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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10949/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10949/2018 promossa da:
[ ], nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
[ ], nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. AVELLA GIUSEPPE [ ] ed C.F._3
elettivamente domiciliati in Salerno alla via Colonnello De Bartolomeis n. 11
ATTORI contro
[ ], nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
D'ASCOLI ANDREA [ ] C.F._5 Controparte_2
[ ] ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Bottiglieri n. 5 C.F._6
CONVENUTO
e
[ ], in persona Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. IACOVONE NICOLINO
[ ed elettivamente domiciliata in Capriati a Volturno alla via C.F._7
Andreucci n. 32
CONVENUTO
pagina 1 di 11 nonché
[ , Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
[ ] e ], in persona dei rispettivi legali P.IVA_3 Controparte_6 P.IVA_4
rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'avv. RODOLFI MARCO
[ ] C.F._8
TERZI CHIAMATI
e
[ e Controparte_7 P.IVA_5
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa Controparte_6 dall'avv. SCIPIONI MASSIMILIANO [ ] ed elettivamente domiciliati C.F._9
presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia
ER CHIAMATA IN CAUSA
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_8
rappresentata e difesa dagli avv.ti OLIVA DAVIDE e CALELLA ROSA CRISTINA
ER CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 12.12.2011 la sig.ra , in data 12.12.2011, in occasione della Pt_1 nascita del terzo figlio e presso la struttura sanitaria “ Controparte_3
si sottoponeva ad intervento di sterilizzazione tubarica al fine di prevenire altre future
[...]
gravidanze, in accordo con il proprio coniuge e su consiglio del proprio ginecologo dott. il quale eseguiva personalmente l'intervento di chiusura delle tube Controparte_1
immediatamente dopo il parto rassicurando altresì la paziente del buon esito dello stesso.
pagina 2 di 11 Nonostante ciò, nel novembre del 2012 la paziente all'esito di visita ginecologica apprendeva di essere nuovamente incinta nonostante l'intervenuta sterilizzazione, e conseguentemente rivolgendosi ad altro chirurgo specialista (essendo venuto meno il rapporto di fiducia con il proprio ginecologo) chiedeva di essere assistita durante la gestazione e inoltre sollecitava il compimento di indagini mediche volte ad accertare l'esistenza del pregresso intervento di legatura delle tube, effettivamente riscontrato e diagnosticato.
Attesa dunque l'ulteriore e non programmata gravidanza e ritenendo la stessa riconducibile ad un'incorretta esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica del 12.12.2011, gli attori convenivano nel presente giudizio il dott. e la Controparte_1 Controparte_3
al fine di sentir accertare la loro responsabilità in ordine alle lesioni patite
[...]
dalla a causa dell'intervento subito nonché alla nascita indesiderata del quarto figlio, e Pt_1
conseguentemente condannare i medesimi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi comprese le spese per il mantenimento del figlio nato successivamente all'intervento.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il dott. , Controparte_1
il quale negava nei propri scritti di aver mai concordato con la sig.ra di procedere Pt_1 all'intervento di sterilizzazione tubarica in occasione del parto cesareo da lui effettuato, non rinvenendosi alcuna traccia di esso nella cartella clinica dell'intervento e non essendo presente alcun consenso informato relativo ad esso;
eccepiva inoltre che la condizione delle tube della sig.ra , caratterizzata dal loro assottigliamento e distacco, sarebbe potuta essere Pt_1
ricondotta non necessariamente ad un atto chirurgico ma anche ad altre cause estranee ad esso.
Chiedeva infine di esse autorizzato a chiamare in causa la al Parte_3
fine di essere dalla stessa manlevato per le somme eventualmente dovute in caso di accoglimento della domanda attorea.
Si costituiva inoltre in giudizio la , eccependo Controparte_3 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del suo oggetto e contestando in toto le avverse domande deducendone nel merito l'infondatezza. In via subordinata chiedeva di essere autorizzata a chiamare le compagnie assicurative Berkshire
H.I.I.L. e in qualità di prestatori in coassicurazione della polizza Controparte_9
assicurativa n. 561990, ed altresì le compagnie Controparte_4 CP_5
pagina 3 di 11 e in qualità di prestatori in coassicurazione della Controparte_4 Controparte_6
polizza assicurativa n. 127125, fine di essere dalle stesse garantita e manlevata.
A seguito della concessione delle autorizzazioni richieste da parte del Giudice, si costituivano in giudizio tutte le suddette compagnie assicuratrici, per il tramite dei rispettivi difensori individuati come in epigrafe, le quali a vario titolo eccepivano l'inoperatività rispetto alla specifica fattispecie oggetto di giudizio delle polizze assicurative stipulate con i convenuti nonché l'estraneità dalla copertura assicurativa delle voci di danno richieste dagli attori, con particolare riguardo a quanto da questi ultimi prospettato in merito alle somme spettanti per la gravidanza non prevista e non desiderata. Concludevano dunque insistendo per il rigetto delle domande attoree nei loro confronti.
Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria attraverso l'esperimento di CTU medico
– legale sulla persona della sig.ra , e all'udienza del 20.01.2025 il Giudice, ritenuta la Pt_1
causa matura per la decisione, assegnava la stessa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Prima di analizzare specificamente il caso in esame, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente, trattandosi di domanda risarcitoria promossa nei confronti di una struttura sanitaria per lesione derivante da un'operazione chirurgica (c.d. danno iatrogeno), sui profili generali della responsabilità civile riferibile all'esercizio di attività professionale in ambito medico – sanitario nonché sulla corretta individuazione della natura giuridica della stessa, con la necessaria precisazione che, trattandosi nel caso di specie di una vicenda concernente un intervento eseguito alla fine dell'anno 2012, la vicenda processuale dovrà ritenersi assoggettata, dal punto di vista sostanziale, alla disciplina prevista dalla l. n. 189/2012 (“Legge Balduzzi”) e non, invece, a quella della più recente L. n. 24/2017 (“Legge Gelli – ”), essendo Per_1
l'irretroattività delle norme sostanziali di ambedue le leggi stata espressamente dichiarata dalla
Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28994 dell' 11 novembre 2019.
In via preliminare va evidenziato che, secondo un orientamento giurisprudenziale costante e confortato da plurime pronunce della corte di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati pagina 4 di 11 nell'esercizio di prestazioni sanitarie da un medico dipendente di una struttura pubblica o privata coinvolge sia la struttura stessa che il sanitario responsabile della cura.
Con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, essa deve intendersi riconducibile alla categoria civilistica della responsabilità contrattuale traente la propria fonte in un contratto sinallagmatico atipico, noto come “contratto di spedalità” o “di assistenza sanitaria”, concluso tra la struttura ed il paziente anche attraverso fatti concludenti quali la semplice presa in carico di quest'ultimo all'interno della struttura stessa;
tale figura contrattuale pone in capo alla struttura sanitaria una serie di obblighi definiti nel loro insieme con il termine di “assistenza sanitaria” ed importanti sia l'esecuzione della prestazione medica principale sia l'assolvimento di ulteriori prestazioni accessorie quali quelle assistenziali, alberghiere e di messa a disposizione di personale ed attrezzature, a fronte delle quali la prestazione gravante sul paziente si identifica nel pagamento del prezzo dovuto per il trattamento effettuato. Dalla natura complessa della posizione contrattuale propria della struttura sanitaria discendono conseguenze in merito alla responsabilità per inadempimento delle suddette prestazioni: per le prestazioni secondarie gravanti in via diretta su di essa, la struttura sanitaria risponde infatti ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre in caso di inadempimento o inesatto adempimento della prestazione sanitaria principale, per la quale essa si serve dell'operato di ausiliari esercenti professione sanitaria, la responsabilità sarà quella prevista dall'art. 1228 per il debitore che si avvalga dell'opera di terzi per adempiere la propria obbligazione, con la precisazione che tale avvalimento rende del tutto irrilevante che il medico operante sia inserito nell'apparato organico dell'ente o meno.
Più complessa e articolata appare invece la disamina della responsabilità civile riferibile alla diversa posizione del sanitario autore materiale della prestazione, disciplinata dalla Legge
Balduzzi all'art. 3 che prevede testualmente che “l'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”. Il dato letterario della disposizione, da più parti giudicato eccessivamente oscuro ed ambiguo, ha sollevato non pochi contrasti interpretativi in merito alla identificazione della natura giuridica dell'obbligo risarcitorio gravante sull'esercente la professione sanitaria, di fatto dividendo dottrina e giurisprudenza su due pagina 5 di 11 opposte posizioni: da un lato, quella di quanti sostenevano che la legge non avesse in alcun modo inciso sulla natura contrattuale della responsabilità in esame così come sostenuta dalla giurisprudenza sin dalla sentenza n. 589/1999 della Cassazione (nota per aver introdotto in questo ambito il concetto di “contatto sociale qualificato”), dovendosi ritenere il riferimento all'art. 2043 come indicativo unicamente dell'irrilevanza in ambito civilistico della nozione di colpa grave;
dall'altro lato, quella di chi sosteneva che con la disposizione in esame il
Legislatore avesse voluto adottare una soluzione opposta a quella invalsa in giurisprudenza, qualificando la responsabilità del sanitario come riconducibile al principio generale del neminem laedere con tutte le conseguenze sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
A fronte di tale contrasto interpretativo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di prendere posizione sul tema con due pronunce (Cass. civ., sez. VI – 3, ord. n. 8940 del 17/04/2014 e la già menzionata Cass. civ., sez III, n. 28894 del 11/11/2019) accogliendo in entrambi i casi la prima delle posizioni sopra rappresentate: in particolare, riferiscono i giudici di legittimità, «La
L. n. 189 del 2012, art. 3 in concreto, non specificava la natura della responsabilità medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui "resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c." e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno. La L. n. 189 del 2012, art. 3 nel richiamare l'art. 2043 c.c. non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma lo richiamava solo per definire in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione». Ne consegue che, alla luce della lettura della disposizione proposta dalla Cassazione ed in questa sede adottata, tanto la responsabilità della struttura sanitaria quanto quella del medico andranno qualificate quali contrattuali, con la precisazione che per la seconda a venire in rilievo è la nozione di “contatto sociale qualificato produttivo di obblighi giuridici di protezione anche in assenza di un contratto scritto tra le parti.
Fatte queste necessarie premesse di ordine generale, occorre a questo punto focalizzarsi sulla ripartizione che da esse deriva circa l'onere probatorio gravante sulle parti in causa: nello specifico, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità medica del sanitario, grava sull'attore – paziente l'onere di documentare non solo l'esistenza del danno lamentato ma anche il nesso di causalità che avvince tale danno alla condotta del sanitario,
pagina 6 di 11 senza che rilevi ai fini dell'assolvimento di tale onere la prova della colpa del sanitario stesso.
Sarà, infatti, quest'ultimo a dover fornire prova di aver adoperato la diligenza richiesta nel caso di specie, provando altresì che il danno sarebbe identificabile quale conseguenza imprevedibile e, perciò, inevitabile: «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass. n. 3704 del 15.2.2018, che richiama Cass. n. 18392 del 26.7.2017, Cass. n. 26824 del 14.11.2017 e Cass. n. 26825 del
14.11.2017, ex multis).
Venendo a questo punto al caso di specie, non può ritenersi che parte attrice abbia integralmente assolto all'onere probatorio posto a suo carico, per le ragioni che si andranno ora ad evidenziare.
Dal punto di vista della prova dell'esistenza del danno, essa può ritenersi raggiunta sulla base della ricostruzione dei fatti offerta dagli attori e della documentazione dagli stessi depositata, ulteriormente corroborata dalle risultanze di cui alla CTU disposta in corso di giudizio e ritualmente acquisita agli atti.
Richiamando quanto già esposto in premessa va premesso che parte attrice, nei propri scritti difensivi, identifica il suddetto danno nell'incorretta esecuzione dell'intervento chirurgico di sterilizzazione tubarica alla quale la si sarebbe sottoposta presso la Pt_1 Controparte_3
in data 12.12.2011 in occasione della nascita del terzo figlio, in quanto nonostante CP_3
l'intervenuta sterilizzazione quest'ultima avrebbe appreso, a distanza di un anno dall'ultima gravidanza, di essere nuovamente incinta.
La prova dell'effettiva esecuzione dell'intervento in parola può rinvenirsi nelle risultanze delle indagini mediche e nelle immagini video acquisite in occasione della quarta gravidanza per espressa volontà dell'attrice, che le richiedeva proprio al fine di verificare l'esistenza di una pregressa legatura delle tube nonché le modalità di esecuzione di tale intervento: ed infatti, all'interno della cartella clinica riferita all'intervento del 08.05.2013 è dato leggere che in occasione dello stesso i medici operanti verificavano che “i La tuba di sinistra presenta una discontinuità di circa 4 cm. La tuba di dx nel suo tratto intermedio appare sottile (per un tratto di circa 3 cm) come da ricanalizzazione”. A fronte di tale evidenza probatoria, poi, le pagina 7 di 11 asserzioni delle parti convenute, secondo cui la condizione delle tube riscontrata in occasione del ricovero del 08.05.2013 poteva anche essere imputabile a cause diverse rispetto ad un pregresso intervento chirurgico di sterilizzazione, non appaiono a questo Giudice convincenti e meritevoli di condivisione, trattandosi di argomentazioni che, oltre a non risultare sufficientemente provate, sono state affrontate e riscontrate in senso negativo dai consulenti d'ufficio, i quali in proposito espressamente dichiaravano, in risposta alle osservazioni dei CTP della convenuta che dalla documentazione video prodotta dagli attori Controparte_10 emerge "una discontinuazione della tuba sinistra, con normalita' dei due segmenti distali, mentre la tuba destra presenta una sezione intermedia assottigliata con normalita' macroscopica dei segmenti residui. Il peritoneo (sottile membrana che riveste tutti gli organi dell'addome) e' integro, ma cio' e' normale a seguito di una procedura chirurgica di sterilizzazione, e piu' in generale, di procedure chirurgiche che prevedano sezioni e legature senza traumi sul peritoneo stesso;
quest' ultimo ha notevoli capacita' rigenerative ed in questi casi sana facilmente”; precisando, quindi, che “tutto depone per una sezione chirurgica netta".
Di qui le conclusioni raggiunte dai consulenti, secondo cui “la condizione delle tube della SI , per come documentata al campo operatorio in occasione del IV taglio Pt_1 cesareo, e' compatibile con una precedente sterilizzazione tubarica, con ricanalizzazione della tuba destra. Va precisato che non sono concepibili spiegazioni diverse per questa condizione, poiche' non esistono interventi chirurgici che prevedono l'asportazione di un tratto intermedio di ambo le tube, tanto più se queste ultime sono macroscopicamente normali”.
Quanto poi all'esistenza di un rapporto di correlazione tra le modalità di esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica e la successiva gravidanza, con conseguente dimostrazione dell'inefficacia dell'intervento stesso rispetto allo scopo, anche di tale circostanza si rinviene conferma all'interno della perizia presente in atti: a fronte, infatti, della raccomandazione di carattere tecnico circa l'opportunità dell'utilizzo in sede chirurgica di fili di sutura non riassorbibili, idonei a garantire la tenuta nel tempo dell'intervento, i consulenti evidenziano come in occasione della quarta gravidanza i fili utilizzati non erano visibili, dal che deriverebbe l'utilizzo al momento dell'intervento di fili riassorbibili considerati “sconsigliati per questo uso” e dunque suscettibili di ridurre l'efficacia della sterilizzazione effettuata.
pagina 8 di 11 Pertanto, sulla base di tutto quanto sopra riferito può ritenersi adeguatamente dimostrato il primo degli estremi della domanda attorea.
Ciò premesso, quello che invece difetta nel caso di specie è una prova adeguata del secondo presupposto della domanda risarcitoria da responsabilità sanitaria, vale a dire la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni patite e l'operato del medico indicato dagli attori quale diretto responsabile dell'evento dannoso.
Alla luce anche delle contestazioni sollevate dal convenuto dott. per il tramite del CP_1
proprio difensore e dei propri consulenti, va infatti rilevato, a tale specifico proposito, come tra gli atti del giudizio manchino elementi di prova idonei a dimostrare, con un ragionevole e sufficiente grado di probabilità logico - giuridica, che l'intervento di sterilizzazione tubarica riscontrato a carico dell'attrice in occasione della quarta gravidanza fosse stato effettivamente compiuto dal dott. nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, vale a CP_1
dire in concomitanza del parto con taglio cesareo da questi effettuato presso la
[...]
in data 12.12.2011: a questo proposito, deve attribuirsi rilevanza determinante CP_3
alla circostanza, accertata anche in sede di CTU, relativa alla totale mancanza, all'interno della cartella clinica del relativo ricovero ospedaliero, di qualsivoglia descrizione dell'effettuazione di interventi alle tube ulteriori a quelli necessari ai fini dell'estrazione del feto vivo e vitale, oltre che alla mancanza di un consenso informato acquisito dal paziente in occasione dell'esecuzione dell'intervento successivo al parto.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, va indubbiamente precisato che, se da un lato la mancanza di un valido consenso informato acquisito dal paziente prima dell'intervento può configurare gli estremi di una condotta colpevole del sanitario in violazione dei doveri a tal proposito sanciti dalla l. n. 219/2017 e precedentemente riconosciuti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 20984/2012), dall'altro non può però escludersi che, in relazione allo specifico caso in esame, la genericità del consenso prestato dalla Senatore stia a significare per l'appunto che in occasione del ricovero nessun intervento di sterilizzazione sarebbe stato eseguito, e dunque nessun obbligo specifico di acquisizione del consenso per tale specifico tipo di intervento sarebbe ricaduto sul medico chirurgo autore della terza gravidanza.
Peraltro, e come puntualmente eccepito ed osservato dai consulenti tecnici di parte convenuta, neanche gli accertamenti condotti in sede peritale hanno fornito un riscontro pieno alle pagina 9 di 11 asserzioni di parte attrice per quanto concerne l'individuazione del soggetto responsabile: ed infatti i periti incaricati, se da un lato hanno confermato - nei termini di cui sopra si è detto - che l'alterazione dello stato delle tube rinvenuta a carico dell'attrice non potrebbe che essere riconducibile ad un pregresso intervento di sterilizzazione delle tube, dall'altro hanno potuto formulare solo giudizi meramente ipotetici e probabilistici in merito all'individuazione del dott.
quale responsabile dell'intervento predetto, limitandosi unicamente a riportare in CP_1
perizia le contrapposte narrazioni dei fatti senza prendere una specifica posizione in favore dell'una o dell'altra (in tal modo evitando di sconfinare oltre i limiti del mandato loro conferito, avente natura puramente descrittiva dello stato del paziente all'attualità e di indagine della documentazione medica prodotta dalle parti in lite).
In sintesi, parte attrice ha sì dimostrato (e questo trova conferma anche nella CTU) che tra l'intervento del 12.12.2011 e quello del 08.05.2013 la paziente si sarebbe sottoposta ad un intervento di sterilizzazione tubarica rivelatosi poi inefficace, ma al contempo non è riuscita a dimostrare con sufficiente certezza che l'autore dell'intervento fosse stato il dott. , non CP_1
potendosi escludere che, nel periodo di tempo considerato, l'attrice abbia potuto richiedere la prestazione sanitaria fonte del danno in questa sede lamentato ad altro specialista diverso da quello citato nel presente giudizio, rispetto al quale non può perciò formularsi un giudizio di responsabilità in questa sede.
In conclusione dunque, considerato che il rilevato difetto di prova verte su una circostanza
(l'esistenza del nesso di causalità) che rappresenta un elemento costitutivo della domanda risarcitoria, e che pertanto, in aderenza alle regole generali previste dal Codice di rito, l'onere della prova era a carico della parte attrice, lo stato di incertezza si ripercuote in danno delle ragioni degli attori, determinando il rigetto della domanda dagli stessi avanzata per mancanza dei necessari presupposti in fatto e diritto.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la non particolare complessità della causa si ritiene che possa disporsi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti in lite.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda per le ragioni di cui in motivazione;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico degli attori soccombenti;
Si comunichi.
Salerno, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10949/2018 promossa da:
[ ], nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
[ ], nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. AVELLA GIUSEPPE [ ] ed C.F._3
elettivamente domiciliati in Salerno alla via Colonnello De Bartolomeis n. 11
ATTORI contro
[ ], nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
D'ASCOLI ANDREA [ ] C.F._5 Controparte_2
[ ] ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Bottiglieri n. 5 C.F._6
CONVENUTO
e
[ ], in persona Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. IACOVONE NICOLINO
[ ed elettivamente domiciliata in Capriati a Volturno alla via C.F._7
Andreucci n. 32
CONVENUTO
pagina 1 di 11 nonché
[ , Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
[ ] e ], in persona dei rispettivi legali P.IVA_3 Controparte_6 P.IVA_4
rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'avv. RODOLFI MARCO
[ ] C.F._8
TERZI CHIAMATI
e
[ e Controparte_7 P.IVA_5
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa Controparte_6 dall'avv. SCIPIONI MASSIMILIANO [ ] ed elettivamente domiciliati C.F._9
presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia
ER CHIAMATA IN CAUSA
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_8
rappresentata e difesa dagli avv.ti OLIVA DAVIDE e CALELLA ROSA CRISTINA
ER CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 12.12.2011 la sig.ra , in data 12.12.2011, in occasione della Pt_1 nascita del terzo figlio e presso la struttura sanitaria “ Controparte_3
si sottoponeva ad intervento di sterilizzazione tubarica al fine di prevenire altre future
[...]
gravidanze, in accordo con il proprio coniuge e su consiglio del proprio ginecologo dott. il quale eseguiva personalmente l'intervento di chiusura delle tube Controparte_1
immediatamente dopo il parto rassicurando altresì la paziente del buon esito dello stesso.
pagina 2 di 11 Nonostante ciò, nel novembre del 2012 la paziente all'esito di visita ginecologica apprendeva di essere nuovamente incinta nonostante l'intervenuta sterilizzazione, e conseguentemente rivolgendosi ad altro chirurgo specialista (essendo venuto meno il rapporto di fiducia con il proprio ginecologo) chiedeva di essere assistita durante la gestazione e inoltre sollecitava il compimento di indagini mediche volte ad accertare l'esistenza del pregresso intervento di legatura delle tube, effettivamente riscontrato e diagnosticato.
Attesa dunque l'ulteriore e non programmata gravidanza e ritenendo la stessa riconducibile ad un'incorretta esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica del 12.12.2011, gli attori convenivano nel presente giudizio il dott. e la Controparte_1 Controparte_3
al fine di sentir accertare la loro responsabilità in ordine alle lesioni patite
[...]
dalla a causa dell'intervento subito nonché alla nascita indesiderata del quarto figlio, e Pt_1
conseguentemente condannare i medesimi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi comprese le spese per il mantenimento del figlio nato successivamente all'intervento.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il dott. , Controparte_1
il quale negava nei propri scritti di aver mai concordato con la sig.ra di procedere Pt_1 all'intervento di sterilizzazione tubarica in occasione del parto cesareo da lui effettuato, non rinvenendosi alcuna traccia di esso nella cartella clinica dell'intervento e non essendo presente alcun consenso informato relativo ad esso;
eccepiva inoltre che la condizione delle tube della sig.ra , caratterizzata dal loro assottigliamento e distacco, sarebbe potuta essere Pt_1
ricondotta non necessariamente ad un atto chirurgico ma anche ad altre cause estranee ad esso.
Chiedeva infine di esse autorizzato a chiamare in causa la al Parte_3
fine di essere dalla stessa manlevato per le somme eventualmente dovute in caso di accoglimento della domanda attorea.
Si costituiva inoltre in giudizio la , eccependo Controparte_3 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del suo oggetto e contestando in toto le avverse domande deducendone nel merito l'infondatezza. In via subordinata chiedeva di essere autorizzata a chiamare le compagnie assicurative Berkshire
H.I.I.L. e in qualità di prestatori in coassicurazione della polizza Controparte_9
assicurativa n. 561990, ed altresì le compagnie Controparte_4 CP_5
pagina 3 di 11 e in qualità di prestatori in coassicurazione della Controparte_4 Controparte_6
polizza assicurativa n. 127125, fine di essere dalle stesse garantita e manlevata.
A seguito della concessione delle autorizzazioni richieste da parte del Giudice, si costituivano in giudizio tutte le suddette compagnie assicuratrici, per il tramite dei rispettivi difensori individuati come in epigrafe, le quali a vario titolo eccepivano l'inoperatività rispetto alla specifica fattispecie oggetto di giudizio delle polizze assicurative stipulate con i convenuti nonché l'estraneità dalla copertura assicurativa delle voci di danno richieste dagli attori, con particolare riguardo a quanto da questi ultimi prospettato in merito alle somme spettanti per la gravidanza non prevista e non desiderata. Concludevano dunque insistendo per il rigetto delle domande attoree nei loro confronti.
Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria attraverso l'esperimento di CTU medico
– legale sulla persona della sig.ra , e all'udienza del 20.01.2025 il Giudice, ritenuta la Pt_1
causa matura per la decisione, assegnava la stessa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Prima di analizzare specificamente il caso in esame, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente, trattandosi di domanda risarcitoria promossa nei confronti di una struttura sanitaria per lesione derivante da un'operazione chirurgica (c.d. danno iatrogeno), sui profili generali della responsabilità civile riferibile all'esercizio di attività professionale in ambito medico – sanitario nonché sulla corretta individuazione della natura giuridica della stessa, con la necessaria precisazione che, trattandosi nel caso di specie di una vicenda concernente un intervento eseguito alla fine dell'anno 2012, la vicenda processuale dovrà ritenersi assoggettata, dal punto di vista sostanziale, alla disciplina prevista dalla l. n. 189/2012 (“Legge Balduzzi”) e non, invece, a quella della più recente L. n. 24/2017 (“Legge Gelli – ”), essendo Per_1
l'irretroattività delle norme sostanziali di ambedue le leggi stata espressamente dichiarata dalla
Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28994 dell' 11 novembre 2019.
In via preliminare va evidenziato che, secondo un orientamento giurisprudenziale costante e confortato da plurime pronunce della corte di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati pagina 4 di 11 nell'esercizio di prestazioni sanitarie da un medico dipendente di una struttura pubblica o privata coinvolge sia la struttura stessa che il sanitario responsabile della cura.
Con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, essa deve intendersi riconducibile alla categoria civilistica della responsabilità contrattuale traente la propria fonte in un contratto sinallagmatico atipico, noto come “contratto di spedalità” o “di assistenza sanitaria”, concluso tra la struttura ed il paziente anche attraverso fatti concludenti quali la semplice presa in carico di quest'ultimo all'interno della struttura stessa;
tale figura contrattuale pone in capo alla struttura sanitaria una serie di obblighi definiti nel loro insieme con il termine di “assistenza sanitaria” ed importanti sia l'esecuzione della prestazione medica principale sia l'assolvimento di ulteriori prestazioni accessorie quali quelle assistenziali, alberghiere e di messa a disposizione di personale ed attrezzature, a fronte delle quali la prestazione gravante sul paziente si identifica nel pagamento del prezzo dovuto per il trattamento effettuato. Dalla natura complessa della posizione contrattuale propria della struttura sanitaria discendono conseguenze in merito alla responsabilità per inadempimento delle suddette prestazioni: per le prestazioni secondarie gravanti in via diretta su di essa, la struttura sanitaria risponde infatti ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre in caso di inadempimento o inesatto adempimento della prestazione sanitaria principale, per la quale essa si serve dell'operato di ausiliari esercenti professione sanitaria, la responsabilità sarà quella prevista dall'art. 1228 per il debitore che si avvalga dell'opera di terzi per adempiere la propria obbligazione, con la precisazione che tale avvalimento rende del tutto irrilevante che il medico operante sia inserito nell'apparato organico dell'ente o meno.
Più complessa e articolata appare invece la disamina della responsabilità civile riferibile alla diversa posizione del sanitario autore materiale della prestazione, disciplinata dalla Legge
Balduzzi all'art. 3 che prevede testualmente che “l'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”. Il dato letterario della disposizione, da più parti giudicato eccessivamente oscuro ed ambiguo, ha sollevato non pochi contrasti interpretativi in merito alla identificazione della natura giuridica dell'obbligo risarcitorio gravante sull'esercente la professione sanitaria, di fatto dividendo dottrina e giurisprudenza su due pagina 5 di 11 opposte posizioni: da un lato, quella di quanti sostenevano che la legge non avesse in alcun modo inciso sulla natura contrattuale della responsabilità in esame così come sostenuta dalla giurisprudenza sin dalla sentenza n. 589/1999 della Cassazione (nota per aver introdotto in questo ambito il concetto di “contatto sociale qualificato”), dovendosi ritenere il riferimento all'art. 2043 come indicativo unicamente dell'irrilevanza in ambito civilistico della nozione di colpa grave;
dall'altro lato, quella di chi sosteneva che con la disposizione in esame il
Legislatore avesse voluto adottare una soluzione opposta a quella invalsa in giurisprudenza, qualificando la responsabilità del sanitario come riconducibile al principio generale del neminem laedere con tutte le conseguenze sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
A fronte di tale contrasto interpretativo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di prendere posizione sul tema con due pronunce (Cass. civ., sez. VI – 3, ord. n. 8940 del 17/04/2014 e la già menzionata Cass. civ., sez III, n. 28894 del 11/11/2019) accogliendo in entrambi i casi la prima delle posizioni sopra rappresentate: in particolare, riferiscono i giudici di legittimità, «La
L. n. 189 del 2012, art. 3 in concreto, non specificava la natura della responsabilità medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui "resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c." e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno. La L. n. 189 del 2012, art. 3 nel richiamare l'art. 2043 c.c. non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma lo richiamava solo per definire in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione». Ne consegue che, alla luce della lettura della disposizione proposta dalla Cassazione ed in questa sede adottata, tanto la responsabilità della struttura sanitaria quanto quella del medico andranno qualificate quali contrattuali, con la precisazione che per la seconda a venire in rilievo è la nozione di “contatto sociale qualificato produttivo di obblighi giuridici di protezione anche in assenza di un contratto scritto tra le parti.
Fatte queste necessarie premesse di ordine generale, occorre a questo punto focalizzarsi sulla ripartizione che da esse deriva circa l'onere probatorio gravante sulle parti in causa: nello specifico, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità medica del sanitario, grava sull'attore – paziente l'onere di documentare non solo l'esistenza del danno lamentato ma anche il nesso di causalità che avvince tale danno alla condotta del sanitario,
pagina 6 di 11 senza che rilevi ai fini dell'assolvimento di tale onere la prova della colpa del sanitario stesso.
Sarà, infatti, quest'ultimo a dover fornire prova di aver adoperato la diligenza richiesta nel caso di specie, provando altresì che il danno sarebbe identificabile quale conseguenza imprevedibile e, perciò, inevitabile: «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass. n. 3704 del 15.2.2018, che richiama Cass. n. 18392 del 26.7.2017, Cass. n. 26824 del 14.11.2017 e Cass. n. 26825 del
14.11.2017, ex multis).
Venendo a questo punto al caso di specie, non può ritenersi che parte attrice abbia integralmente assolto all'onere probatorio posto a suo carico, per le ragioni che si andranno ora ad evidenziare.
Dal punto di vista della prova dell'esistenza del danno, essa può ritenersi raggiunta sulla base della ricostruzione dei fatti offerta dagli attori e della documentazione dagli stessi depositata, ulteriormente corroborata dalle risultanze di cui alla CTU disposta in corso di giudizio e ritualmente acquisita agli atti.
Richiamando quanto già esposto in premessa va premesso che parte attrice, nei propri scritti difensivi, identifica il suddetto danno nell'incorretta esecuzione dell'intervento chirurgico di sterilizzazione tubarica alla quale la si sarebbe sottoposta presso la Pt_1 Controparte_3
in data 12.12.2011 in occasione della nascita del terzo figlio, in quanto nonostante CP_3
l'intervenuta sterilizzazione quest'ultima avrebbe appreso, a distanza di un anno dall'ultima gravidanza, di essere nuovamente incinta.
La prova dell'effettiva esecuzione dell'intervento in parola può rinvenirsi nelle risultanze delle indagini mediche e nelle immagini video acquisite in occasione della quarta gravidanza per espressa volontà dell'attrice, che le richiedeva proprio al fine di verificare l'esistenza di una pregressa legatura delle tube nonché le modalità di esecuzione di tale intervento: ed infatti, all'interno della cartella clinica riferita all'intervento del 08.05.2013 è dato leggere che in occasione dello stesso i medici operanti verificavano che “i La tuba di sinistra presenta una discontinuità di circa 4 cm. La tuba di dx nel suo tratto intermedio appare sottile (per un tratto di circa 3 cm) come da ricanalizzazione”. A fronte di tale evidenza probatoria, poi, le pagina 7 di 11 asserzioni delle parti convenute, secondo cui la condizione delle tube riscontrata in occasione del ricovero del 08.05.2013 poteva anche essere imputabile a cause diverse rispetto ad un pregresso intervento chirurgico di sterilizzazione, non appaiono a questo Giudice convincenti e meritevoli di condivisione, trattandosi di argomentazioni che, oltre a non risultare sufficientemente provate, sono state affrontate e riscontrate in senso negativo dai consulenti d'ufficio, i quali in proposito espressamente dichiaravano, in risposta alle osservazioni dei CTP della convenuta che dalla documentazione video prodotta dagli attori Controparte_10 emerge "una discontinuazione della tuba sinistra, con normalita' dei due segmenti distali, mentre la tuba destra presenta una sezione intermedia assottigliata con normalita' macroscopica dei segmenti residui. Il peritoneo (sottile membrana che riveste tutti gli organi dell'addome) e' integro, ma cio' e' normale a seguito di una procedura chirurgica di sterilizzazione, e piu' in generale, di procedure chirurgiche che prevedano sezioni e legature senza traumi sul peritoneo stesso;
quest' ultimo ha notevoli capacita' rigenerative ed in questi casi sana facilmente”; precisando, quindi, che “tutto depone per una sezione chirurgica netta".
Di qui le conclusioni raggiunte dai consulenti, secondo cui “la condizione delle tube della SI , per come documentata al campo operatorio in occasione del IV taglio Pt_1 cesareo, e' compatibile con una precedente sterilizzazione tubarica, con ricanalizzazione della tuba destra. Va precisato che non sono concepibili spiegazioni diverse per questa condizione, poiche' non esistono interventi chirurgici che prevedono l'asportazione di un tratto intermedio di ambo le tube, tanto più se queste ultime sono macroscopicamente normali”.
Quanto poi all'esistenza di un rapporto di correlazione tra le modalità di esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica e la successiva gravidanza, con conseguente dimostrazione dell'inefficacia dell'intervento stesso rispetto allo scopo, anche di tale circostanza si rinviene conferma all'interno della perizia presente in atti: a fronte, infatti, della raccomandazione di carattere tecnico circa l'opportunità dell'utilizzo in sede chirurgica di fili di sutura non riassorbibili, idonei a garantire la tenuta nel tempo dell'intervento, i consulenti evidenziano come in occasione della quarta gravidanza i fili utilizzati non erano visibili, dal che deriverebbe l'utilizzo al momento dell'intervento di fili riassorbibili considerati “sconsigliati per questo uso” e dunque suscettibili di ridurre l'efficacia della sterilizzazione effettuata.
pagina 8 di 11 Pertanto, sulla base di tutto quanto sopra riferito può ritenersi adeguatamente dimostrato il primo degli estremi della domanda attorea.
Ciò premesso, quello che invece difetta nel caso di specie è una prova adeguata del secondo presupposto della domanda risarcitoria da responsabilità sanitaria, vale a dire la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni patite e l'operato del medico indicato dagli attori quale diretto responsabile dell'evento dannoso.
Alla luce anche delle contestazioni sollevate dal convenuto dott. per il tramite del CP_1
proprio difensore e dei propri consulenti, va infatti rilevato, a tale specifico proposito, come tra gli atti del giudizio manchino elementi di prova idonei a dimostrare, con un ragionevole e sufficiente grado di probabilità logico - giuridica, che l'intervento di sterilizzazione tubarica riscontrato a carico dell'attrice in occasione della quarta gravidanza fosse stato effettivamente compiuto dal dott. nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, vale a CP_1
dire in concomitanza del parto con taglio cesareo da questi effettuato presso la
[...]
in data 12.12.2011: a questo proposito, deve attribuirsi rilevanza determinante CP_3
alla circostanza, accertata anche in sede di CTU, relativa alla totale mancanza, all'interno della cartella clinica del relativo ricovero ospedaliero, di qualsivoglia descrizione dell'effettuazione di interventi alle tube ulteriori a quelli necessari ai fini dell'estrazione del feto vivo e vitale, oltre che alla mancanza di un consenso informato acquisito dal paziente in occasione dell'esecuzione dell'intervento successivo al parto.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, va indubbiamente precisato che, se da un lato la mancanza di un valido consenso informato acquisito dal paziente prima dell'intervento può configurare gli estremi di una condotta colpevole del sanitario in violazione dei doveri a tal proposito sanciti dalla l. n. 219/2017 e precedentemente riconosciuti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 20984/2012), dall'altro non può però escludersi che, in relazione allo specifico caso in esame, la genericità del consenso prestato dalla Senatore stia a significare per l'appunto che in occasione del ricovero nessun intervento di sterilizzazione sarebbe stato eseguito, e dunque nessun obbligo specifico di acquisizione del consenso per tale specifico tipo di intervento sarebbe ricaduto sul medico chirurgo autore della terza gravidanza.
Peraltro, e come puntualmente eccepito ed osservato dai consulenti tecnici di parte convenuta, neanche gli accertamenti condotti in sede peritale hanno fornito un riscontro pieno alle pagina 9 di 11 asserzioni di parte attrice per quanto concerne l'individuazione del soggetto responsabile: ed infatti i periti incaricati, se da un lato hanno confermato - nei termini di cui sopra si è detto - che l'alterazione dello stato delle tube rinvenuta a carico dell'attrice non potrebbe che essere riconducibile ad un pregresso intervento di sterilizzazione delle tube, dall'altro hanno potuto formulare solo giudizi meramente ipotetici e probabilistici in merito all'individuazione del dott.
quale responsabile dell'intervento predetto, limitandosi unicamente a riportare in CP_1
perizia le contrapposte narrazioni dei fatti senza prendere una specifica posizione in favore dell'una o dell'altra (in tal modo evitando di sconfinare oltre i limiti del mandato loro conferito, avente natura puramente descrittiva dello stato del paziente all'attualità e di indagine della documentazione medica prodotta dalle parti in lite).
In sintesi, parte attrice ha sì dimostrato (e questo trova conferma anche nella CTU) che tra l'intervento del 12.12.2011 e quello del 08.05.2013 la paziente si sarebbe sottoposta ad un intervento di sterilizzazione tubarica rivelatosi poi inefficace, ma al contempo non è riuscita a dimostrare con sufficiente certezza che l'autore dell'intervento fosse stato il dott. , non CP_1
potendosi escludere che, nel periodo di tempo considerato, l'attrice abbia potuto richiedere la prestazione sanitaria fonte del danno in questa sede lamentato ad altro specialista diverso da quello citato nel presente giudizio, rispetto al quale non può perciò formularsi un giudizio di responsabilità in questa sede.
In conclusione dunque, considerato che il rilevato difetto di prova verte su una circostanza
(l'esistenza del nesso di causalità) che rappresenta un elemento costitutivo della domanda risarcitoria, e che pertanto, in aderenza alle regole generali previste dal Codice di rito, l'onere della prova era a carico della parte attrice, lo stato di incertezza si ripercuote in danno delle ragioni degli attori, determinando il rigetto della domanda dagli stessi avanzata per mancanza dei necessari presupposti in fatto e diritto.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la non particolare complessità della causa si ritiene che possa disporsi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti in lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda per le ragioni di cui in motivazione;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico degli attori soccombenti;
Si comunichi.
Salerno, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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