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Decreto cautelare 30 settembre 2021
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Decreto presidenziale 12 novembre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza breve 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 30/09/2021, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2021
N. 00981/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda -OMISSIS-, Azienda Ulss -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti di accertamento della inottemperanza all'obbligo vaccinale e di sospensione dall'esercizio della convenzione di medico di base emessi dall'ULSS -OMISSIS- e dall'ULSS -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nuova istanza di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., depositata in data 29 settembre 2021, corredata da ulteriore documentazione;
premesso che non può essere demandata a questo giudice la valutazione circa la rilevanza, ai fini della permanenza dell’obbligo vaccinale, della ulteriore e nuova documentazione medica prodotta in giudizio;
ritenuto, al contempo, che sia preciso dovere dell’amministrazione svolgere con urgenza, considerati gli interessi coinvolti, una nuova ed approfondita istruttoria circa lo stato di salute del ricorrente, onde accertare in concreto la permanenza dell’obbligo vaccinale e conseguentemente assumere, sussistendone i presupposti, un eventuale provvedimento in autotutela;
ritenuto, tuttavia, pur comprendendo le ragioni che hanno determinato la riformulazione dell’istanza cautelare monocratica, che permangano allo stato le valutazioni già formulate in occasione del precedente decreto cautelare monocratico circa il necessario bilanciamento degli opposti interessi nel contesto attuale di emergenza sanitaria, bilanciamento che vede in ogni caso prevalere l’interesse pubblico alla tutela della salute, cui è finalizzata l’attuazione, nei termini dettati dalla normativa vigente, del Piano Vaccinale, con specifico riferimento al personale sanitario, considerata l’esposizione derivante dallo svolgimento della professione medica;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia il giorno 30 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.