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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 2629/2024
TRA
, nato a [...] il [...], n.q. di erede di , Parte_1 Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in data 21/07/2023, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Capasso, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 28.02.2024 il ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione del 22.08.2023, con cui l' chiedeva la restituzione dell'importo di € CP_1
8.073,91 indebitamente percepito nell'anno 2019 a titolo di prestazione Cat. AS n.
04000211 dalla propria defunta madre . Persona_1
Nello specifico, ha dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' CP_1
attesa la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla normativa di riferimento e
1 l'avvenuta percezione della prestazione in buona fede da parte della dante causa.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione CP_ avanzata dall' con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente citato in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda CP_1
attorea, essendo la prestazione stata revocata con riferimento al 2019 per omessa comunicazione da parte della dei redditi relativi all'anno 2019. Per_1
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 27.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo del ricorrente, nella qualità di erede di di restituire le somme Persona_1 indebitamente percepite a titolo di assegno sociale da quest'ultima nell'anno 2019.
Dalla comunicazione di indebito emerge che l' ha provveduto alla “revoca CP_1
definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n.122 del 2010”.
Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da parte dell' , il CP_1 quale ne domanda la restituzione deducendo, quindi, l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi
2 abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Deve rilevarsi, infatti, che l'atto amministrativo con il quale l' provvede CP_1 all'erogazione di una prestazione assistenziale o previdenziale non ha e non può mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, dovendo essere qualificato come mero atto ricognitivo, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge.
In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale.
Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore;
mentre all'attività discrezionale corrisponde un interesse legittimo, tale per cui la Pubblica
Amministrazione può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, concedere o meno il bene della vita richiesto.
Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da un punto di vista strumentale funzionale anche l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio CP_ perché l' svolge una funzione di mero accertamento tecnico, essendo i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione individuati e prestabiliti dallo stesso legislatore.
Ed infatti, se l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale, e se, quindi, la CP_1
legge non individuasse in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva, ed il privato sarebbe titolare
3 non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo
(cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la quale, in tema di pensione di invalidità, ha espresso il principio, senza dubbio applicabile al caso di specie, secondo cui “il provvedimento dell' di erogazione CP_1
della pensione di invalidità non è un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale. Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità” (Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983).
Per tali ragioni, non avendo l'atto dell' natura negoziale, lo stesso non può CP_1 essere sussunto nemmeno nella ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti
l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (cfr. Cass.
2254/2016; 15267/2004 e 14295/2011).
Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che nel caso in cui l'ente previdenziale, accertato in prima battuta il diritto alla prestazione, proceda in un secondo momento alla sospensione o alla revoca della stessa, o disconosca in un secondo momento la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, grava sul ricorrente, che
4 agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa, l'onere di provarne i fatti costituitivi: infatti, “a tutte le ipotesi di pensione è applicabile il principio secondo cui il CP_ provvedimento di concessione della pensione emesso dall' non è atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato” (Cassazione civile sez. lav., 03/12/1998, n.12283; cfr. anche Cass. 14295/2011 e 2739/2016).
Tanto premesso, occorre applicare i suesposti principi al caso di specie.
Ebbene, parte ricorrente ha allegato e provato i fatti costitutivi del diritto della dante causa alla percezione della prestazione assistenziale in oggetto. Persona_1
Ha, infatti, dedotto la mancata percezione di redditi per l'anno 2019, indicato nella comunicazione di indebito, depositando modello 730 da cui emerge che la de cuius era a carico del ricorrente (cfr. allegato al ricorso). Il requisito anagrafico e l'assenza di coniuge emerge, invece, manifestamente dagli atti (cfr. certificato di morte di Per_1
allegato al ricorso).
[...]
A seguito di ordine di integrazione documentale, parte ricorrente ha provato la mancata percezione di redditi nell'anno 2018 da parte della madre (vd. certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui emerge per l'anno in questione un reddito di €
404,00).
Quanto alla rilevanza della mancata comunicazione dei redditi da parte della ricorrente, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 CP_1
del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15,
5 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio CP_1
risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1
prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” (vd. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 13223 del
2020).
Nel caso di specie, pertanto, non sussisteva alcun obbligo in capo alla ricorrente di comunicare l'assenza di redditi.
6 CP_ A ciò si aggiunga che l' non ha dimostrato di aver inoltrato sollecito avente a oggetto l'inoltro della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, avendo depositato
(tardivamente) unicamente la relativa comunicazione ma non la prova della notifica della stessa.
Come già sopra chiarito, il ricorrente ha allegato e provato la mancata percezione da parte della dante causa di redditi rilevanti per il periodo in questione.
L' , del resto, non ha in alcun modo contestato la sussistenza del requisito CP_1
reddituale in capo alla , avendo espressamente eccepito di aver proceduto alla Per_1
revoca della prestazione per il 2019 esclusivamente a causa della mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2018.
Ne consegue che, a fronte della prova della sussistenza dei presupposti per il godimento CP_ della prestazione e della mancata comunicazione da parte dell' di solleciti nel senso CP_ appena precisato, la pretesa restitutoria dell' appare infondata.
La domanda va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
CP_ a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero della somma di € 8.073,91 indebitamente percepito nell'anno 2019 a titolo di prestazione Cat. AS n. 04000211 da;
Persona_1
b) Condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 28.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 2629/2024
TRA
, nato a [...] il [...], n.q. di erede di , Parte_1 Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in data 21/07/2023, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Capasso, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 28.02.2024 il ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione del 22.08.2023, con cui l' chiedeva la restituzione dell'importo di € CP_1
8.073,91 indebitamente percepito nell'anno 2019 a titolo di prestazione Cat. AS n.
04000211 dalla propria defunta madre . Persona_1
Nello specifico, ha dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' CP_1
attesa la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla normativa di riferimento e
1 l'avvenuta percezione della prestazione in buona fede da parte della dante causa.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione CP_ avanzata dall' con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente citato in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda CP_1
attorea, essendo la prestazione stata revocata con riferimento al 2019 per omessa comunicazione da parte della dei redditi relativi all'anno 2019. Per_1
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 27.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo del ricorrente, nella qualità di erede di di restituire le somme Persona_1 indebitamente percepite a titolo di assegno sociale da quest'ultima nell'anno 2019.
Dalla comunicazione di indebito emerge che l' ha provveduto alla “revoca CP_1
definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n.122 del 2010”.
Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da parte dell' , il CP_1 quale ne domanda la restituzione deducendo, quindi, l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi
2 abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Deve rilevarsi, infatti, che l'atto amministrativo con il quale l' provvede CP_1 all'erogazione di una prestazione assistenziale o previdenziale non ha e non può mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, dovendo essere qualificato come mero atto ricognitivo, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge.
In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale.
Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore;
mentre all'attività discrezionale corrisponde un interesse legittimo, tale per cui la Pubblica
Amministrazione può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, concedere o meno il bene della vita richiesto.
Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da un punto di vista strumentale funzionale anche l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio CP_ perché l' svolge una funzione di mero accertamento tecnico, essendo i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione individuati e prestabiliti dallo stesso legislatore.
Ed infatti, se l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale, e se, quindi, la CP_1
legge non individuasse in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva, ed il privato sarebbe titolare
3 non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo
(cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la quale, in tema di pensione di invalidità, ha espresso il principio, senza dubbio applicabile al caso di specie, secondo cui “il provvedimento dell' di erogazione CP_1
della pensione di invalidità non è un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale. Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità” (Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983).
Per tali ragioni, non avendo l'atto dell' natura negoziale, lo stesso non può CP_1 essere sussunto nemmeno nella ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti
l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (cfr. Cass.
2254/2016; 15267/2004 e 14295/2011).
Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che nel caso in cui l'ente previdenziale, accertato in prima battuta il diritto alla prestazione, proceda in un secondo momento alla sospensione o alla revoca della stessa, o disconosca in un secondo momento la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, grava sul ricorrente, che
4 agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa, l'onere di provarne i fatti costituitivi: infatti, “a tutte le ipotesi di pensione è applicabile il principio secondo cui il CP_ provvedimento di concessione della pensione emesso dall' non è atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato” (Cassazione civile sez. lav., 03/12/1998, n.12283; cfr. anche Cass. 14295/2011 e 2739/2016).
Tanto premesso, occorre applicare i suesposti principi al caso di specie.
Ebbene, parte ricorrente ha allegato e provato i fatti costitutivi del diritto della dante causa alla percezione della prestazione assistenziale in oggetto. Persona_1
Ha, infatti, dedotto la mancata percezione di redditi per l'anno 2019, indicato nella comunicazione di indebito, depositando modello 730 da cui emerge che la de cuius era a carico del ricorrente (cfr. allegato al ricorso). Il requisito anagrafico e l'assenza di coniuge emerge, invece, manifestamente dagli atti (cfr. certificato di morte di Per_1
allegato al ricorso).
[...]
A seguito di ordine di integrazione documentale, parte ricorrente ha provato la mancata percezione di redditi nell'anno 2018 da parte della madre (vd. certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui emerge per l'anno in questione un reddito di €
404,00).
Quanto alla rilevanza della mancata comunicazione dei redditi da parte della ricorrente, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 CP_1
del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15,
5 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio CP_1
risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1
prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” (vd. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 13223 del
2020).
Nel caso di specie, pertanto, non sussisteva alcun obbligo in capo alla ricorrente di comunicare l'assenza di redditi.
6 CP_ A ciò si aggiunga che l' non ha dimostrato di aver inoltrato sollecito avente a oggetto l'inoltro della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, avendo depositato
(tardivamente) unicamente la relativa comunicazione ma non la prova della notifica della stessa.
Come già sopra chiarito, il ricorrente ha allegato e provato la mancata percezione da parte della dante causa di redditi rilevanti per il periodo in questione.
L' , del resto, non ha in alcun modo contestato la sussistenza del requisito CP_1
reddituale in capo alla , avendo espressamente eccepito di aver proceduto alla Per_1
revoca della prestazione per il 2019 esclusivamente a causa della mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2018.
Ne consegue che, a fronte della prova della sussistenza dei presupposti per il godimento CP_ della prestazione e della mancata comunicazione da parte dell' di solleciti nel senso CP_ appena precisato, la pretesa restitutoria dell' appare infondata.
La domanda va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
CP_ a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero della somma di € 8.073,91 indebitamente percepito nell'anno 2019 a titolo di prestazione Cat. AS n. 04000211 da;
Persona_1
b) Condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 28.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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