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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 24 giugno 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2549 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriel Frasca, Parte_1
APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
LA Depunzio, APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 3239/2022 del 5.4.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.11.2020, ha adito il Tribunale di Frosinone, Parte_1 al fine di sentir dichiarare “la nullità del licenziamento intimato in data 6/8/2020 per violazione dell'art. 80 del c.d. Decreto Rilancio del 19/5/2020 n. 34 non sussistendo una giusta causa di licenziamento e per l'effetto … ordinare la reintegra nel posto di lavoro ex art 18, 1° comma l. n. 300 del 1970 nonché condannare la soc. convenuta … al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, stabilendo un'indennità in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.312,68 per
14 mensilità maturata dal giorno del licenziamento (06/08/2020) oltre ferie e incidenza sul TFR sino
a quello dell'effettiva reintegrazione. 2) In via gradata … , dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 06/08/2020 per violazione dell'art. l'art. 80 del c.d. Decreto Rilancio del 19/5/2020
n. 34 e per l'effetto dichiarare che il rapporto di lavoro prosegue con diritto del lavoratore a percepire tutte le mensilità fino a valida risoluzione del rapporto di lavoro sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto di € 1.312,68 per 14 mensilità maturata dal giorno del licenziamento
(06/08/2020) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, otre incidenza su ferie e TFR. 3) In via gradata …, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto, ai sensi dell'art. 3
e 9 D. lgs 4/3/2015 n. 23, condannare la soc. convenuta ad un indennizzo secondo quanto stabilito dalle norme indicate in misura non inferiore a n. 2 mensilità di retribuzione da calcolare sulla base di € 1.312,68 per 14 mensilità o nella diversa somma stabilita dall'Ill.mo Giudice, anche tenendo conto di quanto disposto dalla Corte Costituzionale”.
A tal fine ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della dal 23.4.2019 al CP_1
10.8.2020, dapprima con contratto a tempo determinato, poi indeterminato, con inquadramento nel
VII livello del CCNL Turismo, orario full-time e retribuzione da ultimo pari ad € 1.312,68 per 14 mensilità; di aver sempre prestato attività lavorativa presso il Ministero degli TE sino al lockdown; di non aver svolto alcuna attività lavorativa dal 12.3.2020 al 7.6.2020, benché nello stesso periodo presso la mensa del Ministero fossero state impiegate altre unità di personale, e di aver percepito Co l'assegno senza alcuna previa comunicazione scritta, ricevendo solo comunicazioni informali dalla direttrice della propria sede, sig.ra IGnorile;
di aver ripreso l'attività lavorativa solo dall'8 al
12.6.2020; di essere stata poi contattata telefonicamente in data 17.6.2020, dopo altro periodo di FIS, dalla sig.ra direttrice del Centro Cottura di Tor CE, per ivi lavorare una settimana a Tes_1 decorrere dal 21.6.2020; di aver prestato nuovamente attività lavorativa presso il Centro Cottura il
5.7.2020, parimenti su richiesta telefonica della in data 3.7.2020, per poi riprendere la Tes_1 turnazione dal 6.7.2020 presso il Ministero degli TE;
di essere stata quindi contattata in data
9.7.2020 da tale , dipendente della che le preannunciava un colloquio il giorno Per_1 CP_1 seguente con la direttrice del personale, dott.ssa , presso il Centro Cottura di Tor CE;
di Per_2 essersi ivi recata nel giorno fissato, di non aver avuto alcun colloquio e di aver invece prestato attività lavorativa presso la detta sede;
di non aver ricevuto alcun richiamo in servizio per i giorni successivi e di essersi quindi recata dall'11 al 27 luglio 2020 a Potenza, a trovare la madre gravemente malata;
di aver ricevuto in data 16.7.2020, via whatsapp, ordine di prestare servizio presso il Centro Cottura di Tor CE dal 17 al 31 luglio 2020; di aver quindi contattato la direttrice del Centro Cottura, sig.ra per rappresentare la propria impossibilità di riprendere servizio, dovendo prestare Tes_1 assistenza alla madre malata, e di aver chiesto pertanto di fruire di ferie o congedo parentale, richiesta ribadita anche alla propria direttrice, sig.ra IGnorile, dalla quale era stata rassicurata sulla fruizione del FIS;
di aver cionondimeno ricevuto in data 27.7.2020 lettera di contestazione spedita il 23.7.2020, per assenza ingiustificata superiore ai 5 gg. lavorativi;
di aver infine ricevuto in data 10.8.2020 lettera di licenziamento disciplinare del 6.8.2020, nonostante le giustificazioni medio tempore rassegnate. Si è costituita la chiedendo in via principale rigettarsi il ricorso ricorrendo la CP_1 giusta causa di recesso, in subordine dichiararsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo previo versamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, in via ulteriormente gradata applicarsi la tutela di cui all'art. 3, co. 1, d. lgs. n. 23/2015 limitando l'indennizzo al minimo di legge.
