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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli EN, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 780/2022 introdotta con ricorso depositato in data 17.05.2022 da
, C.F. nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea Galiffa del Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a [...], stabilmente dimorante in Castel di
Lama alla via Armando Diaz n.32, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Mancini del
Foro di Ascoli EN
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 20.09.2022 ha espresso parere favorevole alla separazione dei coniugi
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: La difesa della signora vista la sentenza parziale Pt_1
n.362/2023 che ha già dichiarato la separazione dei coniugi, chiede che l'Ill.mo
Tribunale: 1) confermi le condizioni di cui ai provvedimenti temporanei ed urgenti del
15 settembre 2022; 2) condanni il signor al pagamento delle spese processuali CP_1
in favore della la quale, giova ribadirlo, in ogni atto processuale e verbale di Pt_1
udienza si è sempre dichiarata disponibile a trasformare il rito da giudiziale a consensuale alle condizioni dettate dal Tribunale con i richiamati provvedimenti e, pertanto, il giudizio è proseguito solo ed esclusivamente a causa dell'avversa condotta.
PER IL RESISTENTE: Si chiede dunque e si conclude: - Dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- Ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
-
Compensare le spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2022 sulla premessa che: Parte_1
- in data 30.05.2015 aveva contratto matrimonio concordatario ad Ascoli EN (AP) con il signor (trascritto nei registri di detto comune come atto n. 57 parte CP_1
2 serie C – anno 2015), scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: , in data 29/09/2016, e , in Per_1 Per_2
data 28/11/2020;
- le parti erano entrambe economicamente autosufficienti;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e, dalla data in cui il signor aveva lasciato CP_1
la casa coniugale (25/12/2021), la aveva dovuto far fronte, da sola, alle Pt_1
esigenze dei minori;
- essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la ricorrente, preso atto della irreversibilità ed irrimediabilità della frattura del rapporto coniugale, aveva deciso di addivenire alla separazione giudiziale dal di lei coniuge, essendo risultati vani i tentativi bonari di addivenire ad una separazione consensuale.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, ma chiedeva essa fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso.
I coniugi comparivano personalmente all'udienza del 07.09.2022 dinanzi al Presidente di Sezione delegato;
fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole minorenne.
Nella successiva fase davanti al Giudice istruttore, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; con ordinanza del 25.05.2023, su richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva emessa in data 09.06.2023, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza del 19.09.2023 fissava per la prosecuzione del giudizio dinanzi al G.I. l'udienza del 05.10.2023, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 21.10.2023 il Giudice istruttore, ritenuti inutili ai fini della decisione e comunque generici i capitoli di prova orale formulati dalle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.2024, stabilendone la trattazione in modalità cartolare.
In quella sede le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il G.I., preso atto che nel giudizio di divorzio introdotto a seguito dell'emanazione della sentenza non definitiva di separazione i coniugi avevano raggiunto un accordo, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia della parte attrice e per rinuncia implicita della parte convenuta.
Osserva il Collegio preliminarmente, che, nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 704/2024 R.G., pendente tra le stesse parti dinanzi a questo Tribunale, i coniugi hanno raggiunto un accordo in merito all'affidamento della prole, al suo mantenimento, all'assegnazione della casa coniugale e al diritto di visita del padre: si tratta di questioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio di separazione. Si consideri, inoltre, che è stata già dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale sullo status emessa in data
09.05.2023 e che tale pronuncia è passata in giudicato, come dimostra l'attestazione datata 24.01.2024 in atti.
Pertanto, visto che sulle medesime questioni oggetto di questo procedimento dovrà pronunciarsi il giudice del divorzio sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene il Collegio di non avere la competenza per decidere.
Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che «dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva “potestas decidendi” (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio» (cfr. in questi termini, Trib.
Milano, est. Buffone, ord. 26 febbraio 2016).
Pertanto, non ravvisandosi un interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti. Invero, anche volendo applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale, si deve considerare che il sig.
nella comparsa di costituzione dinanzi al G.I. aveva, seppure in via subordinata, CP_1
rassegnato conclusioni sostanzialmente non discordanti da quelle formulate dalla ricorrente nella memoria integrativa del 07.10.2022, se non con riferimento al quantum dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, essendo venuta meno anche la controversia relativa al pernottamento presso il resistente del minore , che la Per_2
aveva chiesto decorresse dal terzo anno di età del bambino, atteso che Pt_1
quest'ultimo ad oggi ha già compiuto i quattro anni.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli EN nella camera di consiglio del 10/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli EN, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 780/2022 introdotta con ricorso depositato in data 17.05.2022 da
, C.F. nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea Galiffa del Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a [...], stabilmente dimorante in Castel di
Lama alla via Armando Diaz n.32, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Mancini del
Foro di Ascoli EN
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 20.09.2022 ha espresso parere favorevole alla separazione dei coniugi
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: La difesa della signora vista la sentenza parziale Pt_1
n.362/2023 che ha già dichiarato la separazione dei coniugi, chiede che l'Ill.mo
Tribunale: 1) confermi le condizioni di cui ai provvedimenti temporanei ed urgenti del
15 settembre 2022; 2) condanni il signor al pagamento delle spese processuali CP_1
in favore della la quale, giova ribadirlo, in ogni atto processuale e verbale di Pt_1
udienza si è sempre dichiarata disponibile a trasformare il rito da giudiziale a consensuale alle condizioni dettate dal Tribunale con i richiamati provvedimenti e, pertanto, il giudizio è proseguito solo ed esclusivamente a causa dell'avversa condotta.
PER IL RESISTENTE: Si chiede dunque e si conclude: - Dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- Ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
-
Compensare le spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2022 sulla premessa che: Parte_1
- in data 30.05.2015 aveva contratto matrimonio concordatario ad Ascoli EN (AP) con il signor (trascritto nei registri di detto comune come atto n. 57 parte CP_1
2 serie C – anno 2015), scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: , in data 29/09/2016, e , in Per_1 Per_2
data 28/11/2020;
- le parti erano entrambe economicamente autosufficienti;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e, dalla data in cui il signor aveva lasciato CP_1
la casa coniugale (25/12/2021), la aveva dovuto far fronte, da sola, alle Pt_1
esigenze dei minori;
- essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la ricorrente, preso atto della irreversibilità ed irrimediabilità della frattura del rapporto coniugale, aveva deciso di addivenire alla separazione giudiziale dal di lei coniuge, essendo risultati vani i tentativi bonari di addivenire ad una separazione consensuale.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, ma chiedeva essa fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso.
I coniugi comparivano personalmente all'udienza del 07.09.2022 dinanzi al Presidente di Sezione delegato;
fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole minorenne.
Nella successiva fase davanti al Giudice istruttore, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; con ordinanza del 25.05.2023, su richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva emessa in data 09.06.2023, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza del 19.09.2023 fissava per la prosecuzione del giudizio dinanzi al G.I. l'udienza del 05.10.2023, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 21.10.2023 il Giudice istruttore, ritenuti inutili ai fini della decisione e comunque generici i capitoli di prova orale formulati dalle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.2024, stabilendone la trattazione in modalità cartolare.
In quella sede le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il G.I., preso atto che nel giudizio di divorzio introdotto a seguito dell'emanazione della sentenza non definitiva di separazione i coniugi avevano raggiunto un accordo, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia della parte attrice e per rinuncia implicita della parte convenuta.
Osserva il Collegio preliminarmente, che, nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 704/2024 R.G., pendente tra le stesse parti dinanzi a questo Tribunale, i coniugi hanno raggiunto un accordo in merito all'affidamento della prole, al suo mantenimento, all'assegnazione della casa coniugale e al diritto di visita del padre: si tratta di questioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio di separazione. Si consideri, inoltre, che è stata già dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale sullo status emessa in data
09.05.2023 e che tale pronuncia è passata in giudicato, come dimostra l'attestazione datata 24.01.2024 in atti.
Pertanto, visto che sulle medesime questioni oggetto di questo procedimento dovrà pronunciarsi il giudice del divorzio sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene il Collegio di non avere la competenza per decidere.
Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che «dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva “potestas decidendi” (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio» (cfr. in questi termini, Trib.
Milano, est. Buffone, ord. 26 febbraio 2016).
Pertanto, non ravvisandosi un interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti. Invero, anche volendo applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale, si deve considerare che il sig.
nella comparsa di costituzione dinanzi al G.I. aveva, seppure in via subordinata, CP_1
rassegnato conclusioni sostanzialmente non discordanti da quelle formulate dalla ricorrente nella memoria integrativa del 07.10.2022, se non con riferimento al quantum dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, essendo venuta meno anche la controversia relativa al pernottamento presso il resistente del minore , che la Per_2
aveva chiesto decorresse dal terzo anno di età del bambino, atteso che Pt_1
quest'ultimo ad oggi ha già compiuto i quattro anni.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli EN nella camera di consiglio del 10/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo