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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2024, n. 9621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9621 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 14613/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/4/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 25 febbraio 1976 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Monica Musco presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
Nato a Cernusco Sul Naviglio il 21 settembre 1974
Controparte_3
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Filippo Argento presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cernusco Sul Naviglio il 06.09.2001
(anno 2001, atto n. 28 parte 1)
separati con accordo di negoziazione assistita 24/1/2017 in data e provvedimento del PM del 2 febbraio 2017 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1
nato a [...] l'[...], cittadino italiano Controparte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, a seguito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato dalla signora in data 17/4/2024 e la rituale costituzione del signor Parte_1 Controparte_2 all'udienza dell'8 ottobre 2024, avanti al GOT, hanno raggiunto un accordo per definire il giudizio di divorzio congiuntamente chiedendo di procedere ai sensi dell'art. art. 473 bis 51 c.p.c., e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, a Cernusco Sul Naviglio in data 6 settembre 2001, atto n. 28, parte 1 e di provvedere all'annotazione nei registri dello stato civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio;
Per_
2. Disporre l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di e con Controparte_4 collocamento prevalente presso la madre;
Per_
3. Disporre libere frequentazione tra il padre e la figlia stante l'età di quest'ultima. Il padre terrà con sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera CP_4 fino alle ore 21,00 quando lo riporterà dalla madre. Nella settimana di competenza del weekend del padre trascorrerà con lui due giorni a fino alle ore 21.00 quando lo CP_4 riporterà dalla madre;
mentre trascorrerà col padre tre giorni a settimana se il weekend è di competenza della madre e ciò fino alle ore 21,00 quando lo riporterà dalla madre. Le parti concordano che i giorni di visita infrasettimanale tra padre e figlio potranno essere modificati dai genitori in accordo con , per impegni sportivi e/o scolastici del figlio. CP_4
4. Disporre che trascorrerà le vacanze natalizie con un genitore dal 23/12 mattina al CP_4
30/12 sera e dal 31/12 al 6/01 sera ad anni alterni. Per le vacanze pasquali, CP_4 trascorrerà con un genitore dal giovedì mattina al martedì successiva sera, ad anni alterni.
Per le vacanze estive, trascorrerà col padre tre settimane, anche non consecutive, CP_4 che le parti concorderanno, comunicandosi i periodi di ferie entro il 30 maggio di ogni anno.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente il luogo di villeggiatura e il relativo indirizzo.
5. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di mantenimento per i figli CP_4 Parte_1 Per_
e l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi CP_4 annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese,
6. Le spese straordinarie, suddivise nella misura del 50% tra i genitori, vengono regolate dalle
Linee guida del Tribunale di Milano.
7. Le parti concordano che il contributo al mantenimento e le spese straordinarie per i figli a carico del signor potranno essere detratte e/o compensate dagli importi che la CP_4 signora è tenuta a corrispondere a titolo di acquisto della quota dell'immobile del Parte_1 signor e ciò fino all'estinzione del dovuto. CP_4
8. L'assegno unico per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti.
10. Le parti si autorizzano reciprocamente all'espatrio dei figli minori, impegnandosi ad autorizzazione il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza dell'11.10.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza. Con note scritte depositate, in data 29.10.2024, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cernusco Sul Naviglio il 6 settembre
2001 tra e Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cassina De' Pecchi dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/4/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 25 febbraio 1976 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Monica Musco presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
Nato a Cernusco Sul Naviglio il 21 settembre 1974
Controparte_3
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Filippo Argento presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cernusco Sul Naviglio il 06.09.2001
(anno 2001, atto n. 28 parte 1)
separati con accordo di negoziazione assistita 24/1/2017 in data e provvedimento del PM del 2 febbraio 2017 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1
nato a [...] l'[...], cittadino italiano Controparte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, a seguito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato dalla signora in data 17/4/2024 e la rituale costituzione del signor Parte_1 Controparte_2 all'udienza dell'8 ottobre 2024, avanti al GOT, hanno raggiunto un accordo per definire il giudizio di divorzio congiuntamente chiedendo di procedere ai sensi dell'art. art. 473 bis 51 c.p.c., e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, a Cernusco Sul Naviglio in data 6 settembre 2001, atto n. 28, parte 1 e di provvedere all'annotazione nei registri dello stato civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio;
Per_
2. Disporre l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di e con Controparte_4 collocamento prevalente presso la madre;
Per_
3. Disporre libere frequentazione tra il padre e la figlia stante l'età di quest'ultima. Il padre terrà con sé a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera CP_4 fino alle ore 21,00 quando lo riporterà dalla madre. Nella settimana di competenza del weekend del padre trascorrerà con lui due giorni a fino alle ore 21.00 quando lo CP_4 riporterà dalla madre;
mentre trascorrerà col padre tre giorni a settimana se il weekend è di competenza della madre e ciò fino alle ore 21,00 quando lo riporterà dalla madre. Le parti concordano che i giorni di visita infrasettimanale tra padre e figlio potranno essere modificati dai genitori in accordo con , per impegni sportivi e/o scolastici del figlio. CP_4
4. Disporre che trascorrerà le vacanze natalizie con un genitore dal 23/12 mattina al CP_4
30/12 sera e dal 31/12 al 6/01 sera ad anni alterni. Per le vacanze pasquali, CP_4 trascorrerà con un genitore dal giovedì mattina al martedì successiva sera, ad anni alterni.
Per le vacanze estive, trascorrerà col padre tre settimane, anche non consecutive, CP_4 che le parti concorderanno, comunicandosi i periodi di ferie entro il 30 maggio di ogni anno.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente il luogo di villeggiatura e il relativo indirizzo.
5. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di mantenimento per i figli CP_4 Parte_1 Per_
e l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi CP_4 annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese,
6. Le spese straordinarie, suddivise nella misura del 50% tra i genitori, vengono regolate dalle
Linee guida del Tribunale di Milano.
7. Le parti concordano che il contributo al mantenimento e le spese straordinarie per i figli a carico del signor potranno essere detratte e/o compensate dagli importi che la CP_4 signora è tenuta a corrispondere a titolo di acquisto della quota dell'immobile del Parte_1 signor e ciò fino all'estinzione del dovuto. CP_4
8. L'assegno unico per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti.
10. Le parti si autorizzano reciprocamente all'espatrio dei figli minori, impegnandosi ad autorizzazione il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza dell'11.10.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza. Con note scritte depositate, in data 29.10.2024, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cernusco Sul Naviglio il 6 settembre
2001 tra e Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cassina De' Pecchi dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG