Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1961, n. 75
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26 marzo 1961
Art. 1. Articolo unico.

Gli atti ed i contratti posti in essere dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, godono dello stesso trattamento tributario previsto per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Lo stesso trattamento tributario e' applicabile, agli effetti delle imposte dirette, limitatamente ai redditi propri dell'Ente.

Entrata in vigore il 26 marzo 1961