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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Federica Acquaviva
Coppola letto l'art. 127 ter c. p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6172 2025 R.G. LAVORO/PREVIDENZA,
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. MOLITIERNO GENNARO presso Parte_1 il cui studio elettivamente domicilia alla DI Telematico;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 03/05/2025 l'istante in epigrafe indicato chiedeva di “Annullare per intervenuta prescrizione, essendo la richiesta di rimborso e pro-posta di compensazione n. 02828202400000854000 notificata il 10/04/2025, e relati- va alle cartelle di pagamento, quali atti presupposti: n. 32820130002055717000, per €
1.687,84; n. 32820130005008059000, per € 3.673,31; n. 32820160001856520000, per €
2.789,28; n. 32820160005888874000, per € 464,69; n. 32820170004086677000, sup- posta per € 1.559,87; per un totale di € 10.174,99.
II) Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”
All'uopo conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro CP_ l per chiedere l'annullamento della richiesta di rimborso e proposta di comepnsazione, eccependone il difetto di motivazione dell'atto e, comunque, la prescrizione di ogni eventuale credito previdenziale a seguito del decorso del termine quinquennale di legge.
CP_ Ritualmente citato l non si è costituito se ne dichiara pertanto la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione cartolare la causa veniva discussa e decisa come da sentenza.
2. Va, preliminarmente, osservato che ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs.
26.2.1999 n. 46 (così come modificato con il d.l. 24.9.2002, n. 209, conv. in legge
22.11.2002, n. 265) “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Mentre per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, l'agente per la riscossione resta l'unico legittimato passivo, tenuto conto che la procedura è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n. 337 e del d.lgs. 13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).
Qualora, come nella fattispecie, il debitore faccia valere contestualmente vizi formali e censure di merito, la legge accorda allo stesso la facoltà di adire in giudizio esclusivamente l'agente per la riscossione, ponendo a carico di quest'ultimo un onere di chiamata in causa dell'ente impositore.
Chiamata in causa che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta (art. 269 c.p.c.).
Sul punto, l'art. 39 del d.lgs. 112/1999, stabilisce, infatti, che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma pone, pertanto, il principio dell'unitarietà del giudizio di opposizione (Cass. lav., ord. n. 26745 del 14/12/2006), in base al quale la parte che riceve un atto esecutivo relativo a crediti di natura previdenziale, può spiegare le proprie difese in un unico giudizio, pur se queste attengano a diversi profili, formali e di merito.
In particolare, l'art. 24, comma 6°, del citato d.lgs. n. 46/1999 prevede che il giudizio di opposizione contro il ruolo “per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” sia regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c.
Tanto non significa che il contribuente possa rimanere privo di tutela a fronte di violazioni siffatte, stante il principio della piena autonomia dei diversi rimedi predisposti dall'ordinamento in favore dell'intimato (cfr. Cass., sez. un., 10.8.2000, n. 562; Cass.
7.3.2001, n. 3267; Cass. 15.5.2001, n. 6656; Cass. 19.10.2001, n. 12800).
Pertanto l'intimato potrà fare ricorso all'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero all'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpc, allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. 28.6.2002, n. 9498).
Invero l'art. 29, comma 2°, d.lgs. n. 46/1999 prevede che per le entrate indicate nel comma 1 – e tra queste vi sono anche i crediti contributivi – non si applichi la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 che limita i motivi di opposizione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c..
3. Tanto premesso, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile per difetto di interesse ad agire.
La parte ricorrente si è, infatti, limitata a depositare in giudizio la richiesta di compensazione rimborso dell senza che alcun atto qualificabile come esecutivo sia CP_3 stato iniziato nei suoi confronti.
Piuttosto, ha inteso proporre un'azione di accertamento negativo, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.
A tal fine va ricordato che viene affermata l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. lav. 09/05/2012, n. 7096).
L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. lav. 04/05/2012, n. 6749; Ord. 27/01/2011, n. 2051; Ord. 28/06/2010, n.
15355).
Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di ammissibilità dell'azione, onde evitare ingiustificato ampliamento delle forme atipiche di tutela, la
Cassazione ha precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. lav. 22/11/1999
n. 12937; 04/05/2002 n. 6398; 17/03/2003, n. 3905).
Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre rilevato come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilevo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale, in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. lav. 28/07/1999, n. 8210;
29/05/2004, n. 10441). Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. lav.
23/11/2007, n. 24434; 09/10/1998, n. 10062; 20/04/1995, n. 4444; Cass. Civ. 18/04/2002
n. 5635).
Nel ricorso in esame manca qualsivoglia allegazione e prova in ordine all'esistenza di una lesione concreta ed attuale della parte ricorrente (ad es. la negazione di un finanziamento;
l'esistenza di una intimazione di pagamento, etc.).
Ragion per cui il ricorso non merita accoglimento in quanto inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.
4. Tenuto conto della novità della questione trattata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il dott. Federica Acquaviva Coppola, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, lì 29/10/2025
Il Giudice Federica Acquaviva Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Federica Acquaviva
Coppola letto l'art. 127 ter c. p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6172 2025 R.G. LAVORO/PREVIDENZA,
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. MOLITIERNO GENNARO presso Parte_1 il cui studio elettivamente domicilia alla DI Telematico;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 03/05/2025 l'istante in epigrafe indicato chiedeva di “Annullare per intervenuta prescrizione, essendo la richiesta di rimborso e pro-posta di compensazione n. 02828202400000854000 notificata il 10/04/2025, e relati- va alle cartelle di pagamento, quali atti presupposti: n. 32820130002055717000, per €
1.687,84; n. 32820130005008059000, per € 3.673,31; n. 32820160001856520000, per €
2.789,28; n. 32820160005888874000, per € 464,69; n. 32820170004086677000, sup- posta per € 1.559,87; per un totale di € 10.174,99.
II) Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”
All'uopo conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro CP_ l per chiedere l'annullamento della richiesta di rimborso e proposta di comepnsazione, eccependone il difetto di motivazione dell'atto e, comunque, la prescrizione di ogni eventuale credito previdenziale a seguito del decorso del termine quinquennale di legge.
CP_ Ritualmente citato l non si è costituito se ne dichiara pertanto la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione cartolare la causa veniva discussa e decisa come da sentenza.
2. Va, preliminarmente, osservato che ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs.
26.2.1999 n. 46 (così come modificato con il d.l. 24.9.2002, n. 209, conv. in legge
22.11.2002, n. 265) “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Mentre per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, l'agente per la riscossione resta l'unico legittimato passivo, tenuto conto che la procedura è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n. 337 e del d.lgs. 13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).
Qualora, come nella fattispecie, il debitore faccia valere contestualmente vizi formali e censure di merito, la legge accorda allo stesso la facoltà di adire in giudizio esclusivamente l'agente per la riscossione, ponendo a carico di quest'ultimo un onere di chiamata in causa dell'ente impositore.
Chiamata in causa che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta (art. 269 c.p.c.).
Sul punto, l'art. 39 del d.lgs. 112/1999, stabilisce, infatti, che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma pone, pertanto, il principio dell'unitarietà del giudizio di opposizione (Cass. lav., ord. n. 26745 del 14/12/2006), in base al quale la parte che riceve un atto esecutivo relativo a crediti di natura previdenziale, può spiegare le proprie difese in un unico giudizio, pur se queste attengano a diversi profili, formali e di merito.
In particolare, l'art. 24, comma 6°, del citato d.lgs. n. 46/1999 prevede che il giudizio di opposizione contro il ruolo “per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” sia regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c.
Tanto non significa che il contribuente possa rimanere privo di tutela a fronte di violazioni siffatte, stante il principio della piena autonomia dei diversi rimedi predisposti dall'ordinamento in favore dell'intimato (cfr. Cass., sez. un., 10.8.2000, n. 562; Cass.
7.3.2001, n. 3267; Cass. 15.5.2001, n. 6656; Cass. 19.10.2001, n. 12800).
Pertanto l'intimato potrà fare ricorso all'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero all'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpc, allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. 28.6.2002, n. 9498).
Invero l'art. 29, comma 2°, d.lgs. n. 46/1999 prevede che per le entrate indicate nel comma 1 – e tra queste vi sono anche i crediti contributivi – non si applichi la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 che limita i motivi di opposizione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c..
3. Tanto premesso, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile per difetto di interesse ad agire.
La parte ricorrente si è, infatti, limitata a depositare in giudizio la richiesta di compensazione rimborso dell senza che alcun atto qualificabile come esecutivo sia CP_3 stato iniziato nei suoi confronti.
Piuttosto, ha inteso proporre un'azione di accertamento negativo, ma senza specificare e provare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.
A tal fine va ricordato che viene affermata l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. lav. 09/05/2012, n. 7096).
L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. lav. 04/05/2012, n. 6749; Ord. 27/01/2011, n. 2051; Ord. 28/06/2010, n.
15355).
Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di ammissibilità dell'azione, onde evitare ingiustificato ampliamento delle forme atipiche di tutela, la
Cassazione ha precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. lav. 22/11/1999
n. 12937; 04/05/2002 n. 6398; 17/03/2003, n. 3905).
Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre rilevato come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilevo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale, in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. lav. 28/07/1999, n. 8210;
29/05/2004, n. 10441). Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. lav.
23/11/2007, n. 24434; 09/10/1998, n. 10062; 20/04/1995, n. 4444; Cass. Civ. 18/04/2002
n. 5635).
Nel ricorso in esame manca qualsivoglia allegazione e prova in ordine all'esistenza di una lesione concreta ed attuale della parte ricorrente (ad es. la negazione di un finanziamento;
l'esistenza di una intimazione di pagamento, etc.).
Ragion per cui il ricorso non merita accoglimento in quanto inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio.
4. Tenuto conto della novità della questione trattata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il dott. Federica Acquaviva Coppola, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, lì 29/10/2025
Il Giudice Federica Acquaviva Coppola