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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1163/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3995/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Sede 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17167/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404851230000330416 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 27.05.2025, la società Ricorrente_1 srl ( già Società_1 srl) in persona del legale rappr.,te p.t. impugnava la sentenza n.17167/2024 ,depositata il 29.11.2024 con la quale la Corte di
Giustizia di I Grado di Napoli Sez.23 rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.
404851230000330416 del 06.11.2023, notificato in data 11.02.2024 ,relativo al tributo TARI 2018, per l'importo complessivo di € 10.695,00.
Eccepiva l'appellante, la nullità delle sentenza impugnata per non aver affrontato compiutamente l'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato;
per aver consentito la integrazione della motivazione in corso di giudizio;
per aver omesso ogni pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva di SO ad emettere l'atto; per aver errato nel ritenere non obbligatorio il contraddittorio preventivo , ai sensi della L. 219/2023 ;per violazione del trattato di OM;
per aver errato nel ritenere corretta la superficie tassata, in assenza di idonea documentazione;
per non aver escluso la debenza di sanzioni ed interessi ,stante la sospensione degli accertamenti dei tributi a seguito della disciplina emergenziale in occasione del terremoto dell'agosto 2017 a tutto il 31.12.2023.
Si costituiva la SO SP la quale eccepiva,preliminarmente, la inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici atteso che i motivi formulati erano identici a quelli già avanzati in primo grado ,replicava ,in ogni caso puntualmente ,alle avverse censure ,concludendo per il rigetto del gravame.
Con memorie ritualmente depositate, l'appellante rimarcava le proprie ragioni ,in particolare produceva precedenti pronunce a sostegno della carenza di legittimazione del concessionario.
All'udienza del 14.01.2026,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivi specifici, atteso che le ragioni sulle quali si fonda il gravame sono esposte con sufficiente grado di specificità,correlate con la motivazione della sentenza impugnata.
L'appello ,tuttavia, è infondato e va rigettato.
Non sussiste il censurato motivo di difetto di motivazione .
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ,infatti, va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici – che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell' ambito di un rapporto di causa- effetto.
L'atto deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In conseguenza sussiste il difetto di motivazione solo quando non è in assoluto possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante ed appaiano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.
L'obbligo per l'Autorità emanante di motivare il provvedimento amministrativo,dunque, non può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano comunque elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta.
Il Comune ha chiarito , sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa.
Esercizio, quest'ultimo,certamente non ostacolato alla luce della compiuta difesa svolta dalla contribuente.
Né integra motivazione postuma,il deposito del contratto di concessione del servizio di riscossione del
Comune di Casamicciola Terme, sottoscritto in data 15/12/2017 con le relative appendici di proroga.
Tali documenti costituiscono una difesa e sono necessari per ricostruire ragioni già esistenti, senza creare nuove rationes decidendi .
SO SP ,infatti, attraverso la produzione dei documenti contrattuali succedutisi nel tempo ed in relazione agli eventi contingenti (terremoto e normativa covid) ) ha agito come ente di riscossione del
Comune di Casamicciola ,a seguito di regolari contratti di affidamento e di regolari proroghe .
Il contratto di affidamento è stato stipulato il 15 dicembre 2017 per la durata di cinque anni, con scadenza il 10 giugno 2023. Per effetto della sospensione dei servizi di riscossione, in data 18 aprile 2019 è stata fatta un'appendice contrattuale con la quale la scadenza è stata differita al 5 giugno 2025; il 29 ottobre
2021 è stata fatta un'altra appendice con la quale il termine del contrato è stato ulteriormente differito al
5 giugno 2026.
In via generale l'affidamento a terzi del servizio di riscossione da parte dei Comuni è consentito dall'art. 52,comma 6, del D. LGS. 446 del 5.12.1997 e dell'art. 36 del D.L. 31.12.2007 convertito con legge
28.02.2008 n. 31.
La SO SP è società che possiede il requisito soggettivo per svolgere il servizio, essendo iscritta al n.
153 dell'Albo delle fiscalità locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
Le proroghe ,poi, rientrando nell'autonomia delle parti ed essendo conseguenti ai provvedimenti di sospensione, non presentano profili di illegittimità.
