte_1 cognome . Per_1
Considerata l'adesione dei convenuti alla domanda attorea, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
Gli onorari di Ctu, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico delle parti in solido tra loro, con la precisazione che poiché l'attore (già Parte_1
) è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la quota parte del medesimo Parte_2
(pari ad ¼), in misura dimidiata, deve essere annotata tra le spese anticipate dall'Erario; le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste nella misura di ¼ a carico dell'Erario e per il resto a carico delle altre parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, nella superiore composizione collegiale, così provvede:
4 - dichiara che nato a [...] il [...], deceduto Persona_1 nell'anno 2011, era il padre di nato a [...] il [...] e di Parte_1
nata a [...] il [...]; Parte_3
- dispone che gli attori assumano il cognome paterno, ossia “ , sostituendolo al Per_1 cognome della madre “ , così da chiamarsi “ ” e “ Parte_1 Parte_10 Pt_16
, con ogni conseguente formalità;
[...]
- dispone che l'Ufficiale di Stato civile competente provveda alle annotazioni conseguenti a margine dell'atto di nascita degli attori;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- pone gli onorari di Ctu, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro, con la precisazione che poiché l'attore (già Parte_1 [...]
) è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la quota parte del medesimo (pari Parte_2
ad ¼), in misura dimidiata, deve essere annotata tra le spese anticipate dall'Erario; pone le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, nella misura di ¼ a carico dell'Erario e per il resto a carico delle altre parti, in solido tra loro.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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