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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/08/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 933 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Po 25/B
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Controparte_1 avvocati Benedetto Spinosa, Flavia Bruschi e Mara Ticconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini 123
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Massimo Postiglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, via Luigi Guercio 145
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2723/2024 pubblicata in data 5/3/2024
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , dichiarava che tra Controparte_1 quest'ultimo (formalmente dipendente della soc. coop. e la società CP_2 Parte_1 si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo subordinato a tempo indeterminato dal
[...]
1/1/2010, tuttora in essere a condizione dell'assenza di idonei atti di risoluzione del rapporto di lavoro, con inquadramento nell'area professionale 2, livello 1 CCNL Istituti di credito.
Avverso tale sentenza la società presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
La soc. cooperativa si costituiva in giudizio ribadendo la liceità dell'appalto, CP_2
e quindi l'infondatezza delle rivendicazioni dello . CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare il Controparte_1 perpetrarsi ai suoi danni di un appalto illecito di manodopera tra la società e la soc. Parte_1 cooperativa con conseguente sussistenza, a decorrere dall'inizio della CP_2 prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di con inquadramento nell'area 3, livello 1 del C.C.N.L. del Settore Bancario o, in Parte_1 subordine, nell'area 2, livello 3 del C.C.N.L. di riferimento.
Allegava di essere formalmente dipendente della società non autorizzata alla CP_2 somministrazione di manodopera, ma di prestare di fatto la propria attività lavorativa in favore della società dal 01/01/2010, con le mansioni e le modalità indicate nel Parte_1 ricorso, come addetto alla gestione del Servizio Posta e Corrispondenza dapprima presso la sede di sita in Roma via Molfetta 101 ed in seguito, dal 1/9/2018, per espressa Parte_1 richiesta del dipendente , presso il sito di Roma in Largo Angelo Controparte_3
Fochetti 16 nonché, dal giugno 2019, presso la sede di Roma in Largo Anzani 3/13.
Affermava a tale proposito di essere sempre stato assoggettato al potere organizzativo e direttivo della committente evidenziando l'insussistenza del rischio d'impresa in capo alla appaltatrice come tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della sua CP_2 prestazione lavorativa fossero stati forniti da come fosse stato assoggettato ad un Parte_1 orario di lavoro fisso predeterminato da quest'ultima società (la quale provvedeva anche ad autorizzare permessi e piano ferie) e come avesse ricevuto le direttive sul lavoro dai suoi dipendenti e mai dal personale della società CP_2
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, accoglieva parzialmente, nei termini che seguono, le rivendicazioni del lavoratore.
Premesso in particolare come risultasse pacifico in causa l'espletamento da parte dello della sua prestazione lavorativa, con mansioni di addetto all'ufficio Posta e CP_1
Corrispondenza presso le sedi di e con l'orario di lavoro indicato in ricorso, Parte_1 affermava, richiamando precedenti di merito di questa Corte di Appello e dello stesso Giudice, la non condivisibilità di quanto sostenuto da in ordine all'essere l'attività Parte_1 lavorativa svolta dal ricorrente, così come emersa all'esito della prova orale, resa nell'ambito di genuini contratti di appalto stipulati con la cooperativa CP_2
Evidenziava in particolare il contenuto e l'oggetto dei contratti di appalto stipulati tra e la , in parte aventi ad oggetto la movimentazione di merci Parte_1 Controparte_2
e materiali (accordi quadro del 20/05/2009, del 31/07/2012 e del 29/11/2015 con scadenza al 30/09/2018) e per altra parte la Gestione Ufficio Posta e Servizi generali (accordi quadro del 22/10/2012 e successive proroghe, del 26/05/2014 e successive proroghe del 23/06/2017, dell'08/07/2018, poi più volte prorogato sino al 31/05/2021) evidenziando come le mansioni di addetto all'ufficio Posta e Corrispondenza disimpegnate dallo dall'inizio del CP_1 rapporto (nell'anno 2010) fossero state svolte in ambito radicalmente diverso rispetto al contratto di appalto allora in essere, e cioè quelli aventi ad oggetto la mera movimentazione di merci e di materiali risalendo il primo accordo quadro avente ad oggetto i servizi generali e l'ufficio posta, soltanto all'ottobre 2012.
Evidenziava inoltre come, anche con riferimento al periodo successivo alla sottoscrizione dell'accordo quadro del 2012 (che aveva aggiunto al servizio di movimentazione delle merci e dei materiali anche il servizio posta) fossero comunque emersi plurimi elementi a sostegno della non genuinità dell'appalto.
Evidenziava in particolare, a tale proposito, in base agli esiti della prova orale espletata, come lo avesse sempre svolto attività sovrapponibili a quelle degli altri dipendenti CP_1 con i quali egli era sostanzialmente intercambiabile, come il suddetto lavoratore Parte_1 avesse sempre utilizzato per lo svolgimento delle proprie mansioni mezzi e strumenti di proprietà di (non essendo emerso il possesso, in capo agli addetti esterni della Parte_1 cooperativa, di un particolare know how inteso come fattore distinto dalla manodopera e consistente in un patrimonio di conoscenze di pratiche di uso non comune) avendo accesso oltre che alla propria casella e-mail creata sul server aziendale anche alla casella generale dell'ufficio ove pervenivano le richieste degli utenti ed essendo altresì in possesso delle chiavi dell'ufficio.
Evidenziava altresì, all'esito della prova orale espletata, come la cooperativa CP_2 non avesse mai svolto alcuna attività di direzione o coordinamento dell'attività lavorativa dello essendosi limitata a gestire gli aspetti amministrativi del rapporto (in CP_1 riferimento ad assenze e al pagamento dello stipendio) avendo il ricorrente ricevuto direttive soltanto dalla convenuta sia in merito alle singole attività da svolgere sia in relazione alla assegnazione alle singole sedi e come fosse inoltre ad autorizzare permessi e ferie. Parte_1
Concludeva pertanto affermando come l'istruttoria, letta unitamente al corredo documentale, avesse dimostrato come la cooperativa si fosse limitata a mettere CP_2
a disposizione della committente una mera prestazione lavorativa che veniva poi Parte_1 di fatto diretta e gestita in toto da quest'ultima società allo stesso modo di quella dei propri dipendenti assegnati dagli uffici presso i quali lo aveva operato nel periodo dedotto CP_1 in giudizio, restando in capo alla la sola gestione amministrativa del Controparte_2 rapporto di lavoro.
Affermava pertanto la meritevolezza di accoglimento della domanda per quanto riguarda l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1/1/2010 (tuttora in essere a condizione dell'assenza di idonei atti di risoluzione del rapporto il cui accertamento era rimasto estraneo al presente giudizio).
Accoglieva invece solo parzialmente le rivendicazioni del lavoratore per quanto riguarda l'inquadramento escludendo in particolare la riconducibilità delle mansioni svolte da quest'ultimo, alla stregua della relativa declaratoria contrattuale collettiva, alla 3° area professionale (trattandosi di compiti meramente d'ordine, di contenuto semplice e ripetitivo, eseguiti secondo procedure predefinite completamente standardizzate) essendo invece riconducibili alla inferiore 2° area professionale e al 1° livello retributivo.
Con due motivi la società contesta la gravata sentenza per: Parte_1
I) erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimi i contratti di appalto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27-29 del d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 e seguenti c.c, alla luce degli artt. 1362, 1365 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 cc.
Addebita in particolare alla gravata sentenza di:
- di non aver considerato la genuinità imprenditoriale dell'appaltatrice, società di primario livello in grado di fornire una pluralità di servizi ad una pluralità di committenti;
- del pari di non aver considerato che non poteva dubitarsi del rischio d'impresa sulla stessa sussistente evidenziando come il contratto di appalto poneva pesanti penali a carico dell'appaltatrice;
- di aver male interpretato i contratti di appalto conclusi tra essa appellante e la così pervenendo all'erronea conclusione che l'attività Controparte_2 effettivamente svolta dall'appellato non fosse, sin dal 2010, ricompresa nell'oggetto di questi ultimi.
II) erroneità della sentenza impugnata per avere male interpretato le risultanze istruttorie, violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d. lgs. 276/2003, degli artt. 1655 c.c. e ss, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 cc.
Rileva a tale proposito come:
a) non risultasse provato né tantomeno rispondesse al vero che le attività svolte dall'appellato non fossero inerenti alle attività appaltate dalla alla CP_1 Parte_1 [...] avendo i testi escussi invece confermato la corretta rispondenza dei servizi resi dai CP_2 dipendenti della cooperativa rispetto al servizio appaltato;
b) il Tribunale avesse erroneamente attributo rilevanza all'utilizzo da parte del prestatore d'opera di strumenti forniti dalla committente, trattandosi di circostanza normale in un appalto endoaziendale quale quello oggetto di controversia;
c) il Tribunale non avesse considerato che la commistione fra i dipendenti della committente e della appaltatrice ovvero il semplice fatto che il personale della committente fosse a contatto diretto con gli addetti ai servizi oggetto degli appalti stipulati fosse circostanza dipesa da concrete esigenze organizzative dovendo i servizi appaltati essere appunto necessariamente svolti all'interno dei locali aziendali evidenziando la netta differenziazione delle attività svolte dai dipendenti rispetto a quelle svolte dai Parte_1 dipendenti della che pertanto non erano in alcun modo fungibili tra di loro. CP_2
d) risulterebbe del tutto priva di pregio, oltre che irrilevante, la circostanza che lo CP_1 detenesse le chiavi dell'ufficio.
e) l'assenza di un referente della per l'intero periodo di causa Controparte_2 non potesse reputarsi di per sé indice rilevatore della non genuinità degli appalti commessi da rientrando nella libertà d'impresa dell'appaltatrice lo stabilire che presso una Parte_1 specifica sede fosse sufficiente la presenza di un solo lavoratore f) il Tribunale avesse affermato, in contrasto con le risultanze istruttorie, la sottoposizione dello al potere direttivo dei dipendenti evidenziando la necessità di un CP_1 Parte_1 coordinamento tra le società contraenti e la compatibilità con il contratto di appalto dell'impartizione da parte del committente di direttive attinenti alle priorità in ordine alle attività da evadere ed evidenziando altresì come le risultanze istruttorie avessero confermato la sottoposizione dell'appellato ad un orario di lavoro diverso rispetto a quello dei dipendenti sostenendo inoltre come all'esito della prova orale fosse emerso che l'appellato Parte_1 non dovesse chiedere ferie o permessi ad o a spedire a tale società certificati. Parte_1
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal lavoratore.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come si desume dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Tanto premesso l'appello, pur ammissibile, non può trovare accoglimento dovendo reputarsi infondati entrambi i motivi di appello di motivi che stante la loro Parte_1 reciproca connessione si ritiene opportuno esaminare congiuntamente.
Deve ribadirsi a tale proposito quanto già affermato reiteratamente da questa Corte, con riferimento a fattispecie analoghe, in ordine alla illiceità, sotto molteplici profili, dell'appalto in cui è stato impiegato l'odierno appellato (cfr Cda Roma n. 216 del 23/5/2023, n. 3152 CP_1 del 2/12/2024 e n. 542 del 13/3/2025).
Si osserva che la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento del ricorso su un duplice ordine di ragioni:
1)- le mansioni di addetto all'ufficio Posta e Corrispondenza svolte dall'appellato nella CP_1 parte iniziale del periodo dedotto in giudizio (a partire dall'anno 2010) erano radicalmente estranee al contratto di appalto allora in essere tra l'appellante e la risalendo il Controparte_4 primo accordo quadro avente ad oggetto i servizi generali e l'ufficio posta soltanto all'ottobre del 2012, considerazione quest'ultima che, rilevava il Tribunale, era già di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda;
2)- in ogni caso l'istruttoria espletata, tanto con riferimento agli esiti della prova per testi che con riferimento al contenuto della documentazione prodotta in giudizio, aveva dimostrato come la cooperativa si fosse limitata a mettere a disposizione della committente CP_2 Parte_1 la mera prestazione lavorativa dello , gestita di fatto dalla committente, prestazione che CP_1 evidenziava essere sostanzialmente sovrapponibile a quella dei dipendenti di quest'ultima.
Ritiene il Collegio, analogamente a quanto affermato nei precedenti citati, che entrambe tali statuizioni siano meritevoli di conferma.
Per quanto riguarda la non riconducibilità, nel periodo anteriore alla stipulazione dell'accordo quadro tra e dell'ottobre 2012, della prestazione lavorativa al contratto di Parte_1 CP_2 appalto stipulato tra le parti, si ritiene di ribadire integralmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto concordemente affermato dai precedenti di merito citati.
In particolare, in quelle statuizioni, il cui apparato motivazionale è sostanzialmente sovrapponibile, si è osservato che: «Tanto premesso, risulta documentalmente (v. All.
1-9 della memoria di costituzione della resistente in primo grado) che la ha stipulato con la Parte_1
una serie di contratti di appalto dal 2009 al 2017, prevedendo Controparte_2 specificatamente alla voce OGGETTO (e nei relativi allegati di dettaglio) le attività da svolgersi da parte della . Nel primo contratto del 20 maggio 2009 (e nell'omologo del 1 agosto CP_2
2009), l'oggetto prevede soltanto la movimentazione di materiale e merci, in cui è difficile far rientrare l'attività di smistamento e consegna della corrispondenza svolta dal non Per_1 potendosi condividere la lettura “estensiva” proposta dall'appellante per cui il “materiale da movimentare” sarebbe anche riferito alla corrispondenza da gestire: invero, alla stregua di una interpretazione non solo letterale ma complessiva del comportamento serbato dai contraenti nei successivi appalti, si nota che in quello dell'ottobre 2012 (prorogato fino al 2014) la voce di “gestione corrispondenza e plichi” è espressamente prevista, e non come dettaglio analitico della movimentazione materiale (voce non contemplata), bensì come specifica voce di un elenco di attività (gestione accessi, controllo e identificazione del personale, controllo sistemi di allarme, gestione chiamate telefoniche in entrata et similia) del tutto estranee al concetto di movimentazione. Il riferimento alla gestione della corrispondenza scompare definitivamente dai contratti successivi a quello del 2012, nei quali figura nuovamente soltanto il servizio di gestione di materiale in partenza e in arrivo, oltre a commissioni esterne della banca, gestione del materiale di cancelleria e dei fogli stampante, facchinaggio, ecc.... La specificità con la quale le parti hanno ritenuto di enucleare i servizi oggetto dei contratti di appalto precedenti e successivi a quello dell'ottobre 2012 (a titolo esemplificativo carico e scarico da autocarri di materiale d'uso corrente quale ad esempio carta, cancelleria, macchinari, personal computer ecc. , movimentazione e stoccaggio di materiale vario (carta cancelleria) tra i vari piani e le apposite aree di stoccaggio nel contratto del 2009, ed altre analoghe dettagliate elencazioni nei contatti dal 2012 in poi) consente di escludere che la gestione della corrispondenza, mancante in tali contratti, possa ritenersi attività ”operativa” implicita nella descrizione delle attività di movimentazione dei materiali. Per altro verso, l'eventualità, rappresentata dall'appellante, che detti contratti siano stati conclusi per facta concludentia (non essendo prevista per l'appalto la forma scritta ad substantiam ed essendo stata svolta di comune accordo l'attività inerente al servizio de quo) deve essere esclusa, tenuto conto che un simile comportamento dovrebbe rilevare in ordine ad un numero cospicuo di contratti, protrattisi o reiterati per più anni e comunque interrotti da un contratto contenente una specifica pattuizione sull'oggetto del servizio che espressamente include l'attività in parola, traendosene, in una visione di insieme, il convincimento che le parti non abbiano tenuto alcun comportamento concludente nel senso voluto dall'appellante».
L'infondatezza della censura diretta a sostenere l'errata interpretazione dei contratti di appalto vigenti sino all'ottobre 2012 risulterebbe di per sé sola già assorbente dell'esame dell'ulteriore motivo di appello di risultando tale circostanza, così come correttamente rilevato dal Parte_1
Tribunale, sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda avendo lo svolto sino al CP_1 ottobre 2012 le proprie mansioni di addetto all'Ufficio posta e corrispondenza in assenza di un contratto di appalto avente oggetto tale servizio, con conseguente instaurazione, quindi, sin dal 2010 di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente.
Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, con la conseguenza per cui è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera , che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione (cfr. Cass. 18.11.2019 n. 29899, in parte motiva), con il corollario per cui, dimostrato nella presente fattispecie che la prestazione dell'appellato è stata resa al di fuori del contratto di appalto, il rapporto di lavoro non può che imputarsi all'effettivo utilizzatore, ossia ad
Parte_1
Restano così irrilevanti le ulteriori considerazioni dell'appellante, dirette a sostenere la natura genuina e non fittizia dell'appaltatrice e a postulare che su di essa gravasse un effettivo rischio di impresa, trattandosi di elementi che assumono rilevanza nella sola ipotesi (qui insussistente) in cui la prestazione lavorativa fosse stata riconducibile all'oggetto dell'appalto.
In ogni caso, si osserva, sotto diverso ed ulteriore profilo, che risultano comunque meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure in ordine alla non genuinità dell'appalto in cui è stato impiegato lo in ragione, in particolare, della sovrapponibilità delle prestazioni
CP_1 lavorative dello con quelle di altri dipendenti dall'utilizzo da parte
CP_1 Parte_1 dell'appellato di mezzi e strumenti di proprietà di quest'ultima, dall'accesso dello
CP_1 alla casella e-mail sul server aziendale e anche alla casella generale dell'ufficio, dell'assoggettamento dello nello svolgimento della sua attività lavorativa alle
CP_1 direttive del personale e dal mancato svolgimento da parte della Parte_1 Controparte_2 di attività di direzione e/o coordinamento dell'attività dell'appellato.
[...]
Non possono trovare a tale proposito accoglimento le contestazioni effettuate da in ordine a tali valutazioni istruttorie, in particolare in ordine alla netta Parte_1 demarcazione che, secondo l'assunto dell'appellante, vi sarebbe stata tra le mansioni dell'appellante (non contestate specificamente nella loro materialità nei termini ricostruiti dal Tribunale) e quelle dei dipendenti Parte_1
Quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla sovrapponibilità delle prestazioni lavorative dello con quelle rese nell'ambito del servizio appaltato da CP_1 altri dipendenti di resiste alle contestazioni dell'appellante trova chiara conferma, Parte_1 così come rilevato dal Tribunale, nelle deposizioni rese dai testimoni e , Tes_1 Tes_2 ove hanno dichiarato di occuparsi, in modo non occasionale (come espressamente affermato dal teste ) della distribuzione e della consegna dei materiali ai colleghi ai piani o della Tes_1 ricezione della posta ( (dipendente : “è vero che noi dipendenti di Tes_3 Parte_1 potevamo occuparci anche della distribuzione della posta e anche della consegna Parte_1 dei materiali ai colleghi ai piani…ribadisco che capitava e non era occasionale che anche noi dipendenti di ci occupassimo della materiale consegna di posta o altri Parte_1 materiali ai colleghi;
in genere ce ne occupavamo quando non erano disponibili i due addetti esterni”, (dipendente : “...noi come ufficio ci occupavamo Testimone_4 Parte_1 della postalizzazione, vale a dire la ricezione della posta tramite posta) ordinaria e corrieri e anche spedizione…potevamo prendere fisicamente il pacco che arrivava nell'ufficio dal corriere ma non registravamo al pc il pacco, attività di cui si occupavano solo gli esterni;
potevamo anche noi apporre il timbro della ricevuta;
potevamo anche noi apporre il timbro della ricevuta…”).
Parimenti meritevoli di conferma, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, le ulteriori valutazioni istruttorie del Tribunale.
Mentre risulta pacifico l'utilizzo da parte dello nello svolgimento della propria CP_1 attività lavorativa dei mezzi forniti dalla società mansioni mezzi e strumenti (postazione, PC, telefono, ecc. Non risulta del resto oggetto di specifica contestazione quanto espressamente affermato tale proposito dal giudice di prime cure) trova inoltre idoneo riscontro nell'esito della prova testimoniale assunta nella precedente fase del giudizio anche il diretto assoggettamento dell'attività lavorativa del lavoratore appellato direttamente alle disposizioni del personale il quale provvedeva a dare direttive sul lavoro allo Parte_1
, a decidere in ordine ai suoi spostamenti di sede nonché ad autorizzare ferie o a CP_1 ricevere per primi le comunicazioni di eventuali assenze per malattia
Parimenti ha trovato riscontro, all'esito della prova orale assunta, anche l'assenza presso il luogo di lavoro, nei primi anni di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore appellato (quella svolta presso la sede di via Molfetta) di un referente della cooperativa.
La nomina di referenti interni da parte della avviene infatti, come Controparte_2 riporta la sentenza appellata il cui accertamento in fatto sul punto non è contestato dall'appellante, soltanto nel 2017, ossia diversi anni dopo l'inizio dell'attività lavorativa del lavoratore appellato (Polito:”… vero che il ricorrente si occupava su nostra richiesta di controllare lo stato di aggiornamento dei PC di riserva che avevamo nella stanza accanto;
era un attività che chiedevamo noi di fare…in caso di necessità di fruizione di ferie l'addetto alla Cooperativa lo chiedeva a me per email e poi io giravo la email al Sig. ; ADR in Per_2 queste occasioni il ricorrente nella email mi chiedeva di fruire di un giorno di ferie e io verificavo che non ci fossero particolari esigenze dell'ufficio; in caso in cui non vi fossero tali esigenze ero io che autorizzavo le ferie e poi lo comunicavo al sig. caso di Pt_2 malattia il ricorrente ci avvertiva con una telefonata e poi inviava il certificato al Sig. le ferie estive i due addetti della Coop si organizzavano per fruirne sempre Parte_3 alternativamente e lo comunicavano a noi…presso la sede non era presente alcun responsabile della Coop. né un coordinatore…” (dipendente :”… Persona_3 Parte_1 la persona incaricata di dare disposizioni agli addetti della cooperativa era il sig. e Tes_1 consistevano in richieste di spostamento, consegne, ecc ADR per quanto mi riguarda io per le vie bevi chiedevo, ove necessario, a ovvero anche a , se lo incontravo, di Tes_1 CP_1 provvedere alla consegna di un toner…era a dare istruzioni sull'attività da Tes_1 svolgere…” (dipendente :”… noi prendevano ordini dai Testimone_5 CP_2 dipendenti di i responsabili e , i quali ci dicevano cosa Parte_1 Tes_1 Parte_4 dovevamo fare, come spostamenti di mobili e pc, altri sistemi hardware, portavamo anche ai piani la corrispondenza in entrata dall'esterno e i buoni pasto…erano sempre i responsabili dipendenti di e , , Parte_1 Tes_1 Parte_4 CP_5 CP_3
e che decidevano i nostri spostamenti da una sede all'altra; tanto so perché CP_6 erano loro stessi che venivano a dirci di doverci spostare;
ADR: poteva capitare che ci spostassero anche per una singola giornata;
ci davano queste indicazioni anche per e-mail; in relazione alle assegnazioni alle sedi non sono mai stati i responsabili della cooperativa a darci indicazioni ma sempre i responsabili di i responsabili della Parte_1 CP_2 ci davano indicazioni solo quando ci dicevano di andare in qualche sede a fare dei traslochi…in caso di assenza per malattia, noi chiamavamo prima i responsabili di i quali poi avvertivano anche la ostro piano ferie veniva inviato per Parte_1 CP_7
e-mail ai responsabili UNICREDIT di cui sopra ho riferito i quali lo autorizzavano;
poi sia noi che i responsabili mandavamo alla il piano autorizzato…a via MOLFETTA CP_2 non era stato ancora istituito il referente della ” :”… non ve era Pt_5 Tes_2 un referente alla sede di Molfetta perché vi era un solo addetto;
i ragazzi quando si assentavano sicuramente avvertivano noi dipendenti, ma non so poi come si comportassero con la ”) Pt_5
Trattasi di deposizioni che riscontrano come una parte rilevante ed essenziale del servizio appaltato, quello della ricezione e distribuzione della posta e dei materiali ai dipendenti fosse svolto promiscuamente anche dai dipendenti della società appaltante (senza Parte_1 che in tale contesto possa attribuirsi rilievo decisivo, a quanto obiettato da in ordine Parte_1 all'essere altra parte di tali attività svolta esclusivamente dai dipendenti della cooperativa) e l'assoggettamento dell'attività lavorativa dello al potere direttivo dei dipendenti CP_1
(residuando quindi alla società esclusivamente la gestione Parte_1 CP_2 amministrativa del rapporto).
Trattasi di risultanze istruttorie che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, dimostrano sufficientemente come la cooperativa si sia limitata ad CP_2 una mera messa a disposizione della prestazione lavorativa dello , prestazione CP_1 lavorativa interamente diretta e gestita dalla committente analogamente a quella dei propri dipendenti, residuando alla esclusivamente la sola gestione amministrativa del CP_2 rapporto di lavoro mentre, così come correttamente rilevato dal Tribunale non è “emerso il possesso in capo agli addetti esterni alla cooperativa come il lavoratore appellato di un particolare know-how, inteso come fattore distinto dalla manodopera e consistente in un patrimonio di conoscenze e di pratiche di uso non comune, non brevettate, derivanti da esperienze e prove, che avrebbero costituito quel quid pluris rispetto alla mera capacità professionale dei lavoratori impiegati tale da rendere legittima l'utilizzazione della manodopera stessa”, circostanza quest'ultima che, oltre a essere oggetto di affermazione del Tribunale non specificamente contestata da parte dell'appellante trova sicuro riscontro nella stessa semplicità delle mansioni svolte dal lavoratore appellato.
L'appello dovrà quindi essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre sussiste motivo per compensare interamente tali spese ni confronti dell'appellata intervenuto volontariamente nella precedente CP_2 fase del giudizio e non essendo state avanzate domande dirette nei suoi confronti da parte dell'appellato . CP_1
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 4.000 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Compensa interamente le spese del grado nei confronti dell'appellata CP_2 Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 933 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Po 25/B
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Controparte_1 avvocati Benedetto Spinosa, Flavia Bruschi e Mara Ticconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini 123
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Massimo Postiglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, via Luigi Guercio 145
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2723/2024 pubblicata in data 5/3/2024
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , dichiarava che tra Controparte_1 quest'ultimo (formalmente dipendente della soc. coop. e la società CP_2 Parte_1 si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo subordinato a tempo indeterminato dal
[...]
1/1/2010, tuttora in essere a condizione dell'assenza di idonei atti di risoluzione del rapporto di lavoro, con inquadramento nell'area professionale 2, livello 1 CCNL Istituti di credito.
Avverso tale sentenza la società presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
La soc. cooperativa si costituiva in giudizio ribadendo la liceità dell'appalto, CP_2
e quindi l'infondatezza delle rivendicazioni dello . CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare il Controparte_1 perpetrarsi ai suoi danni di un appalto illecito di manodopera tra la società e la soc. Parte_1 cooperativa con conseguente sussistenza, a decorrere dall'inizio della CP_2 prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di con inquadramento nell'area 3, livello 1 del C.C.N.L. del Settore Bancario o, in Parte_1 subordine, nell'area 2, livello 3 del C.C.N.L. di riferimento.
Allegava di essere formalmente dipendente della società non autorizzata alla CP_2 somministrazione di manodopera, ma di prestare di fatto la propria attività lavorativa in favore della società dal 01/01/2010, con le mansioni e le modalità indicate nel Parte_1 ricorso, come addetto alla gestione del Servizio Posta e Corrispondenza dapprima presso la sede di sita in Roma via Molfetta 101 ed in seguito, dal 1/9/2018, per espressa Parte_1 richiesta del dipendente , presso il sito di Roma in Largo Angelo Controparte_3
Fochetti 16 nonché, dal giugno 2019, presso la sede di Roma in Largo Anzani 3/13.
Affermava a tale proposito di essere sempre stato assoggettato al potere organizzativo e direttivo della committente evidenziando l'insussistenza del rischio d'impresa in capo alla appaltatrice come tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della sua CP_2 prestazione lavorativa fossero stati forniti da come fosse stato assoggettato ad un Parte_1 orario di lavoro fisso predeterminato da quest'ultima società (la quale provvedeva anche ad autorizzare permessi e piano ferie) e come avesse ricevuto le direttive sul lavoro dai suoi dipendenti e mai dal personale della società CP_2
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, accoglieva parzialmente, nei termini che seguono, le rivendicazioni del lavoratore.
Premesso in particolare come risultasse pacifico in causa l'espletamento da parte dello della sua prestazione lavorativa, con mansioni di addetto all'ufficio Posta e CP_1
Corrispondenza presso le sedi di e con l'orario di lavoro indicato in ricorso, Parte_1 affermava, richiamando precedenti di merito di questa Corte di Appello e dello stesso Giudice, la non condivisibilità di quanto sostenuto da in ordine all'essere l'attività Parte_1 lavorativa svolta dal ricorrente, così come emersa all'esito della prova orale, resa nell'ambito di genuini contratti di appalto stipulati con la cooperativa CP_2
Evidenziava in particolare il contenuto e l'oggetto dei contratti di appalto stipulati tra e la , in parte aventi ad oggetto la movimentazione di merci Parte_1 Controparte_2
e materiali (accordi quadro del 20/05/2009, del 31/07/2012 e del 29/11/2015 con scadenza al 30/09/2018) e per altra parte la Gestione Ufficio Posta e Servizi generali (accordi quadro del 22/10/2012 e successive proroghe, del 26/05/2014 e successive proroghe del 23/06/2017, dell'08/07/2018, poi più volte prorogato sino al 31/05/2021) evidenziando come le mansioni di addetto all'ufficio Posta e Corrispondenza disimpegnate dallo dall'inizio del CP_1 rapporto (nell'anno 2010) fossero state svolte in ambito radicalmente diverso rispetto al contratto di appalto allora in essere, e cioè quelli aventi ad oggetto la mera movimentazione di merci e di materiali risalendo il primo accordo quadro avente ad oggetto i servizi generali e l'ufficio posta, soltanto all'ottobre 2012.
Evidenziava inoltre come, anche con riferimento al periodo successivo alla sottoscrizione dell'accordo quadro del 2012 (che aveva aggiunto al servizio di movimentazione delle merci e dei materiali anche il servizio posta) fossero comunque emersi plurimi elementi a sostegno della non genuinità dell'appalto.
Evidenziava in particolare, a tale proposito, in base agli esiti della prova orale espletata, come lo avesse sempre svolto attività sovrapponibili a quelle degli altri dipendenti CP_1 con i quali egli era sostanzialmente intercambiabile, come il suddetto lavoratore Parte_1 avesse sempre utilizzato per lo svolgimento delle proprie mansioni mezzi e strumenti di proprietà di (non essendo emerso il possesso, in capo agli addetti esterni della Parte_1 cooperativa, di un particolare know how inteso come fattore distinto dalla manodopera e consistente in un patrimonio di conoscenze di pratiche di uso non comune) avendo accesso oltre che alla propria casella e-mail creata sul server aziendale anche alla casella generale dell'ufficio ove pervenivano le richieste degli utenti ed essendo altresì in possesso delle chiavi dell'ufficio.
Evidenziava altresì, all'esito della prova orale espletata, come la cooperativa CP_2 non avesse mai svolto alcuna attività di direzione o coordinamento dell'attività lavorativa dello essendosi limitata a gestire gli aspetti amministrativi del rapporto (in CP_1 riferimento ad assenze e al pagamento dello stipendio) avendo il ricorrente ricevuto direttive soltanto dalla convenuta sia in merito alle singole attività da svolgere sia in relazione alla assegnazione alle singole sedi e come fosse inoltre ad autorizzare permessi e ferie. Parte_1
Concludeva pertanto affermando come l'istruttoria, letta unitamente al corredo documentale, avesse dimostrato come la cooperativa si fosse limitata a mettere CP_2
a disposizione della committente una mera prestazione lavorativa che veniva poi Parte_1 di fatto diretta e gestita in toto da quest'ultima società allo stesso modo di quella dei propri dipendenti assegnati dagli uffici presso i quali lo aveva operato nel periodo dedotto CP_1 in giudizio, restando in capo alla la sola gestione amministrativa del Controparte_2 rapporto di lavoro.
Affermava pertanto la meritevolezza di accoglimento della domanda per quanto riguarda l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1/1/2010 (tuttora in essere a condizione dell'assenza di idonei atti di risoluzione del rapporto il cui accertamento era rimasto estraneo al presente giudizio).
Accoglieva invece solo parzialmente le rivendicazioni del lavoratore per quanto riguarda l'inquadramento escludendo in particolare la riconducibilità delle mansioni svolte da quest'ultimo, alla stregua della relativa declaratoria contrattuale collettiva, alla 3° area professionale (trattandosi di compiti meramente d'ordine, di contenuto semplice e ripetitivo, eseguiti secondo procedure predefinite completamente standardizzate) essendo invece riconducibili alla inferiore 2° area professionale e al 1° livello retributivo.
Con due motivi la società contesta la gravata sentenza per: Parte_1
I) erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimi i contratti di appalto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27-29 del d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 e seguenti c.c, alla luce degli artt. 1362, 1365 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 cc.
Addebita in particolare alla gravata sentenza di:
- di non aver considerato la genuinità imprenditoriale dell'appaltatrice, società di primario livello in grado di fornire una pluralità di servizi ad una pluralità di committenti;
- del pari di non aver considerato che non poteva dubitarsi del rischio d'impresa sulla stessa sussistente evidenziando come il contratto di appalto poneva pesanti penali a carico dell'appaltatrice;
- di aver male interpretato i contratti di appalto conclusi tra essa appellante e la così pervenendo all'erronea conclusione che l'attività Controparte_2 effettivamente svolta dall'appellato non fosse, sin dal 2010, ricompresa nell'oggetto di questi ultimi.
II) erroneità della sentenza impugnata per avere male interpretato le risultanze istruttorie, violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d. lgs. 276/2003, degli artt. 1655 c.c. e ss, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 cc.
Rileva a tale proposito come:
a) non risultasse provato né tantomeno rispondesse al vero che le attività svolte dall'appellato non fossero inerenti alle attività appaltate dalla alla CP_1 Parte_1 [...] avendo i testi escussi invece confermato la corretta rispondenza dei servizi resi dai CP_2 dipendenti della cooperativa rispetto al servizio appaltato;
b) il Tribunale avesse erroneamente attributo rilevanza all'utilizzo da parte del prestatore d'opera di strumenti forniti dalla committente, trattandosi di circostanza normale in un appalto endoaziendale quale quello oggetto di controversia;
c) il Tribunale non avesse considerato che la commistione fra i dipendenti della committente e della appaltatrice ovvero il semplice fatto che il personale della committente fosse a contatto diretto con gli addetti ai servizi oggetto degli appalti stipulati fosse circostanza dipesa da concrete esigenze organizzative dovendo i servizi appaltati essere appunto necessariamente svolti all'interno dei locali aziendali evidenziando la netta differenziazione delle attività svolte dai dipendenti rispetto a quelle svolte dai Parte_1 dipendenti della che pertanto non erano in alcun modo fungibili tra di loro. CP_2
d) risulterebbe del tutto priva di pregio, oltre che irrilevante, la circostanza che lo CP_1 detenesse le chiavi dell'ufficio.
e) l'assenza di un referente della per l'intero periodo di causa Controparte_2 non potesse reputarsi di per sé indice rilevatore della non genuinità degli appalti commessi da rientrando nella libertà d'impresa dell'appaltatrice lo stabilire che presso una Parte_1 specifica sede fosse sufficiente la presenza di un solo lavoratore f) il Tribunale avesse affermato, in contrasto con le risultanze istruttorie, la sottoposizione dello al potere direttivo dei dipendenti evidenziando la necessità di un CP_1 Parte_1 coordinamento tra le società contraenti e la compatibilità con il contratto di appalto dell'impartizione da parte del committente di direttive attinenti alle priorità in ordine alle attività da evadere ed evidenziando altresì come le risultanze istruttorie avessero confermato la sottoposizione dell'appellato ad un orario di lavoro diverso rispetto a quello dei dipendenti sostenendo inoltre come all'esito della prova orale fosse emerso che l'appellato Parte_1 non dovesse chiedere ferie o permessi ad o a spedire a tale società certificati. Parte_1
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal lavoratore.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come si desume dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Tanto premesso l'appello, pur ammissibile, non può trovare accoglimento dovendo reputarsi infondati entrambi i motivi di appello di motivi che stante la loro Parte_1 reciproca connessione si ritiene opportuno esaminare congiuntamente.
Deve ribadirsi a tale proposito quanto già affermato reiteratamente da questa Corte, con riferimento a fattispecie analoghe, in ordine alla illiceità, sotto molteplici profili, dell'appalto in cui è stato impiegato l'odierno appellato (cfr Cda Roma n. 216 del 23/5/2023, n. 3152 CP_1 del 2/12/2024 e n. 542 del 13/3/2025).
Si osserva che la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento del ricorso su un duplice ordine di ragioni:
1)- le mansioni di addetto all'ufficio Posta e Corrispondenza svolte dall'appellato nella CP_1 parte iniziale del periodo dedotto in giudizio (a partire dall'anno 2010) erano radicalmente estranee al contratto di appalto allora in essere tra l'appellante e la risalendo il Controparte_4 primo accordo quadro avente ad oggetto i servizi generali e l'ufficio posta soltanto all'ottobre del 2012, considerazione quest'ultima che, rilevava il Tribunale, era già di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda;
2)- in ogni caso l'istruttoria espletata, tanto con riferimento agli esiti della prova per testi che con riferimento al contenuto della documentazione prodotta in giudizio, aveva dimostrato come la cooperativa si fosse limitata a mettere a disposizione della committente CP_2 Parte_1 la mera prestazione lavorativa dello , gestita di fatto dalla committente, prestazione che CP_1 evidenziava essere sostanzialmente sovrapponibile a quella dei dipendenti di quest'ultima.
Ritiene il Collegio, analogamente a quanto affermato nei precedenti citati, che entrambe tali statuizioni siano meritevoli di conferma.
Per quanto riguarda la non riconducibilità, nel periodo anteriore alla stipulazione dell'accordo quadro tra e dell'ottobre 2012, della prestazione lavorativa al contratto di Parte_1 CP_2 appalto stipulato tra le parti, si ritiene di ribadire integralmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto concordemente affermato dai precedenti di merito citati.
In particolare, in quelle statuizioni, il cui apparato motivazionale è sostanzialmente sovrapponibile, si è osservato che: «Tanto premesso, risulta documentalmente (v. All.
1-9 della memoria di costituzione della resistente in primo grado) che la ha stipulato con la Parte_1
una serie di contratti di appalto dal 2009 al 2017, prevedendo Controparte_2 specificatamente alla voce OGGETTO (e nei relativi allegati di dettaglio) le attività da svolgersi da parte della . Nel primo contratto del 20 maggio 2009 (e nell'omologo del 1 agosto CP_2
2009), l'oggetto prevede soltanto la movimentazione di materiale e merci, in cui è difficile far rientrare l'attività di smistamento e consegna della corrispondenza svolta dal non Per_1 potendosi condividere la lettura “estensiva” proposta dall'appellante per cui il “materiale da movimentare” sarebbe anche riferito alla corrispondenza da gestire: invero, alla stregua di una interpretazione non solo letterale ma complessiva del comportamento serbato dai contraenti nei successivi appalti, si nota che in quello dell'ottobre 2012 (prorogato fino al 2014) la voce di “gestione corrispondenza e plichi” è espressamente prevista, e non come dettaglio analitico della movimentazione materiale (voce non contemplata), bensì come specifica voce di un elenco di attività (gestione accessi, controllo e identificazione del personale, controllo sistemi di allarme, gestione chiamate telefoniche in entrata et similia) del tutto estranee al concetto di movimentazione. Il riferimento alla gestione della corrispondenza scompare definitivamente dai contratti successivi a quello del 2012, nei quali figura nuovamente soltanto il servizio di gestione di materiale in partenza e in arrivo, oltre a commissioni esterne della banca, gestione del materiale di cancelleria e dei fogli stampante, facchinaggio, ecc.... La specificità con la quale le parti hanno ritenuto di enucleare i servizi oggetto dei contratti di appalto precedenti e successivi a quello dell'ottobre 2012 (a titolo esemplificativo carico e scarico da autocarri di materiale d'uso corrente quale ad esempio carta, cancelleria, macchinari, personal computer ecc. , movimentazione e stoccaggio di materiale vario (carta cancelleria) tra i vari piani e le apposite aree di stoccaggio nel contratto del 2009, ed altre analoghe dettagliate elencazioni nei contatti dal 2012 in poi) consente di escludere che la gestione della corrispondenza, mancante in tali contratti, possa ritenersi attività ”operativa” implicita nella descrizione delle attività di movimentazione dei materiali. Per altro verso, l'eventualità, rappresentata dall'appellante, che detti contratti siano stati conclusi per facta concludentia (non essendo prevista per l'appalto la forma scritta ad substantiam ed essendo stata svolta di comune accordo l'attività inerente al servizio de quo) deve essere esclusa, tenuto conto che un simile comportamento dovrebbe rilevare in ordine ad un numero cospicuo di contratti, protrattisi o reiterati per più anni e comunque interrotti da un contratto contenente una specifica pattuizione sull'oggetto del servizio che espressamente include l'attività in parola, traendosene, in una visione di insieme, il convincimento che le parti non abbiano tenuto alcun comportamento concludente nel senso voluto dall'appellante».
L'infondatezza della censura diretta a sostenere l'errata interpretazione dei contratti di appalto vigenti sino all'ottobre 2012 risulterebbe di per sé sola già assorbente dell'esame dell'ulteriore motivo di appello di risultando tale circostanza, così come correttamente rilevato dal Parte_1
Tribunale, sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda avendo lo svolto sino al CP_1 ottobre 2012 le proprie mansioni di addetto all'Ufficio posta e corrispondenza in assenza di un contratto di appalto avente oggetto tale servizio, con conseguente instaurazione, quindi, sin dal 2010 di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente.
Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, con la conseguenza per cui è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera , che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione (cfr. Cass. 18.11.2019 n. 29899, in parte motiva), con il corollario per cui, dimostrato nella presente fattispecie che la prestazione dell'appellato è stata resa al di fuori del contratto di appalto, il rapporto di lavoro non può che imputarsi all'effettivo utilizzatore, ossia ad
Parte_1
Restano così irrilevanti le ulteriori considerazioni dell'appellante, dirette a sostenere la natura genuina e non fittizia dell'appaltatrice e a postulare che su di essa gravasse un effettivo rischio di impresa, trattandosi di elementi che assumono rilevanza nella sola ipotesi (qui insussistente) in cui la prestazione lavorativa fosse stata riconducibile all'oggetto dell'appalto.
In ogni caso, si osserva, sotto diverso ed ulteriore profilo, che risultano comunque meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure in ordine alla non genuinità dell'appalto in cui è stato impiegato lo in ragione, in particolare, della sovrapponibilità delle prestazioni
CP_1 lavorative dello con quelle di altri dipendenti dall'utilizzo da parte
CP_1 Parte_1 dell'appellato di mezzi e strumenti di proprietà di quest'ultima, dall'accesso dello
CP_1 alla casella e-mail sul server aziendale e anche alla casella generale dell'ufficio, dell'assoggettamento dello nello svolgimento della sua attività lavorativa alle
CP_1 direttive del personale e dal mancato svolgimento da parte della Parte_1 Controparte_2 di attività di direzione e/o coordinamento dell'attività dell'appellato.
[...]
Non possono trovare a tale proposito accoglimento le contestazioni effettuate da in ordine a tali valutazioni istruttorie, in particolare in ordine alla netta Parte_1 demarcazione che, secondo l'assunto dell'appellante, vi sarebbe stata tra le mansioni dell'appellante (non contestate specificamente nella loro materialità nei termini ricostruiti dal Tribunale) e quelle dei dipendenti Parte_1
Quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla sovrapponibilità delle prestazioni lavorative dello con quelle rese nell'ambito del servizio appaltato da CP_1 altri dipendenti di resiste alle contestazioni dell'appellante trova chiara conferma, Parte_1 così come rilevato dal Tribunale, nelle deposizioni rese dai testimoni e , Tes_1 Tes_2 ove hanno dichiarato di occuparsi, in modo non occasionale (come espressamente affermato dal teste ) della distribuzione e della consegna dei materiali ai colleghi ai piani o della Tes_1 ricezione della posta ( (dipendente : “è vero che noi dipendenti di Tes_3 Parte_1 potevamo occuparci anche della distribuzione della posta e anche della consegna Parte_1 dei materiali ai colleghi ai piani…ribadisco che capitava e non era occasionale che anche noi dipendenti di ci occupassimo della materiale consegna di posta o altri Parte_1 materiali ai colleghi;
in genere ce ne occupavamo quando non erano disponibili i due addetti esterni”, (dipendente : “...noi come ufficio ci occupavamo Testimone_4 Parte_1 della postalizzazione, vale a dire la ricezione della posta tramite posta) ordinaria e corrieri e anche spedizione…potevamo prendere fisicamente il pacco che arrivava nell'ufficio dal corriere ma non registravamo al pc il pacco, attività di cui si occupavano solo gli esterni;
potevamo anche noi apporre il timbro della ricevuta;
potevamo anche noi apporre il timbro della ricevuta…”).
Parimenti meritevoli di conferma, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, le ulteriori valutazioni istruttorie del Tribunale.
Mentre risulta pacifico l'utilizzo da parte dello nello svolgimento della propria CP_1 attività lavorativa dei mezzi forniti dalla società mansioni mezzi e strumenti (postazione, PC, telefono, ecc. Non risulta del resto oggetto di specifica contestazione quanto espressamente affermato tale proposito dal giudice di prime cure) trova inoltre idoneo riscontro nell'esito della prova testimoniale assunta nella precedente fase del giudizio anche il diretto assoggettamento dell'attività lavorativa del lavoratore appellato direttamente alle disposizioni del personale il quale provvedeva a dare direttive sul lavoro allo Parte_1
, a decidere in ordine ai suoi spostamenti di sede nonché ad autorizzare ferie o a CP_1 ricevere per primi le comunicazioni di eventuali assenze per malattia
Parimenti ha trovato riscontro, all'esito della prova orale assunta, anche l'assenza presso il luogo di lavoro, nei primi anni di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore appellato (quella svolta presso la sede di via Molfetta) di un referente della cooperativa.
La nomina di referenti interni da parte della avviene infatti, come Controparte_2 riporta la sentenza appellata il cui accertamento in fatto sul punto non è contestato dall'appellante, soltanto nel 2017, ossia diversi anni dopo l'inizio dell'attività lavorativa del lavoratore appellato (Polito:”… vero che il ricorrente si occupava su nostra richiesta di controllare lo stato di aggiornamento dei PC di riserva che avevamo nella stanza accanto;
era un attività che chiedevamo noi di fare…in caso di necessità di fruizione di ferie l'addetto alla Cooperativa lo chiedeva a me per email e poi io giravo la email al Sig. ; ADR in Per_2 queste occasioni il ricorrente nella email mi chiedeva di fruire di un giorno di ferie e io verificavo che non ci fossero particolari esigenze dell'ufficio; in caso in cui non vi fossero tali esigenze ero io che autorizzavo le ferie e poi lo comunicavo al sig. caso di Pt_2 malattia il ricorrente ci avvertiva con una telefonata e poi inviava il certificato al Sig. le ferie estive i due addetti della Coop si organizzavano per fruirne sempre Parte_3 alternativamente e lo comunicavano a noi…presso la sede non era presente alcun responsabile della Coop. né un coordinatore…” (dipendente :”… Persona_3 Parte_1 la persona incaricata di dare disposizioni agli addetti della cooperativa era il sig. e Tes_1 consistevano in richieste di spostamento, consegne, ecc ADR per quanto mi riguarda io per le vie bevi chiedevo, ove necessario, a ovvero anche a , se lo incontravo, di Tes_1 CP_1 provvedere alla consegna di un toner…era a dare istruzioni sull'attività da Tes_1 svolgere…” (dipendente :”… noi prendevano ordini dai Testimone_5 CP_2 dipendenti di i responsabili e , i quali ci dicevano cosa Parte_1 Tes_1 Parte_4 dovevamo fare, come spostamenti di mobili e pc, altri sistemi hardware, portavamo anche ai piani la corrispondenza in entrata dall'esterno e i buoni pasto…erano sempre i responsabili dipendenti di e , , Parte_1 Tes_1 Parte_4 CP_5 CP_3
e che decidevano i nostri spostamenti da una sede all'altra; tanto so perché CP_6 erano loro stessi che venivano a dirci di doverci spostare;
ADR: poteva capitare che ci spostassero anche per una singola giornata;
ci davano queste indicazioni anche per e-mail; in relazione alle assegnazioni alle sedi non sono mai stati i responsabili della cooperativa a darci indicazioni ma sempre i responsabili di i responsabili della Parte_1 CP_2 ci davano indicazioni solo quando ci dicevano di andare in qualche sede a fare dei traslochi…in caso di assenza per malattia, noi chiamavamo prima i responsabili di i quali poi avvertivano anche la ostro piano ferie veniva inviato per Parte_1 CP_7
e-mail ai responsabili UNICREDIT di cui sopra ho riferito i quali lo autorizzavano;
poi sia noi che i responsabili mandavamo alla il piano autorizzato…a via MOLFETTA CP_2 non era stato ancora istituito il referente della ” :”… non ve era Pt_5 Tes_2 un referente alla sede di Molfetta perché vi era un solo addetto;
i ragazzi quando si assentavano sicuramente avvertivano noi dipendenti, ma non so poi come si comportassero con la ”) Pt_5
Trattasi di deposizioni che riscontrano come una parte rilevante ed essenziale del servizio appaltato, quello della ricezione e distribuzione della posta e dei materiali ai dipendenti fosse svolto promiscuamente anche dai dipendenti della società appaltante (senza Parte_1 che in tale contesto possa attribuirsi rilievo decisivo, a quanto obiettato da in ordine Parte_1 all'essere altra parte di tali attività svolta esclusivamente dai dipendenti della cooperativa) e l'assoggettamento dell'attività lavorativa dello al potere direttivo dei dipendenti CP_1
(residuando quindi alla società esclusivamente la gestione Parte_1 CP_2 amministrativa del rapporto).
Trattasi di risultanze istruttorie che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, dimostrano sufficientemente come la cooperativa si sia limitata ad CP_2 una mera messa a disposizione della prestazione lavorativa dello , prestazione CP_1 lavorativa interamente diretta e gestita dalla committente analogamente a quella dei propri dipendenti, residuando alla esclusivamente la sola gestione amministrativa del CP_2 rapporto di lavoro mentre, così come correttamente rilevato dal Tribunale non è “emerso il possesso in capo agli addetti esterni alla cooperativa come il lavoratore appellato di un particolare know-how, inteso come fattore distinto dalla manodopera e consistente in un patrimonio di conoscenze e di pratiche di uso non comune, non brevettate, derivanti da esperienze e prove, che avrebbero costituito quel quid pluris rispetto alla mera capacità professionale dei lavoratori impiegati tale da rendere legittima l'utilizzazione della manodopera stessa”, circostanza quest'ultima che, oltre a essere oggetto di affermazione del Tribunale non specificamente contestata da parte dell'appellante trova sicuro riscontro nella stessa semplicità delle mansioni svolte dal lavoratore appellato.
L'appello dovrà quindi essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre sussiste motivo per compensare interamente tali spese ni confronti dell'appellata intervenuto volontariamente nella precedente CP_2 fase del giudizio e non essendo state avanzate domande dirette nei suoi confronti da parte dell'appellato . CP_1
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 4.000 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Compensa interamente le spese del grado nei confronti dell'appellata CP_2 Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa