Articolo 239 del Codice civile
Articolo 237Articolo 240
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19 aprile 1942
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7 febbraio 2014
Art. 239.

((Reclamo dello stato di figlio)) ((Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso.

L'azione di reclamo dello stato di figlio puo' essere esercitata anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita' da chi e' stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita' di altra presunzione di paternita'.

L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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