Sentenza breve 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 19/04/2021, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 00506/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2021, proposto da
IN CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Fausto Scappini, Valentina Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Fausto Scappini in Verona, vicolo Ghiaia 7;
contro
Comune di Verona, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 226046/2020 del 9 dicembre 2020, del Dirigente Direzione Attività Edilizia SUAP – SUEP del Comune di Verona, con il quale è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia ai sensi dell'art. 19, co. 4, l. n. 241/1990, di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) protocollata al n. 06.03/004381/2020 e presentata dal ricorrente in data 31 luglio 2020 per opere da realizzare in variante alla SCIA protocollata al n. 06.03/006697/2019 e presentata in data 2 ottobre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente, proprietario in un immobile nel centro storico di Verona, in data 2.10.2019, ha presentato una SCIA alternativa a permesso di costruire, ai sensi della L.R. 19/99, finalizzata al recupero a fini abitativi del sottotetto, per ricavarne più unità immobiliari.
Alla SCIA seguivano due richieste di integrazioni documentali.
Con la prima richiesta, datata 30.10.2019, il Comune chiedeva che fosse prodotta una “nuova tavola progettuale” con la dimostrazione, tra l’altro, della conformità della scala di collegamento del sottotetto con le unità immobiliari dell’ultimo piano alla L.13/89, che dalla documentazione presentata appariva inferiore a quella prevista (100 cm) per le nuove unità immobiliari.
Il ricorrente afferma che, avendo la necessità di iniziare senza ritardo i lavori per fruire degli incentivi per la ristrutturazione, ha ritenuto di soprassedere momentaneamente dall’allargamento della scala e di presentare, invece, in data 9 dicembre 2019, un nuovo progetto che mantenendo inalterate le dimensioni della scala, non prevedeva più la realizzazione di nuove unità immobiliari, il tutto, comunque, senza rinunciare all’intendimento originario che intendeva perseguire con una successiva SCIA in variante.
Seguiva un’ulteriore richiesta di integrazione documentale da parte del Comune, ottemperata in data 23 gennaio 2020, comprendente anche l’integrazione della domanda di autorizzazione paesaggistica.
In data 11 gennaio 2020 è entrata in vigore la L.R. 51/2019 che, sostituendo la disciplina previgente relativa al recupero dei sottotetti a fini abitativi (L.R. 19/99), ha previsto che i suddetti interventi possano essere realizzati esclusivamente per l'ampliamento delle unità abitative esistenti e non per aumentarne il numero. In via transitoria, tuttavia, stabilisce che la disciplina previgente (L.R. 12 del 1999) si applichi, in via transitoria, ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
Afferma il ricorrente che, a tale data, i termini del procedimento risultavano sospesi per integrazioni e che essi hanno ripreso a correre solo dalla data in cui è stata ottemperata l’ultima richiesta di integrazione documentale, ossia dal 23 gennaio 2020. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la SCIA si è perfezionata solo in data 28 febbraio 2020 all’atto del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
In data 31 luglio 2020, in pendenza del termine triennale di validità della SCIA, il ricorrente ha presentato la SCIA in variante per modificare la larghezza della scala ed eseguire il frazionamento delle unità immobiliari realizzate nel sottotetto.
In data 26 settembre 2020, il Comune ha inibito i lavori e comunicato l’avvio del procedimento di declaratoria di inefficacia della SCIA, che si è concluso con il provvedimento definitivo di del 9 dicembre 2020, oggetto del presente ricorso.
Il ricorrente - chiedendo, in via incidentale - la sospensione del provvedimento impugnato ha impugnato l’inibitoria per i seguenti motivi:
1. Violazione art. 19 e 21 nonies L.241/90 e dell’art. 23 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere, difetto di motivazione in relazione alla mancata specificazione dell’interesse pubblico concreto alla rimozione degli effetti ampliativi della sfera giuridica del privato.
2. Carenza di istruttoria e travisamenti dei fatti in relazione al mancato rilievo che la SCIA del 31 luglio 2020 costituisce una mera variante alla prima SCIA del 2 ottobre 2019 e non nuovo procedimento. Violazione degli articoli 22 e 23 D.P.R. 380/2001.
3. Violazione degli artt. 15, c.4, 22, c.2, e 2-bis e 23, c.2, D.P.R. 380/2001.
4. Violazione degli artt. 22 e 23 D.P.R. 380/2001 e degli artt. 2, c. 1, lett. d) e 5 L.R. Veneto n. 51/2019. Errata interpretazione della nozione di “procedimento in corso” in materia di SCIA. Travisamento dei fatti.
5. Violazione degli artt. 2, c. 1, lett. d) e 5 L.R. Veneto n. 51/2019. Travisamenti dei fatti e contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento.
Si è costituito il Comune di Verona, contestando nel merito le avverse censure.
All’udienza camerale del 25 febbraio 2021, svoltasi con modalità telematiche, è stato dato l’avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
E’ fondata la censura, articolata nel primo motivo di ricorso, nei limiti del dedotto difetto di motivazione e fatti salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione. Invero, ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 6, del D.P.R. 380/2001, l’Amministrazione può esercitare i poteri inibitori entro il termine ordinario di 30 giorni dalla presentazione della SCIA. Decorso tale termine, residua il potere dell’amministrazione di esercitare i poteri previsti dal comma 4 dell’articolo 19 L. 241/90 entro i limiti e sulla base dei presupposti previsti dall’articolo 21-nonies L. 241/90.
Nella specie, il provvedimento impugnato è stato adottato in data 9 dicembre 2020, a distanza di oltre 30 giorni dalla presentazione della SCIA in variante, avvenuta il 31 luglio 2020. Il provvedimento si autoqualifica come provvedimento di “divieto di prosecuzione in via di autotutela”, tuttavia, difetta di qualsivoglia motivazione sulle ragioni di interesse pubblico che presiedono all’esercizio del potere di secondo grado. Benchè, infatti, alla stregua del diritto vivente, in materia di annullamento in autotutela di titoli edilizi illegittimi, possa ritenersi sufficiente anche una motivazione stringata sull’interesse pubblico e che essa può coincidere – qualora siano violate norme sostanziali – con “il richiamo alle pertinenti circostanza in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate”, qualora “venga in rilievo la tutela di preminenti valori pubblici di carattere – per così dire – autoevidente” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 8), nel caso di specie, tale condizione non ricorre, atteso che:
- l’intervento di ristrutturazione è stato avviato prima dell’entrata in vigore della L.R. 51/2019 e che la disciplina transitoria della suddetta legge consentiva, per i procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore – qual è quello in esame, salvo che per la modifica dell’ampiezza della scala -, la perdurante applicazione della previgente normativa;
- che il Comune, salvo che per l’ampiezza della scala, non aveva sollevato altre obiezioni alla realizzazione dell’intervento;
- le argomentazioni difensive del Comune relative alla presumibile necessità di reperimento di ulteriori spazi da destinare a parcheggi, oltre a non emergere dall’istruttoria sulla SCIA originaria, non sono state introdotte nel procedimento di autotutela, né riportate nella motivazione provvedimento, determinandone un’inammissibile integrazione. Tale argomento – che comunque è solo astrattamente e genericamente riportato nella memoria del Comune – avrebbe, invece, meritato una specifica disamina in sede procedimentale, di modo che emergesse la concretezza dell’interesse all’ordinato assetto del territorio asseritamente violato.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Verona al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 25 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO