Art. 1.
L' articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - La misura dei diritti prevista dalla presente legge e' soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo.
Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.
Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione".
NOTE
Nota all' art. 1:
- La legge 5 maggio 1976, n. 324 , concerne "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile".
L' articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - La misura dei diritti prevista dalla presente legge e' soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo.
Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.
Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione".
NOTE
Nota all' art. 1:
- La legge 5 maggio 1976, n. 324 , concerne "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile".