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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2126/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv. Concetta Zuppardi -opponente-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_2
c.f.: e , nata ad [...] il [...] e residente C.F._2 Parte_1
in Roma, via Amedeo Bocchi n. 79 c.f.: , rappresentate e difese C.F._3 dall'avv. Salvatore Marziano -opposte-
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 cp.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. conveniva CP_1 in giudizio le sig.re e proponendo opposizione all'esecuzione forzata di Parte_1 CP_2 quanto disposto dal Tribunale di Siracusa con ordinanza di rilascio del 28.03.2023 resa nell'ambito del procedimento possessorio n. 2064/2022 R.G. del Tribunale di Siracusa. Con l'ordinanza di cui sopra era stato disposto il rilascio degli immobili siti in Pachino, c.da Carrubela in catasto al fg. 30 part.lle 1290 (appendice triangolare e parte di maggiore estensione), e dell'immobile rurale fg n. 30 part.lla n. 50 sempre in c.da tenere di Pachino oltre che al ripristino dei varchi di accesso Per_1
e della gradinata di collegamento tra la maggiore porzione della part.lla 1290 e ma minore porzione di forma triangolare, con condanna al pagamento delle spese processuali per la complessiva somma di €. 3.530,00. Parte opponente contestatava la validità/irregolarità del precetto siccome inappropriato per i fini esecutivi in discorso stante che la normativa prevista per dare esecuzione ai provvedimenti di natura cautelare - indicata in opposizione- “esclude di ricorrere all'esecuzione forzata e con la modalità preannunciata a mezzo l'atto di precetto opposto ai sensi dell'art. 615, I comma cpc.
Si costituiva in giudizio parte opposta, eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di opposizione, perfezionatasi a mezzo notifica da parte dell'ufficiale giudiziario e non a mezzo pec, come previsto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e nel merito l'infondatezza della proposta opposizione, chiedendone il rigetto con la condanna alle spese e compensi di giudizio.
Chiamata all'udienza del 15.04.2024, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla preliminare eccezione formulata da parte convenuta di nullità della notifica dell'atto di opposizione. La Corte di Cassazione, con il principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 16189, pubblicata l'8 giugno 2023, ha chiarito che la violazione della normativa e delle regole tecniche in materia di notificazioni degli atti processuali a mezzo della posta elettronica certificata (PEC) e di deposito con modalità telematiche determina la nullità e non l'inesistenza della notifica. Il principio
è in linea con il regime delle nullità processuali, incluse quelle relative alla notifica, che sono di regola sanabili se l'atto raggiunge lo scopo (artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c., secondo Cass., sent. 8 novembre
2017, n. 26476, secondo cui la costituzione del convenuto sana ogni vizio). L'atto inesistente, diversamente dall'atto nullo, non può essere corretto, sanando il vizio. Esso, quindi, non è idoneo a produrre effetti processuali. In tema di notificazioni la giurisprudenza di legittimità ravvisa l'inesistenza «oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (Cass., Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917; in tema di inesistenza della notifica si veda anche Cass., sent. 27 aprile 2017, n. 13090; Cass., ord. 15 febbraio
2019, n. 4529). La categoria dell'inesistenza introduce quindi delle ipotesi di nullità (insanabile) per inosservanza delle forme previste per gli atti del processo senza incorrere nella violazione del principio di tassatività (art. 156, comma 1, c.p.c.).
Nel caso che ci occupa, non siamo in presenza di un atto inesistente, ma di un atto nullo per mancata osservanza delle modalità notificatorie (la notifica dell'atto andava effettuata a mezzo pec al difensore e non per il tramite dell'ufficiale giudiziario sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149). Va rilevato, però, che essendosi parte opposta ritualmente costituita in giudizio esplicando in pieno le proprie difese, va rigettata la proposta eccezione avendo, comunque l'atto
(eventualmente nullo ma non inesistente), raggiunto il suo scopo. In merito all'eccezione formulata da parte opponente, questo Giudice rileva che poiché l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito, non
è mai suscettibile di esecuzione ma soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 699-duodecies c.p.c., richiamato dal capoverso dell'art. 703 c.p.c., sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento interdittale (Cass. civ., sez. III, sent., 19 settembre 2022, n. 27392). Se è pur vero che parte opposta ha errato nell'intimare con atto di precetto il rilascio degli immobili oggetto dell'ordinanza resa in sede possessoria, va rilevato che correttamente parte opposta ebbe a richiedere nel precetto anche il pagamento delle spese del giudizio possessorio, per il quale la richiesta a mezzo del precetto risultava regolare.
Per quanto riguarda il merito della questione essendo stata data piena esecuzione del provvedimento impugnato sia in ordine al rilascio dei beni (verbale redatto dall'Ufficiale giudiziario depositato in atti), che in ordine all'accordo raggiunto dalle parti in ordine al pagamento delle spese di giudizio
(pec di risposta dell' 11.03.2024 dell'Avv. S. Marziano e successiva contabile del bonifico effettuato), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La dichiarazione di cessazione del contendere, nonché la reciproca soccombenza nelle diverse questioni affrontate, inducono questo Giudice a compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2126/2023 R.G.A.C., così statuisce:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Siracusa il 10.01.2025
Il giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
SENTENZA DEPOSITATA TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2126/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv. Concetta Zuppardi -opponente-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_2
c.f.: e , nata ad [...] il [...] e residente C.F._2 Parte_1
in Roma, via Amedeo Bocchi n. 79 c.f.: , rappresentate e difese C.F._3 dall'avv. Salvatore Marziano -opposte-
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 cp.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. conveniva CP_1 in giudizio le sig.re e proponendo opposizione all'esecuzione forzata di Parte_1 CP_2 quanto disposto dal Tribunale di Siracusa con ordinanza di rilascio del 28.03.2023 resa nell'ambito del procedimento possessorio n. 2064/2022 R.G. del Tribunale di Siracusa. Con l'ordinanza di cui sopra era stato disposto il rilascio degli immobili siti in Pachino, c.da Carrubela in catasto al fg. 30 part.lle 1290 (appendice triangolare e parte di maggiore estensione), e dell'immobile rurale fg n. 30 part.lla n. 50 sempre in c.da tenere di Pachino oltre che al ripristino dei varchi di accesso Per_1
e della gradinata di collegamento tra la maggiore porzione della part.lla 1290 e ma minore porzione di forma triangolare, con condanna al pagamento delle spese processuali per la complessiva somma di €. 3.530,00. Parte opponente contestatava la validità/irregolarità del precetto siccome inappropriato per i fini esecutivi in discorso stante che la normativa prevista per dare esecuzione ai provvedimenti di natura cautelare - indicata in opposizione- “esclude di ricorrere all'esecuzione forzata e con la modalità preannunciata a mezzo l'atto di precetto opposto ai sensi dell'art. 615, I comma cpc.
Si costituiva in giudizio parte opposta, eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di opposizione, perfezionatasi a mezzo notifica da parte dell'ufficiale giudiziario e non a mezzo pec, come previsto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e nel merito l'infondatezza della proposta opposizione, chiedendone il rigetto con la condanna alle spese e compensi di giudizio.
Chiamata all'udienza del 15.04.2024, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla preliminare eccezione formulata da parte convenuta di nullità della notifica dell'atto di opposizione. La Corte di Cassazione, con il principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 16189, pubblicata l'8 giugno 2023, ha chiarito che la violazione della normativa e delle regole tecniche in materia di notificazioni degli atti processuali a mezzo della posta elettronica certificata (PEC) e di deposito con modalità telematiche determina la nullità e non l'inesistenza della notifica. Il principio
è in linea con il regime delle nullità processuali, incluse quelle relative alla notifica, che sono di regola sanabili se l'atto raggiunge lo scopo (artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c., secondo Cass., sent. 8 novembre
2017, n. 26476, secondo cui la costituzione del convenuto sana ogni vizio). L'atto inesistente, diversamente dall'atto nullo, non può essere corretto, sanando il vizio. Esso, quindi, non è idoneo a produrre effetti processuali. In tema di notificazioni la giurisprudenza di legittimità ravvisa l'inesistenza «oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (Cass., Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917; in tema di inesistenza della notifica si veda anche Cass., sent. 27 aprile 2017, n. 13090; Cass., ord. 15 febbraio
2019, n. 4529). La categoria dell'inesistenza introduce quindi delle ipotesi di nullità (insanabile) per inosservanza delle forme previste per gli atti del processo senza incorrere nella violazione del principio di tassatività (art. 156, comma 1, c.p.c.).
Nel caso che ci occupa, non siamo in presenza di un atto inesistente, ma di un atto nullo per mancata osservanza delle modalità notificatorie (la notifica dell'atto andava effettuata a mezzo pec al difensore e non per il tramite dell'ufficiale giudiziario sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149). Va rilevato, però, che essendosi parte opposta ritualmente costituita in giudizio esplicando in pieno le proprie difese, va rigettata la proposta eccezione avendo, comunque l'atto
(eventualmente nullo ma non inesistente), raggiunto il suo scopo. In merito all'eccezione formulata da parte opponente, questo Giudice rileva che poiché l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito, non
è mai suscettibile di esecuzione ma soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 699-duodecies c.p.c., richiamato dal capoverso dell'art. 703 c.p.c., sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento interdittale (Cass. civ., sez. III, sent., 19 settembre 2022, n. 27392). Se è pur vero che parte opposta ha errato nell'intimare con atto di precetto il rilascio degli immobili oggetto dell'ordinanza resa in sede possessoria, va rilevato che correttamente parte opposta ebbe a richiedere nel precetto anche il pagamento delle spese del giudizio possessorio, per il quale la richiesta a mezzo del precetto risultava regolare.
Per quanto riguarda il merito della questione essendo stata data piena esecuzione del provvedimento impugnato sia in ordine al rilascio dei beni (verbale redatto dall'Ufficiale giudiziario depositato in atti), che in ordine all'accordo raggiunto dalle parti in ordine al pagamento delle spese di giudizio
(pec di risposta dell' 11.03.2024 dell'Avv. S. Marziano e successiva contabile del bonifico effettuato), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La dichiarazione di cessazione del contendere, nonché la reciproca soccombenza nelle diverse questioni affrontate, inducono questo Giudice a compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2126/2023 R.G.A.C., così statuisce:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Siracusa il 10.01.2025
Il giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
SENTENZA DEPOSITATA TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011