Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, ha pronunciato in data 10 giugno 2025, a seguito di udienza tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 525/2022
TRA
(22-3-2000), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Improta, Parte_1
e con lo stesso elett.te dom.to come in atti
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Petrillo, e CP_1
con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31-1-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 13- Parte_1
2-2021, mentre lavorava alle dipendenze della S.R.L. FORMALCTIS, a seguito del quale l' gli riconosceva un grado di invalidità permanente pari al 7%, deduceva che i CP_1 postumi erano da ritenersi più gravi e presentava all' in data 12-1-2021 istanza di CP_2
riconoscimento di un danno all'integrità psico-fisica pari al 12%.
In mancanza di risposta dall' si rivolgeva al Giudice adito chiedendo riconoscersi CP_1
che a seguito per predetto infortunio sul lavoro aveva riportato postumi permanenti pari al 12%, o comunque non inferiori all'8%, e condannare l' al pagamento in suo CP_1
favore del relativo indennizzo in conto capitale.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato. CP_1
Nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente faceva presente che era intervenuto il riconoscimento dell'aggravamento da parte dell' , e chiedeva CP_2
dichiararsi cessata la materia del contendere.
Osserva il Giudicante che parte ricorrente ha prodotto la nota dell' datata 2-3-2022, CP_1
con la quale è stato riconosciuto al ricorrente un danno biologico pari al 9%, a seguito dell'infortunio subito sul lavoro in data 13-2-2021, e gli veniva liquidata la somma di euro 4496,79.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente, per effetto dell'avvenuto pagamento, su cui non è stata sollevata eccezione alcuna, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Poiché il riconoscimento del diritto del ricorrente è avvenuto in data 2-3-2022, e quindi in data anteriore alla notifica del ricorso all' , avvenuta in data 9-3-2022, si dispone CP_1
la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 10-6-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza