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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 136/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 136/2025 promossa da:
C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RICORRENTE entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Gentiletti con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terni in data 14/02/2005, precisando che dall'unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata a [...] il [...]) e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Per_2
Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno.
All'udienza presidenziale, tenuta in data 19/03/2025, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini: Pers
“integrale conferma delle condizioni di separazione, ovvero l'affidamento della minore resterà condiviso e i figli resteranno collocati presso la madre, con la quale attualmente entrambi ancora abitano, anche il figlio maggiore . Per_1
Il padre continuerà a corrispondere un contributo al mantenimento per i figli pari ad Euro 200,00 per ciascun figlio finché gli stessi non saranno autosufficienti, direttamente alla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie.
I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e non richiedere nulla l'uno dall'altro a titolo di sostegno economico.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terni in data 14/02/2005 tra: nato a [...], il [...], e nata Terni Parte_1 Controparte_1
il 22/09/1974, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI, atto n. 6 parte 2 serie A Uff. 1 anno 2005;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli