Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 1224 del 6.07.2023 Oggetto: opposizione all'esecuzione- indennità di accompagnamento ciechi assoluti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia assistenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Vetri, Fabiola Leone, Marcella Mattia Pt_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Paolozzi e Mauro Antonio Resta Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 5.02.2016, l' proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Pt_1
notificato in data 19.01.2016, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 8.398,59
a titolo di differenze ratei di indennità di accompagnamento per cieco assoluto per il periodo compreso dal 16.11.2013 al 10.10.2015, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.
3794/2004. L' deduceva di aver già adempiuto alla statuizione contenuta nella predetta CP_2 sentenza n. 3794/2004, che aveva disposto la condanna dell' al pagamento “dell'indennità di Pt_1
accompagnamento in godimento quale cieco civile assoluto in misura uguale e con i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 …”, provvedendo a erogare le somme spettanti in regione dell'equiparazione dell'indennità di accompagnamento per cecità civile assoluta all'indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra affetti da cecità assoluta. Chiedeva, previa sospensione del precetto, di accertare che nulla era dovuto al precettante.
1
procedure esecutive, aveva ottenuto il pagamento delle differenze maturate sino al novembre 2013, di talché residuava il credito relativo al periodo dicembre 2013- ottobre 2015. Nel merito, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, atteso che non potevano essere fatte valere ragioni e presunti vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo azionato, essendo lo stesso divenuto cosa giudicata. In ordine alla quantificazione della pretesa azionata, deduceva che essa rappresentava la differenza tra quanto percepito a titolo di indennità quale cieco civile assoluto e gli importi che avrebbe dovuto percepire in ragione della equiparazione di detta indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra
“unicamente secondo i parametri indicati nella sentenza posta alla base del precetto opposto e solo ed esclusivamente con riferimento all'indennità base”. Chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -dopo aver richiamato i limiti del giudicato scaturenti dalla sentenza n. 3794/2004- rigettava il ricorso in opposizione e condannava l' al pagamento, Pt_1 in favore di , della somma di € 9.587,51, oltre interessi legali, oltre al pagamento Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, e alle spese di ctu. In particolare, il Tribunale aderiva alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico incaricato in corso di causa, secondo cui CP_1
aveva diritto a percepire non solo l'indennità di assistenza e accompagnamento di cui alla
[...]
tabella E, lett. A), n. 1, allegata alla l.n. 656/86, relativa all'indennità di accompagnamento prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra, ma anche la pensione identificata nelle tabelle allegate come A/bis 1 con 1^ integrazione (indennità conglobata con l'assegno di superinvalidità). Sulla scorta di tali presupposti il consulente aveva provveduto a quantificare le somme fatte oggetto di condanna nella sentenza impugnata.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' , censurandola nella parte in cui il Tribunale, Pt_1 aderendo alle conclusioni contenute nell'elaborato peritale -di cui eccepiva la nullità in quanto il consulente incaricato non aveva risposto alle osservazioni dell'Istituto- aveva commisurato la pretesa creditoria dell'appellata secondo un criterio parametrico errato, ossia quello previsto per l'“assegno di superinvalidità”, che la legge riconosce in situazioni diverse, ossia per coloro che hanno subito l'amputazione di entrambe le mani, mentre ai ciechi assoluti spetta solo l'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui alla lettera A) n.1 della Tabella, già correttamente in corso di erogazione.
Contr Ha richiamato le circolari n. 963/2012, n. 967/2013, n. 969/2914, prodotte in atti), evidenziando la corrispondenza degli importi erogati dall' a quello previsti per legge. Ha concluso CP_2 chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento del precetto, con condanna della parte appellata alla restituzione delle somme nelle more assegnate e/o liquidate, vinte le spese del doppio grado.
2 Si è costituito , richiamando le difese svolte nel primo grado di giudizio. Ha ribadito Controparte_1
la preclusione di argomenti relativi a ragioni o presunti vizi attinenti alla formazione del titolo giudiziale, stante la definitività della sentenza posta a base dell'atto di precetto. Ha richiamato l'esistenza di altra sentenza n. 610/2008, emessa dal Tribunale di Brindisi tra le stesse parti, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta dall' avverso l'esecuzione intrapresa da Pt_1 CP_1
in forza della medesima sentenza n. 3794/2004. Quanto all'eccezione di nullità della
[...] consulenza, ne ha evidenziato l'infondatezza, non avendo l' fornito la prova di aver inviato le Pt_1 osservazioni al ctu e non avendo l'istituto depositato le note autorizzate dopo il deposito della stessa.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, quanto alla questione dei limiti di cognizione imposti dal giudicato formatosi sul titolo giudiziale azionato in via esecutiva, deve rilevarsi che l' non contesta l'efficacia di Pt_1
giudicato della sentenza n. 3794/2004, resa in altro giudizio intercorso tra le stesse parti. La questione controversa attiene, piuttosto, all'esatta individuazione del contenuto della pronuncia che effettivamente è divenuto intangibile.
Occorre quindi partire dall'esame della predetta sentenza n. 3794/2004, emessa dal Tribunale di
Brindisi, che ha così statuito: “(…) condanna l' al pagamento dall'11.03.1991 in favore di Pt_1 CP_1
dell'indennità di accompagnamento in godimento quale cieco civile assoluto in misura uguale e con i
[...] meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986 n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alla persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerre oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 l. 30 dicembre 1991 n. 412 fino al soddisfo (…)”.
Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha riportato il disposto di cui all'art. 1 l.n. 429/91, ai sensi del quale “
1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano
3 all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti
e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra”. Ha quindi affermato che dall'1.03.1991
l'equiparazione riguarda sia l'ammontare dell'indennità che l'adeguamento automatico, per come previsto da tale articolo, il cui contenuto ha, di fatto, ripetuto nel dispositivo sopra riportato.
Ciò posto, premesso che i meccanismi di adeguamento automatico non sono in contestazione nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, e premesso altresì che nella menzionata sentenza n.
3794/2004, ai fini dell'equiparazione a far data dall'1.03.1991, viene richiamato unicamente l'art. 1
l.n. 429/1991, senza alcuna indicazione in merito ai parametri da considerare ai fini dell'equiparazione, appare chiaro che la statuizione che è divenuta definitiva e immodificabile per effetto del giudicato ha ad oggetto solo la declaratoria del diritto all'equiparazione dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti all'omologa indennità spettante agli invalidi di guerra ciechi assoluti e del diritto al pagamento della relativa prestazione.
Nella sentenza n. 3794/2004 non si indica alcuna quantificazione dell'indennità di accompagnamento, né si individua uno specifico parametro per il calcolo, ma si afferma solo che l'importo differenziale deve essere determinato secondo la legge.
Pertanto è necessario -ai fini esecutivi e in coerenza con il giudicato sulla sentenza n. 3794/2004- procedere all'analisi delle norme che regolano l'equiparazione, fermo restando che, nella specie, il diritto all'equiparazione viene riconosciuto dallo stesso , che, in questa sede, si limita a Pt_1
contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata per una insussistente differenza tra l'importo dovuto in applicazione di siffatto diritto e l'importo dell'indennità in concreto erogato in favore di parte appellata.
Ciò posto, deve darsi atto del consolidato indirizzo espresso anche più di recente dalla Suprema Corte, secondo cui "Ai fini della determinazione dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti, deve applicarsi la tabella E, lett. A), n. 1, allegata alla L. n. 656 del 1986, relativa all'indennità di accompagnamento prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra, stante il testuale richiamo contenuto nella L. n. 429 del 1991, art. 1 e nella L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2. (cfr
Cass. n. 17648/2016, n. 24033/2016). Si è a riguardo affermato che la tabella applicabile " sia la Tabella E lett.A) n. 1 la quale prevede le "Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente". E non possa essere invece quella di cui lett. A-bis n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito "La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani". L'applicazione della tabella E lett. A) n. 1 risulta testualmente dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1 che richiama l'indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per
4 causa di guerra. E dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2 che ai fini dell'importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello "dell'indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1 allegata alla Legge medesima" (ovvero alla L. 6 ottobre 1986, n. 656)" (cfr. in tal senso, ancora più di recente, Cass. n. 2664/2021).
In considerazione dei suesposti principi di diritto, allora, deve escludersi che l'art.1 l.n. 429/1991 comporti il riferimento alla “Tabella E- Assegno di superinvalidità- lett. A”, perché l'assegno di superinvalidità è stato previsto dall'art. 3 l.n. 236/2000 solo per gli invalidi di guerra (inclusi quelli affetti da cecità assoluta) che hanno diritto a chiedere l'assegnazione di due accompagnatori militari o, in luogo di ciascuno di questi, la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, ai sensi dell'art. 21, commi 4-5 d.p.r. n. 915/1978, proprio in sostituzione dei predetti assegni integrativi. I ciechi civili assoluti non hanno diritto a chiedere gli accompagnatori, né l'assegno sostitutivo.
Analogamente, e per la medesima ragione, si deve escludere che l'art.1 l.n. 429/1991 consenta di rinvenire il parametro per la predetta equiparazione nella voce indennitaria che, nei Prontuari delle competenze dovute ai pensionati di guerra, allegati alle Circolari emanate di anno in anno dal CP_3 come prodotte in giudizio, viene indicata come voce “da conglobare nell'assegno di superinvalidità di cui all'art.3 l.n.236/2000” per la lettera “A/bis n.
1-con 1^ integr.” (parametro erroneamente individuato dal consulente tecnico incaricato nel giudizio di primo grado).
Dall'esame dei Prontuari (allegati agli atti dell' ) relativi agli anni dal 2013 al 2015, periodo al Pt_1
quale si riferisce l'atto di precetto opposto, emerge che l'importo mensile dell'indennità di assistenza e accompagnamento di cui alla Tabella E lettera A è pari ad € 846,16 per il 2013, ad € 863,85 per il
2014, ad € 880,79 per il 2015.
Ebbene, dalle stesse tabelle allegate nell'elaborato peritale redatto dal consulente tecnico incaricato nel giudizio di primo grado, emerge che le somme erogate a a titolo di indennità di Controparte_1 accompagnamento per il periodo oggetto di causa corrispondono agli importi dell'indennità di assistenza e accompagnamento previsti per gli invalidi di guerra affetti da cecità assoluta.
Peraltro, come già affermato in altro precedente di questa Corte (cfr. sentenza n. 902/2021) non può ritenersi che l'art.1 l.n. 429/1991, ossia la norma che deve essere applicata nel caso di specie anche per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3794/2004, stabilisca una equiparazione generale,
o più ampia, dei ciechi civili assoluti ai grandi invalidi di guerra, poiché la norma testualmente prevede l'equiparazione dei ciechi civili assoluti con le sole “persone affette da cecità bilaterale assoluta
e permanente per causa di guerra” (art. 1 l.n. 329/91 cit.). In altri termini, l'applicazione della norma di legge richiamata dalla sentenza n. 3794/2004 (sentenza che, come si è visto, nulla specificamente
5 dice circa i parametri per la quantificazione del beneficio) non viola il giudicato sulla sussistenza del diritto all'equiparazione, ma, anzi, ne dà attuazione.
Resta quindi privo di rilevanza il fatto, meramente consequenziale rispetto all'intangibile riconoscimento del diritto alla predetta equiparazione, che l'applicazione della norma non comporti, in concreto, e per gli anni che qui interessano, un effettivo credito differenziale.
Né può ritenersi vincolante per le parti il fatto che, sulla base della stessa sentenza n. 3794/2004, per un periodo anteriore, vi sia stata altra procedura esecutiva (v. il richiamo fatto da parte appellata alla sentenza n. 610/2008 del Tribunale di Brindisi), atteso che l'accertamento in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitato al controllo della sussistenza o meno del diritto del creditore a procedere ad esecuzione e, pertanto, alla verifica dell'idoneità del titolo e della correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con esaurimento dei suoi effetti in quel processo esecutivo, senza incidere sul diritto sostanziale sancito nel titolo (cfr. in argomento Cass. n.
27721/2019).
Ne consegue che, avendo già ricevuto quanto spettante per la predetta equiparazione Controparte_1
in base al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 3794/2004, non sussiste il diritto a procedere all'esecuzione forzata per la somma oggetto dell'atto di precetto.
L'atto di precetto e la procedura esecutiva sono quindi inefficaci e è tenuto a Controparte_1 restituire all' le somme ricevute per effetto dell'atto di precetto e degli atti consequenziali, Pt_1 nonché della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento.
Le suesposte motivazioni assorbono ogni altro motivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/12/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 06/07/2023 n. 1224/2023 del Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Brindisi così provvede: in accoglimento dell'appello e, quindi, dell'opposizione all'esecuzione, dichiara l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata per l'importo indicato nell'atto di precetto Controparte_1 notificato all' il 19.01.2016 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto. Pt_1
Condanna a restituire le somme ricevute per effetto dell'atto di precetto e degli atti Controparte_1 consequenziali, nonché della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento.
Condanna al pagamento in favore dell' delle spese del doppio grado, ex D.M. Controparte_1 Pt_1
6 55/2014, liquidate in € 2.697,00 per il primo grado e in € 1.984,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 12/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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