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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2024, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2198 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Emanuela Carlino, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale
Per l'udienza del 08/07/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/05/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Galatone (LE) il 30/09/1989;
- che dalla loro unione sono nati tre figli: , il 20/07/1990, il Per_1 Per_2
14/11/1991 e il 19/09/1997, tutti economicamente indipendenti;
Per_3
- che il rapporto coniugale è in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e, nel rispetto dei termini di legge, sia dichiarata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti, come sopra integrata, può essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
2 Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Galatone (LE), il 30/09/1989
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 107, parte II, serie A, anno 1989), alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/09/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2198 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Emanuela Carlino, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale
Per l'udienza del 08/07/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/05/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Galatone (LE) il 30/09/1989;
- che dalla loro unione sono nati tre figli: , il 20/07/1990, il Per_1 Per_2
14/11/1991 e il 19/09/1997, tutti economicamente indipendenti;
Per_3
- che il rapporto coniugale è in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e, nel rispetto dei termini di legge, sia dichiarata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti, come sopra integrata, può essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
2 Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Galatone (LE), il 30/09/1989
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 107, parte II, serie A, anno 1989), alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/09/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3