A tal fine ha dedotto: di essere società leader nel settore della ristorazione e di avere numerosi appalti in Roma, ciascuno dei quali coordinato da un responsabile solo quanto alla “gestione minuta” di orari, ferie e permessi dei lavoratori addetti, laddove le funzioni di direzione esecutiva di carattere generale sono rimesse al capo area di I livello, nella specie dott.ssa , e la gestione del personale Per_2 quanto a comunicazioni di turni, ferie e permessi, alla sig.ra che, a causa delle Parte_2 notorie chiusure dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'attività è rimasta sospesa dal mese di marzo 2020, con una parziale ripresa solo nel successivo mese di giugno ad orario ridotto – compensato con ricorso ad ammortizzatori sociali quali l'assegno ordinario FIS – secondo le necessità delle diverse sedi, tenuto conto che molti dei lavoratori che abitualmente fruivano dei pasti presso la mensa del Ministero degli Affari TE erano in quel periodo in smart-working; che, a seguito di tale parziale ripresa, alla ricorrente erano stati comunicati telefonicamente, come da prassi aziendale, i nuovi turni di lavoro presso il Centro Cottura di Tor CE;
che, in particolare, la ricorrente nella serata dell'11.7.2020 era stata contattata via whatsapp dalla sig.ra (in realtà impiegata Tes_1 dell'ufficio di via di Tor CE e non direttrice del Centro Cottura) per riprendere servizio presso detta sede, ma aveva comunicato il giorno successivo di essere indisponibile per “problemi famigliari” e non si era presentata al lavoro, benché espressamente avvisata dalla sig.ra Pt_2 responsabile del personale, che la fruizione dell'integrazione salariale non consentiva assenze ingiustificate;
che la ricorrente era stata nuovamente contattata via whatsapp dalla sig.ra in Pt_2 data 16.7.2020 con ordine di prestare servizio dal 17 al 31.7.2020 presso il ridetto Centro Cottura ma nuovamente non si era presentata al lavoro trovandosi a Potenza, e limitandosi a darne avviso telefonicamente alla sig.ra senza inoltrare – attraverso la compilazione di apposito modulo – Tes_1 alcuna formale richiesta di ferie, come richiesto da prassi aziendale;
che pertanto con lettera del
23.7.2020, la società aveva contestato alla lavoratrice l'assenza ingiustificata dal lavoro per oltre 5 gg. e successivamente, ritenute insufficienti le giustificazioni rassegnate, aveva proceduto al licenziamento per giusta causa senza preavviso con lettera del 6.8.2020 ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 213 CCNL applicabile.
Assunta la prova testimoniale, con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo che: la lavoratrice non avesse giustificato l'assenza dal lavoro;
la fattispecie integrasse pienamente l'ipotesi prevista dall'art. 213, lett. e) CCNL, sicché la valutazione di gravità risultava operata dallo stesso contratto collettivo;
in ogni caso la condotta serbata fosse suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della lavoratrice, con conseguente lesione dell'elemento fiduciario, ricorrendo pertanto la giusta causa di recesso;
fosse del tutto inconferente rispetto alla fattispecie la disciplina dettata dal d.l. n.
34/2020 relativa invece al licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
non potesse assumere alcun rilievo la modalità di convocazione in servizio (via whatsapp), considerato che anche l'asserita giustificazione fornita dalla ricorrente aveva rivestito la medesima forma.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma e reiterando le Pt_1 conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita la società, eccependo l'inammissibilità dell'appello, da dichiararsi ex art. 436- bis c.p.c., e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24.6.2025, la causa, matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, è stata definita mediante lettura del dispositivo.
2. Preliminarmente, ritiene il Collegio che l'appello sia ammissibile.
Dall'atto introduttivo del grado si evincono con sufficiente chiarezza le doglianze articolate e le parti della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
3. Ed invero, parte appellante con il primo motivo di appello chiede l'acquisizione di un file audio asseritamente contenente una conversazione telefonica intercorsa in epoca successiva al licenziamento tra lei e la sig.ra direttrice della mensa del Ministero degli Affari TE, file Parte_3 che ella non avrebbe potuto produrre “al momento del deposito del ricorso introduttivo avendo – in quel periodo - il proprio telefono mobile fuori uso (giusta le risultanze della fattura che si allega al presente atto Doc. 3)”, e dal quale si evincerebbe che la lavoratrice “si ... [era] recata a Potenza per assistere la madre malata e per occuparsi dei propri figli perché convinta che durante il periodi di
FIS – non avendo ricevuto nessun ordine di servizio dalla propria responsale – non dovesse prestare attività lavorative in favore della società datrice di lavoro … Dalla suddetta conversazione, inoltre, si evince anche lo stupore della direttrice nel venire a conoscenza della notizia dell'avvenuto licenziamento della IG.ra . Il tutto a dimostrazione della totale buona fede dell'appellante”. Pt_1
Ebbene, ritiene il Collegio che il documento audio offerto in prova non sia ammissibile né dirimente rispetto ai fatti di causa.
3.1. Ed invero, va sottolineato anzitutto che la fattura prodotta a dimostrazione dell'impossibilità di depositare il documento unitamente al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio risulta essere di epoca di gran lunga posteriore: il ricorso di primo grado risulta infatti depositato il 30.11.2020, mentre la fattura risale all'8.6.2022, così come lo scontrino ad essa allegato. Non appare verosimile che il telefono mobile della lavoratrice sia rimasto inservibile per oltre un anno e mezzo, e che per tale motivo l'odierna appellante sia stata nell'impossibilità di recuperare il file e produrlo agli atti tempestivamente.
3.2. In ogni caso, anche a voler prescindere dalla tardività del deposito, il documento, secondo quanto prospettato dalla stessa appellante, appare irrilevante, in quanto contenente una conversazione
– non è dato sapere con quali modalità ed in quali circostanze registrata – asseritamente intercorsa, in una non meglio precisata epoca successiva al licenziamento, tra la lavoratrice e la responsabile della mensa del Ministero degli TE, sig.ra conversazione nella quale la stessa appellante Parte_3 avrebbe fatto mostra di essere convinta di non dover prestare la propria attività lavorativa durante la fruizione dell'assegno ordinario CP_2
Ebbene, non v'è chi non veda anzitutto come dichiarazioni successive al licenziamento provenienti dalla stessa lavoratrice, ad essa favorevoli e dalla stessa strumentalmente registrate, siano del tutto inidonee a dimostrare il suo supposto erroneo convincimento di non dover prestare attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale e, dunque, di non dover giustificare l'assenza dal lavoro.
Tale supposto convincimento risulta peraltro ampiamente contraddetto:
- dalla circostanza – non contestata – che la lavoratrice, dal mese di giugno 2020 in poi, nonostante la fruizione dell'assegno ordinario FIS, aveva prestato in più giornate attività lavorativa ad orario ridotto, beneficiando dunque dell'integrazione salariale, con la conseguenza che doveva essere ben consapevole che la fruizione del beneficio fosse compatibile con la prestazione di attività lavorativa;
- dalla circostanza che – benché addetta contrattualmente alla mensa del Ministero degli Affari
TE –, per sua stessa ammissione la lavoratrice aveva accettato più volte (a decorrere dal 21.6.2020 per una intera settimana, poi in data 5.7.2020 e di nuovo in data 10.7.2020) di prestare attività lavorativa presso la diversa sede del Centro Cottura di Tor CE, in virtù di mere comunicazioni telefoniche o via whatsapp ricevute con scarso preavviso dalla sig.ra (addetta al Centro Tes_1
Cottura) o dalla responsabile del personale sig.ra Pt_2
- dalla circostanza che, secondo quanto comprovato dalla stessa ricorrente in primo grado mediante la produzione dell'allegato n. 14 al ricorso, denominato “Messaggi whatsapp con ”, Per_1 la sig.ra avesse chiarito all'odierna appellante già in data 14.7.2020 – prima dell'ordine di Pt_2 servizio del 16.7.2020 e della successiva assenza ingiustificata della lavoratrice, poi contestata in sede Co disciplinare – che “la non sono le ferie non si sceglie se rientrare o meno in servizio … Quindi l Co assenza dal posto di lavoro dev essere giustificata Il fatto che ci sia la in questo momento non significa che si utilizza l ammortizzatore sociale per qualsiasi motivo di assenza”. A fronte di tali elementi nonché degli inequivoci chiarimenti resi dalla responsabile del personale sig.ra prima dell'assenza ingiustificata da cui è derivato il licenziamento, nulla Pt_2 può utilmente provare in senso contrario quanto eventualmente dichiarato pro se dalla lavoratrice dopo il licenziamento né tantomeno il presunto “stupore” della IGnorini (direttrice della sola mensa del Ministero degli Affari TE) circa l'avvenuto licenziamento.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe
“ritenuto come provata la giusta causa del licenziamento della ricorrente pur nel senso di attribuire alle risultanze istruttorie una valenza non corrispondente all'esito delle stesse”.
In particolare, il giudice di prime cure non avrebbe attribuito il dovuto rilievo ad una conversazione telefonica intercorsa il 13.7.2020 (dunque in epoca successiva all'ultimo giorno di lavoro, prestato il 10 luglio, ma anteriore all'ordine di rientrare in servizio) tra la e la sua Pt_1 direttrice, sig.ra in cui quest'ultima “manifestava il suo assenso alla suddetta richiesta Parte_3
[della lavoratrice] di allontanarsi per assistere la madre”, circostanza da cui emergerebbe dunque in modo chiaro che l'odierna appellante si sarebbe “assentata dal posto di lavoro in quanto convinta di essere stata [a ciò] autorizzata … dalla sua direttrice”.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza – dedotta dalla lavoratrice in ricorso e non contestata da controparte – che l'odierna appellante avrebbe chiesto alla sig.ra Tes_1 quale responsabile del Centro Cottura, di poter fruire di ferie o congedo parentale, senza che costei avesse indicato il motivo per cui la richiesta non potesse essere accolta.
In conclusione, dunque, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ingiustificata l'assenza della lavoratrice, a fronte della richiesta di ferie, della pacifica discontinuità dell'attività prestata, e della consapevolezza della parte datoriale dell'impossibilità della lavoratrice di espletare la propria attività a causa della malattia della madre.
Ebbene, il motivo è certamente infondato.
4.1. Quanto alla conversazione del 13.7.2020, si legge infatti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado:
“20) In data 10/07/2020 (venerdì) [la lavoratrice] si recava presso il centro cottura di Tor
CE per parlare con la Dottoressa , ma il colloquio non è avvenuto, ma al Persona_3 contrario la ricorrente ha svolto attività lavorativa fino alle ore 13.00.
21) La ricorrente terminava di lavorare al centro Cottura e, quindi nel fine settimana decideva di scendere a Potenza per trovare la madre malata.
22) Non essendo stata richiamata in servizio e non ricevendo alcuna formale comunicazione la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, dal 11/07/2020 al 27/07/2020 rimaneva a Potenza, la stessa risaliva a Roma dopo aver appreso dal marito della lettera inviata dalla Società che contestava l'assenza ingiustificata.
23) Durante la permanenza a Potenza riceveva con una certa continuità telefonate dalla
Direttrice del Ministero degli TE che si informava dello stato di salute della madre e le diceva di stare tranquilla in quanto proseguiva la Fis e non vi erano problemi per la sua assenza”.
Orbene, da tali confessorie allegazioni, provenienti dalla stessa ricorrente, si evince chiaramente che la stessa, dopo aver lavorato presso il Centro Cottura di Tor CE in data
10.7.2020 (venerdì), “nel fine settimana decideva di scendere a Potenza per trovare la madre malata”, dove restava dall'11 al 27 luglio. In sostanza, dunque, secondo le stesse allegazioni attoree, la lavoratrice già in data 11.7.2020 (sabato) si allontanava per propria autonoma decisione, senza aver in realtà ricevuto alcuna autorizzazione dalla propria direttrice sig.ra (pacificamente Parte_3 addetta, si ribadisce, alla sola sede del Ministero degli TE e non anche al Centro Cottura di Tor
CE), dalla quale “durante la permanenza a Potenza” riceveva telefonate che la rassicuravano sulla prosecuzione del FIS.
Risulta dunque evidente che la conversazione via whatapp del 13.7.2020, ora invocata dall'appellante quale autorizzazione ad allontanarsi dal posto di lavoro, sia in realtà successiva al suo allontanamento da Roma ed intervenuta “durante la permanenza a Potenza”.
Tale conversazione, pertanto, non può valere – come vorrebbe l'appellante – quale autorizzazione ad allontanarsi ed assentarsi dal lavoro.
In ogni caso, la conversazione risulta precedente all'ulteriore già menzionata conversazione intercorsa il successivo 14.7.2020 con la responsabile del personale, la quale – Parte_2
Co come già rammentato – aveva ben chiarito alla che “la non sono le ferie non si sceglie se Pt_1 rientrare o meno in servizio … Quindi l assenza dal posto di lavoro dev essere giustificata Il fatto Co che ci sia la in questo momento non significa che si utilizza l ammortizzatore sociale per qualsiasi motivo di assenza”.
4.2. Quanto alla supposta richiesta di ferie o congedo parentale avanzata alla la Tes_1 circostanza – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante – è stata espressamente contestata dalla società nella propria memoria di costituzione in primo grado, nella quale si legge espressamente a pag. 8 che “19- Mai la ricorrente ha inoltrato richiesta di ferie o di congedo parentale, chiedendolo alla sig.ra , dopo che al precedente punto 17 risulta peraltro precisato che “la sig.ra Tes_1 Tes_1
… non è la direttrice del Centro Cottura di Via di CE ma è la referente del servizio di refezione scolastica del Comune di Roma e impiegata dell'ufficio di via di Tor CE”.
D'altro canto, nella stessa memoria, parte resistente ha altresì precisato che “20- In ogni caso la prassi aziendale è che la richiesta di fruizione di ferie deve essere effettuata, in congruo anticipo rispetto al periodo da fruire, compilando apposito modulo che va trasmesso all'ufficio del personale che provvede ad autorizzare, o meno, il periodo di ferie. Tutti i dipendenti della prima di CP_1 godere di un periodo di ferie devono ottenere l'autorizzazione della e neppure questo è stato CP_3 fatto dalla ricorrente”.
Deve pertanto escludersi che parte resistente abbia omesso di contestare che la lavoratrice avesse utilmente chiesto ferie o congedo parentale, richiesta che, pertanto, deve ritenersi contestata e
– in difetto di idonea prova offerta dall'attrice – non provata.
4.3. Con la conseguenza, in conclusione, che l'assenza dal lavoro risulta ingiustificata, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
5. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta ancora che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il comportamento della parte datoriale era stato contrario a buona fede in quanto, da un lato, le rassicurazioni date dalla direttrice sig.ra avrebbero creato un “legittimo Parte_3 convincimento” nella lavoratrice, e, dall'altro, la società non avrebbe tenuto conto del necessario bilanciamento tra interessi e diritti del lavoratore e del datore di lavoro, evidenziato peraltro dallo scarso preavviso con cui era stata chiesta alla lavoratrice la presenza al lavoro “dopo appena 24 ore dal momento in cui la stessa aveva usufruito del permesso”.
Ebbene, anche tale ulteriore motivo di gravame risulta infondato.
5.1. In disparte la novità di alcune di tali ultime censure, non dedotte in primo grado, deve ribadirsi anzitutto che la IGnorini pacificamente non era addetta al Centro Cottura di Tor CE
(ma alla mensa del Ministero degli TE), di tal ché le rassicurazioni da lei prestate non avrebbero potuto in ogni caso sollevare la lavoratrice dall'obbligo di essere presente a lavoro presso la diversa sede, come espressamente richiestole dalla responsabile del personale, sig.ra Pt_2
5.2. Quanto poi al presunto omesso bilanciamento di interessi, non può non osservarsi che, secondo quanto dedotto dalla stessa appellante in ricorso, a fronte del diniego di riprendere servizio in data 13.7.2020 (come richiestole la sera dell'11.7.2020 dalla , nessuna contestazione Tes_1 disciplinare era stata elevata, avendo la società proceduto a formale contestazione solo a seguito del nuovo ordine di servizio del 16.7.2020 e della successiva assenza protrattasi per oltre 5 gg.
Di tal ché risulta evidente come la società abbia in realtà soprasseduto alla prima inadempienza della lavoratrice, a fronte dei prospettati problemi familiari, così mostrando di bilanciare i contrapposti interessi.
5.3. Infine, con riguardo allo scarso preavviso concesso in vista della ripresa del servizio, deve ribadirsi come la aveva altre volte prestato attività lavorativa presso la diversa sede di lavoro di Pt_1
Tor CE pur a fronte di ridotto preavviso senza sollevare alcuna contestazione, e come la stessa risultasse assente ingiustificata dal lavoro in realtà sin dal 13 luglio (a seguito della richiesta di riprendere servizio comunicatale dalla l'11 luglio), benché le fosse stata poi rappresentata in Tes_1 data 14 luglio la necessità di giustificare l'assenza; di tal ché l'ordine di servizio del 16 luglio per il successivo 17 luglio non può considerarsi privo di congruo preavviso, considerato altresì che la lavoratrice non fruiva in quel momento di alcun “permesso”, contrariamente a quanto dedotto.
6. Con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta infine che erroneamente il
Tribunale avrebbe ritenuto rispettato il principio di proporzionalità tra condotta perpetrata e sanzione del licenziamento comminata, benché l'art. 127 CCNL commini la mera sanzione della multa o della sospensione per l'assenza ingiustificata fino a 5 gg. e benché la lavoratrice non abbia mai ricevuto formale comunicazione che non fossero state accolte le sue richieste di essere posta in FIS o in ferie;
dai fatti di causa non emergerebbe con certezza una condotta della lavoratrice obiettivamente idonea a far venire meno il rapporto fiduciario;
pur a fronte del licenziamento per assenza ingiustificata comminato dal CCNL, il giudice avrebbe dovuto operare una valutazione di proporzionalità in base alle circostanze concrete (come affermato da Cass. n. 3283/2020), quali l'assenza di altri precedenti comportamenti disciplinarmente rilevanti nell'arco del lungo rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
6.1. Ebbene, fermo che il rapporto di lavoro si è protratto soltanto dal 23.4.2019 al 10.8.2020 per stessa ammissione dell'appellante, deve anzitutto premettersi che la giurisprudenza invocata afferma in realtà che “In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa;
ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione” (Cass. n. 3283/2020).
Tale principio comporta dunque che il giudice possa semmai ampliare il catalogo delle ipotesi di giusta causa e giustificato motivo contemplate dalla contrattazione collettiva, ove riscontri che alcune condotte corrispondenti a tali modelli non vi siano contemplate. E deve invece ridurre tale catalogo ove riscontri che la contrattazione collettiva contempli ipotesi – per quanto qui interessa – di licenziamento per giusta causa che non rispondono al modello legale, ovverosia all'art. 2119 c.c.,
e che pertanto siano nulle per violazione di norme imperative.
Ebbene, come già rilevato dal giudice di prime cure, nel caso di specie l'assenza ingiustificata dal lavoro per oltre 5 gg. risulta espressamente contemplata dal CCNL applicabile quale ipotesi di licenziamento per giusta causa. Peraltro, come rilevato dalla stessa parte appellante, l'assenza ingiustificata per un numero di giorni inferiori risulta parimenti valutata dal medesimo CCNL (art. 144, secondo quanto documentato in atti) come causa di multa o sospensione dal lavoro.
Di tal ché appare evidente che, nella specie, la contrattazione collettiva non solo ha espressamente contemplato la fattispecie in esame tra le cause di licenziamento per giusta causa ma ha anche operato una valutazione di proporzionalità, comminando la sanzione più grave per un illecito denotato da maggior gravità e sanzioni più lievi per illeciti meno gravi.
Una tale valutazione, peraltro, non risulta né sproporzionata né tantomeno contraria a norme imperative o al modello legale di giusta causa, configurato dall'art. 2119 c.c. come quella “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, giacché un'assenza ingiustificata protrattasi per oltre 5 gg. è certamente idonea ad incidere sul rapporto fiduciario che deve intercorrere tra parte datoriale e lavoratore, impedendo alla prima di confidare sull'esatto adempimento della prestazione lavorativa da parte del secondo.
Né, infine, le circostanze concrete emerse dagli atti di causa possono condurre ad una valutazione diversa del comportamento serbato nella specie dalla lavoratrice la quale, non solo si è allontanata in data 11.7.2020 senza autorizzazione dalla città sede di lavoro (Roma), recandosi in un luogo posto a distanza tale da non consentirle l'immediato rientro in caso di chiamata in servizio
(Potenza), ma ha altresì omesso di riprendere servizio sia a fronte di una prima richiesta (pervenutale l'11 luglio per il 13 luglio), sia a fronte della espressa precisazione che l'assenza andasse giustificata, sia infine a fronte del nuovo ordine del 16 luglio di riprendere servizio il 17, restando peraltro assente sino al 27 luglio, come dalla stessa lavoratrice ammesso sin dal proprio ricorso introduttivo di primo grado.
7. In conclusione, risultando infondati tutti i motivi di gravame, l'appello va integralmente respinto.
Appaiono peraltro del tutto nuove, e pertanto inammissibili, le ulteriori doglianze con cui parte appellante, solo all'udienza di discussione del 24.6.2025, ha lamentato di essere contrattualmente addetta alla sola sede del Ministero degli TE, dalla quale la sede di Tor CE disterebbe circa
24 km.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della causa.
Stante il rigetto integrale, deve altresì darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3. dà atto che sussistono i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, lì 24.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi