Versione
19 aprile 1942
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7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 240.
((Contestazione dello stato di figlio)) ((Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.))
((Contestazione dello stato di figlio)) ((Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.))
Commentari • 138
- 1. Cassazione civile n. 1749/1974https://www.brocardi.it/ · 156.05798
(massima n. 1) L'art. 240 c.c. rafforza la presunzione di legittimità che l'art. 238 c.c. ricollega al possesso di stato conforme all'atto di nascita, nel senso che detta presunzione debba rimanere ferma anche se manchi la prova della celebrazione del matrimonio dei genitori, ma non impedisce, a chiunque vi abbia interesse, di dimostrare che quel matrimonio non fu celebrato o non conseguì o ha perduto effetti civili. Detto art. 240 non trova, pertanto, applicazione nel caso in cui risulti che i genitori di colui della cui legittimità si discute erano uniti da matrimonio puramente religioso.
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Giurisprudenza • 384
- 1. Trib. Brescia, sentenza 09/08/2021, n. 22Provvedimento: […] Oggetto del processo: «azione ex artt. 240 e 239 c.c.» […] Il minore, rappresentato dal curatore speciale avv. Luana Butturini, ha quindi esercitato azione di contestazione dello stato di figlio (non matrimoniale) ex art. 240 c.c.Leggi di più...
- art. 240 c.c.·
- azione di reclamo dello stato di figlio·
- presunzione di paternità·
- azione di contestazione dello stato di figlio·
- annotazioni stato civile·
- art. 232 c.c.·
- compensazione spese processuali·
- figlio nato nel matrimonio·
- art. 239 c.c.·
- art. 231 c.c.