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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/09/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2149/2024 R.G.A.C. promossa da:
, nata il [...] nella città di LA FALDA, provincia Controparte_1 di CORDOBA, residente in [...]1320-HAEDO-Provincia di Buenos Parte_1
Aires- Argentina;
- nato il [...] nella città di COSQUIN, provincia di Controparte_2
CORDOBA, , residente in 25 77- nella città di LA FALDA, provincia Parte_1 CP_3 di Cordoba- Argentina;
- nata il [...], nella città di LA FALDA, Controparte_4 provincia di CORDOBA- ARGENTINA residente in [...]23, nella città di LA
FALDA, provincia di Cordoba- Argentina;
- , nata il [...], nella città di LA FALDA, Persona_1
CORDOBA, ) residente in ACONCAGUA 23, nella città di LA FALDA provincia Parte_1 di Cordoba -Argentina; tutti rappresentati e difesi, giusta procure legalizzata, dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_5 CP_6 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 16.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_5 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, , nato a [...] ( CL) l'1/1/1888, emigrato in Persona_2 ed ivi sposatosi con e che mai aveva perso la cittadinanza Parte_1 CP_7 italiana trasmettendola, così, ai suoi discendenti. Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadina italiana doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo volersi disporre Controparte_5 preliminarmente la sospensione del giudizio mentre nel merito non ha contestato la domanda proposta da controparte.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9.07.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di sospensione del giudizio proposta dal
[...]
atteso che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il CP_5
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Infine deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui al'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo ,
. Persona_3
Tanto premesso in rito la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che, cittadino italiano nato in [...] genitori Persona_2 italiani, nel comune di Mazzarino ( CL) l'1/1/1888, emigrato nella Repubblica Argentina, mai naturalizzatosi cittadino argentino, si unì in matrimonio con , CP_7 anch'essa cittadina italiana, e dalla loro unione nasceva, in in data 17/6/1925, Parte_1
. Quest'ultima, in data 27/7/1949, si è poi unita in Persona_4 matrimonio con , in tal modo legittimando la figlia naturale nata Persona_5 dalla loro unione il 28/10/1947, del Valle BAZAN la quale si univa al Persona_6
Sig. e dalla loro unione nascevano i figli, odierni ricorrenti, Controparte_2
e . Dall'unione di Controparte_2 Controparte_4 quest'ultima con nasceva, in data 21.04.1995 a La Falda, Controparte_8 provincia di Cordoba -Argentina-, la ricorrente mentre Controparte_1 dall'unione della predetta con il Sig. Controparte_4 Persona_7
nasceva, in data 03.03.2003, a La Falda (provincia di Cordoba -
[...]
Argentina), la ricorrente , anch'essa ricorrente. Per_1 Persona_1
Nella linea genealogica sopra brevemente riassunta si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale da alla Persona_4 figlia, del Valle BAZAN. . Persona_6
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente e per quel che interessa nel presente giudizio, con sentenza n.30 del 1983, dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n.
555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n.
4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadina italiana. Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_5 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_5 integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 3 settembre 2025.
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2149/2024 R.G.A.C. promossa da:
, nata il [...] nella città di LA FALDA, provincia Controparte_1 di CORDOBA, residente in [...]1320-HAEDO-Provincia di Buenos Parte_1
Aires- Argentina;
- nato il [...] nella città di COSQUIN, provincia di Controparte_2
CORDOBA, , residente in 25 77- nella città di LA FALDA, provincia Parte_1 CP_3 di Cordoba- Argentina;
- nata il [...], nella città di LA FALDA, Controparte_4 provincia di CORDOBA- ARGENTINA residente in [...]23, nella città di LA
FALDA, provincia di Cordoba- Argentina;
- , nata il [...], nella città di LA FALDA, Persona_1
CORDOBA, ) residente in ACONCAGUA 23, nella città di LA FALDA provincia Parte_1 di Cordoba -Argentina; tutti rappresentati e difesi, giusta procure legalizzata, dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_5 CP_6 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 16.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_5 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, , nato a [...] ( CL) l'1/1/1888, emigrato in Persona_2 ed ivi sposatosi con e che mai aveva perso la cittadinanza Parte_1 CP_7 italiana trasmettendola, così, ai suoi discendenti. Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadina italiana doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo volersi disporre Controparte_5 preliminarmente la sospensione del giudizio mentre nel merito non ha contestato la domanda proposta da controparte.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9.07.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di sospensione del giudizio proposta dal
[...]
atteso che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il CP_5
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Infine deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui al'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo ,
. Persona_3
Tanto premesso in rito la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che, cittadino italiano nato in [...] genitori Persona_2 italiani, nel comune di Mazzarino ( CL) l'1/1/1888, emigrato nella Repubblica Argentina, mai naturalizzatosi cittadino argentino, si unì in matrimonio con , CP_7 anch'essa cittadina italiana, e dalla loro unione nasceva, in in data 17/6/1925, Parte_1
. Quest'ultima, in data 27/7/1949, si è poi unita in Persona_4 matrimonio con , in tal modo legittimando la figlia naturale nata Persona_5 dalla loro unione il 28/10/1947, del Valle BAZAN la quale si univa al Persona_6
Sig. e dalla loro unione nascevano i figli, odierni ricorrenti, Controparte_2
e . Dall'unione di Controparte_2 Controparte_4 quest'ultima con nasceva, in data 21.04.1995 a La Falda, Controparte_8 provincia di Cordoba -Argentina-, la ricorrente mentre Controparte_1 dall'unione della predetta con il Sig. Controparte_4 Persona_7
nasceva, in data 03.03.2003, a La Falda (provincia di Cordoba -
[...]
Argentina), la ricorrente , anch'essa ricorrente. Per_1 Persona_1
Nella linea genealogica sopra brevemente riassunta si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale da alla Persona_4 figlia, del Valle BAZAN. . Persona_6
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente e per quel che interessa nel presente giudizio, con sentenza n.30 del 1983, dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n.
555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n.
4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadina italiana. Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_5 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_5 integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 3 settembre 2025.
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata