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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16608/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16608/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 giugno 2025, alle ore 13,40, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi: per l'avv. MANCINI PIETRO;
Parte_1
per , già dichiarato contumace, nessuno compare. CP_1
Il Giudice dispone procedersi alla discussione della causa.
Il Procuratore del ricorrente si riporta agli atti difensivi e alle conclusioni del ricorso e ne chiede l'accoglimento; dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 1 di 6
N. 16608/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16608/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANCINI PIETRO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da allevato verbale d'udienza, riportandosi al ricorso introduttivo.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. - depositato in data 25.11.2024 – , in qualità di Parte_1
comproprietario, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale al fine di CP_1 ottenere il rilascio dell'immobile sito in Grizzana Morandi (BO), via Collina di Savignano n. 40, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio n. 61, Particella n. 151.
Il ricorrente, in particolare, esponeva:
-di essere comproprietario dell'immobile indicato, attualmente occupato da in forza CP_1 di un contratto di comodato d'uso verbale, di natura gratuita, instaurato con la precedente proprietaria del cespite, madre dell'attuale ricorrente;
Persona_1
- alla morte della madre avvenuta il 29.08.2020 (doc. 3), il bene è stato acquisito in eredità dal Pt_1
mediante testamento olografo del 23.09.2006 (doc. 2); questi, è divenuto comproprietario dell'immobile, insieme al fratello , per la quota del 50% ciascuno;
Parte_2
- avendo l'intenzione di mettere a reddito il bene, inviava una raccomandata a Parte_1 [...]
ricevuta il 13.09.2022, con la quale lo invitava a liberare al più presto l'immobile da lui CP_1
occupato, e comunque entro la fine del mese di ottobre 2022, qualora non avesse avuto intenzione di mettersi in contatto con il proprietario per sottoscrivere un contratto di locazione (doc. 4);
- il comodatario non dava alcun riscontro a tale comunicazione e continuava ad abitare nell'appartamento sine titulo;
a nulla era valso neppure il tentativo di mediazione esperito, conclusosi con verbale negativo a causa della mancata partecipazione dello alla procedura (doc. 5). CP_1
In diritto, il ricorrente deduceva che, alla richiesta di riconsegna del bene da parte dell'erede del comodante, era conseguita l'immediata cessazione del diritto del comodatario di occupare l'immobile; sosteneva, altresì, che la detenzione sine titulo del bene, da parte di gli aveva CP_1
causato un danno dovuto alla perdita di disponibilità del bene occupato.
In conclusione, il ricorrente chiedeva di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto e di condannare al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno derivato CP_1 dall'occupazione abusiva del bene, da liquidarsi in via equitativa, e comunque quantificato in €
3.000,00, tenendo conto del valore locativo dell'immobile per tutti i mesi di occupazione abusiva, con vittoria di spese anche del procedimento di mediazione.
2. All'udienza di prima comparizione delle parti del 04.02.2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in giudizio. CP_1
pagina 3 di 6 Il Procuratore del ricorrente insisteva nelle istanze istruttorie formulate, ed in particolare nell'assunzione dell'interrogatorio formale del resistente.
Il Giudice ammetteva la prova, che veniva fissata, a seguito di un differimento, all'udienza del
6.05.2025, ove il resistente contumace non compariva, nonostante la regolare notifica dell'ordinanza di ammissione e del decreto di fissazione della data di assunzione.
Quindi, all'esito della discussione, il giudice rimetteva la causa sul ruolo, al fine di verificare in contraddittorio la documentazione prodotta. All'udienza del 22.05.2025, invitava il ricorrente a precisare le circostanze relative alla disponibilità giuridica dell'immobile e all'asserita occupazione dello stesso da parte dell'attuale resistente, in forza di comodato concluso dalla alla luce Per_1
delle risultanze del testamento prodotto, ove il coniuge del testatore era designato quale usufruttuario e veniva indicato un diverso comodatario.
Infine, concesso al ricorrente un termine per il deposito di allegazioni e documenti, all'udienza odierna il Procuratore di precisava le conclusioni, rinunciando alla lettura in udienza del Parte_1
dispositivo della sentenza, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando la pubblicazione della sentenza mediante deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al verbale d'udienza.
3. Le domande proposte dal ricorrente, così come precisate all'udienza odierna, risultano provate sulla base dei documenti prodotti e pertanto debbono essere accolte.
Il testamento di debitamente depositato e pubblicato (doc. 2), attribuiva all'odierno Persona_1 ricorrente e al fratello di questi, , la comproprietà dell'immobile in oggetto, mentre al Parte_2 coniuge, veniva concesso l'usufrutto su tutti i beni di proprietà del de cuius. Dai CP_2
documenti prodotti in data 18.06.2025, risulta invero che è deceduto il 13.09.2009, prima CP_2
della moglie, cosicché si deve ritenere che e abbiano acquisito il diritto di Parte_1 Parte_2 piena proprietà sull'immobile in questione.
Dalle allegazioni offerte dal ricorrente, risulta altresì che occupa l'immobile come CP_1 comodatario in forza di un contratto verbale concluso con l'originaria proprietaria. Tale circostanza deve ritenersi come ammessa ex art. 232 c.p.c., in ragione della mancata comparizione all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale del resistente, in assenza di giustificato motivo, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza che l'ha disposto. La disponibilità dell'immobile da parte di si evince, altresì, dalla ricezione della notificazione del ricorso e del decreto CP_1 di fissazione dell'udienza, presso l'immobile in comodato, tramite persona dichiaratasi con lui convivente.
pagina 4 di 6 Risulta dai documenti prodotti che con lettera raccomandata del 10.09.2022, ricevuta il 13.09.2022
(doc. 4), ha chiesto al comodatario di provvedere al rilascio dell'immobile occupato. Parte_1
Nel caso di specie, non risulta che il contratto di comodato prevedesse una particolare prescrizione di durata. In tale ipotesi, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un contratto a tempo indeterminato, a titolo precario, come tale revocabile ad nutum da parte del comodante ex art. 1810 c.c. o dei suoi eredi. Al riguardo si è affermato che “Nel contratto di comodato, il termine finale - che rileva, ai sensi degli artt. 1809 e 1810 cod. civ., ai fini della restituzione del bene in oggetto - può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 cod. civ.” (Cass. civ. n. 5907 dell'11.03.2011).
In ogni caso, benché la legge non lo preveda espressamente, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il comodato si estingua con la morte del comodante, per analogia con quanto disposto dall'art. 1811
c.c. in ipotesi di morte del comodatario, trattandosi di contratto caratterizzato dall'intuitus personae.
Per quanto esposto, il contratto deve essere dichiarato risolto, ai sensi degli artt. 1810 e 1811 c.c., per effetto della richiesta di restituzione del bene trasmessa dal proprietario. Tale diffida determina la cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa a far data dal
31.10.2022, avuto riguardo al tempo concesso per la liberazione dell'immobile, cosicché, una volta sciolto il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo, e quindi abusivo, del bene altrui (Cass. civ. n. 5987 del 10.05.2000).
Va dunque accolta la domanda proposta dal ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile; stante la persistenza nel corso degli anni della situazione di illegittima occupazione del bene, si ritiene di dover assegnare, per l'esecuzione, il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Inoltre, può essere riconosciuto al ricorrente il danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di che ne ha mantenuto la disponibilità sottraendola al CP_1
proprietario, nonostante la richiesta di restituzione, in tal modo privandolo per un lungo periodo di circa due anni e otto mesi della possibilità di conseguire un'utilità dall'uso del bene.
Infatti, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, spetta al proprietario il diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri;
il danno può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (Cass. S.U. n. 33645 del 15.11.2022).
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, si ritiene che l'importo richiesto di € 3.000,00 sia certamente coerente con il valore locativo di mercato per tutti i mesi di occupazione abusiva dell'immobile da parte di
[...]
CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da € 1.101 a € 5.200). Oltre ai compensi relativi al presente giudizio, spettano al ricorrente le spese del procedimento di mediazione, che si liquidano in complessivi € 156,00, oltre ad oneri di legge.
Ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 D.Lvo n. 28/2010, la parte resistente deve essere condannata al versamento, in favore del bilancio dello Stato, della somma di € 198,00 (pari al doppio del contributo), in ragione della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza assorbita o respinta, così provvede, in accoglimento delle domande proposte da : Parte_1
1) dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato precario concluso tra CP_1
e e, per l'effetto, Persona_1
2) dichiara tenuto e condanna a rilasciare, nella piena disponibilità di , CP_1 Parte_1
libero da persone e cose, l'immobile sito in Grizzana Morandi (BO), via Collina di Savignano n. 40, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di giudizio, che CP_1 Parte_1 liquida in € 125,00 per anticipazioni ed € 2.708,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
4) condanna al versamento, in favore del bilancio dello Stato, della somma di € CP_1
198,00.
Bologna, 19 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16608/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 giugno 2025, alle ore 13,40, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi: per l'avv. MANCINI PIETRO;
Parte_1
per , già dichiarato contumace, nessuno compare. CP_1
Il Giudice dispone procedersi alla discussione della causa.
Il Procuratore del ricorrente si riporta agli atti difensivi e alle conclusioni del ricorso e ne chiede l'accoglimento; dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 1 di 6
N. 16608/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16608/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANCINI PIETRO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da allevato verbale d'udienza, riportandosi al ricorso introduttivo.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. - depositato in data 25.11.2024 – , in qualità di Parte_1
comproprietario, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale al fine di CP_1 ottenere il rilascio dell'immobile sito in Grizzana Morandi (BO), via Collina di Savignano n. 40, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio n. 61, Particella n. 151.
Il ricorrente, in particolare, esponeva:
-di essere comproprietario dell'immobile indicato, attualmente occupato da in forza CP_1 di un contratto di comodato d'uso verbale, di natura gratuita, instaurato con la precedente proprietaria del cespite, madre dell'attuale ricorrente;
Persona_1
- alla morte della madre avvenuta il 29.08.2020 (doc. 3), il bene è stato acquisito in eredità dal Pt_1
mediante testamento olografo del 23.09.2006 (doc. 2); questi, è divenuto comproprietario dell'immobile, insieme al fratello , per la quota del 50% ciascuno;
Parte_2
- avendo l'intenzione di mettere a reddito il bene, inviava una raccomandata a Parte_1 [...]
ricevuta il 13.09.2022, con la quale lo invitava a liberare al più presto l'immobile da lui CP_1
occupato, e comunque entro la fine del mese di ottobre 2022, qualora non avesse avuto intenzione di mettersi in contatto con il proprietario per sottoscrivere un contratto di locazione (doc. 4);
- il comodatario non dava alcun riscontro a tale comunicazione e continuava ad abitare nell'appartamento sine titulo;
a nulla era valso neppure il tentativo di mediazione esperito, conclusosi con verbale negativo a causa della mancata partecipazione dello alla procedura (doc. 5). CP_1
In diritto, il ricorrente deduceva che, alla richiesta di riconsegna del bene da parte dell'erede del comodante, era conseguita l'immediata cessazione del diritto del comodatario di occupare l'immobile; sosteneva, altresì, che la detenzione sine titulo del bene, da parte di gli aveva CP_1
causato un danno dovuto alla perdita di disponibilità del bene occupato.
In conclusione, il ricorrente chiedeva di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto e di condannare al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno derivato CP_1 dall'occupazione abusiva del bene, da liquidarsi in via equitativa, e comunque quantificato in €
3.000,00, tenendo conto del valore locativo dell'immobile per tutti i mesi di occupazione abusiva, con vittoria di spese anche del procedimento di mediazione.
2. All'udienza di prima comparizione delle parti del 04.02.2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in giudizio. CP_1
pagina 3 di 6 Il Procuratore del ricorrente insisteva nelle istanze istruttorie formulate, ed in particolare nell'assunzione dell'interrogatorio formale del resistente.
Il Giudice ammetteva la prova, che veniva fissata, a seguito di un differimento, all'udienza del
6.05.2025, ove il resistente contumace non compariva, nonostante la regolare notifica dell'ordinanza di ammissione e del decreto di fissazione della data di assunzione.
Quindi, all'esito della discussione, il giudice rimetteva la causa sul ruolo, al fine di verificare in contraddittorio la documentazione prodotta. All'udienza del 22.05.2025, invitava il ricorrente a precisare le circostanze relative alla disponibilità giuridica dell'immobile e all'asserita occupazione dello stesso da parte dell'attuale resistente, in forza di comodato concluso dalla alla luce Per_1
delle risultanze del testamento prodotto, ove il coniuge del testatore era designato quale usufruttuario e veniva indicato un diverso comodatario.
Infine, concesso al ricorrente un termine per il deposito di allegazioni e documenti, all'udienza odierna il Procuratore di precisava le conclusioni, rinunciando alla lettura in udienza del Parte_1
dispositivo della sentenza, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando la pubblicazione della sentenza mediante deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al verbale d'udienza.
3. Le domande proposte dal ricorrente, così come precisate all'udienza odierna, risultano provate sulla base dei documenti prodotti e pertanto debbono essere accolte.
Il testamento di debitamente depositato e pubblicato (doc. 2), attribuiva all'odierno Persona_1 ricorrente e al fratello di questi, , la comproprietà dell'immobile in oggetto, mentre al Parte_2 coniuge, veniva concesso l'usufrutto su tutti i beni di proprietà del de cuius. Dai CP_2
documenti prodotti in data 18.06.2025, risulta invero che è deceduto il 13.09.2009, prima CP_2
della moglie, cosicché si deve ritenere che e abbiano acquisito il diritto di Parte_1 Parte_2 piena proprietà sull'immobile in questione.
Dalle allegazioni offerte dal ricorrente, risulta altresì che occupa l'immobile come CP_1 comodatario in forza di un contratto verbale concluso con l'originaria proprietaria. Tale circostanza deve ritenersi come ammessa ex art. 232 c.p.c., in ragione della mancata comparizione all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale del resistente, in assenza di giustificato motivo, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza che l'ha disposto. La disponibilità dell'immobile da parte di si evince, altresì, dalla ricezione della notificazione del ricorso e del decreto CP_1 di fissazione dell'udienza, presso l'immobile in comodato, tramite persona dichiaratasi con lui convivente.
pagina 4 di 6 Risulta dai documenti prodotti che con lettera raccomandata del 10.09.2022, ricevuta il 13.09.2022
(doc. 4), ha chiesto al comodatario di provvedere al rilascio dell'immobile occupato. Parte_1
Nel caso di specie, non risulta che il contratto di comodato prevedesse una particolare prescrizione di durata. In tale ipotesi, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un contratto a tempo indeterminato, a titolo precario, come tale revocabile ad nutum da parte del comodante ex art. 1810 c.c. o dei suoi eredi. Al riguardo si è affermato che “Nel contratto di comodato, il termine finale - che rileva, ai sensi degli artt. 1809 e 1810 cod. civ., ai fini della restituzione del bene in oggetto - può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 cod. civ.” (Cass. civ. n. 5907 dell'11.03.2011).
In ogni caso, benché la legge non lo preveda espressamente, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il comodato si estingua con la morte del comodante, per analogia con quanto disposto dall'art. 1811
c.c. in ipotesi di morte del comodatario, trattandosi di contratto caratterizzato dall'intuitus personae.
Per quanto esposto, il contratto deve essere dichiarato risolto, ai sensi degli artt. 1810 e 1811 c.c., per effetto della richiesta di restituzione del bene trasmessa dal proprietario. Tale diffida determina la cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa a far data dal
31.10.2022, avuto riguardo al tempo concesso per la liberazione dell'immobile, cosicché, una volta sciolto il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo, e quindi abusivo, del bene altrui (Cass. civ. n. 5987 del 10.05.2000).
Va dunque accolta la domanda proposta dal ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile; stante la persistenza nel corso degli anni della situazione di illegittima occupazione del bene, si ritiene di dover assegnare, per l'esecuzione, il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Inoltre, può essere riconosciuto al ricorrente il danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di che ne ha mantenuto la disponibilità sottraendola al CP_1
proprietario, nonostante la richiesta di restituzione, in tal modo privandolo per un lungo periodo di circa due anni e otto mesi della possibilità di conseguire un'utilità dall'uso del bene.
Infatti, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, spetta al proprietario il diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri;
il danno può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (Cass. S.U. n. 33645 del 15.11.2022).
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, si ritiene che l'importo richiesto di € 3.000,00 sia certamente coerente con il valore locativo di mercato per tutti i mesi di occupazione abusiva dell'immobile da parte di
[...]
CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da € 1.101 a € 5.200). Oltre ai compensi relativi al presente giudizio, spettano al ricorrente le spese del procedimento di mediazione, che si liquidano in complessivi € 156,00, oltre ad oneri di legge.
Ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 D.Lvo n. 28/2010, la parte resistente deve essere condannata al versamento, in favore del bilancio dello Stato, della somma di € 198,00 (pari al doppio del contributo), in ragione della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza assorbita o respinta, così provvede, in accoglimento delle domande proposte da : Parte_1
1) dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato precario concluso tra CP_1
e e, per l'effetto, Persona_1
2) dichiara tenuto e condanna a rilasciare, nella piena disponibilità di , CP_1 Parte_1
libero da persone e cose, l'immobile sito in Grizzana Morandi (BO), via Collina di Savignano n. 40, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di giudizio, che CP_1 Parte_1 liquida in € 125,00 per anticipazioni ed € 2.708,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
4) condanna al versamento, in favore del bilancio dello Stato, della somma di € CP_1
198,00.
Bologna, 19 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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