Né carenti del relativo potere i soggetti che hanno firmato gli atti medesimi , essendo a ciò legittimati dalla sequenza dei provvedimenti amministrativi.
Non sussistono,pertanto, motivi per disapplicare tali provvedimenti con la conseguenza che la concessionaria era legittimata in forza del contratto ad emettere l'avviso impugnato. Neppure fondata la richiesta di disapplicazione regolamento Tari basata sulla mancata adozione di uno specifico metodo di calcolo .
Il giudice tributario esercita un sindacato di legittimità, non di merito.
Questo significa che può disapplicare un regolamento o un atto amministrativo solo se questo viola palesemente una norma di legge. Non può, invece, sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
Nel caso di specie, le contestazioni non vertono su una violazione di legge ,ma criticano le scelte di merito del Comune sulla strutturazione delle tariffe.
Tali censure, esulano dall'ambito del giudizio tributario e non possono fondare una richiesta di disapplicazione.
Neppure fondata è la doglianza in ordine alla mancata instaurazione del contraddittorio , non sussistendo, in materia di tributi locali, alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
Inoltre , come nella specie, nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune non sarà necessario attivare il contraddittorio.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani;
la base imponibile è calcolata sulla base delle superfici previste agli atti catastali.
Grava sul contribuente l 'onere di provare la sussistenza di condizioni diverse , fornendo elementi utili a superare la presunzione legale di produttività di rifiuti derivante dall'occupazione o dalla detenzione di locali ed aree e dalla circostanza che ogni altra questione ad essa connessa non può essere presunta dal giudice tributario ,ma è onere del contribuente indicarla nella denuncia originaria o di variazione .
Né è illegittima l'irrogazione di sanzioni e interessi da parte dell'ente con l'adozione del provvedimento esecutivo che è derivato dall'omesso versamento del tributo dovuto ed a cui essi conseguono per disposizione di legge.
L'appello ,perciò, è infondato e va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, in favore di SO:G.E.T SP, liquidate complessivamente in Euro 1600,00 oltre accessori
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3995/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Sede 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17167/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404851230000330416 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 27.05.2025, la società Ricorrente_1 srl ( già Società_1 srl) in persona del legale rappr.,te p.t. impugnava la sentenza n.17167/2024 ,depositata il 29.11.2024 con la quale la Corte di
Giustizia di I Grado di Napoli Sez.23 rigettava il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.
404851230000330416 del 06.11.2023, notificato in data 11.02.2024 ,relativo al tributo TARI 2018, per l'importo complessivo di € 10.695,00.
Eccepiva l'appellante, la nullità delle sentenza impugnata per non aver affrontato compiutamente l'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato;
per aver consentito la integrazione della motivazione in corso di giudizio;
per aver omesso ogni pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva di SO ad emettere l'atto; per aver errato nel ritenere non obbligatorio il contraddittorio preventivo , ai sensi della L. 219/2023 ;per violazione del trattato di OM;
per aver errato nel ritenere corretta la superficie tassata, in assenza di idonea documentazione;
per non aver escluso la debenza di sanzioni ed interessi ,stante la sospensione degli accertamenti dei tributi a seguito della disciplina emergenziale in occasione del terremoto dell'agosto 2017 a tutto il 31.12.2023.
Si costituiva la SO SP la quale eccepiva,preliminarmente, la inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici atteso che i motivi formulati erano identici a quelli già avanzati in primo grado ,replicava ,in ogni caso puntualmente ,alle avverse censure ,concludendo per il rigetto del gravame.
Con memorie ritualmente depositate, l'appellante rimarcava le proprie ragioni ,in particolare produceva precedenti pronunce a sostegno della carenza di legittimazione del concessionario.
All'udienza del 14.01.2026,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivi specifici, atteso che le ragioni sulle quali si fonda il gravame sono esposte con sufficiente grado di specificità,correlate con la motivazione della sentenza impugnata.
L'appello ,tuttavia, è infondato e va rigettato.
Non sussiste il censurato motivo di difetto di motivazione .
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ,infatti, va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici – che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell' ambito di un rapporto di causa- effetto.
L'atto deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In conseguenza sussiste il difetto di motivazione solo quando non è in assoluto possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante ed appaiano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.
L'obbligo per l'Autorità emanante di motivare il provvedimento amministrativo,dunque, non può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano comunque elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta.
Il Comune ha chiarito , sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa.
Esercizio, quest'ultimo,certamente non ostacolato alla luce della compiuta difesa svolta dalla contribuente.
Né integra motivazione postuma,il deposito del contratto di concessione del servizio di riscossione del
Comune di Casamicciola Terme, sottoscritto in data 15/12/2017 con le relative appendici di proroga.
Tali documenti costituiscono una difesa e sono necessari per ricostruire ragioni già esistenti, senza creare nuove rationes decidendi .
SO SP ,infatti, attraverso la produzione dei documenti contrattuali succedutisi nel tempo ed in relazione agli eventi contingenti (terremoto e normativa covid) ) ha agito come ente di riscossione del
Comune di Casamicciola ,a seguito di regolari contratti di affidamento e di regolari proroghe .
Il contratto di affidamento è stato stipulato il 15 dicembre 2017 per la durata di cinque anni, con scadenza il 10 giugno 2023. Per effetto della sospensione dei servizi di riscossione, in data 18 aprile 2019 è stata fatta un'appendice contrattuale con la quale la scadenza è stata differita al 5 giugno 2025; il 29 ottobre
2021 è stata fatta un'altra appendice con la quale il termine del contrato è stato ulteriormente differito al
5 giugno 2026.
In via generale l'affidamento a terzi del servizio di riscossione da parte dei Comuni è consentito dall'art. 52,comma 6, del D. LGS. 446 del 5.12.1997 e dell'art. 36 del D.L. 31.12.2007 convertito con legge
28.02.2008 n. 31.
La SO SP è società che possiede il requisito soggettivo per svolgere il servizio, essendo iscritta al n.
153 dell'Albo delle fiscalità locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
Le proroghe ,poi, rientrando nell'autonomia delle parti ed essendo conseguenti ai provvedimenti di sospensione, non presentano profili di illegittimità.
Né carenti del relativo potere i soggetti che hanno firmato gli atti medesimi , essendo a ciò legittimati dalla sequenza dei provvedimenti amministrativi.
Non sussistono,pertanto, motivi per disapplicare tali provvedimenti con la conseguenza che la concessionaria era legittimata in forza del contratto ad emettere l'avviso impugnato. Neppure fondata la richiesta di disapplicazione regolamento Tari basata sulla mancata adozione di uno specifico metodo di calcolo .
Il giudice tributario esercita un sindacato di legittimità, non di merito.
Questo significa che può disapplicare un regolamento o un atto amministrativo solo se questo viola palesemente una norma di legge. Non può, invece, sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
Nel caso di specie, le contestazioni non vertono su una violazione di legge ,ma criticano le scelte di merito del Comune sulla strutturazione delle tariffe.
Tali censure, esulano dall'ambito del giudizio tributario e non possono fondare una richiesta di disapplicazione.
Neppure fondata è la doglianza in ordine alla mancata instaurazione del contraddittorio , non sussistendo, in materia di tributi locali, alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
Inoltre , come nella specie, nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune non sarà necessario attivare il contraddittorio.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani;
la base imponibile è calcolata sulla base delle superfici previste agli atti catastali.
Grava sul contribuente l 'onere di provare la sussistenza di condizioni diverse , fornendo elementi utili a superare la presunzione legale di produttività di rifiuti derivante dall'occupazione o dalla detenzione di locali ed aree e dalla circostanza che ogni altra questione ad essa connessa non può essere presunta dal giudice tributario ,ma è onere del contribuente indicarla nella denuncia originaria o di variazione .
Né è illegittima l'irrogazione di sanzioni e interessi da parte dell'ente con l'adozione del provvedimento esecutivo che è derivato dall'omesso versamento del tributo dovuto ed a cui essi conseguono per disposizione di legge.
L'appello ,perciò, è infondato e va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, in favore di SO:G.E.T SP, liquidate complessivamente in Euro 1600,00 oltre accessori