Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO -Presidente
Dott. Tiziana CARADONIO -Giudice rel.
Dott. Angelo FRANCO -Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 49-1/2024 r.g. promosso da
, con Parte_1
sede in ON IC (MT) alla via Rieti n.3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , nata a [...] il Parte_1
01.07.1960 (C.F. ed ivi residente a[...], C.F._1
con l'avv. Erminio Marzovilli;
nei confronti di
(C.F. ) con sede in Controparte_1 C.F._2
CA IC (MT) alla via Albino Pierro n.9, (P.IVA , n. P.IVA_1
REA 88644).
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Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 12/11/2024 nei confronti di Controparte_1
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sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art. 1,2 e 121 CCII per quanto si dirà in seguito;
premesso che il creditore istante vanta un credito per mancato pagamento della fornitura di gasolio per autotrasporto rinveniente da titolo esecutivo
(decreto ingiuntivo n. 333/2022 reso dal Tribunale di Matera nel procedimento monitorio n. 1243/2022 r.g., opposto e confermato con sentenza n. 679/2024 del 03/09/2024 resa dal Tribunale di Matera), per l'importo di euro 48.591,62, oltre interessi e spese;
osservato che la notifica dell'atto di precetto per l'importo di euro 69.491,91 oltre interessi, è rimasta priva di esito;
rilevato preliminarmente, quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o pag. 2 di 7 dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; rilevato che parte resistente non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. trattandosi, di onere della prova che, ai sensi dell'art. 121, incombe sull'imprenditore; ritenuto, peraltro, che la mancata produzione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie inerenti i redditi prodotti negli ultimi tre esercizi commerciali o di altra documentazione contabile alternativa impedisce di qualificare l'attività della ditta alla stregua di impresa minore;
CP_1
rilevato, quanto all'insolvenza, che essa si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sentenza n. 29913 del 20/11/2018). In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa
e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito
a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per
pag. 3 di 7 caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., 11-03-2019, n. 6978). ritenuto, nel caso di specie, che parte resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile non solo dalla debitoria nei confronti della società istante, ma altresì dall'esito dell'informativa acquisita presso l'Agenzia delle Entrate, atteso che l'ammontare dei debiti esigibili, come emerge dall'istruttoria, supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII;
considerato, infatti, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); rilevato altresì che da indagini ipocatastali effettuate dalla ricorrente e versate in atti, la ditta risulta proprietaria di beni immobili ubicati CP_1
in CA IC (MT) e che detti beni sono già stati fatti oggetto di iscrizione ipotecaria da parte della dal 22/11/2019 Controparte_2
per la somma di euro 42.120,96;
considerato che
, avuto riguardo agli indici di insolvenza innanzi evidenziati, non essendo stato dato alcun riscontro da parte della ditta individuale in ordine alle possibilità di far fronte regolarmente e con mezzi “normali” alla debitoria di specie, deve desumersi la manifesta situazione di illiquidità non transeunte, sicché deve farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 4 di 7 ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non avendo dimostrato la resistente la sussistenza dei requisiti dimensionali di impresa minore ai sensi dell'art 2, comma 1 lett. d) C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(C.F. ) con sede in CA IC
[...] C.F._2
(MT) alla via Albino Pierro n.9, (P.IVA , n. REA 88644); P.IVA_1
nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Giuseppina Ostuni, con studio in Bari, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
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4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 5 di 7 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 23/5/2025, ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal pag. 6 di 7 Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 115/2002; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 5/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
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