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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
ES Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3486 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluigi Parte_1 C.F._1
Figliolia, giusta procura in atti
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Marinaro, giusta procura in atti
Ricorrenti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 06/12/2024 i ricorrenti in epigrafe, coniugi separati giusta sentenza n. 841/2022 del Tribunale di Foggia del 24.03.2022 hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Trinitapoli il 04.04.1991.
All'udienza del 14.02.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
********
L'istanza congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla loro unione sono nati i figli e ES, tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti.
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi al diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
2 Trattandosi di pronuncia di divorzio su domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Trinitapoli, il 04.04.1991 (atto n. 6, p. II, serie A, anno 1991;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Foggia, 18.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
ES Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3486 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluigi Parte_1 C.F._1
Figliolia, giusta procura in atti
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Marinaro, giusta procura in atti
Ricorrenti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 06/12/2024 i ricorrenti in epigrafe, coniugi separati giusta sentenza n. 841/2022 del Tribunale di Foggia del 24.03.2022 hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Trinitapoli il 04.04.1991.
All'udienza del 14.02.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
********
L'istanza congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla loro unione sono nati i figli e ES, tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti.
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi al diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
2 Trattandosi di pronuncia di divorzio su domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Trinitapoli, il 04.04.1991 (atto n. 6, p. II, serie A, anno 1991;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Foggia, 18.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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