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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 3008/2020 di R.G. avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
TRA
(P.IVA: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Ragosta, in forza di procura allegata in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall' avv. Umberto Annunziata, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATA
NONCHE' Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto dalla soc. avverso la Parte_1
sentenza del Gdp di Nola n. 5872/2019 depositata in data 13.12.2019 di rigetto della domanda azionata in prime cure dall'odierna appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal veicolo Minicar tg.X7M8HK di sua proprietà in seguito all'incidente avvenuto con il veicolo Fiat 500 tg.AN987VE in data
03.01.2018 alle ore 20.30 circa in Terzigno (NA), alla via S. Pasquale.
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda statuito con la medesima sarebbe derivato da una pronuncia fondata su presupposti fattuali e giuridici erroneamente valutati dal
Giudice di prime cure, specie con riguardo al materiale probatorio i quali, ove correttamente valutati, avrebbero comportato un totale accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio l'Assicurazione, impugnando e contestando i motivi di gravame, insistendo preliminarmente per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e in subordine per il rigetto dello stesso per la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure.
Occorre ricordare che nel presente giudizio l'appellato già Controparte_2
dichiarata contumace in prime cure, a fronte della notifica dell'atto di appello, non si è costituita e pertanto se ne dichiara la contumacia anche nel presente giudizio.
Preliminarmente si ritengono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex
348 bis c.p.c. in relazione ai requisiti di probabilità di accoglimento del gravame, e pertanto l'appello correttamente formulato ed ammissibile.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001,
n. 9662).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Ciò detto, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è
giunto il Giudice di Pace, avendo questi valorizzato gli elementi, emersi dagli atti di causa di primo grado, che hanno giustamente condotto al rigetto della domanda attorea.
Con riferimento, infatti, al libero convincimento giudiziale in ordine alle risultanze istruttorie, il Giudice di Pace ha motivato la propria decisione argomentando circa la discordanza tra le dichiarazioni rese del teste escusso e la descrizione analitica dell'intervento di riparazione indicata in fattura nonché la mancanza di riscontro fotografico dei danni, con la conseguente mancanza di una rassicurante conferma della narrativa dei fatti dedotti in giudizio.
L'unico teste attoreo escusso si è limitato unicamente a precisare “ricordo che i danni erano
localizzati al lato anteriore sinistro e riconosco i danni di cui alla foto che mi viene esibita e che sottoscrivo”, in contrasto con la fotografia in esame, parziale e tagliata che, in ogni caso,
non lascia intravedere danneggiamenti per euro 2.200,00 ma solo un leggero distacco del paraurti.
Quanto al valore probatorio della fattura, per giurisprudenza consolidata, in caso di sinistro stradale “la fattura del carrozziere prodotta in giudizio non è sufficiente a dimostrare il
danno cagionato al veicolo incidentato, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non è accompagnata da una quietanza. Inoltre, la mera dizione di “quietanza” apposta sulla
fattura non dimostra che il pagamento sia stato effettuato;
a tal fine, occorre allegare la prova dell'effettiva dazione del dovuto”. (Suprema Corte con l'ordinanza 27 settembre 2017 - 12
febbraio 2018, n. 3293).
La copia dell'assegno di euro 2.200,00 intestato alla allegata in atti, non Parte_2
è quietanzata e nessuna menzione dello stesso (se non un vago riferimento ad un
“assegno”) è stata indicata in fattura.
Alcuna efficacia potrà avere dunque la fattura che pur quietanzata abbia un contenuto
(nel caso di specie relativo a delle riparazioni) che non trova rispondenza alcuna con gli altri elementi probatori acquisiti agli atti del processo.
Né risulta in alcun modo dimostrata altra circostanza, dedotta dalla appellante, che vedrebbe la cancellazione accidentale di alcune fotografie che raffigurerebbero nella sua interezza la autovettura danneggiata.
A ciò si aggiunga che la fattura datata 21.03.2018 emessa dalla intestata Parte_2
all'odierna appellante in atti, è priva della specificazione del modello Parte_1
di autovettura e\o della targa della stessa.
In altri termini non è noto se la fattura sia riferibile alla Minicar tg X7M8HX della quale la si è dichiarata proprietaria e\o ad altra vettura;
di conseguenza nessuna Parte_1 prova è stata fornita in ordine alle riparazioni eseguite sulla così come Pt_3
l'effettivo pagamento delle stesse.
Pertanto, sussistendo espressa contestazione da parte di parte appellata in ordine alla veridicità del fatto storico ed in mancanza di ulteriori riscontri probatori, non può che concludersi per il rigetto della domanda, non avendo parte appellante fornito la prova –
su di lei incombente in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. – di fatti costitutivi della propria pretesa.
Conclusivamente gli elementi istruttori emersi in primo grado siccome correttamente interpretati dal Giudice di prime cure unitamente all'integrazione motiva della pronuncia appellata conducono alla conseguente conferma della sentenza di rigetto dell'appello.
La necessità di integrare la sentenza impugnata in parte motiva determina l'opportunità di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a ruolo con il n. 3008/2020 di
R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 5872/2019 del Giudice di Pace di Nola;
- compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
Così deciso in Nola, lì 19.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura