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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/08/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 959/2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Genova, Via Bacigalupo, 4/15, Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avv. Paolo de' Capitani di Vimercate e dall'Avv. Alberto Vanni, che la rappresentano e difendono in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro nella persona del Presidente legale rappresentante in carica, domiciliata Controparte_1
in Savona, Via Pia 32/1, presso lo studio legale dell'Avv. Luigi Levati che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, Sezione specializzata Imprese, contrariis reiectis, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio vista, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla Signora con le memorie ex art. 183 comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. Parte_1
rispettivamente datate 19 ottobre 2020 e 4 novembre 2020, poi rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, riformare integralmente la sentenza resa dal Tribunale civile di Genova, Sezione specializzata Imprese, 1071/2022, pubblicata in data 30 aprile 2022, nel giudizio iscritto al n. di R.G.
3730/2020 e:
a) respingere ogni domanda e pretesa da in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, siccome non ritualmente proposte, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
b) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 8.050,00 corrisposta dalla Signora alla medesima società Parte_1
cooperativa a titolo di pagamento quote sociali della stessa, come meglio indicato in narrativa;
c) in subordine e in via di eccezione riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta davanti al Tribunale del Lavoro di Savona e riproposta in riassunzione davanti al Tribunale di Genova da in relazione alla Controparte_1
restituzione dell'importo di euro 61.146,13, rideterminare tali importi richiesti in restituzione a titolo di emolumenti amministratore percepiti dalla Signora nella minor somma calcolata al netto Parte_1
IRPEF come da buste paga prodotte e come indicato in narrativa nell'atto di citazione in appello;
d) sempre in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale svolta da accertare e dichiarare in via di reconventio Controparte_1
reconventionis che la Signora è creditrice nei confronti della di Parte_1 Parte_2
un equo compenso per il lavoro svolto quale presidente della Cooperativa per le causali di cui alle superiori premesse del presente atto della somma meglio vista e ritenuta in relazione al periodo di lavoro considerato e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a pagare alla Signora le somme meglio viste e ritenute dalla Parte_1
Corte Ecc.ma.
In ogni caso, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e respinta qualsivoglia richiesta istruttoria dell'appellante:
- respingere, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, l'impugnazione promossa da avverso la sentenza n. 1071/2022 del Tribunale Civile di Genova Sezione Parte_1
Specializzata delle Imprese
- confermare integralmente la sentenza appellata n. 1071/2022 del Tribunale Civile di Genova
Sezione Specializzata delle Imprese - dichiarare tenuta e condannare la parte appellante a rifondere integralmente le spese del Parte_1
grado in favore della parte appellata ”. Controparte_1
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il presente procedimento ha avuto inizio con l'emissione, in data 23 luglio 2019, da parte del
Tribunale di Savona, di un decreto ingiuntivo a favore di in odio a “ Parte_1 Controparte_1
– da ora - per la somma di euro 12.713,46 a titolo di restituzione di importi
[...] Controparte_1
versati per quote sociali e per la corresponsione di crediti di natura alimentare oggetto di buste paga emesse e non pagate;
la somma era così suddivisa: 1650 euro al netto IRPEF per la busta paga del marzo 2015; 3013,46 euro al netto IRPEF per la busta paga dell'aprile 2015 compreso TFR, oltre la restituzione di somme riconducibili al versamento di quote sociali e altre somme trattenute a tale Pt_ titolo per un totale di euro 8.050 di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 30.4.2015 tra e la cooperativa – doc. 6 fasc. I grado Miglio verde-.
La cooperativa ha promosso opposizione disconoscendo la sottoscrizione della scrittura privata Pt_ 30.4.2015 e ha chiesto la restituzione da parte della di euro 61.146,13, somma percepita quale presidente del CdA in assenza di apposita delibera assembleare come previsto dall'art. 27 dello
Statuto. Ha formulato richiesta di risarcimento danni per inadempimenti riferiti alla qualità di
Presidente del CdA per somme prelevate, pagamenti per autostrada e per utilizzo di un'autovettura per un ulteriore importo di euro 21.236,72. Quanto alla domanda di rimborso delle quote sociali, parte opponente ha argomentato indicando l'impossibilità, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, di riconoscere il diritto perché il bilancio di esercizio al 31.12.2015, anno nel quale era avvenuto lo Pt_ scioglimento del rapporto sociale, si era chiuso in perdita. In sede di opposizione ha chiesto la verificazione della scrittura privata del 30.4.2015 e formulato reconventio reconventionis domanda di equo compenso per il lavoro svolto a favore della cooperativa.
Con sentenza n. 208/2019 il Tribunale di Savona ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la cooperativa a corrispondere le somme contenute nelle buste paga non onorate e ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente il Tribunale delle imprese con riferimento sia alla domanda di restituzione delle quote sociali sia a quelle formulate da parte opponente afferenti il rapporto societario intercorso.
Con comparsa 12 marzo 2020 Il ha riassunto la causa davanti al Tribunale di Genova, CP_1
sezione specializzata imprese.
Nel corso di quel giudizio la cooperativa ha rinunciato ad una parte delle domande, quelle riguardanti gli inadempimenti agli obblighi derivanti dall'esercizio della funzione di Presidente del CdA, rinuncia accettata, ed ha ridotto la domanda alla restituzione di euro 61.146,13, importi Pt_ recepiti da nella qualità ricoperta ma non autorizzati dall'assemblea ai sensi dell'art. 27 Statuto. Pt_ Il Tribunale ha respinto la domanda della convenuta riguardante la restituzione delle quote di capitale versate e ha accolto la domanda della Cooperativa, condannandola a pagare euro
61.146,13. Il Tribunale non ha ammesso le prove orali richieste - “ritenuta superflua ulteriore istruttoria”.
Con l'atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza n. 1071/2022 per i seguenti Parte_1
motivi.
I. Mancata verificazione della scrittura privata disconosciuta, omessa valutazione delle circostanze fattuali pratiche e decisive ai fini della decisione-illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Secondo la difesa il Tribunale non ha mai preso posizione sulle istanze, soprattutto sulla verificazione della scrittura privata 30.4.2015 contenente riconoscimento della debenza dell'importo pari alle quote sociali versate, istanza già formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo atteso l'intervenuto disconoscimento. In particolare, il Tribunale non avrebbe poi assunto alcuna posizione con riguardo alla circostanza emergente dallo scambio di cui al doc. 10 prodotto in primo grado, nel quale la cooperativa, a firma , inviava al difensore dell'appellante la CP_2
scrittura privata poi disconosciuta in causa.
II. Mancata adozione del provvedimento di statuizione circa l'ammissione delle prove per testimoni, omessa valutazione delle circostanze fattuali pacifiche e decisive ai fini della decisione-illogicità e contraddittorietà motivazione.
Secondo la difesa le produzioni e le circostanze dedotte tramite le prove richieste e sulle quali il
Tribunale nulla ha deciso erano idonee a superare il disposto dell'art. 27 dello Statuto invocato dalla controparte. Inoltre, la difesa ha evidenziato come non siano mai state richieste ex art. 2033 c.c. le somme che erano state erogate ad altra Presidente del CdA e neppure erano mai state oggetto di domanda prima della causa. I compensi erano poi stati inseriti in bilancio e l'importo richiesto non era corretto perché le somme erano state considerate al lordo di IRPEF e INPS ed il Tribunale non aveva esaminato la domanda formulata in via subordinata di determinazione equitativa del compenso comunque dovuto per l'attività svolta a beneficio della società.
III. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto inammissibile il diritto azionato in via di subordine a titolo di reconventio reconventionis per l'integrale liquidazione in via equitative delle prestazioni dalla stessa rese a favore della società. Il Tribunale aveva considerato la domanda di equo compenso inammissibile perché mutava la domanda originaria per compensi lavoristici e aveva errato nel non ammettere le prove orali dirette a dimostrare l'attività svolta.
IV. Quale ultimo motivo sono state reiterate le istanze istruttorie e ancora impugnata l'omessa pronuncia sul punto.
La difesa ha concluso chiedendo la riforma integrale della decisione previa ammissione delle prove testimoniali contenute nelle memorie 19.10.2020 e 4.11.2020 e la reiezione di ogni domanda formulata da , e condannarla alla restituzione di euro 8.050 a titolo di rimborso di Controparte_1
quote sociali. In via subordinata e di eccezione riconvenzionale ha chiesto il ricalcolo della somma riconosciuta eliminando gli accessori e in subordine la liquidazione in via equitativa di una somma per l'attività svolta.
Si è costituita la contestando preliminarmente la mancata impugnazione Parte_2
della condanna al pagamento di euro 61.146,13 e comunque evidenziando: quanto al primo motivo, sulla liquidazione delle quote sociali occorreva far riferimento al bilancio al momento dell'uscita del socio, secondo il contenuto della norma statutaria, e il bilancio al 31.12.2015 era in perdita e, con le perdite sommate a quelle del 2014, si era verificato l'azzeramento del capitale sociale, inoltre la scrittura disconosciuta riguardava riferimento il solo rapporto di lavoro subordinato sul quale era già intervenuta pronuncia definitiva;
quanto al secondo e al terzo motivo, l'art. 27 dello Statuto predicava la gratuità dell'incarico, risultando irrilevanti le circostanze dedotte e così anche la domanda di valutazione economica equitativa dell'attività, per altro correttamente indicata come inammissibile dal Tribunale e quanto al quarto, l'impugnazione della mancata decisione sulle richieste istruttorie come tale era inammissibile.
Parte appellata ha concluso chiedendo la conferma della decisione di prime cure con condanna alle spese del grado.
Pt_ Superata l'istanza di sospensione perché non reiterata dalla difesa , le parti hanno precisato le conclusioni e depositato atti difensivi finali. Successivamente riassegnata la causa ad altro
Consigliere, la causa è stata tratta in decisione immediata.
Esame dei motivi
Preliminarmente occorre evidenziare che, in merito alla valutazione di ammissibilità dell'appello, al di là delle modifiche intervenute dal 2012 in poi, è divenuto ius receptum, nella giurisprudenza della
Suprema Corte, il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 cpc, richiesto anche in caso di mancata ammissione di mezzi istruttori, così Cass. n. 5812/2016, postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L'appello deve, quindi, necessariamente contenere una parte argomentativa, da ultimo ex plurimis Cass. n. 12280/2016, idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. I motivi dell'impugnazione devono quindi non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve individuare le parti di cui viene richiesta la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può ritenere che il motivo di appello è specifico quando, in base ad un giudizio ex ante,
l'eventuale fondatezza dell'argomentazione priverebbe di base logica la sentenza impugnata.
Certamente quanto sopra porta a ritenere inammissibile il quarto motivo. Quanto agli altri, qui oggetto di esame, l'impugnazione conduce ad una riforma delle parti relative della decisione, invero mai specificatamente indicate, in modo in parte implicito. Certamente non è stata oggetto di specifica impugnazione la condanna al pagamento della somma di euro 61.146,13 oltre accessori, contestata con riferimento ad imposte non considerate ed alla ritenuta mancata considerazione di elementi del tutto estranei all'applicazione dell'art. 27 dello Statuto sociale. Su questo punto si tornerà in seguito.
Quanto al primo motivo, il profilo investe la mancata verificazione, richiesta già al Giudice dell'impugnazione del decreto ingiuntivo, dunque nella fase anteriore alla riassunzione. Deve qui chiarirsi che, nelle conclusioni assunte in primo grado, mentre vi è stato un espresso richiamo alle istanze istruttorie, non vi è stato richiamo alla specifica istanza. Dunque, la Corte non può esaminare la richiesta e neppure può dar rilievo alla mancata verificazione in primo grado posto che la parte non ha specificato come avrebbe dovuto risultare l'argomentazione in prime cure con l'accesso al procedimento di verificazione. Il motivo, con un andamento presente anche nei successivi, evidenzia che il Tribunale non ha considerato la documentazione in atti ed in particolare, per quanto attiene alla domanda di restituzione delle quote sociali, lo scambio di comunicazioni presenti nel documento 10 – fascicolo primo grado dal quale risulterebbe il riconoscimento, da parte della Pt_1
cooperativa, della scrittura stessa. In particolare, si tratta di una comunicazione di posta elettronica datata 19.10.2015, a firma , proveniente dalla casella di posta elettronica della CP_2
società con la quale, in risposta alla pretesa di pagamento formulata dal difensore dell'odierna appellante riferita a somme dovute a titolo di retribuzione e di rimborso delle quote, richiama l'accordo oggetto poi di disconoscimento, ricordando che il pagamento sarebbe avvenuto solo nei quattro anni successivi. La difesa di parte appellante ha poi contestato l'assenza di considerazione da parte del Tribunale della mancanza di rilievi a verbale del 2.5.2015 in occasione dell'accoglimento Pt_ del recesso del socio lavoratore , non facendo il CdA riferimento ad alcuna crisi il cui riferimento sarebbe presente solo in un verbale del 29.1.2019 – doc. 11 fasc. appellata-, quindi in un tempo parecchio successivo e nell'ambito di una delibera che doveva trovare applicazione solo per il futuro.
Sul punto si osserva quanto segue: al di là del disconoscimento della scrittura privata e del valore da attribuire alla risposta alla comunicazione di posta elettronica – doc. 10 citato-, la scrittura privata con riferimento alla liquidazione delle quote sociali non può superare la dizione della Statuto che contiene la previsione di una regola generale. Per il superamento di questa le parti avrebbero dovuto darne atto, cosa che non hanno fatto. La scrittura, datata 30.04.2015, contiene solo l'impegno della società a versare quanto in elenco – voci di debito legate al rapporto di socio lavoratore e all'importo delle quote sociali- nel termine di quattro anni, anziché nel termine di legge.
L'art. 11 dello Statuto espressamente lega la liquidazione delle quote alla capienza del bilancio Pt_ sociale. La ha dato le dimissioni da socia il 21 aprile 2015 e da presidente del CdA il 17.11.2014.
Nel maggio 2015 non era certamente possibile dare atto delle risultanze del bilancio al 31.12.2015, quindi a nulla rileva la mancanza di osservazioni a verbale di accettazione del recesso richiamato dall'appellante. Risulta invece documentalmente che il bilancio chiuso al 31.12.2015 evidenziava una perdita – pari ad euro 43.689- ed un patrimonio netto negativo – per euro 35.519-, con riduzione del capitale oltre il terzo ma questi dati, cumulati con la perdita portata a nuovo del 2014 – di euro
76226- aveva azzerato il capitale sociale – vedi doc. 3 comparsa di riassunzione-; questa situazione di grave crisi spiega il contenuto dell'Assemblea dei soci tenuta in data 29 gennaio 2016, che detta all'OdG proprio lo “stato di crisi” e che contiene decisioni di tipo “draconiano” quali la riduzione dell'emolumento mensile dei soci lavoratori e la rinuncia alle tredicesime per gli anni 2014 e 2015
– il doc. 11 parte appellata fascicolo primo grado contiene verbale di Assemblea ordinaria del 29 gennaio 2016 che porta appunto all'OdG “stato di crisi della Cooperative;
delibere inerenti e conseguenti”- . Al contrario, quindi, di quanto allegato dalla difesa la situazione di crisi era molto grave – nel corso dell'assemblea di fine gennaio 2019 il Presidente del CdA dà atto che il bilancio al
31.12.2015 non era ancora stato approvato ma la gravità della situazione era già emersa-. Il
Tribunale, quindi, ha correttamente argomentato né i rilievi svolti con il primo motivo possono essere accolti.
Anche il secondo motivo si presenta in parte inammissibile, non contenendo specifica impugnazione della decisione assunta ai sensi dell'art. 2033 cc. La censura è costruita facendo riferimento alla mancata considerazione di elementi indiretti che, a parere della difesa, dovevano portare ad una decisione di segno opposto o ad una condanna in termini più contenuti. Quanto poi alla mancata ammissione delle prove orali, la mera deduzione è irrilevante, non contenendo l'argomentazione l'individuazione della modifica della motivazione che le prove avrebbero portato e comunque la richiesta di ammissione delle prove come tali non comporta l'impugnazione specifica di un punto della decisione. La contestazione si fonda sulla mancata considerazione che anche un precedente
Presidente di CdA, , aveva ricevuto somme per compensi legati all'ufficio svolto senza Persona_1
richiesta di restituzione da parte della cooperativa e sulla considerazione che, prima della causa, non era stata richiesta la restituzione. Quanto al primo profilo, questo è privo di specifica rilevanza così come la mancata precedente richiesta, circostanze che, di per sé, non potevano portare al superamento del dato testuale dell'art. 27 dello Statuto sociale – doc. 1 allegato alla comparsa in riassunzione-. Tale disposizione contiene la previsione di gratuità dell'incarico di componente del
CdA – “i componenti del CdA non hanno diritto al compenso…”-, salvo diversa deliberazione assembleare. Quanto alla contestazione legata al generico riferimento a somme dovute a titolo di
IRPEF e INPS, occorre considerare che la condanna è stata pronunciata ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Quanto al terzo motivo, occorre considerare che il tenore della decisione delle SSUU n. 26727 del
15.10.2024 - la cui massima recita “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.- potrebbe portare ad una rivalutazione del giudizio espresso dal Tribunale di tardività della domanda formulata in via riconvenzionale o meglio di reconventio reconventionis e qui ripresa in termini di eccezione riconvenzionale, tuttavia la domanda doveva e deve essere respinta in forza del principio di gratuità dell'attività contenuta nell'art. 27 dello Statuto. Ne segue che le prove erano e sono Pt_ irrilevanti, atteso che alcun rilievo riveste il contenuto dell'attività svolta dalla , mentre la CTU non è un mezzo di prova.
Quanto infine all'ultimo motivo, già si è detto in apertura di motivazione come si presenti inammissibile posto che la mancata ammissione delle prove non è di per sé un motivo di appello: occorre collegarle alla decisione e precisare come la loro ammissione avrebbe portato ad una decisione diversa.
L'appello deve quindi essere respinto. Parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado, nel rispetto del parametro del valore della causa, in misura media.
Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
respinge l'appello; dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese a favore di parte appellata, che liquida in euro 14.317,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge;
sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, in data 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 959/2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Genova, Via Bacigalupo, 4/15, Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avv. Paolo de' Capitani di Vimercate e dall'Avv. Alberto Vanni, che la rappresentano e difendono in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro nella persona del Presidente legale rappresentante in carica, domiciliata Controparte_1
in Savona, Via Pia 32/1, presso lo studio legale dell'Avv. Luigi Levati che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, Sezione specializzata Imprese, contrariis reiectis, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio vista, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla Signora con le memorie ex art. 183 comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. Parte_1
rispettivamente datate 19 ottobre 2020 e 4 novembre 2020, poi rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, riformare integralmente la sentenza resa dal Tribunale civile di Genova, Sezione specializzata Imprese, 1071/2022, pubblicata in data 30 aprile 2022, nel giudizio iscritto al n. di R.G.
3730/2020 e:
a) respingere ogni domanda e pretesa da in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, siccome non ritualmente proposte, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
b) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 8.050,00 corrisposta dalla Signora alla medesima società Parte_1
cooperativa a titolo di pagamento quote sociali della stessa, come meglio indicato in narrativa;
c) in subordine e in via di eccezione riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta davanti al Tribunale del Lavoro di Savona e riproposta in riassunzione davanti al Tribunale di Genova da in relazione alla Controparte_1
restituzione dell'importo di euro 61.146,13, rideterminare tali importi richiesti in restituzione a titolo di emolumenti amministratore percepiti dalla Signora nella minor somma calcolata al netto Parte_1
IRPEF come da buste paga prodotte e come indicato in narrativa nell'atto di citazione in appello;
d) sempre in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale svolta da accertare e dichiarare in via di reconventio Controparte_1
reconventionis che la Signora è creditrice nei confronti della di Parte_1 Parte_2
un equo compenso per il lavoro svolto quale presidente della Cooperativa per le causali di cui alle superiori premesse del presente atto della somma meglio vista e ritenuta in relazione al periodo di lavoro considerato e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a pagare alla Signora le somme meglio viste e ritenute dalla Parte_1
Corte Ecc.ma.
In ogni caso, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e respinta qualsivoglia richiesta istruttoria dell'appellante:
- respingere, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, l'impugnazione promossa da avverso la sentenza n. 1071/2022 del Tribunale Civile di Genova Sezione Parte_1
Specializzata delle Imprese
- confermare integralmente la sentenza appellata n. 1071/2022 del Tribunale Civile di Genova
Sezione Specializzata delle Imprese - dichiarare tenuta e condannare la parte appellante a rifondere integralmente le spese del Parte_1
grado in favore della parte appellata ”. Controparte_1
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il presente procedimento ha avuto inizio con l'emissione, in data 23 luglio 2019, da parte del
Tribunale di Savona, di un decreto ingiuntivo a favore di in odio a “ Parte_1 Controparte_1
– da ora - per la somma di euro 12.713,46 a titolo di restituzione di importi
[...] Controparte_1
versati per quote sociali e per la corresponsione di crediti di natura alimentare oggetto di buste paga emesse e non pagate;
la somma era così suddivisa: 1650 euro al netto IRPEF per la busta paga del marzo 2015; 3013,46 euro al netto IRPEF per la busta paga dell'aprile 2015 compreso TFR, oltre la restituzione di somme riconducibili al versamento di quote sociali e altre somme trattenute a tale Pt_ titolo per un totale di euro 8.050 di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 30.4.2015 tra e la cooperativa – doc. 6 fasc. I grado Miglio verde-.
La cooperativa ha promosso opposizione disconoscendo la sottoscrizione della scrittura privata Pt_ 30.4.2015 e ha chiesto la restituzione da parte della di euro 61.146,13, somma percepita quale presidente del CdA in assenza di apposita delibera assembleare come previsto dall'art. 27 dello
Statuto. Ha formulato richiesta di risarcimento danni per inadempimenti riferiti alla qualità di
Presidente del CdA per somme prelevate, pagamenti per autostrada e per utilizzo di un'autovettura per un ulteriore importo di euro 21.236,72. Quanto alla domanda di rimborso delle quote sociali, parte opponente ha argomentato indicando l'impossibilità, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, di riconoscere il diritto perché il bilancio di esercizio al 31.12.2015, anno nel quale era avvenuto lo Pt_ scioglimento del rapporto sociale, si era chiuso in perdita. In sede di opposizione ha chiesto la verificazione della scrittura privata del 30.4.2015 e formulato reconventio reconventionis domanda di equo compenso per il lavoro svolto a favore della cooperativa.
Con sentenza n. 208/2019 il Tribunale di Savona ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la cooperativa a corrispondere le somme contenute nelle buste paga non onorate e ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente il Tribunale delle imprese con riferimento sia alla domanda di restituzione delle quote sociali sia a quelle formulate da parte opponente afferenti il rapporto societario intercorso.
Con comparsa 12 marzo 2020 Il ha riassunto la causa davanti al Tribunale di Genova, CP_1
sezione specializzata imprese.
Nel corso di quel giudizio la cooperativa ha rinunciato ad una parte delle domande, quelle riguardanti gli inadempimenti agli obblighi derivanti dall'esercizio della funzione di Presidente del CdA, rinuncia accettata, ed ha ridotto la domanda alla restituzione di euro 61.146,13, importi Pt_ recepiti da nella qualità ricoperta ma non autorizzati dall'assemblea ai sensi dell'art. 27 Statuto. Pt_ Il Tribunale ha respinto la domanda della convenuta riguardante la restituzione delle quote di capitale versate e ha accolto la domanda della Cooperativa, condannandola a pagare euro
61.146,13. Il Tribunale non ha ammesso le prove orali richieste - “ritenuta superflua ulteriore istruttoria”.
Con l'atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza n. 1071/2022 per i seguenti Parte_1
motivi.
I. Mancata verificazione della scrittura privata disconosciuta, omessa valutazione delle circostanze fattuali pratiche e decisive ai fini della decisione-illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Secondo la difesa il Tribunale non ha mai preso posizione sulle istanze, soprattutto sulla verificazione della scrittura privata 30.4.2015 contenente riconoscimento della debenza dell'importo pari alle quote sociali versate, istanza già formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo atteso l'intervenuto disconoscimento. In particolare, il Tribunale non avrebbe poi assunto alcuna posizione con riguardo alla circostanza emergente dallo scambio di cui al doc. 10 prodotto in primo grado, nel quale la cooperativa, a firma , inviava al difensore dell'appellante la CP_2
scrittura privata poi disconosciuta in causa.
II. Mancata adozione del provvedimento di statuizione circa l'ammissione delle prove per testimoni, omessa valutazione delle circostanze fattuali pacifiche e decisive ai fini della decisione-illogicità e contraddittorietà motivazione.
Secondo la difesa le produzioni e le circostanze dedotte tramite le prove richieste e sulle quali il
Tribunale nulla ha deciso erano idonee a superare il disposto dell'art. 27 dello Statuto invocato dalla controparte. Inoltre, la difesa ha evidenziato come non siano mai state richieste ex art. 2033 c.c. le somme che erano state erogate ad altra Presidente del CdA e neppure erano mai state oggetto di domanda prima della causa. I compensi erano poi stati inseriti in bilancio e l'importo richiesto non era corretto perché le somme erano state considerate al lordo di IRPEF e INPS ed il Tribunale non aveva esaminato la domanda formulata in via subordinata di determinazione equitativa del compenso comunque dovuto per l'attività svolta a beneficio della società.
III. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto inammissibile il diritto azionato in via di subordine a titolo di reconventio reconventionis per l'integrale liquidazione in via equitative delle prestazioni dalla stessa rese a favore della società. Il Tribunale aveva considerato la domanda di equo compenso inammissibile perché mutava la domanda originaria per compensi lavoristici e aveva errato nel non ammettere le prove orali dirette a dimostrare l'attività svolta.
IV. Quale ultimo motivo sono state reiterate le istanze istruttorie e ancora impugnata l'omessa pronuncia sul punto.
La difesa ha concluso chiedendo la riforma integrale della decisione previa ammissione delle prove testimoniali contenute nelle memorie 19.10.2020 e 4.11.2020 e la reiezione di ogni domanda formulata da , e condannarla alla restituzione di euro 8.050 a titolo di rimborso di Controparte_1
quote sociali. In via subordinata e di eccezione riconvenzionale ha chiesto il ricalcolo della somma riconosciuta eliminando gli accessori e in subordine la liquidazione in via equitativa di una somma per l'attività svolta.
Si è costituita la contestando preliminarmente la mancata impugnazione Parte_2
della condanna al pagamento di euro 61.146,13 e comunque evidenziando: quanto al primo motivo, sulla liquidazione delle quote sociali occorreva far riferimento al bilancio al momento dell'uscita del socio, secondo il contenuto della norma statutaria, e il bilancio al 31.12.2015 era in perdita e, con le perdite sommate a quelle del 2014, si era verificato l'azzeramento del capitale sociale, inoltre la scrittura disconosciuta riguardava riferimento il solo rapporto di lavoro subordinato sul quale era già intervenuta pronuncia definitiva;
quanto al secondo e al terzo motivo, l'art. 27 dello Statuto predicava la gratuità dell'incarico, risultando irrilevanti le circostanze dedotte e così anche la domanda di valutazione economica equitativa dell'attività, per altro correttamente indicata come inammissibile dal Tribunale e quanto al quarto, l'impugnazione della mancata decisione sulle richieste istruttorie come tale era inammissibile.
