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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39488 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. e P.I. ), rappresentato e difeso dagli avv. Marco Bergamaschi e Parte_1 P.IVA_1
Nicolò Palmucci, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 23;
-attore-
CONTRO
C.F./P.I. , rappresentato e difeso dagli avv. Gian Paolo Controparte_1 P.IVA_2
Coppola, Paolo Tagliaferri Gentileschi e Claudia Bosco, domicilio eletto presso lo studio legale
LCA in Milano, via della Moscova n. 18;
-convenuto-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F./ Controparte_2
P.I. n. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Grasso, domicilio eletto presso il suo P.IVA_3
studio in Milano, Via Manfredo Camperio n. 9;
-terzo chiamato-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 21 febbraio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
1 L'attore ha agito in giudizio deducendo di aver concluso con la convenuta un CP_1
contratto in forza del quale quest'ultima si era obbligata a realizzare e consegnare due impianti per il trattamento di calore residuo (c.d. “Waste Heat Recovery Units”, di seguito“WHRU”) da incorporare
Parte_ nell'impianto che era già in corso di realizzazione in favore del terzo Si tratta, in particolare, del Purchase Order n. 4580061686 stipulato in data 29 gennaio 2015, cui si aggiungono le Special
Conditions apposte in calce all'ordine stesso e le condizioni generali di contratto di (c.d. Pt_1
Codic
), sottoscritte da CP_1
Parte_
L'attore ha dedotto che in data 30 novembre 2020 la committente finale ha rilasciato il c.d. Provisional Acceptance Certificate (c.d. “PAC”), con cui ha certificato il completamento dell'impianto, ma in data 28 maggio 2021, quando erano in corso i primi test di avvio dell'impianto, si è verificato un guasto che ha causato deformazioni e rotture dei tubi di una delle due WHRU realizzate dalla convenuta (identificata come ). CP_3
Parte_
L'attore ha quindi riferito che un'ispezione svolta dai tecnici di ha individuato la causa dell'incidente nel difetto di saldatura di uno dei due piatti deflettori (“baffle plates”) di cui è provvista la WHRU: tale esito è stato comunicato all'attore in data 8 novembre 2021.
Il 9 novembre 2021 ha denunciato alla controparte la scoperta del predetto difetto sul Pt_1
presupposto che la saldatura è stata eseguita da Parte attrice lamenta che la convenuta CP_1
avrebbe rigettato ogni addebito con lettera datata 11 febbraio 2022.
Il giorno 11 marzo 2022 ha quindi radicato un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. al Pt_1
fine di individuare la causa del guasto, determinare l'entità del danno sofferto e tentare la conciliazione della controversia. L'attore ha precisato che all'esito di tale procedimento (ove la convenuta si è costituita in giudizio ed è stata autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa - rappresentanza generale per l'Italia) il CTU - esaminate le Controparte_2
foto rappresentative del sezionamento della WHRU - ha riscontrato un vizio nel piattello (“piastra nel collettore di uscita”) il quale era <saldato in modo, non rispondente alle specifiche di saldatura della costruttrice che prevedevano la saldatura continua su tutta la CP_1 circonferenza del tubo da 8” che costituisce il collettore di mandata, e neanche compatibile con la pressione ( da 5 a 11 bar ) che il fluido termovettore esercita sullo stesso >>. Il medesimo CTU ha rilevato altresì che <il guasto evidenziato / accertato, sia prevalentemente, da ascrivere alla
errata prestazione della resistente >> e rimediabile solo con la sostituzione della WHRU, comportando una spesa di 575.000,00 € (comprensiva della fornitura di una nuova WHRU, del relativo trasporto e costi doganali, dello smontaggio e smaltimento della WHRU guasta, del montaggio e installazione della nuova WHRU, della sostituzione dell'olio Therminol 55 e della messa in servizio/commissioning).
2 Nondimeno, parte attrice non condivide il punto in cui la perizia ha attribuito una quota di responsabilità pari al 40% alle altre parti coinvolti del commissioning (vale a dire la stessa e Pt_1
Parte_ l'utilizzatore finale , con ciò riducendo le spese a carico della convenuta a 345.000,00 €.
In ogni caso, la mancata conciliazione ha condotto ad instaurare il presente giudizio di merito Pt_1
contro CP_1
Preliminarmente, parte attrice ha dedotto la nullità ex art. 2936 c.c. dell'art. 14 dell'ordine - avendo il medesimo derogato la disciplina della prescrizione - con conseguente applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1667 c.c. che prevede un termine di prescrizione biennale decorrente dalla consegna del bene, ma che, prosegue l'attrice, in presenza di vizi occulti, deve decorrere dalla scoperta dei medesimi. La stessa osserva che nel giudizio in esame si è in presenza di vizi occulti poiché si è giunti alla loro scoperta solo a seguito di un intervento distruttivo dell'impianto, che ha Parte_ consentito ad di venirne a conoscenza solo con la comunicazione da parte di avvenuta Pt_1
in data 8 novembre 2021. Tale dovrebbe quindi essere il dies a quo del termine di prescrizione (con conseguente dies a quem in data 8 novembre 2023).
L'attore ha proseguito chiedendo in via principale la risoluzione parziale dell'Ordine e la condanna ex art. 1458 c.c. della convenuta alla restituzione della corrispondente quota di prezzo.
In particolare, in applicazione delle condizioni speciali (GTC) - di contenuto analogo all'art. 1668 co.
2 c.c. - se le difformità o i vizi sono tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, poiché la perizia ha evidenziato che il guasto non è eliminabile mediante interventi rimediali, ma è necessaria la sostituzione integrale della WHRU, si rientrerebbe nella suddetta ipotesi. Nondimeno, chiede Pt_1
la risoluzione parziale atteso che il guasto riguarda solo una delle due WHRU fornite dalla convenuta
(identificata come ), con conseguente restituzione del relativo prezzo di 520.000,00 €. CP_3
In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della penale da inadempimento, così qualificando l'art. 10 delle condizioni speciali secondo il quale il fornitore ( è tenuto a rimborsare al cliente ( ) i <>, CP_1 Pt_1
determinati in misura pari alle spese per l'integrale rifacimento della WHRU come liquidate dal CTU, ossia 575.000,00 € o alla diversa, maggiore o minore, somma liquidata anche in via equitativa.
Venendo in rilievo una clausola penale, parte attrice evidenzia l'esonero dall'onere della prova del danno.
In estremo subordine, parte attrice chiede la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, sempre in misura pari a 575.000,00 € o alla diversa, maggiore o minore, somma liquidata in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto alla data di effettivo soddisfo.
3 La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo di essere autorizzata Controparte_1
a chiamare in causa al fine di Controparte_4
essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle in caso di accoglimento delle domande dell'attore.
La convenuta ha altresì eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione richiamando, innanzitutto, l'art. 14 dell'Ordine, che stabilisce che il periodo di garanzia delle WHRU termina nella data che cade per prima tra (i) 24 mesi dalla data del certificato di accettazione delle due WHRU (Provisional Acceptance Certificate, c.d. PAC) emesso dal cliente finale in favore di
, e di (ii) 48 mesi dalla data di consegna dei beni. Pt_1
osserva che il termine sub (i) scadeva il 30 novembre 2022, poiché è pacifico tra le CP_1
Parte_ parti che il PAC è stato emesso da il 30 novembre 2020; il termine sub (ii) scadeva il 26 ottobre
2019, perché ugualmente è pacifico che la consegna delle WHRU è avvenuta il 26 ottobre 2015. Il
26 ottobre 2019 è la data tra i due termini che si è verificata prima e dalla quale è decaduta da Pt_1
qualsiasi azione.
Vieppiù, parte convenuta precisa che l'art. 14 prevede un termine di decadenza e non di prescrizione,
e come tale non soggetto all'inderogabilità stabilita dall'art. 2936 c.c. esclusivamente con riferimento alla disciplina legale della prescrizione.
La convenuta precisa che anche applicando l'art. 1667 c.c. i rimedi ivi previsti non sarebbero più esperibili ostando l'accettazione dell'opera da parte del committente e la conoscibilità dei vizi.
Quanto al primo elemento ostativo, sostiene l'accettazione tacita dell'opera da parte di CP_1
nel momento in cui quest'ultima ha ricevuto l'opera senza riserve (il 26 ottobre 2015) pagando Pt_1
il relativo corrispettivo;
quanto al secondo, la convenuta evidenzia che la non corretta saldatura del piattello avrebbe potuto (e dovuto) essere rilevata ben prima dell'incidente verificatosi a maggio
2021, già in occasione delle ispezioni del 2015 presso il proprio stabilimento e, in ogni caso, in sede di commissioning, da maggio 2020.
Prosegue la convenuta affermando che, laddove il vizio dovesse essere ritenuto occulto, comunque l'azione nei confronti di sarebbe prescritta. L'art. 1667 c.c. prevede infatti un termine CP_1
di decadenza di 60 gg dalla scoperta dei vizi (ai fini della denuncia) e un termine di prescrizione di 2 anni dalla consegna: parte attrice non avrebbe rispettato nessuno di detti termini. In particolare, la consegna è avvenuta il 26 ottobre 2015, quindi qualsiasi azione di nei confronti di è Pt_1 CP_1
prescritta dal 26 ottobre 2017.
La convenuta ha poi eccepito l'infondatezza della domanda attorea di risoluzione parziale del contratto sul presupposto che l'incidente verificatosi il 28 maggio 2021 sarebbe stato causato -
4 non da un vizio della - quanto piuttosto da una negligenza nella gestione dell'impianto, sia CP_3
nella fase di commissioning che nella successiva fase di conduzione.
In particolare, la causa sarebbe da individuare nell'errato lavaggio della (avvenuto con CP_3
che ha causato il completo intasamento di alcuni tubi con conseguente surriscaldamento CP_5
e loro rottura) e non, come afferma il CTU, nella saldatura del piatto, poiché se così fosse, il sistema avrebbe rilevato sin dall'avviamento dell'impianto un'anomalia. Lo stesso CTU, continua la convenuta, ha rilevato che <una più accorta (normale) attività di e conduzione
(anche sulla base delle già descritte), e della verifica dei parametri funzionali (potenza- degradazione olio) avrebbe consentito la tempestiva individuazione con minore impatto tecnologico- economico >>.
La parte in cui il CTU rileva un difetto nella saldatura non sarebbe invece attendibile poiché gli accertamenti peritali sono avvenuti su documentazione fotografica e non in loco sul bene oggetto della causa.
La convenuta ha poi eccepito l'infondatezza della domanda di pagamento della penale contrattuale.
L'art. 10 delle condizioni speciali non sarebbe infatti qualificabile come clausola penale (come sostenuto dalla parte attrice) poiché tale norma si limita a dettare la procedura che le parti devono seguire laddove rilevi un difetto o una non conformità prima della scadenza del periodo di Pt_1 garanzia (individuato dalla. 14 dell'ordine).
La convenuta ha infine eccepito l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno atteso che l'attrice non ha dedotto quale sarebbe stato il danno subito, ma, in ogni caso, mancherebbe il nesso causale rispetto alle obbligazioni di Peraltro, si limita a dichiararsi in astratto CP_1 Pt_1
Parte_ obbligata nei confronti di senza fornire alcun elemento relativo allo stato dei rapporti tra la
Parte_ medesima e la cliente finale
Il terzo chiamato Controparte_2 si è costituito in giudizio contestando le pretese di parte attrice e eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa.
In primo luogo la chiamata compagnia, associandosi alle difese della convenuta, rileva l'intervenuta decadenza del diritto del committente ad azionare la garanzia, in applicazione dell'art. 14 dell'ordine.
Quanto alla copertura assicurativa, la compagnia eccepisce innanzitutto il mancato assolvimento, da parte della convenuta, dell'onere di provare il campo applicativo della copertura assicurativa, essendosi la medesima limitata ad allegare l'esistenza del contratto, senza individuarne l'oggetto. Infatti, come è onere dell'attore, che chiama in giudizio il convenuto, dimostrare su quali
5 basi di fatto e di diritto vada accolta la propria domanda, la stessa ripartizione degli oneri probatori avviene fra chiamante e chiamato. Ne deriva che la convenuta, che vuol far valere il diritto ad essere manlevata, deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento.
In ogni caso, la chiamata eccepisce la non operatività della copertura assicurativa nel caso di specie atteso che la lettera B art.
2.3 del contratto di assicurazione esclude dalla garanzia <le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e gli importi pari al controvalore del prodotto>>
e nelle condizioni aggiuntive vengono comunque escluse le richieste derivanti da azioni di responsabilità contrattuale .
In via subordinata, e solo in caso di riconoscimento dell'operatività della polizza, la compagnia chiede che l'obbligazione di manleva sia contenuta (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurata, (ii) detratta la quota di corresponsabilità ex art. 1227 c.c. imputabile a parte attorea, da determinarsi anche in via di equità e giustizia;
(iii) entro il limite delmassimale, dedotta la franchigia ed entro i limiti contrattuali, (iv) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla per lo stesso CP_1
rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.
La causa è stata istruita mediante:
• acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva, e della relazione conclusiva,
r.g. n. 9591/2022, Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, giudice dott.ssa Giuseppina Ester
Perfetti;
• prove documentali prodotte dalle parti, con traduzione asseverata in lingua italiana per quelli in lingua straniera.
La causa giunge oggi in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, come previsto dall'art. 127-ter c.p.c.
*
2. Sull'eccezione di decadenza
L'eccezione di decadenza è fondata.
L'art. 1667 c.c. disciplina la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera cui è tenuto l'appaltatore, prevedendo, ai fini della sua operatività, due distinti termini.
In primo luogo è previsto un termine di decadenza: il committente deve denunciare all'appaltatore le difformità e i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore li abbia riconosciuti ovvero occultati.
In secondo luogo è previsto un termine di prescrizione: il committente che intenda esercitare l'azione contro l'appaltatore deve agire entro due anni dalla consegna dell'opera.
6 Nel caso oggetto del presente giudizio rileva altresì la disciplina pattuita dalle parti e contenuta nel Purchase Order n. 4580061686, stipulato in data 29 gennaio 2015, nelle Special Conditions
Codic apposte in calce all'ordine stesso e nelle condizioni generali di contratto di (c.d. ), Pt_1
sottoscritte da CP_1
In particolare, l'art. 14 dell'ordine - secondo la traduzione asseverata - dispone che <in conformità alla clausola garanzia delle condizioni speciali di acquisto ABB [ossia l'odierna attrice ] il Pt_1
periodo di garanzia dei beni sarà pari a: • 24 mesi a decorrere dalla data del certificato di
Accettazione Provvisoria rilasciato dal cliente finale [dunque OMV] al cliente [dunque • 48 Pt_1 mesi a decorrere dalla data di consegna dei beni o dall'ultima data di consegna delle spedizioni parziali dei beni stessi se antecedente.>>
Le richiamate condizioni speciali di acquisto ABB, poste in calce all'ordine stesso, all'art. 10 dispongono che <If defects are found in the goods or anomalies are detected at any time before or after acceptance for delivery of the goods within the time period set forth in the purchase order the seller shall remove such defects or anomalies by repairing, replacing or re-designing the non- compliant goods as requested by the customer. The customer shall inform the supplier of these circumstances in due time before expiry of the Warranty Period.>>.
La disposizione contrattuale dunque prevede che se vengono riscontrati difetti nei beni o vengono rilevate anomalie in qualsiasi momento, prima o dopo l'accettazione per la consegna dei beni, entro il periodo stabilito nell'ordine di acquisto, il venditore dovrà eliminare tali difetti o anomalie mediante riparazione, sostituzione o riprogettazione dei beni non conformi, come richiesto dal cliente. Il cliente dovrà informare il fornitore di tali circostanze in tempo utile prima della scadenza del periodo di garanzia.
Premessa questa rassegna sulle disposizioni legislative (art. 1667 c.c.) e contrattuali (art. 14 dell'ordine e art. 10 delle condizioni speciali), si tratta ora di comprendere quale disciplina sia in concreto applicabile.
Come detto, l'art. 1667 c.c. prevede due distinti termini: uno decadenziale di 60 gg (dalla scoperta dei vizi) e uno di prescrizione biennale (dalla consegna del bene).
Tuttavia, l'art. 2936 c.c. sancisce l'inderogabilità delle norme sulla prescrizione, a pena di nullità.
Al contrario, la disciplina legale della decadenza è, in via generale, derogabile, con il limite previsto dall'art. 2965 c.c. che commina la nullità quando la decadenza stabilita contrattualmente renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto per una delle parti.
È dunque fondamentale stabilire se le disposizioni contrattuali in esame deroghino alla disciplina della prescrizione (nel qual caso sarebbero nulle) ovvero alla disciplina della decadenza (in tal caso sarebbe valide, salvo il limite dell'eccessiva difficolta nell'esercizio del diritto).
7 Poiché il contratto non qualifica espressamente il termine previsto, occorre applicare i criteri interpretativi previsti dalla legge per ricostruire la volontà delle parti.
In primo luogo, l'art. 10 delle condizioni speciali impone al cliente ( ) di informare il Pt_1 fornitore ( dell'esistenza di difetti entro il periodo previsto dall'art. 14 dell'ordine, CP_1
configurando una comunicazione non giudiziale, assimilabile alla denuncia prevista dall'art. 1667
c.c., soggetta a decadenza. Trattasi di un primo elemento che lascia propendere per la tesi della decadenza.
La disciplina della prescrizione è caratterizzata da un sistema di sospensioni e interruzioni
(disciplinato dagli artt. 2941-2945 c.c.) che è inapplicabile alla decadenza, come espressamente prevede l'art. 2964 c.c. Il contratto concluso tra le parti non prevede alcuna sospensione o interruzione, rafforzando l'interpretazione a favore della natura decadenziale del termine ivi previsto.
A ciò si aggiunga il principio di conservazione del contratto previsto dall'art. 1367 c.c., secondo cui, quando non è possibile ricostruire la volontà delle parti, o comunque sussiste un dubbio come nel caso di specie, il contratto o le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Anche tale argomentazione si mostra a favore della natura decadenziale del termine posto che, se venisse qualificato come termine di prescrizione allora la clausola sarebbe nulla ex art. 2936 c.c.
Viceversa, qualificandolo come termine di decadenza esso sarebbe valido, stante la derogabilità della disciplina legale consentita dall'art. 2965 c.c. Tale norma, infatti, commina la nullità solo nelle ipotesi in cui la deroga fosse tale da rendere eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto, ma non è questo il caso. Infatti, la disciplina legale prevede un termine molto breve di 60 giorni dalla scoperta del vizio, mentre la disciplina convenzionale prevede un termine molto più lungo alternativamente di 24 mesi dall'accettazione del bene o 48 mesi dalla consegna dello stesso
(applicando il termine più breve tra i due).
Infine, l'art. 1370 c.c. prevede che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari, si interpretino, nel dubbio, a favore della parte non predisponente.
Sebbene l'art. 10 faccia parte di quelle che vengono definite “condizioni speciali” apposte in calce all'ordine, le stesse sono qualificabili come “condizioni generali di contratto” di cui all'art. 1341 c.c., essendo unilateralmente predisposte da per regolamentare in maniera uniforme una pluralità Pt_1
di rapporti negoziali.
Ne deriva che le stesse sono efficaci nei confronti della controparte se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. La conoscenza della clausola non è in dubbio posto che, pur trattandosi di clausole generali, esse sono state poste in calce al contratto e firmate dalla controparte qui convenuta.
8 Non risulta invece necessaria ai fini dell'efficacia la specifica approvazione per iscritto (che qui mancherebbe) atteso che tale elemento è richiesto dall'art. 1341 c.c. soltanto per le clausole vessatorie, ossia quelle clausole che comportano uno squilibrio normativo in sfavore della controparte;
ma non è questo il caso atteso che, al contrario, la controparte proprio in virtù di tale clausole può beneficiare di un termine decadenziale più lungo.
Alla luce di tali considerazioni, il termine previsto dall'art. 14 dell'ordine deve qualificarsi come decadenziale.
È ora necessario individuare il dies a quo e il dies ad quem.
L'art. 10 delle condizioni speciali prevede che il cliente ( ) deve informare il fornitore ( Pt_1 CP_1 delle difformità prima del termine previsto dall'art. 14 dell'ordine il quale individua, come già anticipato, due termini alternativi tra loro e dispone che tra questi sia scelto quello che scade per primo.
Il primo termine è pari a 24 mesi a decorrere dalla data del certificato di Accettazione Provvisoria rilasciato dal cliente finale [dunque OMV] al cliente [dunque ]: le parti affermano che il Pt_1
certificato di accettazione provvisoria (PAC) è stato rilasciato il 30 novembre 2020 per cui il termine di 24 mesi è scaduto il 30 novembre 2022.
Il secondo termine è pari a 48 mesi a decorrere dalla data di consegna dei beni: la consegna dei beni da parte di all'attrice è avvenuta il 26 ottobre 2015 con la conseguenza che il CP_1 Pt_1
termine è scaduto il 26 ottobre 2019.
Poiché tra i due, il termine che scade prima è il secondo, ossia 26 ottobre 2019, questa è la data cui occorre fare riferimento ai fini della decadenza, come previsto dall'art. 14 dell'ordine.
ha provveduto ad informare solo nel 2021, quando era già intervenuta la decadenza. Pt_1 CP_1
A ciò si aggiunga che l'azione risulta altresì prescritta perché l'art. 1667 c.c. prevede un termine di due anni dalla consegna del bene: atteso che la consegna è avvenuta il 26 ottobre 2015
l'azione si è prescritta il 26 ottobre 2017, mentre il procedimento di ATP - che ha effetti interruttivi sulla prescrizione - è stato introdotto solo nel 2022.
Non è condivisibile l'assunto della parte attrice secondo cui il termine inizierebbe a decorrere dalla scoperta dei vizi, poiché occulti: l'art. 1667 c.c. distingue nettamente il dies a quo del termine di decadenza e del termine di prescrizione: solo il primo decorre dalla scoperta dei vizi occulti, mentre il secondo decorre dalla consegna del bene, a prescindere dal momento in cui il vizio è stato scoperto.
Ne discende che, laddove il vizio occulto dovesse essere scoperto una volta già decorso il termine di prescrizione, non sarebbe più possibile per il committente agire in giudizio. Tale norma muove dall'esigenza di tutelare l'appaltatore da azioni promosse in tempi distanti dalla consegna del bene.
Opinando diversamente, si sostituirebbe ingiustificatamente il termine iniziale certo previsto dalla
9 legge per il decorso del termine di prescrizione (la data di consegna dell'opera), con un termine successivo, incerto e potenzialmente variabile (data di scoperta di ciascun singolo vizio o difformità occulti).
Si consideri poi che l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c. (Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna), che stabilisce una deroga in favore del committente al regime della prescrizione per il caso in cui l'azione di garanzia sia fatta valere in via di eccezione, richiede, anche in tale caso, che comunque i vizi e le difformità siano stati denunciati entro il biennio dalla consegna. Ciò rende evidente che, tanto più nel caso di specie in cui non vi è domanda di pagamento del convenuto, l'eccezione di prescrizione impedisce di tenere conto dei vizi e delle difformità denunciati oltre il biennio dalla consegna.
Le domande dell'attore devono dunque essere tutte respinte.
*
3. Sulla domanda del convenuto di manleva nei confronti del terzo chiamato
La domanda in epigrafe è assorbita dal rigetto di tutte le domande dell'attore.
Ritenuto in conclusione che
L'eccezione del convenuto di intervenuta decadenza-prescrizione deve essere accolta, con conseguente infondatezza di tutte le domande dell'attore.
La domanda del convenuto di manleva nei confronti del terzo chiamato è assorbita.
Le spese processuali del convenuto seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei D.m. applicabili, del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
Le spese processuali del terzo chiamato seguono anch'esse la soccombenza dell'attore, secondo i criteri di soccombenza e causalità, e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei D.m. applicabili, del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
Le spese del convenuto e del terzo chiamato nel procedimento di istruzione preventiva devono essere rimborsate, alla luce della soccombenza nel giudizio di merito, dall'attore e sono liquidate come in dispositivo.
Rimangono gravanti sull'attore, che le ha anticipate, le spese e i compensi liquidati in favore del CTU all'esito del procedimento di istruzione preventiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata
27 ottobre 2023 da nei confronti di con la chiamata in Parte_1 Controparte_1
10 causa di , Controparte_2
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge tutte le domande dell'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del convenuto che si liquidano in € 3.559,00 per spese esenti ed € 18.546,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del terzo chiamato che si liquidano in € 18.546,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese legali del procedimento di istruzione preventiva in favore del convenuto che si liquidano in € 259,00 per spese esenti ed € 3.056,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
5) condanna l'attore alla rifusione delle spese legali del procedimento di istruzione preventiva in favore del terzo chiamato che si liquidano in € 3.056,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 13 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Jessica Bianconi, magistrato
ordinario in tirocinio.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. e P.I. ), rappresentato e difeso dagli avv. Marco Bergamaschi e Parte_1 P.IVA_1
Nicolò Palmucci, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 23;
-attore-
CONTRO
C.F./P.I. , rappresentato e difeso dagli avv. Gian Paolo Controparte_1 P.IVA_2
Coppola, Paolo Tagliaferri Gentileschi e Claudia Bosco, domicilio eletto presso lo studio legale
LCA in Milano, via della Moscova n. 18;
-convenuto-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F./ Controparte_2
P.I. n. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Grasso, domicilio eletto presso il suo P.IVA_3
studio in Milano, Via Manfredo Camperio n. 9;
-terzo chiamato-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 21 febbraio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
1 L'attore ha agito in giudizio deducendo di aver concluso con la convenuta un CP_1
contratto in forza del quale quest'ultima si era obbligata a realizzare e consegnare due impianti per il trattamento di calore residuo (c.d. “Waste Heat Recovery Units”, di seguito“WHRU”) da incorporare
Parte_ nell'impianto che era già in corso di realizzazione in favore del terzo Si tratta, in particolare, del Purchase Order n. 4580061686 stipulato in data 29 gennaio 2015, cui si aggiungono le Special
Conditions apposte in calce all'ordine stesso e le condizioni generali di contratto di (c.d. Pt_1
Codic
), sottoscritte da CP_1
Parte_
L'attore ha dedotto che in data 30 novembre 2020 la committente finale ha rilasciato il c.d. Provisional Acceptance Certificate (c.d. “PAC”), con cui ha certificato il completamento dell'impianto, ma in data 28 maggio 2021, quando erano in corso i primi test di avvio dell'impianto, si è verificato un guasto che ha causato deformazioni e rotture dei tubi di una delle due WHRU realizzate dalla convenuta (identificata come ). CP_3
Parte_
L'attore ha quindi riferito che un'ispezione svolta dai tecnici di ha individuato la causa dell'incidente nel difetto di saldatura di uno dei due piatti deflettori (“baffle plates”) di cui è provvista la WHRU: tale esito è stato comunicato all'attore in data 8 novembre 2021.
Il 9 novembre 2021 ha denunciato alla controparte la scoperta del predetto difetto sul Pt_1
presupposto che la saldatura è stata eseguita da Parte attrice lamenta che la convenuta CP_1
avrebbe rigettato ogni addebito con lettera datata 11 febbraio 2022.
Il giorno 11 marzo 2022 ha quindi radicato un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. al Pt_1
fine di individuare la causa del guasto, determinare l'entità del danno sofferto e tentare la conciliazione della controversia. L'attore ha precisato che all'esito di tale procedimento (ove la convenuta si è costituita in giudizio ed è stata autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa - rappresentanza generale per l'Italia) il CTU - esaminate le Controparte_2
foto rappresentative del sezionamento della WHRU - ha riscontrato un vizio nel piattello (“piastra nel collettore di uscita”) il quale era <saldato in modo
2 Nondimeno, parte attrice non condivide il punto in cui la perizia ha attribuito una quota di responsabilità pari al 40% alle altre parti coinvolti del commissioning (vale a dire la stessa e Pt_1
Parte_ l'utilizzatore finale , con ciò riducendo le spese a carico della convenuta a 345.000,00 €.
In ogni caso, la mancata conciliazione ha condotto ad instaurare il presente giudizio di merito Pt_1
contro CP_1
Preliminarmente, parte attrice ha dedotto la nullità ex art. 2936 c.c. dell'art. 14 dell'ordine - avendo il medesimo derogato la disciplina della prescrizione - con conseguente applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1667 c.c. che prevede un termine di prescrizione biennale decorrente dalla consegna del bene, ma che, prosegue l'attrice, in presenza di vizi occulti, deve decorrere dalla scoperta dei medesimi. La stessa osserva che nel giudizio in esame si è in presenza di vizi occulti poiché si è giunti alla loro scoperta solo a seguito di un intervento distruttivo dell'impianto, che ha Parte_ consentito ad di venirne a conoscenza solo con la comunicazione da parte di avvenuta Pt_1
in data 8 novembre 2021. Tale dovrebbe quindi essere il dies a quo del termine di prescrizione (con conseguente dies a quem in data 8 novembre 2023).
L'attore ha proseguito chiedendo in via principale la risoluzione parziale dell'Ordine e la condanna ex art. 1458 c.c. della convenuta alla restituzione della corrispondente quota di prezzo.
In particolare, in applicazione delle condizioni speciali (GTC) - di contenuto analogo all'art. 1668 co.
2 c.c. - se le difformità o i vizi sono tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, poiché la perizia ha evidenziato che il guasto non è eliminabile mediante interventi rimediali, ma è necessaria la sostituzione integrale della WHRU, si rientrerebbe nella suddetta ipotesi. Nondimeno, chiede Pt_1
la risoluzione parziale atteso che il guasto riguarda solo una delle due WHRU fornite dalla convenuta
(identificata come ), con conseguente restituzione del relativo prezzo di 520.000,00 €. CP_3
In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della penale da inadempimento, così qualificando l'art. 10 delle condizioni speciali secondo il quale il fornitore ( è tenuto a rimborsare al cliente ( ) i <>, CP_1 Pt_1
determinati in misura pari alle spese per l'integrale rifacimento della WHRU come liquidate dal CTU, ossia 575.000,00 € o alla diversa, maggiore o minore, somma liquidata anche in via equitativa.
Venendo in rilievo una clausola penale, parte attrice evidenzia l'esonero dall'onere della prova del danno.
In estremo subordine, parte attrice chiede la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, sempre in misura pari a 575.000,00 € o alla diversa, maggiore o minore, somma liquidata in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto alla data di effettivo soddisfo.
3 La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo di essere autorizzata Controparte_1
a chiamare in causa al fine di Controparte_4
essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle in caso di accoglimento delle domande dell'attore.
La convenuta ha altresì eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione richiamando, innanzitutto, l'art. 14 dell'Ordine, che stabilisce che il periodo di garanzia delle WHRU termina nella data che cade per prima tra (i) 24 mesi dalla data del certificato di accettazione delle due WHRU (Provisional Acceptance Certificate, c.d. PAC) emesso dal cliente finale in favore di
, e di (ii) 48 mesi dalla data di consegna dei beni. Pt_1
osserva che il termine sub (i) scadeva il 30 novembre 2022, poiché è pacifico tra le CP_1
Parte_ parti che il PAC è stato emesso da il 30 novembre 2020; il termine sub (ii) scadeva il 26 ottobre
2019, perché ugualmente è pacifico che la consegna delle WHRU è avvenuta il 26 ottobre 2015. Il
26 ottobre 2019 è la data tra i due termini che si è verificata prima e dalla quale è decaduta da Pt_1
qualsiasi azione.
Vieppiù, parte convenuta precisa che l'art. 14 prevede un termine di decadenza e non di prescrizione,
e come tale non soggetto all'inderogabilità stabilita dall'art. 2936 c.c. esclusivamente con riferimento alla disciplina legale della prescrizione.
La convenuta precisa che anche applicando l'art. 1667 c.c. i rimedi ivi previsti non sarebbero più esperibili ostando l'accettazione dell'opera da parte del committente e la conoscibilità dei vizi.
Quanto al primo elemento ostativo, sostiene l'accettazione tacita dell'opera da parte di CP_1
nel momento in cui quest'ultima ha ricevuto l'opera senza riserve (il 26 ottobre 2015) pagando Pt_1
il relativo corrispettivo;
quanto al secondo, la convenuta evidenzia che la non corretta saldatura del piattello avrebbe potuto (e dovuto) essere rilevata ben prima dell'incidente verificatosi a maggio
2021, già in occasione delle ispezioni del 2015 presso il proprio stabilimento e, in ogni caso, in sede di commissioning, da maggio 2020.
Prosegue la convenuta affermando che, laddove il vizio dovesse essere ritenuto occulto, comunque l'azione nei confronti di sarebbe prescritta. L'art. 1667 c.c. prevede infatti un termine CP_1
di decadenza di 60 gg dalla scoperta dei vizi (ai fini della denuncia) e un termine di prescrizione di 2 anni dalla consegna: parte attrice non avrebbe rispettato nessuno di detti termini. In particolare, la consegna è avvenuta il 26 ottobre 2015, quindi qualsiasi azione di nei confronti di è Pt_1 CP_1
prescritta dal 26 ottobre 2017.
La convenuta ha poi eccepito l'infondatezza della domanda attorea di risoluzione parziale del contratto sul presupposto che l'incidente verificatosi il 28 maggio 2021 sarebbe stato causato -
4 non da un vizio della - quanto piuttosto da una negligenza nella gestione dell'impianto, sia CP_3
nella fase di commissioning che nella successiva fase di conduzione.
In particolare, la causa sarebbe da individuare nell'errato lavaggio della (avvenuto con CP_3
che ha causato il completo intasamento di alcuni tubi con conseguente surriscaldamento CP_5
e loro rottura) e non, come afferma il CTU, nella saldatura del piatto, poiché se così fosse, il sistema avrebbe rilevato sin dall'avviamento dell'impianto un'anomalia. Lo stesso CTU, continua la convenuta, ha rilevato che <una più accorta (normale) attività di
(anche sulla base delle
La parte in cui il CTU rileva un difetto nella saldatura non sarebbe invece attendibile poiché gli accertamenti peritali sono avvenuti su documentazione fotografica e non in loco sul bene oggetto della causa.
La convenuta ha poi eccepito l'infondatezza della domanda di pagamento della penale contrattuale.
L'art. 10 delle condizioni speciali non sarebbe infatti qualificabile come clausola penale (come sostenuto dalla parte attrice) poiché tale norma si limita a dettare la procedura che le parti devono seguire laddove rilevi un difetto o una non conformità prima della scadenza del periodo di Pt_1 garanzia (individuato dalla. 14 dell'ordine).
La convenuta ha infine eccepito l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno atteso che l'attrice non ha dedotto quale sarebbe stato il danno subito, ma, in ogni caso, mancherebbe il nesso causale rispetto alle obbligazioni di Peraltro, si limita a dichiararsi in astratto CP_1 Pt_1
Parte_ obbligata nei confronti di senza fornire alcun elemento relativo allo stato dei rapporti tra la
Parte_ medesima e la cliente finale
Il terzo chiamato Controparte_2 si è costituito in giudizio contestando le pretese di parte attrice e eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa.
In primo luogo la chiamata compagnia, associandosi alle difese della convenuta, rileva l'intervenuta decadenza del diritto del committente ad azionare la garanzia, in applicazione dell'art. 14 dell'ordine.
Quanto alla copertura assicurativa, la compagnia eccepisce innanzitutto il mancato assolvimento, da parte della convenuta, dell'onere di provare il campo applicativo della copertura assicurativa, essendosi la medesima limitata ad allegare l'esistenza del contratto, senza individuarne l'oggetto. Infatti, come è onere dell'attore, che chiama in giudizio il convenuto, dimostrare su quali
5 basi di fatto e di diritto vada accolta la propria domanda, la stessa ripartizione degli oneri probatori avviene fra chiamante e chiamato. Ne deriva che la convenuta, che vuol far valere il diritto ad essere manlevata, deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento.
In ogni caso, la chiamata eccepisce la non operatività della copertura assicurativa nel caso di specie atteso che la lettera B art.
2.3 del contratto di assicurazione esclude dalla garanzia <le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e gli importi pari al controvalore del prodotto>>
e nelle condizioni aggiuntive vengono comunque escluse le richieste derivanti da azioni di responsabilità contrattuale .
In via subordinata, e solo in caso di riconoscimento dell'operatività della polizza, la compagnia chiede che l'obbligazione di manleva sia contenuta (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurata, (ii) detratta la quota di corresponsabilità ex art. 1227 c.c. imputabile a parte attorea, da determinarsi anche in via di equità e giustizia;
(iii) entro il limite delmassimale, dedotta la franchigia ed entro i limiti contrattuali, (iv) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla per lo stesso CP_1
rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.
La causa è stata istruita mediante:
• acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva, e della relazione conclusiva,
r.g. n. 9591/2022, Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, giudice dott.ssa Giuseppina Ester
Perfetti;
• prove documentali prodotte dalle parti, con traduzione asseverata in lingua italiana per quelli in lingua straniera.
La causa giunge oggi in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, come previsto dall'art. 127-ter c.p.c.
*
2. Sull'eccezione di decadenza
L'eccezione di decadenza è fondata.
L'art. 1667 c.c. disciplina la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera cui è tenuto l'appaltatore, prevedendo, ai fini della sua operatività, due distinti termini.
In primo luogo è previsto un termine di decadenza: il committente deve denunciare all'appaltatore le difformità e i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore li abbia riconosciuti ovvero occultati.
In secondo luogo è previsto un termine di prescrizione: il committente che intenda esercitare l'azione contro l'appaltatore deve agire entro due anni dalla consegna dell'opera.
6 Nel caso oggetto del presente giudizio rileva altresì la disciplina pattuita dalle parti e contenuta nel Purchase Order n. 4580061686, stipulato in data 29 gennaio 2015, nelle Special Conditions
Codic apposte in calce all'ordine stesso e nelle condizioni generali di contratto di (c.d. ), Pt_1
sottoscritte da CP_1
In particolare, l'art. 14 dell'ordine - secondo la traduzione asseverata - dispone che <in conformità alla clausola garanzia delle condizioni speciali di acquisto ABB [ossia l'odierna attrice ] il Pt_1
periodo di garanzia dei beni sarà pari a: • 24 mesi a decorrere dalla data del certificato di
Accettazione Provvisoria rilasciato dal cliente finale [dunque OMV] al cliente [dunque • 48 Pt_1 mesi a decorrere dalla data di consegna dei beni o dall'ultima data di consegna delle spedizioni parziali dei beni stessi se antecedente.>>
Le richiamate condizioni speciali di acquisto ABB, poste in calce all'ordine stesso, all'art. 10 dispongono che <If defects are found in the goods or anomalies are detected at any time before or after acceptance for delivery of the goods within the time period set forth in the purchase order the seller shall remove such defects or anomalies by repairing, replacing or re-designing the non- compliant goods as requested by the customer. The customer shall inform the supplier of these circumstances in due time before expiry of the Warranty Period.>>.
La disposizione contrattuale dunque prevede che se vengono riscontrati difetti nei beni o vengono rilevate anomalie in qualsiasi momento, prima o dopo l'accettazione per la consegna dei beni, entro il periodo stabilito nell'ordine di acquisto, il venditore dovrà eliminare tali difetti o anomalie mediante riparazione, sostituzione o riprogettazione dei beni non conformi, come richiesto dal cliente. Il cliente dovrà informare il fornitore di tali circostanze in tempo utile prima della scadenza del periodo di garanzia.
Premessa questa rassegna sulle disposizioni legislative (art. 1667 c.c.) e contrattuali (art. 14 dell'ordine e art. 10 delle condizioni speciali), si tratta ora di comprendere quale disciplina sia in concreto applicabile.
Come detto, l'art. 1667 c.c. prevede due distinti termini: uno decadenziale di 60 gg (dalla scoperta dei vizi) e uno di prescrizione biennale (dalla consegna del bene).
Tuttavia, l'art. 2936 c.c. sancisce l'inderogabilità delle norme sulla prescrizione, a pena di nullità.
Al contrario, la disciplina legale della decadenza è, in via generale, derogabile, con il limite previsto dall'art. 2965 c.c. che commina la nullità quando la decadenza stabilita contrattualmente renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto per una delle parti.
È dunque fondamentale stabilire se le disposizioni contrattuali in esame deroghino alla disciplina della prescrizione (nel qual caso sarebbero nulle) ovvero alla disciplina della decadenza (in tal caso sarebbe valide, salvo il limite dell'eccessiva difficolta nell'esercizio del diritto).
7 Poiché il contratto non qualifica espressamente il termine previsto, occorre applicare i criteri interpretativi previsti dalla legge per ricostruire la volontà delle parti.
In primo luogo, l'art. 10 delle condizioni speciali impone al cliente ( ) di informare il Pt_1 fornitore ( dell'esistenza di difetti entro il periodo previsto dall'art. 14 dell'ordine, CP_1
configurando una comunicazione non giudiziale, assimilabile alla denuncia prevista dall'art. 1667
c.c., soggetta a decadenza. Trattasi di un primo elemento che lascia propendere per la tesi della decadenza.
La disciplina della prescrizione è caratterizzata da un sistema di sospensioni e interruzioni
(disciplinato dagli artt. 2941-2945 c.c.) che è inapplicabile alla decadenza, come espressamente prevede l'art. 2964 c.c. Il contratto concluso tra le parti non prevede alcuna sospensione o interruzione, rafforzando l'interpretazione a favore della natura decadenziale del termine ivi previsto.
A ciò si aggiunga il principio di conservazione del contratto previsto dall'art. 1367 c.c., secondo cui, quando non è possibile ricostruire la volontà delle parti, o comunque sussiste un dubbio come nel caso di specie, il contratto o le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Anche tale argomentazione si mostra a favore della natura decadenziale del termine posto che, se venisse qualificato come termine di prescrizione allora la clausola sarebbe nulla ex art. 2936 c.c.
Viceversa, qualificandolo come termine di decadenza esso sarebbe valido, stante la derogabilità della disciplina legale consentita dall'art. 2965 c.c. Tale norma, infatti, commina la nullità solo nelle ipotesi in cui la deroga fosse tale da rendere eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto, ma non è questo il caso. Infatti, la disciplina legale prevede un termine molto breve di 60 giorni dalla scoperta del vizio, mentre la disciplina convenzionale prevede un termine molto più lungo alternativamente di 24 mesi dall'accettazione del bene o 48 mesi dalla consegna dello stesso
(applicando il termine più breve tra i due).
Infine, l'art. 1370 c.c. prevede che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari, si interpretino, nel dubbio, a favore della parte non predisponente.
Sebbene l'art. 10 faccia parte di quelle che vengono definite “condizioni speciali” apposte in calce all'ordine, le stesse sono qualificabili come “condizioni generali di contratto” di cui all'art. 1341 c.c., essendo unilateralmente predisposte da per regolamentare in maniera uniforme una pluralità Pt_1
di rapporti negoziali.
Ne deriva che le stesse sono efficaci nei confronti della controparte se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. La conoscenza della clausola non è in dubbio posto che, pur trattandosi di clausole generali, esse sono state poste in calce al contratto e firmate dalla controparte qui convenuta.
8 Non risulta invece necessaria ai fini dell'efficacia la specifica approvazione per iscritto (che qui mancherebbe) atteso che tale elemento è richiesto dall'art. 1341 c.c. soltanto per le clausole vessatorie, ossia quelle clausole che comportano uno squilibrio normativo in sfavore della controparte;
ma non è questo il caso atteso che, al contrario, la controparte proprio in virtù di tale clausole può beneficiare di un termine decadenziale più lungo.
Alla luce di tali considerazioni, il termine previsto dall'art. 14 dell'ordine deve qualificarsi come decadenziale.
È ora necessario individuare il dies a quo e il dies ad quem.
L'art. 10 delle condizioni speciali prevede che il cliente ( ) deve informare il fornitore ( Pt_1 CP_1 delle difformità prima del termine previsto dall'art. 14 dell'ordine il quale individua, come già anticipato, due termini alternativi tra loro e dispone che tra questi sia scelto quello che scade per primo.
Il primo termine è pari a 24 mesi a decorrere dalla data del certificato di Accettazione Provvisoria rilasciato dal cliente finale [dunque OMV] al cliente [dunque ]: le parti affermano che il Pt_1
certificato di accettazione provvisoria (PAC) è stato rilasciato il 30 novembre 2020 per cui il termine di 24 mesi è scaduto il 30 novembre 2022.
Il secondo termine è pari a 48 mesi a decorrere dalla data di consegna dei beni: la consegna dei beni da parte di all'attrice è avvenuta il 26 ottobre 2015 con la conseguenza che il CP_1 Pt_1
termine è scaduto il 26 ottobre 2019.
Poiché tra i due, il termine che scade prima è il secondo, ossia 26 ottobre 2019, questa è la data cui occorre fare riferimento ai fini della decadenza, come previsto dall'art. 14 dell'ordine.
ha provveduto ad informare solo nel 2021, quando era già intervenuta la decadenza. Pt_1 CP_1
A ciò si aggiunga che l'azione risulta altresì prescritta perché l'art. 1667 c.c. prevede un termine di due anni dalla consegna del bene: atteso che la consegna è avvenuta il 26 ottobre 2015
l'azione si è prescritta il 26 ottobre 2017, mentre il procedimento di ATP - che ha effetti interruttivi sulla prescrizione - è stato introdotto solo nel 2022.
Non è condivisibile l'assunto della parte attrice secondo cui il termine inizierebbe a decorrere dalla scoperta dei vizi, poiché occulti: l'art. 1667 c.c. distingue nettamente il dies a quo del termine di decadenza e del termine di prescrizione: solo il primo decorre dalla scoperta dei vizi occulti, mentre il secondo decorre dalla consegna del bene, a prescindere dal momento in cui il vizio è stato scoperto.
Ne discende che, laddove il vizio occulto dovesse essere scoperto una volta già decorso il termine di prescrizione, non sarebbe più possibile per il committente agire in giudizio. Tale norma muove dall'esigenza di tutelare l'appaltatore da azioni promosse in tempi distanti dalla consegna del bene.
Opinando diversamente, si sostituirebbe ingiustificatamente il termine iniziale certo previsto dalla
9 legge per il decorso del termine di prescrizione (la data di consegna dell'opera), con un termine successivo, incerto e potenzialmente variabile (data di scoperta di ciascun singolo vizio o difformità occulti).
Si consideri poi che l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c. (Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna), che stabilisce una deroga in favore del committente al regime della prescrizione per il caso in cui l'azione di garanzia sia fatta valere in via di eccezione, richiede, anche in tale caso, che comunque i vizi e le difformità siano stati denunciati entro il biennio dalla consegna. Ciò rende evidente che, tanto più nel caso di specie in cui non vi è domanda di pagamento del convenuto, l'eccezione di prescrizione impedisce di tenere conto dei vizi e delle difformità denunciati oltre il biennio dalla consegna.
Le domande dell'attore devono dunque essere tutte respinte.
*
3. Sulla domanda del convenuto di manleva nei confronti del terzo chiamato
La domanda in epigrafe è assorbita dal rigetto di tutte le domande dell'attore.
Ritenuto in conclusione che
L'eccezione del convenuto di intervenuta decadenza-prescrizione deve essere accolta, con conseguente infondatezza di tutte le domande dell'attore.
La domanda del convenuto di manleva nei confronti del terzo chiamato è assorbita.
Le spese processuali del convenuto seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei D.m. applicabili, del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
Le spese processuali del terzo chiamato seguono anch'esse la soccombenza dell'attore, secondo i criteri di soccombenza e causalità, e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei D.m. applicabili, del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
Le spese del convenuto e del terzo chiamato nel procedimento di istruzione preventiva devono essere rimborsate, alla luce della soccombenza nel giudizio di merito, dall'attore e sono liquidate come in dispositivo.
Rimangono gravanti sull'attore, che le ha anticipate, le spese e i compensi liquidati in favore del CTU all'esito del procedimento di istruzione preventiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata
27 ottobre 2023 da nei confronti di con la chiamata in Parte_1 Controparte_1
10 causa di , Controparte_2
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge tutte le domande dell'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del convenuto che si liquidano in € 3.559,00 per spese esenti ed € 18.546,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del terzo chiamato che si liquidano in € 18.546,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese legali del procedimento di istruzione preventiva in favore del convenuto che si liquidano in € 259,00 per spese esenti ed € 3.056,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
5) condanna l'attore alla rifusione delle spese legali del procedimento di istruzione preventiva in favore del terzo chiamato che si liquidano in € 3.056,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 13 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Jessica Bianconi, magistrato
ordinario in tirocinio.
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