Parte appellata ha concluso chiedendo la conferma della decisione di prime cure con condanna alle spese del grado.
Pt_ Superata l'istanza di sospensione perché non reiterata dalla difesa , le parti hanno precisato le conclusioni e depositato atti difensivi finali. Successivamente riassegnata la causa ad altro
Consigliere, la causa è stata tratta in decisione immediata.
Esame dei motivi
Preliminarmente occorre evidenziare che, in merito alla valutazione di ammissibilità dell'appello, al di là delle modifiche intervenute dal 2012 in poi, è divenuto ius receptum, nella giurisprudenza della
Suprema Corte, il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 cpc, richiesto anche in caso di mancata ammissione di mezzi istruttori, così Cass. n. 5812/2016, postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L'appello deve, quindi, necessariamente contenere una parte argomentativa, da ultimo ex plurimis Cass. n. 12280/2016, idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. I motivi dell'impugnazione devono quindi non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve individuare le parti di cui viene richiesta la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può ritenere che il motivo di appello è specifico quando, in base ad un giudizio ex ante,
l'eventuale fondatezza dell'argomentazione priverebbe di base logica la sentenza impugnata.
Certamente quanto sopra porta a ritenere inammissibile il quarto motivo. Quanto agli altri, qui oggetto di esame, l'impugnazione conduce ad una riforma delle parti relative della decisione, invero mai specificatamente indicate, in modo in parte implicito. Certamente non è stata oggetto di specifica impugnazione la condanna al pagamento della somma di euro 61.146,13 oltre accessori, contestata con riferimento ad imposte non considerate ed alla ritenuta mancata considerazione di elementi del tutto estranei all'applicazione dell'art. 27 dello Statuto sociale. Su questo punto si tornerà in seguito.
Quanto al primo motivo, il profilo investe la mancata verificazione, richiesta già al Giudice dell'impugnazione del decreto ingiuntivo, dunque nella fase anteriore alla riassunzione. Deve qui chiarirsi che, nelle conclusioni assunte in primo grado, mentre vi è stato un espresso richiamo alle istanze istruttorie, non vi è stato richiamo alla specifica istanza. Dunque, la Corte non può esaminare la richiesta e neppure può dar rilievo alla mancata verificazione in primo grado posto che la parte non ha specificato come avrebbe dovuto risultare l'argomentazione in prime cure con l'accesso al procedimento di verificazione. Il motivo, con un andamento presente anche nei successivi, evidenzia che il Tribunale non ha considerato la documentazione in atti ed in particolare, per quanto attiene alla domanda di restituzione delle quote sociali, lo scambio di comunicazioni presenti nel documento 10 – fascicolo primo grado dal quale risulterebbe il riconoscimento, da parte della Pt_1
cooperativa, della scrittura stessa. In particolare, si tratta di una comunicazione di posta elettronica datata 19.10.2015, a firma , proveniente dalla casella di posta elettronica della CP_2
società con la quale, in risposta alla pretesa di pagamento formulata dal difensore dell'odierna appellante riferita a somme dovute a titolo di retribuzione e di rimborso delle quote, richiama l'accordo oggetto poi di disconoscimento, ricordando che il pagamento sarebbe avvenuto solo nei quattro anni successivi. La difesa di parte appellante ha poi contestato l'assenza di considerazione da parte del Tribunale della mancanza di rilievi a verbale del 2.5.2015 in occasione dell'accoglimento Pt_ del recesso del socio lavoratore , non facendo il CdA riferimento ad alcuna crisi il cui riferimento sarebbe presente solo in un verbale del 29.1.2019 – doc. 11 fasc. appellata-, quindi in un tempo parecchio successivo e nell'ambito di una delibera che doveva trovare applicazione solo per il futuro.
Sul punto si osserva quanto segue: al di là del disconoscimento della scrittura privata e del valore da attribuire alla risposta alla comunicazione di posta elettronica – doc. 10 citato-, la scrittura privata con riferimento alla liquidazione delle quote sociali non può superare la dizione della Statuto che contiene la previsione di una regola generale. Per il superamento di questa le parti avrebbero dovuto darne atto, cosa che non hanno fatto. La scrittura, datata 30.04.2015, contiene solo l'impegno della società a versare quanto in elenco – voci di debito legate al rapporto di socio lavoratore e all'importo delle quote sociali- nel termine di quattro anni, anziché nel termine di legge.
L'art. 11 dello Statuto espressamente lega la liquidazione delle quote alla capienza del bilancio Pt_ sociale. La ha dato le dimissioni da socia il 21 aprile 2015 e da presidente del CdA il 17.11.2014.
Nel maggio 2015 non era certamente possibile dare atto delle risultanze del bilancio al 31.12.2015, quindi a nulla rileva la mancanza di osservazioni a verbale di accettazione del recesso richiamato dall'appellante. Risulta invece documentalmente che il bilancio chiuso al 31.12.2015 evidenziava una perdita – pari ad euro 43.689- ed un patrimonio netto negativo – per euro 35.519-, con riduzione del capitale oltre il terzo ma questi dati, cumulati con la perdita portata a nuovo del 2014 – di euro
76226- aveva azzerato il capitale sociale – vedi doc. 3 comparsa di riassunzione-; questa situazione di grave crisi spiega il contenuto dell'Assemblea dei soci tenuta in data 29 gennaio 2016, che detta all'OdG proprio lo “stato di crisi” e che contiene decisioni di tipo “draconiano” quali la riduzione dell'emolumento mensile dei soci lavoratori e la rinuncia alle tredicesime per gli anni 2014 e 2015
– il doc. 11 parte appellata fascicolo primo grado contiene verbale di Assemblea ordinaria del 29 gennaio 2016 che porta appunto all'OdG “stato di crisi della Cooperative;
delibere inerenti e conseguenti”- . Al contrario, quindi, di quanto allegato dalla difesa la situazione di crisi era molto grave – nel corso dell'assemblea di fine gennaio 2019 il Presidente del CdA dà atto che il bilancio al
31.12.2015 non era ancora stato approvato ma la gravità della situazione era già emersa-. Il
Tribunale, quindi, ha correttamente argomentato né i rilievi svolti con il primo motivo possono essere accolti.
Anche il secondo motivo si presenta in parte inammissibile, non contenendo specifica impugnazione della decisione assunta ai sensi dell'art. 2033 cc. La censura è costruita facendo riferimento alla mancata considerazione di elementi indiretti che, a parere della difesa, dovevano portare ad una decisione di segno opposto o ad una condanna in termini più contenuti. Quanto poi alla mancata ammissione delle prove orali, la mera deduzione è irrilevante, non contenendo l'argomentazione l'individuazione della modifica della motivazione che le prove avrebbero portato e comunque la richiesta di ammissione delle prove come tali non comporta l'impugnazione specifica di un punto della decisione. La contestazione si fonda sulla mancata considerazione che anche un precedente
Presidente di CdA, , aveva ricevuto somme per compensi legati all'ufficio svolto senza Persona_1
richiesta di restituzione da parte della cooperativa e sulla considerazione che, prima della causa, non era stata richiesta la restituzione. Quanto al primo profilo, questo è privo di specifica rilevanza così come la mancata precedente richiesta, circostanze che, di per sé, non potevano portare al superamento del dato testuale dell'art. 27 dello Statuto sociale – doc. 1 allegato alla comparsa in riassunzione-. Tale disposizione contiene la previsione di gratuità dell'incarico di componente del
CdA – “i componenti del CdA non hanno diritto al compenso…”-, salvo diversa deliberazione assembleare. Quanto alla contestazione legata al generico riferimento a somme dovute a titolo di
IRPEF e INPS, occorre considerare che la condanna è stata pronunciata ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Quanto al terzo motivo, occorre considerare che il tenore della decisione delle SSUU n. 26727 del
15.10.2024 - la cui massima recita “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.- potrebbe portare ad una rivalutazione del giudizio espresso dal Tribunale di tardività della domanda formulata in via riconvenzionale o meglio di reconventio reconventionis e qui ripresa in termini di eccezione riconvenzionale, tuttavia la domanda doveva e deve essere respinta in forza del principio di gratuità dell'attività contenuta nell'art. 27 dello Statuto. Ne segue che le prove erano e sono Pt_ irrilevanti, atteso che alcun rilievo riveste il contenuto dell'attività svolta dalla , mentre la CTU non è un mezzo di prova.
Quanto infine all'ultimo motivo, già si è detto in apertura di motivazione come si presenti inammissibile posto che la mancata ammissione delle prove non è di per sé un motivo di appello: occorre collegarle alla decisione e precisare come la loro ammissione avrebbe portato ad una decisione diversa.
L'appello deve quindi essere respinto. Parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado, nel rispetto del parametro del valore della causa, in misura media.
Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
respinge l'appello; dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese a favore di parte appellata, che liquida in euro 14.317,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge;
sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, in data 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno